Consiglio di Stato Sez. IV n. 4068 del 20 maggio 2026
Urbanistica. Infrastrutture energetiche: varianti urbanistiche automatiche e valutazione dell’impatto elettromagnetico
In tema di realizzazione di infrastrutture lineari energetiche di rilievo sovracomunale, l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 52-quater del d.P.R. n. 327/2001 e della legislazione regionale opera ex lege come variante automatica, puntuale e permanente agli strumenti urbanistici vigenti, prevalendo sulle destinazioni di zona preesistenti (incluse quelle agricole o a verde) senza necessità di specifica motivazione sul sacrificio del territorio, poiché lo strumento pianificatorio deve adattarsi all’opera approvata e non viceversa. Sotto il profilo della tutela ambientale, la valutazione dell’induzione magnetica complessiva derivante dall’interazione tra diversi apparati (cabine primarie, linee AT e MT) non deve necessariamente essere contestuale al primo titolo abilitativo se i tracciati dei segmenti futuri non sono ancora definiti. La conformità ai limiti di esposizione e alle fasce di rispetto, in ossequio al principio di precauzione, deve essere garantita e coordinata in sede di autorizzazione dell’ultimo segmento della rete, ferma restando l’imposizione di eventuali misure di mitigazione atte ad assicurare il rispetto dei parametri cogenti di tutela della salute
Pubblicato il 20/05/2026
N. 04068/2026REG.PROV.COLL.
N. 08563/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8563 del 2025, proposto dai signori Melissa Orlandi, Monia Aglietti, Ambra Bacci, Elena Bartoli, Fabrizio Benedetti, Massimiliano Boni, Ivano Boso, Irene Bruschi, Maurizio Bruschi, Gabriella Bulleri, Emanuela Cassetta, Alessandro Cataldo, Lucia Cecchi, Leonardo Cefaratti, Arturo Clerici, Giacomo Clerici, Maurizio Fabiani, Marco Francioni, Silvana Gabbanini, Cristina Gatti, Aldo Gori, Eugenia Lazar, Leonardo Lozzi, Vittorio Marrocchi, Liviana Martelli, Don Andrea Menestrina, Miria Moresi, Maria Nannoni, Simone Ninci, Lucilla Novelli, Giancarlo Palandri, Stefano Peppolini, Elisabetta Poli, Tommaso Sangiorgi, Donatella Santi, Anna Semboloni, Otello Soriani, Francesco Tognarelli, Guido Tozzi Pevere, Vivetta Vignoli, Monica Zanfini, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Valerio Pardini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
contro
la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
il Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della società E-Distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Piazza, Gennaro Terracciano, Annunziata Abbinente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
dei signori Epifania Di Cara, Salvatore Gaetano Forcella, Simonetta Lori, rappresentati e difesi dall'avvocato Valerio Pardini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 01628/2025, resa tra le parti sul ricorso per l’annullamento:
- del provvedimento n. 18407 dell’8.08.2024 (ma osteso ai ricorrenti solo in data 10.10.2024) a firma del Responsabile del Settore autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia della Regione Toscana;
- ove occorrer possa, del parere del 10.01.2024 (ma osteso ai ricorrenti solo in data 10.10.2024) a firma del Direttore della Direzione ambiente del Comune di Firenze;
- ove occorrer possa, del parere del 12.01.2024 a firma del Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e piste ciclabili del Comune di Firenze;
- ove occorrer possa, del parere del 29.07.2024 (ma osteso ai ricorrenti solo in data 15.11.2024) a firma della Responsabile Elaborazione e attuazione strumenti della pianificazione/progetti speciali del Comune di Firenze;
di ogni altro atto presupposto o connesso se lesivo. Con riserva di domanda risarcitoria
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, del Comune di Firenze, della società E-Distribuzione Spa, del Ministero della Cultura, del Ministero della Difesa, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 la consigliera Silvia Martino;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti hanno impugnato, in primo grado, l’autorizzazione unica n. 18407 dell’8 agosto 2024, rilasciata dalla Regione Toscana, ai sensi della legge regionale n. 39/2005, per la realizzazione di un impianto di trasformazione energetica, inserito nel piano di sviluppo della rete elettrica di proprietà di E-Distribuzione S.p.a., denominato “CP Careggi”, su un’area sita in Firenze, ricompresa fra Via del Chiuso dei Pazzi, Via del Palazzaccio e Via delle Panche, catastalmente censita al Foglio 24, particelle 773, 774, 12 e 1085, posta nelle immediate vicinanze delle rispettive abitazioni.
L’impianto, costituito da una cabina primaria di trasformazione e da linee elettriche di collegamento, dovrà trasformare l'energia elettrica ad alta tensione in ingresso in energia a media tensione da immettere nella rete di distribuzione destinata all’utenza.
Essi sostengono di essere gravemente pregiudicati dall’intervento il quale pregiudicherebbe la visuale godibile dalle loro abitazioni verso le colline e verso la città di Firenze, con conseguente perdita di valore degli immobili, e arrecherebbe danno alla loro salute, a causa delle ingenti emissioni elettromagnetiche prodotte dall’impianto.
Il ricorso di primo grado è stato affidato a quattro motivi (da pag. 12 a pag. 34).
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha compensato tra le pari le spese di lite.
3. L’appello degli originari ricorrenti, rimasti soccombenti, è affidato alle seguenti deduzioni:
I MOTIVO DI APPELLO: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 8 Legge n. 36/2001, 10-bis LRT n. 39/2005, 4 e 6 D.P.C.M. 8.07.2003, 5 e 6 dell’Allegato al D.M. 29.05.2008; Violazione e/o falsa applicazione del principio di precauzione di cui all’art. 191 TFUE; Travisamento dei fatti, illogicità manifesta; Violazione del divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudicante.
