T.A.R. Piemonte Sez. I n. 717 del 30 giugno 2011
Urbanistica. Impianti fotovoltaici
Contrasta con la normativa nazionale e comunitaria una generalizzata preclusione urbanistica di repulsione di impianti fotovoltaici a terra da tutte le aree agricole classificate in classe I, II e III.
N. 00717/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 00724/2010 REG.RIC.
 
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 724 del 2010, integrato da motivi  aggiunti, proposto da:
 Maria Rosa Cena, Enzo Cena, Angiolina Torasso, Giuliana Monti, rappresentati e  difesi dagli avv.ti Claudio Vivani, Alessandro Carlo Licci Marini, Blerina  Pogace, con domicilio eletto presso l’avv.to Claudio Vivani in Torino, c.so Duca  degli Abruzzi, 15;
 contro
 Comune di Caluso, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso  dall'avv.to Claudio Pipitone Federico, con domicilio eletto presso l’avv.to  Claudio Pipitone Federico in Torino, via Grassi, 9;
 Provincia di Torino, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e  difesa dagli avv.ti Silvana Gallo, Nicoletta Bugalla, con domicilio eletto  presso l’avv.to Silvana Gallo in Torino, corso Inghilterra, 7/9;
 Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa  dall'avv.to Ilaria Chesta, con domicilio eletto presso l’avv.to Ilaria Chesta in  Torino, piazza Castello, 165;
 
 per l'annullamento
 
 della nota prot. n. 6646 in data 3.5.2010 del Responsabile del Settore  Territorio e Attività Produttive del Comune di Caluso;
 
 del diniego implicito formatosi alla stregua della suddetta nota prot. n. 6646  del 3.5.2010;
 
 di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, fra i quali la  deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 1.3.2010 recante disposizioni  specifiche per l'installazione pannelli fotovoltaici a terra; nonché della  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell'11.3.2010;
 
 - nonchè della "Relazione Programmatica sull'Energia" approvata con  deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 30 - 12221 del 28.9.2009 e  della deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 30 - 12221 del  28.9.2009;
 
 nonché della delibera della Giunta Provinciale di Torino, che abbia ritenuto in  tutto o in parte la compatibilità della suddetta variante con il Piano  territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati e/o del  pronunciamento espresso in modo positivo per silentium;
 
 nonché per l'annullamento
 
 - della delibera della Giunta Provinciale della Provincia di Torino n. 18 del  18.5.2010, prot. n. 512-18672/2010;
 
 di tutti gli atti presupposti connessi, consequenziali, anche non noti, ed in  particolare, laddove occorresse: della determinazione del Dirigente del Servizio  Urbanistica della Provincia di Torino, n. 29 del 19.5.2010, prot. n. 19853/2010;
 
 
 Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caluso della Provincia  di Torino e della Regione Piemonte;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 la dott.ssa Paola  Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 
Parte ricorrente ha impugnato gli  atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi di ricorso:
 
 1)Violazione dell’art. 117 co. 3 della Costituzione. Violazione e falsa  applicazione degli artt. 12 co. 7 e 10 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione  dell’art. 5 co. 9 del d.m. 19.2.2007 n. 25336. Eccesso di potere per  insufficienza ed erroneità della motivazione. Le impugnate deliberazioni violano  principi fondamentali dell’ordinamento frapponendo indebiti ostacoli alla  realizzazione di impianti fotovoltaici.
 
 2)Errata interpretazione e falsa applicazione della “relazione programmatica  sull’energia” approvata con deliberazione della Giunta Regionale della Regione  Piemonte n. 30-12221 del 28.9.2009; illegittimamente il Comune resistente ha  attribuito valenza cogente ad un mero atto di indirizzo.
 
 3) Violazione, errata interpretazione e falsa applicazione della “relazione  programmatica sull’energia” sotto altro profilo; eccesso di potere per  travisamento dei presupposti di fatto e di diritto nonché per violazione dei  principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dell’azione  amministrativa; impropriamente il Comune ha omologato le aree agricole di classe  II e III
 
 4)Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto  nonché per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e  adeguatezza dell’azione amministrativa; la scelta adottata di fatto preclude gli  impianti in tutto il territorio comunale.
 
 5)Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 10 bis della l.  n. 241/90. Violazione dell’art. 2 co. 1 della l. n. 241/90. Eccesso di potere  per difetto di presupposti- Insufficienza ed erroneità della motivazione; è  mancata nel caso di specie una espressa conclusione del procedimento
 
 6)Violazione e falsa applicazione di legge in rapporto all’art. 17 della l.r.  5.12.1977 n. 56 e s.m.i.. Violazione del principio di buon andamento ex art. 97  Cost.. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare,  difetto dei presupposti, carenza di motivazione, difetto di istruttoria; la  variante urbanistica è stata adottata con variante parziale mentre avrebbe  richiesto la procedura propria della variante strutturale.
 
