Cass. Sez. III n. 4943 del 8 febbraio 2012 (Cc. 17 gen. 2012)
Pres. Teresi Est. Lombardi Ric. PM in proc. Bittesini
Urbanistica. Modifica destinazione di uso 
Nell'ipotesi in cui si abbia una modificazione della destinazione d'uso dell'immobile  rispetto a quella preesistente, senza la realizzazione di opere, e salva 1'ipotesi di modificazioni poste in essere tra categorie omogenee è configurabile la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 44, primo comma lett. a), del DPR n. 380/2001, che ripete sostanzialmente la formulazione dell'art. 20 lett. a) della L. n. 47/1985, stante la inosservanza delle prescrizioni dello strumento urbanistico, allorché detta modificazione risulti incompatibile con le previsioni in esso contenute.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. TERESI   Alfredo           - Presidente  - del 17/01/2012
 Dott. LOMBARDI Alfredo Maria     - Consigliere - SENTENZA
 Dott. FIALE    Aldo              - Consigliere - N. 70
 Dott. RAMACCI  Luca              - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO Alessandro M.     - Consigliere - N. 26926/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia;
 avverso l'ordinanza in data 18.5.2010 del Tribunale di Gorizia, con  			la quale, in parziale riforma del decreto in data 27.4.2010 del  			G.I.P. del medesimo Tribunale, è stato disposto il dissequestro di  			un'area in accoglimento dell'istanza presentata da Bittesini  			Luciano, n. a Gorizia il 31.12.1950;
 Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria  			Lombardi;
 Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
 Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. VOLPE  			Giuseppe che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza con  			rinvio.
 CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
 Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Gorizia, in funzione di  			giudice del riesame, in accoglimento dell'istanza presentata da  			Bittesini Luciano, quale presidente e legale rappresentante della  			Associazione Volo Isonzo, e in parziale riforma del decreto di  			sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data  			27.4.2010, ha disposto il dissequestro di un'area destinata a campo  			di volo dalla predetta associazione.
 Il Tribunale ha, invece, confermato il sequestro di due manufatti  			realizzati su parte della medesima area.
 Per quanto riguarda l'area destinata a campo di volo l'ordinanza ha  			rilevato che la stessa ha formato oggetto di modificazione della  			destinazione di uso non accompagnato da opere edili e che, pertanto,  			non si tratta di attività penalmente rilevante, in quanto non  			soggetta al rilascio del permesso di costruire, ma alla sola denuncia  			di inizio attività ai sensi della L.R. Friuli Venezia Giulia 11  			novembre 2009, n. 19, art. 14 e ss. in relazione al D.P.R. n. 380 del  			2001, art. 10, comma 2.
 Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della  			Repubblica presso il Tribunale di Gorizia che la denuncia per  			violazione di legge.
 Premesso che il Bittesini è indagato, unitamente ad altri, del  			reato di cui all'art. 110 c.p. e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44,  			lett. b) per avere realizzato su un'area a destinazione agricola due  			manufatti con struttura metallica ancorati al terreno con fondazioni  			in calcestruzzo, nonché destinato a campo di volo il terreno  			adiacente, deduce che erroneamente il Tribunale ha escluso la  			rilevanza penale della condotta inerente la modificazione della  			destinazione d'uso dell'area adibita a pista, dovendo ravvisarsi  			nella stessa la violazione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44,  			lett. a). Si deduce sul punto che il tribunale del riesame può  			attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella  			indicata dalla pubblica accusa e che la modificazione della  			destinazione d'uso di un immobile in contrasto con quanto previsto  			dagli strumenti urbanistici integra la fattispecie contravvenzionale  			di cui all'art. 44, lett. a). Il ricorso è fondato.
 È noto che il Tribunale del riesame può attribuire al fatto una  			qualificazione giuridica diversa da quella ritenuta nel provvedimento  			impugnato o, stante il riferimento contenuto nell'art. 324 c.p.p.,  			comma 7, all'art. 309 c.p.p., comma 9, può confermare o annullare  			detto provvedimento anche per motivi diversi da quelli in esso  			enunciati (cfr. sez. 2, 199907399, Bolognini, RV 217769; sez. 5,  			200449376, Manieri, RV 230428).
 È stato, inoltre, già affermato da questa Corte, con riferimento a  			fattispecie analoga a quella in esame, che "La modificazione della  			destinazione d'uso di un immobile, mediante attribuzione da parte del  			privato di funzioni e utilità contrarie a quelle indicate dagli  			strumenti normativi urbanistici, comporta una trasformazione del  			territorio, se l'immobile è stato costruito in una zona in cui usi e  			funzioni sono predeterminati. La relativa violazione integra il reato  			previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a)". (sez. 2,  			20.11.1991 n. 12773, P.M. in proc. Coccia, RV 188742; sez. 3,  			15.2.1994 n. 4707, Fanelli, RV 198723)
 Pertanto, nell'ipotesi in cui si abbia una modificazione della  			destinazione d'uso dell'immobile rispetto a quella preesistente,  			senza la realizzazione di opere, e salva l'ipotesi di modificazioni  			poste in essere tra categorie omogenee (cfr. sez. 3, 15.3.2002 n.  			19378), è configurabile la fattispecie contravvenzionale di cui al  			D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a), che ripete  			sostanzialmente la formulazione della L. n. 47 del 1985, art. 20,  			lett. a) stante la inosservanza delle prescrizioni dello strumento  			urbanistico, allorché detta modificazione risulti incompatibile con  			le previsioni in esso contenute.
 Orbene, nel caso in esame, come dedotto dalla pubblica accusa  			ricorrente, il tribunale del riesame, avrebbe potuto rilevare, anche  			di ufficio, l'ipotesi di reato meno grave di cui alla disposizione  			citata, ove ne ricorrano gli estremi, e valutare, in relazione a  			detta ipotesi, la sussistenza delle esigenze cautelari.  			L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per  			un nuovo esame che tenga conto degli esposti rilievi in punto di  			diritto.
 P.Q.M.
 La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di  			Gorizia.
 Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2012.  			Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2012
                    



