Corte di Appello di Napoli Sez. VIII n. 1105 del 13 febbraio 2026
Acque Responsabilità ex art. 2051 c.c. e gestione del Servizio Idrico Integrato

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e si fonda sul nesso causale tra la cosa e l'evento, prescindendo da una colpa del custode o dall'inosservanza di un obbligo di vigilanza. La qualità di custode spetta a chi esercita un effettivo potere di fatto che consenta di controllare i rischi inerenti alla cosa, funzione che può essere scissa dalla titolarità del diritto di proprietà. In materia di Servizio Idrico Integrato, il trasferimento ex lege della gestione delle infrastrutture al Gestore d'Ambito, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della legislazione regionale, sottrae all'Ente comunale ogni competenza materiale e funzione di vigilanza sulla rete idrica. Ne consegue che il Comune proprietario è privo della custodia e non può essere ritenuto corresponsabile per i danni derivanti dalla rottura delle condutture, ricadendo la responsabilità esclusiva sul Gestore, unico soggetto investito del potere-dovere di custodia, manutenzione e controllo fisico della "res" (segnalazione Avv. Alessandro Biamonte)

Corte di Appello di Napoli, VIII sez., Pres. Cocchiara, Est. Canale, Sentenza 13 febbraio 2026, n. 1105

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere

allo scadere del termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il contestuale deposito ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., equivalente a lettura in udienza, della seguente

S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3311 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2021 con
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia
TRA
Comune di Mirabella Eclano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata all’atto di appello, dall’avv. Alessandro Biamonte presso il quale ha letto domicilio telematico (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
APPELLANTE
E

[OMISSIS] e [OMISSIS], entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine della citazione per il giudizio di primo grado, dall’avv. [omissis].
APPELLATI
NONCHE’

soc. (omissis) S.p.A. con sede in Avellino al Corso Europa n. 41 (P. Iva 00080810641), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [omissis], in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 11.11.2021.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI

PER L’APPELLANTE: “1) In via principale, accogliere l’appello e, per l’effetto, in riforma totale della sentenza del Tribunale di Benevento n. 49/2021, rigettare la domanda proposta da [OMISSIS] e [OMISSIS] nei confronti del Comune di Mirabella Eclano, perché infondata in fatto e in diritto, e/o dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune medesimo. 2) Conseguentemente, dichiarare la responsabilità esclusiva del gestore del Servizio Idrico Integrato (soc. (omissis) S.p.A.) quale custode ex art. 2051 c.c. della condotta idrica da cui è derivato l’evento dannoso, con ogni conseguente statuizione. 3) In via del tutto subordinata, ove la Corte ritenesse comunque sussistente un concorso causale, riformare la sentenza nella parte in cui pone solidalmente a carico del Comune e della società di gestione la responsabilità per l’evento e la conseguente condanna, procedendo a motivata graduazione della responsabilità in ragione del differente apporto causale, ai sensi dell’art. 2055 c.c. 4) Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”.
PER [OMISSIS] E [OMISSIS]: “…nel riportarsi a quanto già rappresentato e dedotto nel corso del giudizio di prime cure e nel precisare di non accettare il contraddittorio su tutte le domande nuove proposte sia dall’appellante principale che da quello incidentale per la prima volta in questa sede, concludono perché, contrariis reiectis, voglia l’Ecc.ma Corte di Appello rigettare gli appelli proposti in via principale e incidentale, perché inammissibili, improcedibili, improponibili oltre che infondati sia in fatto che in diritto e confermare la sentenza n. 49/2021 resa dal Tribunale di Benevento; in ogni caso con il favore delle spese di lite anche del presente grado di giudizio da liquidarsi secondo lo scaglione di riferimento in una alla fase di mediazione ritualmente esperita”.