Il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato che né nel procedimento autorizzatorio relativo all’impianto di trasformazione, né nel procedimento autorizzatorio relativo alle linee di media tensione, né, a quanto risulta, nel procedimento autorizzatorio relativo alle linee di alta tensione (a tutt’oggi non ancora concluso), sia mai stata compiuta una valutazione complessiva dell’induzione magnetica prodotta dall’elettrodotto formato dalla cabina di trasformazione e dalle linee elettriche ad essa allacciate, come invece sarebbe stato richiesto dall’Arpat.
Secondo il T.a.r. l’analisi complessiva delle emissioni prodotte dall’interazione dei singoli apparati potrà essere effettuata quando sarà autorizzata la linea di alta tensione e i singoli interventi dovranno essere concretamente coordinati tra di loro.
In quella sede saranno altresì definite le “soluzioni tecniche idonee ad assicurare l’osservanza dei limiti di legge alle emissioni e il rispetto delle fasce di protezione”.
Gli appellanti sottolineano che la censura così riproposta, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., non sarebbe stata affatto inammissibile in quanto formulata dai ricorrenti “tardivamente, nella sola memoria di replica”.
Nella propria memoria di replica i ricorrenti, preso atto della documentazione prodotta in giudizio dalla società E-distribuzione, ovviamente in un momento successivo alla proposizione del ricorso, hanno argomentato che persino il parere dell’Arpat prodotto dalla controinteressata come doc. 5 avrebbe confermato la fondatezza del primo motivo di ricorso, giacché lo stesso comprovava che l’Agenzia aveva ribadito la necessità di una valutazione complessiva dell’induzione magnetica e, quindi, dell’inquinamento elettromagnetico anche in sede di autorizzazione delle linee di media tensione connesse alla cabina di trasformazione.
I ricorrenti hanno semplicemente sviluppato un’argomentazione a suffragio di una doglianza ritualmente formulata e originata dallo sviluppo del contraddittorio processuale.
Secondo il Tribunale regionale, atteso che si tratta di diversi procedimenti autorizzatori, in ognuno di essi la p.a. è chiamata a valutare l’inquinamento elettromagnetico generato da ogni segmento dell’elettrodotto.
Solo al momento di autorizzare l’ultimo segmento, quindi, secondo il primo giudice, si dovrà eseguire una valutazione complessiva dell’inquinamento prodotto in corrispondenza della cabina di trasformazione.
Si tratterebbe di un’affermazione contraddittoria poiché se ogni titolo autorizzativo è autonomo in nessuno procedimento potrebbe essere imposta una valutazione che vada oltre l’impianto da autorizzare. Né esisterebbe una norma che imponga a chi realizza l’ultima struttura di eseguire tale valutazione complessiva.
Secondo gli appellanti, inoltre, nel caso in esame, una volta realizzata la cabina non vi sarebbe più la possibilità di deviare il tracciato dell’alta tensione qualora ciò si rendesse necessario.
Questa tesi, inoltre, non è stata sostenuta da alcuna delle parti in causa.
Sarebbe stato quindi violato l’art. 115 c.p.c., essendo sul punto la statuizione, a dire degli appellanti, frutto dell’utilizzo del sapere privato del giudicante.
La disciplina in materia di gestione del rischio di inquinamento elettromagnetico prevede che “il calcolo dell’induzione magnetica deve essere basato sulle caratteristiche, geometriche, meccaniche ed elettriche della linea nella campata o campate in esame, e deve tener contro della presenza di altri elettrodotti che ne modifichino il risultato” (art. 5.1.2 Allegato al D.M. 29.05.2008).
La cabina di trasformazione di cui si discute verrà realizzata su di un’area in cui confluiranno anche altre fonti di inquinamento elettromagnetico, e cioè le linee elettriche di media tensione e di alta tensione che saranno collegate all’impianto di cui trattasi.
Ne deriva che, per determinare le fasce di rispetto (non solo delle linee elettriche, ma anche) della cabina di trasformazione dalle abitazioni per garantire che le induzioni magnetiche complessivamente prodotte nell’area ove si intende realizzare la cabina non superino il limite posto dall’art. 4 D.P.C.M. 8.07.2003 (c.d. obiettivo di qualità), si sarebbe dovuto tenere in considerazione anche dell’apporto che, sotto tale profilo, sarà dato dalla realizzazione delle linee elettriche di alta tensione sul medesimo terreno.
Secondo gli appellanti tale valutazione avrebbe dovuto essere svolta nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione della cabina di trasformazione, perché è la localizzazione di tale impianto che determina anche la localizzazione delle linee elettriche che a questo saranno collegate.
Peraltro non vi è neppure certezza che le linee ad alta tensione vengano autorizzate dal Ministero con un tracciato idoneo ad alimentare la cabina di cui si discute.
In ogni caso, le Amministrazioni costituitesi nel giudizio di primo grado si sono limitate a sostenere la legittimità della frammentazione e quindi della parzialità delle istruttorie procedimentali.
E tutto ciò senza considerare che l’area oggetto di intervento, che rischia di venir inutilmente sacrificata alla realizzazione di un impianto che forse non potrà nemmeno mai entrare in funzione, è tutt’oggi costituita da un terreno attualmente verde e non edificato, posto peraltro in prossimità delle colline sulle quali sorgono importanti ville, talune risalenti all’epoca medicea, patrimonio UNESCO.
