Cass. Sez. III n. 20496 del 4 giugno 2026 (UP 10 marzo 2026)
Pres. Gentili Rel. Gai Ric. Loreti
Rumore. Configurabilità del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone per attività di ristorazione
La contravvenzione di cui all'art. 659, comma 1, cod. pen. è un reato di pericolo presunto, per la cui integrazione è sufficiente l'idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato di persone, anche in ambito condominiale, senza necessità di prova dell'effettivo disturbo. Per gli esercizi pubblici (come bar o ristoranti), l'illecito amministrativo ex art. 10 L. 447/95 ricorre solo in caso di mero superamento dei limiti di emissione; laddove il disturbo derivi da attività eccedenti le normali modalità di esercizio (vociare dei dipendenti, trascinamento arredi) o violi prescrizioni dell'autorità, si configura la responsabilità penale ex art. 659, comma 1, cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Perugia ha condannato Loreti Andrea, alla pena di € 309,00 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659 cod.pen. perché in qualità di gestore del ristorante-bar di nome Wanda, sito in via Del Moro 53/55, mediante rumori molesti superiori a quelli consentiti, come accertato dalla rilevazione fonometriche effettuate dall'ARPA Lazio provenienti dai macchinari utilizzati per la sua attività, in particolare da una cella frigorifera collocata all'interno del chiostro condominiale, disturbava le occupazioni e il riposo degli abitanti del condominio di via Del Moro 54. In Roma dal marzo 2021 con condotta perdurante. Con la medesima sentenza l'imputato è stato condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile Circelli Leonardo, da liquidarsi in separato giudizio con assegnazione di una provvisionale di € 2.500,00 in suo favore.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti necessari per la motivazione secondo il disposto di cui all'art. 173 disp.att.cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 659 cod.pen., artt. 192 e 530 cod.proc.pen. Il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente il reato contravvenendo in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ed anche con travisamento probatorio. In sintesi, il Tribunale avrebbe qualificato la zona come "silenziosa" e ciò in contrasto con la tipologia acustica IV in cui è collocata la via Del Moro a Trastevere; avrebbe travisato il dato probatorio costituito dagli accertamenti fonometrici (accertamento in data 06/08/2021) che, contrariamente a quanto riportato nella sentenza, avevano rilevato il superamento del livello differenziale a finestre aperte e a finestre chiuse superiore al limite di legge di 3dB (A), ma non il livello di immissione rientrante nei limiti di legge; avrebbe omesso di motivare sia il superamento della normale tollerabilità delle emissione e il disturbo della quiete di un numero indeterminato di persone avuto riguardo al fatto che si è verificato in un piccolo condominio e che ha riguardando unicamente due condomini. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione sotto il profilo della carenza e illogicità della motivazione in punto idoneità della condotta ad arrecare disturbo alla quiete pubblica in presenza di un unico soggetto che lamentava il disturbo al riposo, poi costituito parte civile. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge n. 447/95, in subordine qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 659, comma 2 cod.pen. da cui l'integrazione dell'illecito amministrativo secondo i principi enunciati da Sez. 3, n. 56430 del 2017. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla dosimetria della pena pecuniaria applicata nel massimo edittale. 2.5. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
Il Procuratore Generale ha chiesto, in udienza, l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi tre motivi di ricorso, afferenti all'affermazione della responsabilità, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. La sentenza impugnata, sulla scorta del testimoniale, ha ritenuto dimostrato che nella chiostrina ove si affacciano le finestre del condominio di via Del Moro 54, tra cui anche quelle del denunciante Circelli, erano prodotti rumori di ogni genere, provenienti dall'attività di ristorazione, esercitata dalla società gestita dal ricorrente, quali vociare delle persone sino a tarda notte, trascinamento e spostamento degli arredi oltre l'orario di chiusura, a cui si aggiungevano rumori provenienti dai macchinari utilizzati per la ristorazione, tra cui i rumori prodotti da una cella frigorifera collocata all'interno della chiostrina, che avevano prodotto il disturbo delle occupazione e riposo degli abitanti del condominio. Le sorgenti rumorose individuate nella cella frigorifero e nei motori degli impianti di condizionamento e dei macchinari in uso come la macchina del ghiaccio, producevano un livello di immissione non conforme alla legge, segnatamente un livello di immissione pari a 55,5, dB (A), rispetto al limite di 55 dB (A) e un livello differenziale di 8,0 dB a finestre aperte e di 7 dB a finestre chiuse, in ogni caso superiore alla soglia di 3 dB. Evidenzia, poi, il giudice, che la CTU in atti aveva rilevato immissioni sia di origine antropica che non, superiori i limiti normativi. Conclude il Tribunale che era emerso che le reiterate, continue e perduranti attività poste in essere dall'imputato nella gestione dell'attività di bar ristorazione, erano oggettivamente idonee ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (cfr pag. 7). Segnatamente il Tribunale ha ritenuto in modo incontrovertibile che l'imputato avesse posto in essere attività reiterate quotidiane perduranti oggettivamente idonee ad arrecare disturbo a un numero indeterminato di persone. Tale carattere diffusivo risultava comprovato sia dalle dichiarazioni coerenti lineari dei testimoni escussi i quali avevano tutti evidenziato la presenza di fonti sonore nel chiostrino su cui si affacciano le finestre del condominio sia dei dati oggettivi emersi dai rilievi fonometrici effettuati nel tempo. Tali rilievi a giudizio del Tribunale avevano accertato la non conformità dei livelli di rumore tanto nelle ore diurne quanto in quelle notturne dimostrando così la concreta potenzialità del disturbo arrecato non a un singolo soggetto bensì a una pluralità indeterminata di persone ovvero tutti gli abitanti nel condominio (cfr. pag. 7). La motivazione resa dal Tribunale è congrua e giuridicamente corretta e resiste alle censure difensiva che appaiono sotto tutti gli aspetti infondate.