PER LA S.P.A. soc. (omissis) S.p.A.: (si riporta il contenuto delle note in sostituzione dell’udienza del 14.02.25 stante il mancato deposito di note successive): “Gli avvocati Amedeo Guerriero e Teresa Anna Bruno, nell’interesse di soc. (omissis) S.p.A., si riportano alla comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale chiedendone l’integrale accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Impugnano e contestano tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito, in quanto infondato in fatto e in diritto. Ribadiscono la carenza di legittimazione passiva di soc. (omissis) S.p.A. come spiegata nell’atto difensivo. In totale riforma della sentenza n.49/2021 pronunciata dal Tribunale di Benevento, Prima Sezione Civile, in data 14.01.2021, pubblicata in data 19.01.2021, resa nella causa iscritta al n. 559/2016 R.G. si riportano alle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta contenente l’appello incidentale, che qui di seguito vengono confermate: nel merito rigettare la domanda nei confronti della soc. (omissis) S.p.A. in persona dell’Amm.re Unico p.t. perché infondata in fatto e diritto, e/o dichiarare la carenza di legittimazione passiva; riformare la sentenza dichiarando unico responsabile dei fatti di cui sopra il Comune di Mirabella Eclano e di conseguenza condannarlo al pagamento dell’intera somma statuita a titolo di risarcimento danni nonché alle spese del doppio grado di giudizio. Chiedono che la causa venga introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 02.02.2016 [OMISSIS] e [OMISSIS] hanno riferito di essere rispettivamente la proprietaria dell’appartamento ubicato al primo piano del fabbricato sito in Mirabella Eclano [OMISSIS] - censito in catasto [OMISSIS] - ed il proprietario delle restanti unità immobiliari facenti parte dello stesso corpo di fabbrica il cui piano fondazionale, agli inizi dell’anno 2010, subiva gli effetti di un movimento franoso originato dalla rottura di una condotta idrica interrata di proprietà del Comune Mirabella Eclano e gestita dalla società soc. (omissis) S.p.A.
Hanno ancora riferito gli istanti di aver tempestivamente allertato il Comune ed i Vigili del Fuoco, i quali riscontravano lo stato di dissesto dell’edificio e lo scivolamento dello stesso per effetto del fenomeno di smottamento in atto. Il Comune aveva quindi adottato un’ordinanza che vietava l’utilizzo del fabbricato, dichiarato inagibile, ed aveva attivato un procedimento amministrativo teso alla messa in sicurezza dell’area provvedendo al contempo, unitamente alla S.p.A. soc. (omissis) S.p.A., al ripristino della rete idrica danneggiata.
Gli attori, dal loro canto, avevano attivato un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. - volto ad ottenere l’esecuzione dei lavori indispensabili per evitare il progredire del dissesto - la cui ordinanza conclusiva, pur ravvisando l’obbligo del Comune di Mirabella Eclano e della S.p.A. soc. (omissis) S.p.A. di eseguire le opere urgenti individuate dal c.t.u. nominato, aveva dato atto della spontanea esecuzione degli interventi necessari in corso di causa.
Tanto premesso gli istanti hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento il Comune di Mirabella Eclano e la S.p.A. soc. (omissis) S.p.A. chiedendo la loro condanna solidale al risarcimento dei danni subiti dall’edificio di loro proprietà da ragguagliare ai costi da sostenere per la sua ristrutturazione o per la sua demolizione e ricostruzione in caso di antieconomicità della prima soluzione.
Si è costituito solo il Comune di Mirabella Eclano il quale ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti deducendo che la rete idrica all’origine del danno, pur se di proprietà comunale, era nella disponibilità giuridica e fattuale della S.p.A. soc. (omissis) S.p.A. - gestore del Servizio Idrico Integrato - tenuta a rispondere ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei danni procurati dalla rottura della tubazione di adduzione dell’acqua potabile.
La causa, raccolta la prova per testi richiesta dagli attori ed espletata una c.t.u. tecnica, è stata decisa con sentenza n. 49/2021, pubblicata il 19.01.2021 e non notificata, la quale ha accolto la domanda condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di € 238.333,62 in favore di [OMISSIS] e di € 133.572,02 in favore di [OMISSIS], oltre oneri accessori e interessi dalla domanda, nonché al pagamento delle spese processuali attoree.
Detta sentenza, per quanto in questa sede rileva, è stata così motivata: “…Dall’esame degli atti emerge con certezza l’an debeatur, neanche contestato dal Comune di Mirabella Eclano.
Esso risulta chiaramente dalla relazione depositata dal CTU nominato in istruttoria, il quale ha accertato che “la frana risulta essersi verificata per una perdita della conduttura idrica gestita dalla soc. (omissis) S.p.A. ma di proprietà del comune di Mirabella Eclano, situata in prossimità di Via Rinascita”.
Suffragano tali conclusioni le dichiarazioni rese dai testi escussi; il teste [OMISSIS], funzionario dei vigili del fuoco, dopo aver confermato il verificarsi di uno smottamento del terreno tra via Variante e via della Rinascita nel Comune di Mirabella Eclano, riferiva che il fabbricato degli istanti subiva una serie di danni tra cui infiltrazioni di acqua, fratturazione della pavimentazione sia interna che esterna, crepe nei muri e nei pilastri, oltre una sensibile torsione di tutta la struttura. Il teste, inoltre, ribadiva che i danni rilevati rendevano l’immobile de quo inagibile e pericolante, tanto che gli istanti erano costretti ad abbandonarlo...
