 Cass. Sez. III n. 5347 del 14 febbraio 2011 (Ud. 12 gen. 2011)
Cass. Sez. III n. 5347 del 14 febbraio 2011 (Ud. 12 gen. 2011)
Pres. Lombardi Est. Gentile Ric. Izzo
Aria. Obbligo di autorizzazione 
Sussiste l’obbligo dell’autorizzazione di cui all’art. 269 D.L.vo 152/O6 soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissione in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
 Dott. Alfredo Maria Lombardi                                  Presidente
 1. Dott. Mario Gentile                                            Consigliere Rel.
 2. Dott. Renato Grillo                                             Consigliere
 3. Dott Giulio Sarno                                               Consigliere 
 4. Dott Elisabetta Rosi                                          Consigliere 
 
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 Sul ricorso proposto da Izzo Antonio, nato il ad/xx/xxxx
 Avverso la Sentenza Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa il 18/03/010.
 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
 Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile Udito  il Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per  Annullamento con rinvio
 Udito, per la parte civile, l'Avv. //
 Udito il difensore Avv. Vincenzina Maio, difensore di fiducia del ricorrente  Izzo Antonio.
 Svolgimento del Processo
 Il Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza emessa il 18/03/010,  dichiarava Izzo Antonio colpevole del reato di cui all'art. 279 D.L.vo 152/06 e  lo condannava alla pena di € 600,00 di ammenda, pena sospesa.
 L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e  vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cpp.
 In particolare il ricorrente esponeva che non risultava provato che l'impianto  de quo producesse emissioni di fumo in atmosfera all'epoca dei fatti in esame.
 Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
 Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/01/011, ha chiesto  l'annullamento con rinvio.
 Motivi della decisione
 Il ricorso é fondato nei termini di cui in motivazione.
 Nella fattispecie è stato contestato ad Izzo Antonio il reato di cui all'art.  279 D.L.vo 152/06, per avere, quale titolare di un'impresa esercente l'attività  di produzione di mobili in legno, effettuato o comunque consentito presso lo  stabilimento sito in Castel S. Giorgio, l'immissione nell'atmosfera di sostanze  pericolose e non derivanti dall'attività di lavorazione del legno; il tutto in  assenza della prescritta autorizzazione; fatti accertati il 04/02/09.
 Orbene il giudice del merito nella motivazione della sentenza ha affermato che  la responsabilità penale dell'imputato - a prescindere dalla prova inerente alla  effettiva immissione dei fumi nell'atmosfera - sussisteva comunque per il solo  fatto che l'impianto produttivo de quo rientrava tra quelli  potenzialmente produttivi di emissioni inquinanti.
 Trattasi di motivazione carente, illogica ed errata in diritto.
 In punto di fatto si rileva che manca la prova certa circa la presenza,  all'epoca dei fatti, di impianti produttivi in concreto di emissione di fumi  derivanti dalla lavorazione del legno.
 In diritto si rileva che sussiste l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art.  269 D.L.vo 152/06, soltanto in relazione agli stabilimenti che producono  effettivamente emissione in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo  potenzialmente idonei a produrre emissioni. (Cass. Sez. III, 11.10.2006 n.40964,  RV 235454).
 Va annullata, pertanto, la sentenza del Gup del tribunale di Nocera Inferiore,  in data 18/03/010, con rinvio a detto Tribunale per un nuovo esame.
 P. Q. M.
 La Corte,
 Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma il 12/01/2011
 
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 Feb. 2011
 
                    