La tesi in esame si porrebbe in contrasto anche con l’art. 10-bis della l.r. n. 39/2005, che prevede espressamente che “il titolo abilitativo di cui all’articolo 10 [cioè, nel nostro caso, l’autorizzazione unica regionale-N.d.R.], determina le fasce di rispetto per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt secondo la metodologia di calcolo contenuta nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001”, chiarendo così che le fasce di rispetto devono essere individuate al momento del rilascio dell’autorizzazione unica regionale relativa a quell’impianto, e non in un momento successivo.
Tale analisi avrebbe dovuto essere svolta nell’ambito del procedimento di autorizzazione della cabina di trasformazione, come richiesto dall’Arpat nel parere del 12.01.2024 (doc. 19 in atti).
E-distribuzione non ha negato in sede procedimentale la necessità di effettuare tale valutazione complessiva, ma si è limitata ad asserire che non avrebbe potuto eseguirla in quanto priva delle informazioni e dei dati relativi alla realizzazione delle linee di alta tensione che alimenteranno l’impianto.
Si tratterebbe di una evidente lacuna istruttoria aggravata dalla mancanza di un adeguata motivazione sulla compatibilità dell’intervento rispetto ai moniti formulati dall’Arpat.
Più in generale, in parte qua, la sentenza si porrebbe in contrasto col principio di precauzione oggi codificato dall’art. 191 TFUE.
Le Amministrazione oggi appellate avrebbero dovuto attendere di conoscere la struttura e il tracciato delle due linee ad alta tensione necessarie per alimentare la cabina di trasformazione, valutare così l’inquinamento elettromagnetico che sarà complessivamente generato nell’area di intervento, per poi valutare la sua concreta fattibilità, la correttezza della distanza prevista tra l’impianto e le abitazioni dei ricorrenti.
II MOTIVO DI APPELLO: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, 103 e 231 LRT n. 65/2014, 8 LRT n. 39/2005, 52-quater D.P.R. n. 327/2001; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 N.T.A. al Piano operativo del Comune di Firenze, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 27.03.2024 (e applicabile ratione temporis); travisamento dei fatti, illogicità manifesta (sotto altro profilo).
Questo motivo censura il capo della sentenza gravata con cui è stato rigettato il secondo motivo di ricorso.
Il T.a.r. non avrebbe ben compreso la portata delle censure ivi articolate dagli odierni appellanti, osservando che “secondo i ricorrenti, a fronte di tali previsioni pianificatorie, il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Regione Toscana sarebbe illegittimo perché ha previsto esclusivamente una “variante puntuale al Regolamento urbanistico del Comune di Firenze” approvato nell’anno 2015, senza invece disporre la variazione dell’unico effettivo strumento urbanistico vigente in quel momento, e cioè il piano operativo comunale appena approvato, rispetto al quale sussisterebbe dunque un insanabile contrasto”.
Così interpretato il secondo motivo di impugnativa, il giudice di primo grado ha affermato che le previsioni poste dal nuovo Piano operativo comunale fossero del tutto ininfluenti nel caso di specie essendo stato lo strumento solo approvato ma non pubblicato, e quindi inefficace, e “per questo motivo, nel provvedimento di autorizzazione è stata correttamente enunciata, in modo esplicito, l’efficacia di variante rispetto alla disciplina del regolamento urbanistico vigente all’epoca del suo rilascio”.
Sotto altro aspetto, la pronuncia ha statuito che “Nel caso di specie, infatti, non vengono in rilievo scelte pianificatorie generali, che attengono al governo del territorio del Comune di Firenze e che non possono pertanto entrare in conflitto tra loro; si discute piuttosto di una variante puntuale, che non modifica la destinazione urbanistica dell’area e la sua disciplina, ma rende uno specifico intervento conforme a quella destinazione urbanistica e a quella disciplina[...]”.
Il T.a.r. ha poi ricordato che la disciplina relativa alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, non prevede, “quale condizione per l'attivazione del procedimento autorizzatorio, la conformità urbanistica dell’opera, ma stabilisce che il provvedimento conclusivo di autorizzazione opera, ove necessario, come variante agli strumenti urbanistici vigenti (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 1918). È perciò la norma stessa, a prescindere da quanto possa essere stato espressamente dichiarato nel provvedimento di autorizzazione unica impugnato, a rendere operanti le varianti urbanistiche necessarie a consentire la realizzazione dell’opera autorizzata”.
Gli appellanti sostengono, al contrario, che con il secondo motivo essi avevano censurato gli atti impugnati anzitutto per difetto di istruttoria, giacché l’autorizzazione unica regionale era stata emanata all’esito di un procedimento in cui la circostanza dell’intervenuta approvazione del piano operativo comunale, con le innovative scelte pianificatorie impresse all’area di intervento, non sarebbe stata minimamente considerata da alcuna delle Amministrazioni procedenti.
Il Comune non avrebbe considerato che, in base alla disciplina dettata dal nuovo strumento di governo del territorio, la realizzazione dell’impianto voluto dalla controinteressata sarebbe radicalmente preclusa attesa la destinazione a “verde di permeabilità ecologica” del fondo in oggetto (pag. 21 ricorso in primo grado).
Nell’ambito della medesima doglianza, i ricorrenti hanno poi argomentato che il piano operativo, per quanto solo approvato e non ancora efficace, avrebbe dovuto comunque essere considerato vincolante in sede di conferimento all’autorizzazione unica dell’effetto di variante, “non essendo immaginabile l’introduzione per mezzo di varianti al vecchio R.U. di una disciplina eccentrica rispetto agli obiettivi perseguiti dalla nuova pianificazione”.