Quanto alla responsabilità dell’accaduto, appare incontrovertibile sia la qualifica di custode della soc. (omissis) S.p.A. per le condutture idriche in questione sia la responsabilità della stessa per i danni causati proprio dalla res che era tenuta a custodire. Ciò non esclude la responsabilità del Comune, che continua ad esercitare potere di vigilanza e di controllo…sull’operato della soc. (omissis) S.p.A.; contrariamente all’assunto dell’ente, il delegante non perde affatto la possibilità di controllare e vigilare sulla corretta manutenzione da parte della soc. (omissis) S.p.A.
La giurisprudenza ha ormai da tempo chiarito che la disciplina prevista dall’art. 2051 c.c. è applicabile anche agli enti pubblici proprietari di beni o preposti alla loro manutenzione per i danni subiti dagli utenti.
L’art. 2051 c.c. esclude la responsabilità solo in presenza del caso fortuito che costituisce la prova liberatoria e rappresenta un fatto straordinario ed imprevedibile tale da escludere il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso. È prevista, quindi, una presunzione di responsabilità a carico dell’Ente (che ha non solo l’obbligo di manutenzione ma anche quello di custodia) e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso.
Una volta provata questa circostanza, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale...
Il profilo di maggiore controvertibilità della questione, tuttavia, concerne la possibilità di configurare una forma di responsabilità dei Comuni per i medesimi danni. Il rapporto che si instaura fra comuni ed acquedotto, in seguito agli ultimi interventi normativi, è tale per cui i Comuni sono proprietari delle reti idriche e fognarie, ma la gestione del servizio spetta all’acquedotto.
L’ente provvede alla gestione del ciclo integrato dell’acqua, mentre restano a carico del comune la realizzazione delle opere per l’ampliamento ed il rifacimento delle reti esistenti. Il problema si pone soprattutto ove il danno sia stato causato dalla vetustà delle reti, la cui sostituzione, come detto, spetta ai Comuni. Il Comune, quale proprietario delle reti, è comunque tenuto a vigilare sullo stato del sistema idrico-fognario, non potendo totalmente disinteressarsene.
In particolare, potrà profilarsi una responsabilità del Comune nelle ipotesi di ingiustificata inerzia rispetto a comportamenti dovuti: quando, cioè, venuto a conoscenza, in via diretta o per via delle segnalazioni, della necessità di interventi di ampliamento o sostituzione di reti vetuste, non abbia agito.
Ciò accade in tutte le ipotesi in cui non vi sia stato un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull’opera, che impone all’ente di continuare ad esercitare una opportuna vigilanza (Cass. n. 6101/13; Cass. n. 6665/09). Inoltre il Comune è responsabile ogni qualvolta il danno riconducibile in via immediata a perdite della rete sia dipeso eziologicamente da vizi strutturali di beni oggetto di custodia del Comune, essendo quest’ultima una ipotesi di caso fortuito che impedisce il configurarsi di una responsabilità dell’ente gestore. Nella specie, la responsabilità dell'Ente pubblico deve essere affermata nonostante la stipula dell’atto di concessione con il soggetto cui era stato trasferito il potere di gestione delle reti idriche e fognanti.
Infatti, con particolare riferimento alla rete fognaria comunale, qualora non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull’opera, per l’ente proprietario, che sull’opera continua ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c., da cui si può liberare solo dando la prova del fortuito...”
§§§§§§
Con atto notificato il 13.07.2021 ed iscritto a ruolo il 20.07.2021 il Comune di Mirabella Eclano ha tempestivamente appellato tale decisione indicando quale data di prima udienza il giorno 01.12.2021 e chiedendo a questa Corte di riformare la sentenza impugnata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, in accoglimento delle seguenti conclusioni: “…rigettare la domanda nei confronti del Comune di Mirabella Eclano in persona del Sindaco p.t., perché infondata in fatto e diritto, e/o dichiararne la carenza di legittimazione passiva. In via del tutto subordinata, riformare la sentenza nella parte in cui pone solidalmente a carico del Comune e della Società di gestione del Servizio la responsabilità per l’evento occorso e la conseguente condanna, senza motivata graduazione alcuna della responsabilità in ragione del differente apporto causale”.
Con ricorso ex art. 351 c.p.c. proposto nelle more della prima udienza il Comune di Mirabella Eclano, allegando la sussistenza di gravi motivi di urgenza, ha chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza in questione.
Con decreto presidenziale del 03.08.2021 tale istanza è stata accolta inaudita altera parte con contestuale fissazione dell’udienza di comparizione al cui esito il Collegio, esaminate le difese svolte dagli appellati [OMISSIS] e [OMISSIS], ha confermato il provvedimento di sospensione.