 Con atto di ricorso per motivi aggiunti deducono i ricorrenti le seguenti  ulteriori censure avverso la delibera di Giunta provinciale di Torino n. 18 del  18.5.2010:
 
 1)Violazione di legge con riferimento all’art. 17 della l.r. 5.12.1977 n. 56 e  s.m.i.. Violazione delle norme di attuazione del piano territoriale di  coordinamento della Provincia di Torino approvato con d.c.r. n. 291-26243  dell’1.8.2003 – Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici e in  particolare: travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità,  irragionevolezza e contraddittorietà, difetto di motivazione, carenza di  istruttoria; contestano i ricorrenti la coerenza della variante parziale con il  PTCP.
 
 2)Violazione di legge con riferimento all’art. 17 della l.r. 56/77 e s.m.i.  sotto altro profilo – Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici e in  particolare: travisamento dei presupposti in fatto e di diritto, illogicità,  irragionevolezza e contraddittorietà – Difetto di motivazione – Carenza di  istruttoria sotto altro profilo.
 
 3)Errata interpretazione e falsa applicazione della “relazione programmatica  sull’energia” approvata con deliberazione della giunta regionale della Regione  Piemonte n. 30-12221 del 28.9.2009; travisa la Provincia il valore giuridico  delle linee guida.
 
 4)Violazione, errata interpretazione e falsa applicazione della “relazione  programmatica sull’energia” sotto altro profilo; eccesso di potere per  travisamento dei presupposti di fatto e di diritto nonché per violazione dei  principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dell’azione  amministrativa.
 
 5)Illegittimità derivata – Violazione dell’art. 117 co. 3 della Costituzione.  Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 co. 7 e 10 del d.lgs. 387/2003.  Violazione dell’art. 5 co. 9 del d.m. 19.2.2007, n. 24336. Eccesso di potere per  insufficienza ed erroneità della motivazione.
 
 Si sono costituite le amministrazioni resistenti contestando in fatto e diritto  gli assunti di cui al ricorso; quanto all’impugnazione della D.G.R. n. 30-12221  del 28.9.2009 la Regione Piemonte ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa  per carenza di interesse, stante la natura non vincolante della relazione  programmatica.
 
 All’udienza del 26.5.2011 la causa è stata discussa e decisa.
 DIRITTO
 I ricorrenti hanno presentato presso l’amministrazione comunale del Comune di  Caluso un’istanza di permesso di costruire finalizzata alla realizzazione, su  fondo di loro proprietà, di un impianto di energia elettrica di fonte solare  fotovoltaica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. Il Comune  resistente ha comunicato, quale motivo ostativo all’accoglimento, l’intervenuta  adozione della variante parziale n. 7 (deliberazione n. 15 dell’11.3.2010 qui  impugnata) che ha escluso i terreni agricoli di classe prima, seconda e terza  dalla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici a terra.
 
 Ai sensi della vigente normativa gli impianti fotovoltaici possono essere  realizzati in aree classificate agricole dalla pianificazione urbanistica, senza  la necessità di effettuare la variazione di destinazione d’uso del sito; ai  sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 “nell’ubicazione si dovrà tenere conto  delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare  riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla  tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio  rurale di cui alla l. n. 57/2001, articoli 7 e 8, nonché del d.lgs. 228/2001”;  prosegue poi il co. 10 del medesimo articolo che, in attuazione delle emanande  linee guida nazionali, le Regioni potranno procedere all’indicazione di aree e  siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti.
 
 In fatto per quanto concerne le linee guida nazionali vi è stato un sostanziale  vuoto normativo protrattosi dal 2003 al 2010; solo con D.M. 10.9.2010, quindi  successivamente al procedimento per cui è causa nonché all’instaurazione del  presente giudizio, sono state emanate le “linee guida per l’autorizzazione degli  impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Con successiva D.G.R. 14.12.2010, n.  3-1183 la Regione Piemonte ha individuato le aree e i siti non idonei  all’installazione di impianto fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3  delle “linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti  rinnovabili di cui al d.m. 10.9.2010”.
 