Né sovverte tale considerazione il fatto che, al momento dell’emanazione degli atti impugnati, il nuovo strumento urbanistico comunale non fosse divenuto ancora efficace per mancata pubblicazione sul bollettino regionale.
La destinazione urbanistica impressa all’area di intervento (verde di permeabilità ecologica) e la relativa disciplina urbanistica (art. 15 punto 3.2 delle N.T.A. al Piano operativo – doc. 7 già in atti) osterebbe alla possibilità di realizzarvi un impianto di trasformazione energetica quale quello di cui si discute.
In ogni caso vi sarebbe stata carenza assoluta di istruttoria del procedimento che ha portato all’adozione dei provvedimenti impugnati.
III MOTIVO DI APPELLO: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 D.P.R. n. 380/2001 e 103 LRT n. 65/2014; Illogicità manifesta, irrazionalità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, constrasto fra procedimenti; Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali di efficienza e buon andamento desumibili dall’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 115 c.p.c.
Il terzo motivo di appello censura il rigetto da parte del T.a.r. del terzo motivo di ricorso.
Il T.a.r. avrebbe dato atto che l’interferenza fra l’infrastruttura denominata “Sottovia del Sodo” prevista nell’area di trasformazione “Ats 01/11.19” del Piano operativo comunale e l’impianto di cui trattasi sarebbe effettivamente sussistente e interessa la particella 774, cioè quel lotto che il Comune, con parere del 12.01.2024 (doc. 16 già in atti), aveva previsto di “non interessare con alcuna opera soprasuolo o sottosuolo”, e che invece, secondo gli elaborati progettuali della cabina di trasformazione (doc. 22 e 23, già in atti), sarebbe, secondo gli appellanti, destinato ad accogliere i cavidotti delle linee di media tensione che saranno collegati all’impianto.
Secondo il T.a.r. “Il fatto poi che la particella 774 possa essere in parte interessata dalla realizzazione dei cavidotti per la media tensione - oggetto di altra autorizzazione, mai impugnata dagli odierni ricorrenti - non incide sulla legittimità dell’autorizzazione di cui oggi si controverte che, come detto, ha ad esclusivo oggetto l’impianto di trasformazione”.
Sotto altro aspetto il giudice di primo grado ha sottolineato che “nel parere del 12 gennaio 2024, il Comune precisa che ‘Al fine di verificare la non interferenza si ritiene inoltre utile che il proponente provveda alla redazione di tavole grafiche in cui sia evidenziata la profondità di collocazione delle tubazioni nonché il “percorso” delle stesse anche nella parte della viabilità pubblica. Quale soluzione all’interferenza rilevata, si propone di collocare l’ingresso all’area da Via del Chiuso dei Pazzi (anziché da Via dell’Osservatorio) e di far gravare le eventuali connessioni della cabina con le infrastrutture BT MT già esistenti nel sottosuolo sulla medesima viabilità’. L’Amministrazione, pertanto, per superare la sopra detta interferenza, ha ritenuto necessario e sufficiente collocare nel sottosuolo le opere ricadenti nelle particelle interessate dalla realizzazione della nuova infrastruttura viaria (cfr. doc. 16 di parte ricorrente)”.
Tuttavia la collocazione e il percorso delle linee di media tensione non sarebbe elemento indifferente e autonomo rispetto al modo in cui dovrà essere realizzato e “orientato” l’impianto di trasformazione, i cui allacci dovranno essere posizionati in modo tale da poter intercettare le ridette linee elettriche.
Ne consegue che la stessa fattibilità dell’impianto di trasformazione risulterebbe subordinata alla fattibilità di queste linee elettriche, atteso che il progetto del primo, assentito per il tramite dei provvedimenti censurati, presuppone che i collegamenti alla cabina di trasformazione siano realizzati in modo tale da consentire l’allaccio alle linee di media tensione provenienti proprio dalla particella 774.
Nonostante che in quella sede si vertesse della realizzabilità della cabina di trasformazione, l’Amministrazione comunale, con il citato parere del 12.01.2024, rilevava anzitutto che “l’interferenza fra le due opere, da un punto di vista planimetrico, è localizzata sicuramente nella particella 774 foglio catastale 24 ed in piccola parte anche nella particella 773, ma potrebbe estendersi anche in altri punti in ragione della presenza di infrastrutture interrate (tubazioni)”.
A tal proposito, il Comune evidenziava che “Dalla visione degli elaborati oggetto di conferenza di servizi, emerge inoltre che:
-nell’elaborato CAR-PD-D_6_R4 Planimetria percorso tubazioni SDP è evidenziata la presenza in tutta l’area di intervento, ed in particolare in prossimità del cancello di accesso e della viabilità interna, di tubazioni interrate per la bassa, media ed alta tensione; le tubazioni terminano al confine di proprietà e non viene espresso se le stesse proseguono sulla viabilità pubblica; - nell’elaborato CAR-PD-D_3_R4 Planimetria piano quotato Sezioni terreno sono riportati i profili altimetrici del terreno nello stato attuale e di progetto mentre manca qualsiasi riferimento grafico alle tubazioni sopracitate (bassa, media ed alta tensione) ed alla profondità di collocazione delle stesse”.
Sulla base di tali rilievi, l’Amministrazione comunale concludeva osservando che “Ai fini dell’assenso è necessario non interessare con alcuna opera soprasuolo o sottosuolo l’area ricadente all’interno della particella 774 e, seppur in parte minima, della particella 773 del foglio 24, in modo da consentire la realizzazione dell’importante viabilità.