In data 11.11.2021 si è tempestivamente costituita anche la S.p.A. soc. (omissis) S.p.A. resistendo all’appello principale e proponendo a sua volta appello incidentale con cui detta parte ha chiesto di riformare la sentenza impugnata dichiarando il Comune di Mirabella Eclano unico responsabile dell’accaduto e condannandolo al pagamento dell’intera somma liquidata dal Tribunale a titolo di risarcimento danni nonché alle spese del doppio grado di giudizio.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni onerando le parti di esperire nelle more un tentativo di mediazione ex art. 5-quater D.lgs. n. 28/2010 presso un organismo accreditato.
Detto tentativo ha avuto esito negativo per cui la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell’art 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale, si provvede al deposito della presente sentenza da equipararsi alla sua lettura in udienza.
§§§§§§
Con il proposto appello il Comune di Mirabella Eclano deduce che il Tribunale di Benevento, incorrendo in errore, l’ha condannato in solido con la S.p.A. soc. (omissis) S.p.A. al risarcimento del danno subito dal fabbricato attoreo sul falso presupposto dell’esistenza, accanto alla responsabilità per cose in custodia gravante ex art. 2051 c.c. sulla società che gestisce il Servizio Idrico Integrato, di una responsabilità per “culpa in vigilando”, destinata a permanere in capo all’Ente comunale in quanto proprietario della rete idrica cittadina.
Deduce l’appellante che la prospettata esistenza di una responsabilità solidale, oltre a porsi in contrasto con la disciplina legislativa del Servizio Idrico Integrato, che attribuisce al gestore un potere esclusivo sulla cosa sottraendola al controllo del Comune, collide con la sentenza n. 1489/2017 con cui il Tribunale di Benevento, in relazione allo stesso evento, ne ha ascritto la responsabilità esclusiva alla soc. (omissis) S.p.A. condannandola a risarcire al Comune di Mirabella Eclano i danni arrecati dalla perdita idrica ai beni di proprietà comunale.
Il Comune, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, aveva poi non solo negato la sussistenza di una propria corresponsabilità - per effetto del trasferimento ex lege della custodia degli impianti idrici comunali sul gestore del Servizio Idrico Integrato - ma aveva anche allegato una serie di circostanze di fatto che testimoniavano il suo essersi tempestivamente attivato per fronteggiare l’emergenza venuta a determinarsi, salvo a chiedere l’intervento della soc. (omissis) S.p.A. per effettuare quei lavori che, in base alle previsioni legislative e convenzionali, competevano esclusivamente alla Società.
Al fine di smentire quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine all’esistenza di un non meglio precisato “potere di vigilanza e controllo del Comune di Mirabella Eclano sull’operato della soc. (omissis) S.p.A.”, e di comprovare la propria estraneità all’evento, per essere la società convenuta l’unico soggetto investito del potere-dovere di custodia sulla cosa all’origine del danno, l’appellante ha infine richiamato le previsioni della legge 05.01.1994 n. 36 in tema di servizio idrico integrato, le previsioni dell’art. 153 D.lgs. n. 152/2006 e della Legge Reg. Campania n. 14 del 21.05.1997 nonché quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto della società soc. (omissis) S.p.A.
§§§§§§
L’appello deve essere accolto in quanto a giusta ragione il Comune di Mirabella Eclano afferma di non poter essere ritenuto corresponsabile dei danni subiti dal fabbricato a causa della rottura della condotta idrica interrata gestita dalla S.p.A. soc. (omissis) S.p.A. e sita in prossimità di via Rinascita.
È infatti pacifico in giurisprudenza che la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e che, affinché la stessa possa configurarsi, basta che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire essendo funzione della norma quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa.
Ciò comporta che deve considerarsi custode della cosa chi, di fatto, ne controlla le modalità d’uso e di conservazione e non necessariamente il proprietario (cfr. così cass. n. 26086/2005).
Il rapporto di custodia, che può presumersi in ragione della titolarità dominicale della cosa, può in altri termini venir meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato (cfr. così Cass., Sez. 3, n. 8820 del 2020 in motivazione e, in senso conforme, Cass., Sez. 3, n. 22839 del 2017; Cass., Sez. 2, n. 15096 del 2013 e Cass. Sez. 3, n. 24530 del 20.11.2009).
Già solo applicando tale principio, il Tribunale di Benevento avrebbe dovuto ritenere che - nel caso di specie - l’ampiezza del potere di controllo sulla res attribuito ex lege e convenzionalmente alla S.p.A. soc. (omissis) S.p.A. escludesse un potere co-custodiale del Comune di Mirabella Eclano.