 Antecedentemente alle suddette linee guida nazionali e connessa disciplina  regionale, la Regione Piemonte aveva anche adottato la D.G.R. n. 30-12221 del  28.9.2009 recante “relazione programmatica sull’energia” nella quale, a mero  fine orientativo e propedeutico alla programmazione di settore, individuava zone  di possibile “attrazione” ovvero “repulsione” per l’insediamento dei parchi  fotovoltaici. Suddetta relazione programmatica (che indicava tra le possibili  aree di repulsione “R1” dei parchi fotovoltaici anche i suoli di capacità  produttiva di classe III) è stata oggetto di impugnativa da parte dei  ricorrenti, poiché richiamata dal Comune di Caluso ai fini dell’adozione della  contestata variante parziale.
 
 Sullo specifico punto si ritiene di confermare la statuizione di inammissibilità  del ricorso già evidenziata in sede cautelare, non avendo la “relazione  programmatica” natura né provvedimentale né vincolante, sicchè manca uno  specifico interesse dei ricorrenti all’impugnativa di un atto di per sé non  lesivo.
 
 Quanto al merito dell’impugnato diniego appare assorbente e fondata la prima  censura. Il Comune di Caluso ha adottato (per altro con le improprie, e  contestate, forme della variante parziale) una variante che, escludendo  dall’insediamento dei parchi fotovoltaici le zone agricole classificate in  classe I, II e III, nella sostanza preclude l’installazione di questa tipologia  di impianti in modo pressocchè generalizzato in tutte le aree agricole del  territorio comunale (sulla contestazione che l’esclusione così disposta di fatto  riguarda la quasi totalità del territorio comunale parte resistente non ha  sostanzialmente contro detto). Tale soluzione contrasta con la normativa  nazionale là dove quest’ultima consente ex se l’installazione in aree agricole,  fermo il rispetto della biodiversità e di peculiarità di singole aree. E’ pur  vero che il sostanziale protratto silenzio a livello nazionale circa  l’individuazione delle linee guida prescritte dalla disciplina legislativa, in  conformità anche alla normativa comunitaria, ha di fatto creato enormi  difficoltà nelle gestione delle pratiche sul territorio, vero è anche tuttavia  che, in ogni caso, formule di pressocchè generalizzata esclusione sono  certamente contrastanti con la disciplina tanto nazionale che comunitaria, come  più volte evidenziato anche dal giudice delle leggi in relazione a singole leggi  regionali. L’esclusione genericamente disposta per “tipologia di capacità  produttiva”, per di più parificando suoli dalla capacità I alla III non pare  rispettosa del dettato normativo là dove riferito alla “peculiarità di singole  aree” che presuppone appunto al limite una analisi e motivazione puntuale e non  certo generica. D’altro canto che i suoli di capacità produttiva III non  presentino particolari caratteristiche di pregio già solo come quelli di  capacità produttiva I o II risulta confermato anche dalle successive e già  ricordate linee guida nazionali e regionali, ove la repulsione si è limitata ai  suoli di capacità produttiva II.
 
 In sintesi contrasta con la normativa nazionale e comunitaria una generalizzata  preclusione urbanistica di repulsione di impianti fotovoltaici a terra da tutte  le aree agricole classificate in classe I, II e III.
 
 Inoltre, proprio perché le particolari modalità di esclusione scelte dal Comune  resistente comportano in fatto una amplissima area di presunta esclusione,  appare anche corretto quanto lamentato con il 6 motivo di ricorso: l’ampiezza  della preclusione si presenta tale sul territorio che avrebbe richiesto una  variante strutturale e non certo parziale, con conseguente applicazione di un  diverso e più gravoso procedimento di approvazione della variante.
 
 L’accoglimento delle sovramenzionate due censure travolge in parte qua tutti gli  atti impugnati e, in via derivata, anche quelli impugnati con motivi aggiunti,  ferma l’inammissibilità del gravame per quanto concerne le linee guida  regionali.
 
 La domanda deve pertanto trovare accoglimento nei sensi e nei limiti di cui in  motivazione.
 
 In esecuzione della presente sentenza l’amministrazione riprovvederà sulla  pratica edilizia protocollo 4433 del 18.3.2010 registro n. 10.
 
 Stante la complessità delle questioni e considerato che, nella sostanziale  inerzia del governo centrale, tanto la Regione quanto l’ente locale si sono  trovati a gestire situazioni locali di incerte definizione sussistono giusti  motivi per compensare le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
 
 definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
 
 lo dichiara in parte inammissibile e per il resto lo accoglie nei sensi e nei  limiti di cui in motivazione.
 
 Compensa le spese tra tutte le parti del giudizio.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Franco Bianchi, Presidente
 Richard Goso, Primo Referendario
 Paola Malanetto, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
                    