Al fine di verificare la non interferenza si ritiene inoltre utile che il proponente provveda alla redazione di tavole grafiche in cui sia evidenziata la profondità di collocazione delle tubazioni nonché il “percorso” delle stesse anche nella parte della viabilità pubblica. Quale soluzione all’interferenza rilevata, si propone di collocare l’ingresso all’area da Via del Chiuso dei Pazzi (anziché da Via dell’Osservatorio) e di far gravare le eventuali connessioni della cabina con le infrastrutture BT MT già esistenti nel sottosuolo sulla medesima viabilità”.
In sostanza, il Comune richiedeva al soggetto attuatore di produrre elaborati atti a mostrare l’assenza di interferenza non solo per quanto atteneva alle componenti della cabina di trasformazione, ma anche per quanto atteneva ai cavidotti della media tensione: e ciò perché, ovviamente, per poter autorizzare la realizzazione dell’impianto di trasformazione, entrambi i profili avrebbero dovuto essere esaminati e risolti nel procedimento che qui interessa.
Ciò confermerebbe che l’istruttoria del procedimento de quo avrebbe dovuto includere, per stessa ammissione delle Amministrazione procedenti (oltre che per logica), anche una valutazione dell’interferenza dei cavidotti della media tensione con l’infrastruttura “Sottovia del sodo” e, ove questa fosse stata riscontrata, l’elaborazione di una soluzione per evitare di impegnare, “con alcuna opera soprasuolo o sottosuolo l’area ricadente all’interno della particella 774” (parere del Comune del 12.01.2024 cit.).
Tuttavia il progetto della cabina che qui interessa prevederebbe ancora di ricevere gli allacci alle linee di media tensione a partire dalla particella 774; inoltre, dalla stessa documentazione prodotta da E-distribuzione (doc. 5) si ricava che i cavidotti di media tensione “dovranno avere una profondità di posa di almeno 100 cm. Nel caso di pose multiple di due o più linee elettriche la profondità di posa dovrà essere di almeno 170 cm” e dunque le stesse interferirebbero con la realizzazione di una infrastruttura sotterranea quale è appunto il c.d. “Sottovia del Sodo”.
Il T.a.r. ha ritenuto che l’interferenza fosse stata superata dalla decisione, assunta dalle Amministrazioni procedenti, di “collocare nel sottosuolo le opere ricadenti nelle particelle interessate dalla realizzazione della nuova infrastruttura viaria”, e cioè del “Sottovia del Sodo”, giacché, secondo il T.a.r. questa sarebbe stata la soluzione formulata dal Comune nel proprio parere del 12.01.2024.
Al contrario l’Amministrazione comunale aveva invero raccomandato, “Quale soluzione all’interferenza rilevata”, “di collocare l’ingresso all’area da Via del Chiuso dei Pazzi (anziché da Via dell’Osservatorio) e di far gravare le eventuali connessioni della cabina con le infrastrutture BT MT già esistenti nel sottosuolo sulla medesima viabilità”.
In sostanza, il Comune proponeva di realizzare i cavidotti della media tensione (e conseguentemente i relativi allacci alla cabina di trasformazione), non nel sottosuolo dell’area destinata al Sottovia del Sodo, ma nel sottosuolo di Via del Chiuso dei Pazzi.
Nessuna delle Amministrazioni costituitesi in giudizio avrebbe sostenuto quanto ha poi invece affermato il T.a.r. e cioè che la soluzione all’interferenza sarebbe consistita nel realizzare i cavidotti proprio “nelle particelle interessate dalla realizzazione della nuova infrastruttura viaria”.
Il T.a.r. avrebbe quindi travisato i fatti e violato il divieto di utilizzazione del sapere privato di cui all’art. 115 c.p.c.
Il giudice di prime cure avrebbe inoltre omesso di pronunciarsi su un intero profilo di censura che pure gli odierni appellanti avevano svolto nel terzo motivo di ricorso, e segnatamente alle pagine 28-29 dell’impugnativa.
Gli odierni appellanti avevano censurato anche la violazione degli artt. 12, comma 3 d.P.R. n. 380/2001 e della legge regionale n. 65/2014.
Le Amministrazioni procedenti non avrebbero tenuto conto del fatto che l’attività edilizia che si fosse voluta realizzare sull’area di intervento risultava assoggettata alle speciali misure di salvaguardia derivanti dall’intervenuta adozione della variante al piano operativo comunale disposta con delibera C.C. n. 20 del 27.03.2024, che destinava il medesimo terreno in parte ad area di trasformazione “Ats 01/11.XX Viabilità Sottovia del Sodo”, e in parte ad area agricola ricompresa nel sub-sistema della collina coltivata.
La gravità di tale carenza di istruttoria, puntualmente rimarcata dagli appellanti nei propri scritti difensivi in primo grado (cfr. pag. 7 memoria del 22.07.2025), risultava comprovata dalle stesse ammissioni dell’Amministrazione comunale che, sia in sede procedimentale (parere del 12.01.2024- “ai fini della conformità urbanistica l'autorizzazione unica dovrà necessariamente costituire variante al Regolamento Urbanistico, tenendo in considerazione anche le salvaguardie derivanti dalla prossima adozione della previsione aggiornata”) sia nella propria memoria del 9.09.2025 (pag. 4), confermava che “l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’art. 103 della LR n. 65/2014” è terminata il 6 giugno 2025, giorno in cui il nuovo piano operativo comunale ha acquisito efficaci. Il regime di salvaguardia era quindi pienamente operante al momento dell’emanazione del provvedimento autorizzatorio (agosto 2024).