A giusta ragione quest’ultimo ha infatti evidenziato come la legge 5 gennaio 1994 n. 36, comunemente nota come “Legge Galli”, abbia avviato una profonda riforma della gestione delle risorse idriche nazionali attraverso l’istituzione del Servizio Idrico Integrato, volto a riunire in una gestione unitaria tutte le attività di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua per usi civili nonché dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue. In particolare il legislatore ha previsto che il S.I.I. venisse organizzato su base territoriale affidando a ciascuna regione il compito di suddividere il proprio territorio in Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) facenti capo ad un Ente d’Ambito a cui conferire la gestione unitaria del servizio così da garantire efficienza superando la gestione parcellizzata dei singoli Comuni.
Quest’impostazione è stata in seguito recepita dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui art. 153, dal titolo “Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato” così recita: «1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. … Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell’articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. 2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di Tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico».
Sul piano regionale i principi fissati dal legislatore nazionale hanno poi trovato attuazione, in Campania, dapprima con la legge regionale n. 14 del 21 maggio 1997 contenente le “Direttive per l’attuazione del Servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36”, e poi con la legge regionale Campania 2 dicembre 2015, n. 15, contenente il “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”.
In particolare l’art. 2 della legge regionale n. 14 del 1997, in ossequio a quanto previsto dalla Legge Gallo, ha provveduto ad individuare i seguenti Ambiti Territoriali Ottimali: a) ATO n. 1, denominato “Calore - Irpino” (in cui è ricompreso il Comune di Mirabella Eclano); b) ATO n. 2, denominato “Napoli Volturno”; c) ATO n. 3, denominato “Sarnese - Vesuviano; d) ATO n. 4, denominato “Sele”. L’art. 4 L. Reg. cit. ha poi stabilito che: “I comuni e le province ricadenti in ciascun ATO organizzano il servizio idrico integrato nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. A tal fine, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province ricadenti nel medesimo ATO provvedono alla costituzione di un consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell'articolo 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale consorzio, denominato Ente d’ambito, è dotato di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa”.
Per quel che concerne poi l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, l’art. 9 ha stabilito che: L’Ente d’ambito sceglie la forma di gestione fra quelle previste dall'art. 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ed individua conseguentemente, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, anche sulla base del programma degli interventi di cui al precedente articolo 8, il soggetto gestore del servizio idrico integrato”.
L’art. 12, co. 1, della L. Reg. Campania n. 14/1997 cit. ha ancora disposto che: «Dal momento della costituzione dell’Ente di ambito, tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei Comuni e delle province consorziati sono esercitate dall’Ente d’Ambito» e l’art. 13 ha infine previsto che ciascun Ente d’Ambito stipuli un’apposita convenzione, con relativo disciplinare, per regolamentare i rapporti con i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato predisponendo anche uno schema di “convenzione tipo” allegato alla legge stessa.
Detta convenzione, per quanto concerne l’ATO di cui fa parte il Comune di Mirabella Eclano, è stata stipulata con la S.p.A. soc. (omissis) S.p.A. il cui statuto, contenuto nel fascicolo di primo grado dell’appellante principale, all’art. 4 così recita: “La Società ha per oggetto l’attività di controllo, trattamento, difesa e valorizzazione delle risorse idriche e, in particolare, l’impianto e la gestione del servizio idrico integrato, formato dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, così come definito dal D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, nonché di tutte le attività connesse e collegate a detta gestione, ivi compresa la gestione e manutenzione, sia ordinaria, che straordinaria, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali connesse allo svolgimento del servizio”.
Consegue a tutto quanto sin qui esposto che al Comune di Mirabella Eclano, benché formalmente proprietario della condotta idrica all’origine del danno, per effetto della legislazione nazionale e regionale sin qui richiamata, e della convenzione conclusa dall’Ente d’Ambito in attuazione della stessa, è sottratta ogni competenza e funzione in materia di gestione ed efficientamento degli impianti idrici occorrendo perciò escludere una sua potenziale responsabilità rispetto agli eventi che interessino la rete idrica in ragione di un persistente potere di vigilanza e sorveglianza che non ha alcuna base normativa.
Ne costituisce evidente riprova il disposto dell’art. 152 D.lgs. n. 152/2006, dal titolo “Poteri di controllo e sostitutivi”, il quale così recita: “1. L’Autorità d'ambito (n.d.r. non il Comune) ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione. 2. Nell’ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l’ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l’Autorità d’ambito interviene tempestivamente per garantire l’adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l’inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l’Autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici. 3. Qualora l’Autorità d’ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario "ad acta". 4. L’Autorità d’ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione”.