Va da subito sgombrato il campo dal rilievo che il ricorrente attribuisce al travisamento probatorio con riguardo al superamento del livello di immissione (che sarebbe di 53 e non di 55,5), ma non quello differenziale (sopra soglia) e ciò in quanto il dedotto travisamento probatorio si rivela per nulla decisivo. La sentenza impugnata invero non ha ritenuto responsabile il ricorrente per il reato di cui all'art. 659 comma 2, cod.pen. che risulterebbe comunque integrato dal superamento del livello differenziale, ma per il reato di cui all'art. 659 comma 1, cod.pen. come contestato e ritenuto integrato da una pluralità di condotte rumorose come accertate (vociare, trascinamento di arredi, finanche comportamenti definiti provocatori dei lavoratori del locale), senza contare, da cui anche l'assenza di specificità estrinseca, delle risultanze della CTU acquisita che rilevava il superamento oltre i limiti di legge delle immissioni rumorose (cfr. pag. 5). Sotto altro profilo, la sentenza impugnata offre una motivazione congrua e non manifestamente illogica, ancora una volta fondata sul testimoniale, del disturbo della quiete delle persone che dimorano nel condominio. Non solo le dichiarazioni della parte civile, ma anche la testimonianza di Cacciamani Lara, che abita al secondo piano, confermano la situazione di invivibilità del luogo.
Destituita di fondamento è la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 659 cod.pen.. Deve preliminarmente rilevarsi che il reato contestato all'imputato, quale gestore di un ristorante-bar, è quello di aver arrecato disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, ex art. 659 comma 1, cod.pen.. La contravvenzione di cui all'art. 659 cod.pen. è integrata allorchè l'attività posta in essere dall'autore del fatto sia concretamente idonea ad arrecare disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, da cui la conseguenza che la prova del disturbo può essere liberamente raggiunta, purchè il convincimento del giudice sia sorretto da adeguata motivazione. In tale ambito è stato condivisibilmente affermato che la responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, Rv. 273948 - 02; Sez. 1, n.44905 dell'11/11/2011, Mistretta, Rv. 251462), in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (Sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, Iori, Rv. 251406 - 01), anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273216 - 01), di tal che priva di rilievo è l'ulteriore censura secondo cui la circostanza che il disturbo sia stato arrecato ad un'unica persona (poi costituita parte civile) esclude il reato. Ed ancora, la prova dello stesso, poi, ben può essere argomentata sulla scorta degli elementi di prova in atti non essendo condizionata dalla osservanza delle norme dettate in tema di inquinamento acustico ex legge 447/1995. Da cui la manifesta infondatezza della dedotta violazione di legge di cui all'art. 659 cod.pen..
Né è configurabile l'ulteriore violazione di legge. Non ricorre la fattispecie di cui all'art. 10 comma 2 della L. 447/95. Come argomentato dal recente arresto - Sez. 3, n. 25424 del 5/6/2015, Pastore, non massimata - la Corte di cassazione, ripercorrendo la ricostruzione della fattispecie prevista dall'art. 659 cod. pen. nel suo complesso e dei rapporti intercorrenti tra il primo e secondo comma e tra la norma penale e l'illecito amministrativo, delineato dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95, ha ribadito il principio in forza del quale l'ambito di operatività dell'art. 659 cod.pen., con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che l'illecito amministrativo ricorre solo nella residuale ipotesi in cui si verifichi soltanto il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri dettati dalla menzionata legge-quadro sull'inquinamento acustico, attuato attraverso l'impiego o l'esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima; mentre, quando la condotta si sia concretizzata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità che regolano l'esercizio del mestiere o dell'attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dall'art. 659 c.p., comma 1; ed ancora, nel caso in cui le attività di cui sopra vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, in modo da attuare una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione sanzionata dall'art. 659 c.p., comma 1. Ed ancora, in tempi recenti, è stato affermato che integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., la condotta del gestore di un pubblico esercizio (nella specie, di un bar) che arrechi disturbo alla quiete e al riposo delle persone, non rientrando la gestione di un bar tra le professioni o i mestieri rumorosi (Sez. 3, n. 24397 del 20/01/2022, Rv. 283239 - 01). Dall'accertata circostanza che la rumorosità eccessiva e disturbante era anche prodotta dal vociare dei lavoratori, dal trascinamento degli arredi, oltre che dai macchinari utilizzati per lo svolgimento dell'attività di ristorazione, è stata ritenuta dimostrata la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 659 comma 1, cod.pen. per la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile.
Il quarto e quinto motivo di ricorso con cui il ricorrente censura la sentenza in punto trattamento sanzionatorio, diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati e, anche in parte, generici. La pena irrogata, pari a € 309,00 di ammenda, è stata ritenuta equa alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.. Il Tribunale ha ritenuta congrua l'applicazione della pena pecuniaria, in alternativa a quella detentiva, all'esito di una valutazione globale del fatto e della sua gravità per come emersa nel giudizio (la parte civile risulta avere anche mutato abitudini di vita in conseguenza del fatto), sicchè la misura della pena, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. risulta congruamente giustificata, mentre il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si ricava implicitamente dalla circostanza che il ricorrente risulta gravata da precedenti penali.
Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.. L'imputato deve poi essere condannato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi € 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 10/03/2026