IV MOTIVO DI APPELLO: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 61 N.T.A. al Regolamento urbanistico di Firenze, approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 2.04.2015; travisamento dei fatti, illogicità manifesta (sotto altro profilo); irragionevolezza e contraddittorietà.
Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti avevano dedotto che quand’anche si fosse voluto accedere alla tesi secondo cui l’unico strumento urbanistico a cui guardare ai fini della conformazione urbanistica dell’intervento de quo fosse il Regolamento urbanistico comunale, comunque i provvedimenti impugnati avrebbero dovuto essere annullati, o per contrasto con le N.T.A. del medesimo strumento o, comunque, per difetto di istruttoria e di motivazione.
Dagli atti del procedimento autorizzatorio, potrebbe evincersi che l’effetto di variante urbanistica all’autorizzazione unica regionale sarebbe stato conferito esclusivamente in riferimento alla parte nord dell’area di intervento, quella destinata alla realizzazione del c.d. “Sottovia del Sodo”, mentre non sarebbe stata minimamente considerata, in sede di istruttoria e quindi di decisione in ordine all’opportunità della variante urbanistica, la circostanza per cui il resto del terreno era destinato ad area agricola, come riconosciuto anche da E-distribuzione nella propria relazione tecnica, a pag. 5 (cfr. doc. 1 già in atti).
Secondo il T.a.r. “l’autorizzazione non fa distinzione tra area destinata alla realizzazione della viabilità e l’area con destinazione agricola” e “Inoltre, come evidenziato nel paragrafo 3 della motivazione, è lo stesso art. 52quater, comma 3 ad attribuire all’autorizzazione efficacia di variante urbanistica puntuale, al fine di adeguare la destinazione dell’intera area all’intervento da realizzare”.
Gli appellanti richiamano la giurisprudenza secondo cui l’effetto di variante urbanistica conferibile all’autorizzazione unica i sensi della legge regionale n. 39/2005 non discenderebbe direttamente dalla norma ma sarebbe determinazione da assumere all’esito di apposito istruttoria (Cons. Stato, Sez. IV, 5 marzo 2025, n. 1877 cit.).
Le Amministrazioni procedenti avrebbero dovuto valutare il sacrificio imposto all’area verde (e al quartiere ad essa limitrofo) rispetto all’esigenza di procedere alla nuova edificazione, e darne puntualmente conto nella parte motiva del provvedimento finale.
4. Si sono costituiti, proponendo intervento ad adiuvandum, la signora Di Cara e consorti.
5. Si sono costituiti per resistere il Comune di Firenze, la Regione Toscana, la società E- Distribuzione s.p.a., nonché i Ministeri meglio indicati in epigrafe.
6. Con ordinanza n. 4233 del 24 novembre 2025 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
7. Gli appellanti, il Comune, la Regione e la società E- Distribuzione hanno depositato memorie, conclusionali e di replica, in vista della pubblica udienza del 19 febbraio 2026 alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.
8. L’appello è infondato e deve essere respinto.
Può pertanto prescindersi dalle eccezioni di inammissibilità proposte dalle parti resistenti.
9. Occorre riportare i principali snodi argomentativi della sentenza impugnata,
9.1 Il T.a.r. ha in primo luogo sottolineato che ad oggi (ovvero al momento della decisione impugnata) deve ritenersi legittima la verifica - che ha avuto esito positivo - dell’impatto elettro-magnetico effettuata da Arpat per il solo impianto di trasformazione di E-Distribuzione, nell’ambito del procedimento autorizzatorio svoltosi dinanzi alla Regione Toscana; fermo restando che, quando dovranno esservi collegate le linee di alta tensione, per le quali ancora non risulta essere stata rilasciata la prescritta autorizzazione ministeriale, per l’individuazione delle relative fasce di rispetto e di ogni altro parametro previsto dalla legge, si dovrà tener conto dell’interazione di tutti gli apparati.
Per quanto riguarda le deduzioni di natura urbanistica, il primo giudice ha poi osservato che, al momento dell’approvazione dell’autorizzazione unica, il piano operativo comunale non era efficace perché doveva essere ancora sottoposto al procedimento di conformazione al PIT/PPR, ex art. 31 della legge regionale toscana n. 65/2014, e alla pubblicazione sul B.U.R.T., come previsto dall’art. 19 della l.r. n. 65/2014. Per questo motivo, nel provvedimento di autorizzazione è stata correttamente enunciata, in modo esplicito, l’efficacia di variante rispetto alla disciplina del Regolamento urbanistico vigente all’epoca del suo rilascio.
Il T.a.r. ha comunque sottolineato che è la legge stessa ad attribuire all’autorizzazione rilasciata per questa di tipologia di impianti l’efficacia di variante urbanistica puntuale.
L’art. 52 quater, comma 1 del d.P.R. n. 327/2001 prevede infatti che “per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.
10. Ciò posto, con il primo motivo gli appellanti hanno sostenuto che le statuizioni del T.a.r. in ordine al fatto che la valutazione complessiva dell’inquinamento elettromagnetico sarà effettuata al momento dell’autorizzazione delle linee ad alta tensione, oltre a non essere fondata su alcuna disposizione di legge, non sarebbe stata sostenuta da alcuna delle parti in causa.
In ogni caso, esse confliggerebbero anche con il parere reso dell’Arpat, sia nel procedimento in esame, sia in quello, sopravvenuto e ad esso collegato relativo all’autorizzazione alla realizzazione della linea a media tensione.