Per effetto della costituzione dell’Ente d’Ambito e della stipula della convenzione con la S.p.A. soc. (omissis) S.p.A., quindi, il Comune di Mirabella Eclano non è più titolare di alcuna funzione in materia di Servizio idrico Integrato, essendo avvenuto il trasferimento ex lege dello stesso all’Ente d’Ambito ed al Gestore. Dal momento della costituzione dell’Ente d’Ambito, infatti, tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei Comuni e delle Province sono esercitate dall’Ente medesimo. Non è dunque corretto ipotizzare un potere di vigilanza o sorveglianza del Comune sul gestore del servizio che, correlativamente, deve ritenersi l’unico «custode» ex art. 2051 c.c. con esclusione di qualsivoglia forma di corresponsabilità dell’Ente locale per gli eventi dannosi verificatisi in ragione di perdite dalla rete idrica affidata alla gestione della Società soc. (omissis) S.p.A.
Si è infatti già chiarito, in apertura della presente decisione che deve considerarsi custode chi - di fatto - controlla le modalità d’uso e di conservazione del bene e non necessariamente il proprietario. Nel caso di specie soc. (omissis) S.p.A. è il soggetto titolare dell’obbligo giuridico di provvedere alla conservazione e alla manutenzione delle condutture, in quanto gestore del servizio idrico locale, e che, in ragione del suo materiale rapporto con la cosa, si trovava nella possibilità e nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Viceversa, è da escludersi una responsabilità del Comune di Mirabella Eclano che non si trova in alcuna relazione con il bene, essendo essa esclusa dalla disciplina in materia di S.S.I., e che non ha titolo per esercitare alcun effettivo potere fisico sulla cosa stessa.
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Resta a questo punto da esaminare l’appello incidentale con cui la S.p.A. soc. (omissis) S.p.A. deduce di non poter essere considerata responsabile dei danni patiti dagli immobili attorei in quanto, a tal fine, occorreva fornire prova del nesso di causalità intercorrente fra la rottura della condotta idrica e l’evento lesivo, indagando sulle cause che hanno generato il fenomeno franoso.
Deduce l’appellante incidentale che il c.t.u. nominato in prime cure, ossia l’ing. (omissis), per individuare le cause di innesco del movimento franoso si è avvalsa da un lato della consulenza tecnica d’ufficio dell’ing. (omissis) (nominato nel giudizio Rocco De Luca e Giuseppina Scala c/ soc. (omissis) S.p.A. e Comune di Mirabella Eclano incardinato innanzi al Tribunale di Benevento con n. 3007/14 R.G.) e, dall’altro, dell’ordinanza emessa il 14.05.2014, all’esito del procedimento cautelare ante causam promosso da [OMISSIS] e [OMISSIS].
In nessuno dei procedimenti innanzi menzionati si sarebbe tuttavia indagato realmente sulle cause del movimento franoso in questione.
L’Ing. (omissis), con il suo elaborato, si era infatti limitato a verificare i danni presentati dagli immobili senza nulla dire circa le cause che li avevano generati. Con l’ordinanza cautelare del 14.05.2014 veniva poi ordinato alla S.p.A. soc. (omissis) S.p.A. ed al Comune di Mirabella Eclano di realizzare le opere necessarie per la stabilizzazione del fenomeno e la messa in sicurezza del fabbricato [OMISSIS] - [OMISSIS] ma non risultava che l’autore di quel provvedimento, prima di pronunziarsi, avesse richiesto una consulenza tecnica d’ufficio per individuare l’effettiva causa del movimento franoso.
Per tali ragioni quanto esposto dal c.t.u. nominato in primo grado in merito alle cause che determinavano lo scivolamento dei terreni fondali dell’immobile [OMISSIS]-[OMISSIS], non sarebbe per nulla attendibile e, per individuare correttamente la causa della frana, occorrerebbe rifarsi da un lato alla c.t.u. dell’arch. (omissis) (nominato nell’ambito del giudizio Mirabella Eclano c/ soc. (omissis) S.p.A. incardinato innanzi al Tribunale di Benevento con n. 4789/13 R.G.) e, dall’altro lato, alla sentenza n. 1489/2017 adottata all’esito di quel giudizio.
L’arch. (omissis), nella sua relazione, aveva infatti correttamente individuato le cause della rottura della tubazione idrica nella modifica dello stato dei luoghi operata dall’Amministrazione Comunale intervenendo con attività di scavo su via della Rinascita in prossimità della condotta idrica. Il notevole peso del terreno sovrastante unito alla cedevolezza del piano di posa, costituito da terreno di riporto, aveva quindi portato alla rottura dei tubi.
Detta consulenza era stata peraltro condivisa dalla sentenza n. 1489/2017, resa all’esito di quel giudizio, leggendosi in essa che: “non tutti i danni verificatisi nel Comune di Mirabella Eclano possono ritenersi strettamente riconnessi alla fuoriuscita di acqua, conseguente alla rottura di parte di tubazioni...Inoltre, condivisibilmente a quanto dedotto dai CTP, la sola fuoriuscita di acqua, sebbene in misura cospicua, in un periodo di tempo limitato, non poteva arrecare tutti i danni verificatisi se non in concomitanza di una precaria e pregressa instabilità del versante, aggravata dall’intersezione di strade realizzate, dalla intensiva urbanizzazione e dal cattivo funzionamento delle calette di scolo”.
Alla base del fenomeno franoso, diversamente da quanto ricostruito dapprima dal c.t.u. ing. (omissis) e poi dalla sentenza impugnata, vi sarebbero dunque dei fattori diversi dalla rottura della tubazione idrica e cioè: a) il notevole peso del terreno sovrastante e la cedevolezza del piano di posa; b) l’instabilità del versante, aggravata dalla intersezione di strade realizzate, dalla intensiva urbanizzazione e dal cattivo funzionamento delle calette di scolo.
Tali fattori porterebbero ad individuare come unico responsabile di quanto accaduto il Comune di Mirabella Eclano, che è l’Ente deputato a commissionare i lavori di realizzazione di strade pubbliche e ogni altra opera di urbanizzazione, nonché a concludere che la frana che ha causato danni agli attori non è eziologicamente ricollegabile alla rottura di condotta idrica, essendo al contrario la frana ad aver causato danni alla condotta.
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Tali doglianze non possono in alcun modo essere condivise. Il c.t.u. nominato in prime cure, ing. (omissis), non ha infatti basato le sue conclusioni relative alle cause del danno riportato dal fabbricato attoreo né sulla perizia dell’ing. (omissis), che effettivamente non ha indagato sull’origine del dissesto ed è relativa ad un giudizio tra altre parti, né sull’ordinanza adottata a definizione del procedimento cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. (ed in cui non è dato conoscere quale attività istruttoria sia stata espletata avendo la cancelleria del Tribunale di Benevento attestato lo smarrimento del relativo fascicolo d’ufficio) quanto piuttosto sulla relazione geotecnica del prof. (omissis) a cui il Comune di Mirabella Eclano commissionava un progetto esecutivo volto ad individuare le necessarie “Opere di difesa e protezione finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico di via della Rinascita”.
Si legge infatti nella c.t.u. che secondo quanto emerge da tale relazione geotecnica: “Il versante interessato dal corpo di frana era potenzialmente predisposto a eventuali fenomeni franosi; la causa innescante della frana è stata la perdita dalla conduttura idrica. Infatti l’acqua ha prodotto un aumento delle pressioni neutre nel terreno ed una conseguente diminuzione della capacità portante del terreno stesso. Questo ha causato, a parità di carico, un cedimento del suolo in corrispondenza dell’immobile in questione e, di conseguenza, un cedimento globale dell’edificio stesso”.
In altri termini, la conclusione cui giunge il c.t.u., sulla scorta della suddetta relazione geotecnica, è che la perdita idrica, intervenendo in un’area già di per sé fragile ed a rischio di smottamento, ha determinato uno scivolamento del terreno costituente l’area di sedime sottostante al fabbricato attoreo determinandone la condizione di dissesto.
Tale conclusione non è in alcun modo smentita dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata dall’arch. (omissis) nel giudizio intentato dal Comune di Mirabella Eclano contro la S.p.A. soc. (omissis) S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni arrecati dalla rottura della condotta idrica non già al fabbricato attoreo ma a beni comunali. Tale indagine non ha invero avuto ad oggetto le cause dei danni di cui oggi si discorre ma di quelli arrecati al demanio stradale (abbassamento di una decina di cm della sede stradale per una lunghezza di circa 130 m.l.) ed è pertanto di limitato ausilio nella definizione della presente controversia.
In ogni caso l’elaborato in questione non ha poi escluso ma ha anzi confermato il ruolo causale assunto nella vicenda dalla rottura idrica affermando quanto segue: “Una serie di circostanze lascia supporre che il movimento franoso in esame, per quanto l’area sia in una condizione di stabilità critica, non sia stato innescato da eventi meteorici intensi o continui ma sia dovuto alla perdita della condotta idrica su via della Rinascita. I fatti che ci lasciano propendere per questa tesi sono i seguenti: la frana è avvenuta in concomitanza con la perdita di acqua dalla condotta e, una volta sostituita quest’ultima, i cedimenti sono diminuiti. I dissesti sono avvenuti lungo il tracciato della condotta e a valle della stessa, dove l’acqua si è potuta riversare; invece, a monte non vi è alcun segno di cedimento.