10.1. Il Collegio osserva che, pur volendo considerare ammissibili le argomentazioni sviluppate dagli odierni appellanti con la memoria di replica depositata in primo grado, ed inserite nel primo motivo dell’appello, è in realtà la tesi da essi propugnata - secondo cui il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica in esame avrebbe dovuto essere differito e comunque svolto congiuntamente a quello relativo all’autorizzazione delle linee elettriche ad alta e media tensione - a non avere base legale.
Dalla norma dagli stessi richiamata si ricavano inoltre, semmai, indicazioni in senso contrario.
L’art. 5.1.2 dell’Allegato al D.M. 29 maggio 2008 (recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”), nel disporre che “il calcolo dell’induzione magnetica deve essere basato sulle caratteristiche, geometriche, meccaniche ed elettriche della linea nella campata o campate in esame, e deve tener contro della presenza di altri elettrodotti che ne modifichino il risultato” fa infatti evidente riferimento, ai fini della valutazione dell’impatto complessivo indotto dal nuovo progetto, ad impianti già esistenti, laddove, al momento in cui la sentenza impugnata è stata adottata, non era noto nemmeno il tracciato delle linee di AT evocate dai ricorrenti.
In ogni caso, non sono state puntualmente confutate le argomentazioni del primo giudice là dove questi ha fatto osservare:
- che le linee dell’alta tensione che saranno collegate all’impianto di trasformazione appartengono alla rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica e sono gestite da Terna s.p.a.; la loro realizzazione deve essere pertanto autorizzata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica, mediante il procedimento di cui all’art. 1 sexies del d.l. n. 239/2003, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, nell’ambito del quale sarà valutato anche l’impatto elettro-magnetico da esse generato;
- che in ogni caso, la normativa di settore, non impone la valutazione simultanea e contestuale dell’impatto elettro-magnetico prodotto dai singoli impianti che dovranno essere collegati.
In sostanza, è vero che al fine di assicurare il rispetto dei limiti emissivi e il corretto calcolo delle fasce di rispetto previste dalla legge per questa tipologia di infrastrutture, deve essere considerata l’interazione di tutti gli apparati.
Tuttavia ciò è evidentemente possibile solo se, al momento in cui viene valutato un determinato progetto, sia già esistente, o comunque, sia stato almeno progettato, l’altro impianto rispetto al quale deve essere valutato l’impatto elettromagnetico complessivo.
È per questa ragione che il T.a.r. – non già sulla base di una “scienza privata”, bensì sulla scorta della interpretazione logica – sistematica della normativa vigente in materia - ha concluso che i singoli interventi avrebbero potuto essere coordinati solo in una fase successiva, con la conseguente necessità di rivalutare il rispetto dei limiti di esposizione e il corretto calcolo delle fasce di rispetto previste dalla legge.
Ed è questo peraltro il senso anche del parere definitivamente reso dall’Arpat in data 20 maggio 2024 (doc. n. 20 allegato al ricorso di primo grado), la quale – dopo avere inizialmente segnalato l’opportunità di valutare anche le linee AT destinate ad alimentare la cabina primaria – si è poi comunque positivamente espressa limitatamente a quest’ultima, proprio in quanto non erano ancora note le specifiche caratteristiche di tali linee (cfr. la pag. 3/5: “da tale valutazione sono escluse le linee elettriche a 132 kV che alimentano la cabina primaria oggetto del procedimento”).
Tenuto conto del carattere cogente della disciplina relativa ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, è peraltro evidente che ogni successivo intervento interferente con quello già autorizzato, dovrà comunque tenere conto dell’impatto elettromagnetico complessivo.
Ed è in tale sede che dovranno, semmai, essere predisposti interventi di contenimento ovvero di mitigazione idonei a garantire l’osservanza dei limiti di esposizione e il rispetto delle fasce di protezione (cfr., in questo senso, il parere Arpat dell’8 maggio 2024, reso in ordine al progetto per la costruzione dell’elettrodotto interrato in cavi MT – doc. n. 5 E-Distribuzione),
10.3. I rilievi che precedono destituiscono di fondamento anche le argomentazioni dei ricorrenti fondate sul principio di precauzione, essendo evidente che – quale che sia la soluzione tecnica definitivamente adottata per il raccordo di tutti gli impianti – essa dovrà garantire il rispetto dei limiti normativamente previsti (dei quali, invero, non è contestata la conformità al suddetto principio).
10.4. Per quanto occorrer possa, si rileva che E – Distribuzione ha documentato che nell’ambito del procedimento autorizzativo delle linee AT avviato da Terna (non oggetto del presente giudizio) è stata prodotta una “Relazione integrativa calcolo CEM”, avente ad oggetto la “Linea 132 kV n. F66 "Rifredi RT - S. Donato RT c.d. Compiobbi RT" Allacciamento entra-esci alla CP Careggi”.
Nella suddetta Relazione tale società - pur premettendo che, tenuto conto della tipologia dell’impianto di E-distribuzione, ai sensi del D.M. 29 maggio 2008 non è previsto un calcolo cumulativo del campo magnetico, essendo trascurabile il contributo delle linee MT - ha comunque eseguito tale calcolo in via cautelativa, al fine di dimostrare che in tutti i tratti di linea sarà rispettato il limite di esposizione previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
11. Anche il secondo motivo e terzo motivo di appello devono essere rigettati, sotto tutti i profili prospettati.
11.1. Giova anzitutto richiamare il testo dell’art. 52 – quater del d.P.R. n. 327 del 2001, secondo cui “Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni” (comma 1).
Inoltre “il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti [...]” (comma 3).