Per i terreni a valle, inoltre, sono stati esclusi dal fenomeno quelli sottostanti l’imponente muro in c.a. i quali, anche se poco distanti dalla perdita, non hanno ricevuto acqua in maniera cospicua, poiché il presidio statico costituisce una barriera impermeabile essendo realizzato con una doppia parete di muri contro terra…Sul lato est i danni, con i relativi cedimenti e dissesti, sono stati più cospicui in quanto il terreno…pende naturalmente su quel lato e quindi la quantità di acqua che vi si è riversata è stata maggiore.
L’anomalo contenuto d’acqua, evidenziato dall’esame delle carote estratte, per spessori finanche superiori ai 10 m.l., così come riportato nella consulenza geologica del prof. (omissis), è stato deleterio per la stabilità del versante, producendo un aumento del peso del terreno e una riduzione delle sue caratteristiche meccaniche. Pur avendo la conduttura un diametro di soli 70 nn., la sua rottura ha provocato una perdita cospicua poiché si è protratta nel tempo.
Questo è dovuto al fatto che la stessa è stata posata ad una profondità di 2-4 m.l. dal piano stradale, per cui la perdita non poteva affiorare in superficie ed essere rilevata tempestivamente”.
Quanto poi all’individuazione delle cause della rottura della tubazione idrica, l’arch. (omissis) si limita a formulare una mera ipotesi, non sostenuta da alcun dato oggettivo di riscontro, assumendo che essa può essere stata determinata, in via congiunta, da tre fattori costituiti dalla scarsa flessibilità delle condotte in ghisa, dal peso del terreno sovrastante alle stesse e dalla cedevolezza del terreno di posa, a sua volta determinata da scavi in prossimità della condotta che non si sa quando, da chi e a che scopo sarebbero stati realizzati.
Non vi sono pertanto gli estremi per riconoscere l’esimente del caso fortuito, la cui ricorrenza avrebbe dovuto essere dimostrata dal custode in modo rigoroso, e tanto meno può ravvisarsi una colpa concorrente del Comune. Ciò a maggior ragione se si considera che la sentenza resa dal Tribunale di Benevento all’esito di quel giudizio, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal Comune di Mirabella Eclano contro la S.p.A. soc. (omissis) S.p.A. - che in caso di fortuito avrebbe dovuto essere rigettata - condannando tale società al pagamento di € 76.954,88 in favore dell’Ente Territoriale e non ha ravvisato alcuna colpa concorrente del Comune, con conseguente riduzione proporzionale dell’ammontare del risarcimento ex art. 1227 c.c. , limitandosi ad escludere il riconoscimento di taluni dei danni riscontrati non ritenendoli “strettamente riconnessi alla responsabilità della convenuta”, vale a dire alla rottura della condotta idrica.
Non resta a questo punto che regolamentare le spese processuali, le quali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti in relazione al valore della controversia dal D.M. n. 147 del 13.08.2022. Occorre infine dare atto dell’applicabilità, a carico dell’appellante incidentale, della sanzione prevista dall’art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un’impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione stessa.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
    1. Accoglie l’appello principale proposto dal Comune di Mirabella Eclano e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento n. 49/2001 pubblicata il 19.01.2021, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da [OMISSIS] e [OMISSIS] contro detto Comune.
    2. Condanna [OMISSIS] e [OMISSIS] al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute dal Comune di Mirabella Eclano che si liquidano in € 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
    3. Condanna [OMISSIS] e [OMISSIS] al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute dal Comune di Mirabella Eclano che si liquidano in € 1.875,00 per esborsi vivi ed in € 20.119,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
    4. Rigetta l’appello incidentale proposto dalla S.p.A. soc. (omissis) S.p.A.
    5. Condanna la S.p.A. soc. (omissis) S.p.A. al rimborso delle spese processuali sostenute per resistere all’appello incidentale da [OMISSIS] e [OMISSIS] da un lato e dal Comune di Mirabella Eclano dall’altro e che si liquidano in favore dei primi due in complessivi € 20.119,00, ed in identico importo in favore del Comune, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
    6. Dà atto dell’applicabilità, a carico della S.p.A. soc. (omissis) S.p.A., di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell’appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 13.02.2026
IL PRESIDENTE                             IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara                         Dr. Alberto Canale