Il senso di queste disposizioni risiede nella circostanza che le infrastrutture in esame hanno rilievo sovracomunale e quindi la loro localizzazione non può essere condizionata dagli strumenti urbanistici territoriali.
Una volta che il progetto sia stato approvato in sede di Conferenza di servizi (in seno alla quale il Comune ha comunque modo di dare il proprio apporto valutativo), è quindi lo strumento urbanistico a doversi adattare all’infrastruttura in progetto e non il contrario.
Esso viene cioè modificato in modo automatico e permanente poiché l’effetto di variante è ricollegato dalla norma alla stessa approvazione del progetto.
In tal senso, il T.a.r. ha fatto correttamente rilevare che “E’ perciò la norma stessa, a prescindere da quanto possa essere stato espressamente dichiarato nel provvedimento di autorizzazione unica impugnato, a rendere operanti le varianti urbanistiche necessarie a consentire la realizzazione dell’opera autorizzata”.
11.2. Tali conclusioni non sono contraddette dal precedente della Sezione richiamato dagli appellanti (sentenza n. 1877 del 2025).
Tale pronuncia riguarda infatti l’ipotesi in cui siano state formulate, in seno alla Conferenza di servizi, obiezioni relative al corretto inserimento dell’infrastruttura nel territorio, rendendosi conseguentemente necessario che la determinazione conclusiva della Conferenza rechi un’adeguata motivazione in ordine al superamento ovvero bilanciamento di tali rilievi.
Nel caso in esame, al contrario, il Comune di Firenze si è espresso positivamente sul progetto e sulla conseguente variazione dello strumento urbanistico.
11.3. Va aggiunto che, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, i pareri del Comune di Firenze intervenuti nel corso del procedimento hanno avuto riguardo non solo al Regolamento urbanistico all’epoca vigente ma anche al Piano operativo in itinere.
Tanto si evince dalla circostanza che nel parere del 12 gennaio 2024 (doc. n. 16 allegato al ricorso di primo grado), sul rilievo che nel suddetto Piano la parte settentrionale dell’area interessata dall’intervento in esame è stata destinata alla realizzazione dell’infrastruttura denominata “Sottovia del Sodo” (già prevista, peraltro, anche dal Regolamento urbanistico, sia pure con un diverso tracciato), il Comune ha:
- precisato che “ai fini della conformità urbanistica l'autorizzazione unica dovrà necessariamente costituire variante al Regolamento Urbanistico, tenendo in considerazione anche le salvaguardie derivanti dalla prossima adozione della previsione aggiornata” (pag. 4/5);
- individuato “l’interferenza tra le due opere” nella “nella particella 774 foglio catastale 24 ed in piccola parte anche nella particella 773 [...]”;
- richiesto al proponente di “non interessare con alcuna opera soprasuolo o sottosuolo l’area ricadente all’interno della particella 774 e, seppur in parte minima, della particella 773 del foglio 24, in modo da consentire la realizzazione dell’importante viabilità”.
A seguito di tale richiesta la società E – Distribuzione ha presentato una integrazione progettuale (cfr. il doc. n. 20 della Regione), concordata con la Direzione infrastrutture di viabilità e mobilità del Comune, che è stata recepita nel parere favorevole del 29 luglio 2024, ivi precisandosi che “la conformazione della previsione per la nuova cabina primaria ha ad oggetto “il perimetro dell’area di intervento come individuata all’interno dell’elaborato “interferenze-D_17_R0_Livello1.pdf” trasmesso con le integrazioni di marzo 2024” (cfr. il doc. n. 17 allegato al ricorso di primo grado).
Tale circostanza destituisce di fondamento le argomentazioni degli appellanti in ordine alla non corretta ponderazione delle interferenze tra la viabilità in progetto e la cabina di trasformazione.
Né vi è stata compiuta dimostrazione della circostanza – peraltro tardivamente dedotta solo con la memoria di replica in primo grado - dell’esistenza di una interferenza tra le linee MT, oggetto di un procedimento autorizzativo distinto da quello in esame, e la previsione del Sottovia del Sodo.
12. Anche il quarto mezzo dell’appello deve essere respinto.
Al riguardo, si richiama quanto in precedenza argomentato al par. 11 circa la valenza di variante ex lege del provvedimento di autorizzazione unica.
Non ha peraltro alcun fondamento, né logico né testuale, l’argomento secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe limitato l’effetto di variante alla parte nord del terreno interessato dall’intervento, sulla quale è prevista la realizzazione della “Sottovia del Sodo”, e non anche alla restante parte posta a sud, che in base ai nuovi strumenti urbanistici ha destinazione agricola.
Come già detto, l’effetto di variante è ricollegato dall’art. 52 – quater, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001 all’approvazione stessa del progetto e al rilascio dell’autorizzazione unica.
Ne deriva che, una volta approvato il progetto, questo viene inserito automaticamente nello strumento urbanistico, come tale, costituendo, secondo l’espressione usata dal provvedimento impugnato una “variante puntuale” (cfr. il punto 8 del dispositivo).
In tal senso, il T.a.r. ha correttamente sottolineato che l’autorizzazione non fa distinzione tra area destinata alla realizzazione della viabilità e l’area con destinazione agricola, ma stabilisce che “ai sensi dell’articolo 8, comma 4 della legge regionale 39/2005 e dell’articolo 52-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, la presente autorizzazione unica costituisce variante puntuale al Regolamento urbanistico del Comune di Firenze”.
13. In definitiva, per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.
Data la natura sensibile degli interessi coinvolti, sussistono i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere




