Cass. Sez. III n. 21987 del 15 giugno 2026 (UP 25 marzo 2026)
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Zumkeller e altri
Urbanistica. Prevalenza della normativa statale sui titoli abilitativi e legittimazione della parte civile
In materia urbanistica, la potestà legislativa delle regioni, incluse quelle a statuto speciale, deve conformarsi ai principi generali fissati dallo Stato nel D.P.R. 380/2001, tra cui il principio della necessaria compresenza di titoli abilitativi preventivi. Gli interventi che comportino stabili incrementi di volumetria o trasformazioni permanenti del suolo (come la chiusura di tettoie o l'installazione di vasche idromassaggio interrate) non possono essere qualificati come opere precarie o di edilizia libera, anche in presenza di deroghe regionali, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze permanenti e incrementino lo spazio abitativo. La valutazione dell'opera ai fini del regime abilitativo deve essere unitaria, restando preclusa la parcellizzazione dei singoli componenti. Sotto il profilo civilistico, il proprietario del fondo confinante è legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale per reati edilizi qualora l'abuso violi norme su distanze e volumetrie, cagionando una lesione specifica al suo diritto di proprietà, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato per il ristoro del danno
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 novembre 2025, la Corte d'appello di Messina ha – per quanto qui rileva – confermato la sentenza emessa in data 9 giugno 2022, con la quale Tribunale di Messina aveva condannato Zumkeller Ferbach Alexandra Monique Marguerite e Ferbach Richard Gerard in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., e 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per aver eseguito, in assenza di autorizzazione, e in zona di inedificabilità assoluta, oggetto di livello di tutela di tipo 3 del piano paesaggistico, un manufatto di forma circolare in muratura di pietre con sovrastante solaio in cemento armato, con dimensioni di metri 3,80 di lunghezza, metri 2,20 di larghezza e altezza di metri 2,25; nonché del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 93, 94, 95 dello stesso decreto, per avere eseguito la medesima condotta avendo omesso di depositare prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile competente e senza aver ricevuto prima la prescritta autorizzazione (capi a e b dell'imputazione). La sentenza ha conferma inoltre la responsabilità dei predetti e di Andò Giovanni – assolto invece per i summenzionati titoli di reato – per ulteriori reati di cui agli artt. 110 e 44, comma 1, lettera b), dello stesso decreto, perché, in concorso, avevano eseguito, durante i lavori di ristrutturazione in zona sottoposta a vincolo seguiva su fabbricato preesistente sito in via Regina Margherita, le seguenti opere, in difformità rispetto al permesso di costruire: chiusura della tettoia, con struttura precaria in vetri e acciaio, rivestito in legno; tre manufatti con copertura in legno soprastante cannucciato dislocati su due diversi livelli; un terrazzino con adiacente struttura con vasche di tipo idromassaggio; un cancello d'ingresso realizzato in struttura in acciaio a pannelli di colore antracite appunto. La condanna era confrmata, inoltre, in relazione al resto di cui agli artt. 110 cod. pen., e 181 del d.lgs., 22 gennaio 2004, n. 42, per avere realizzato le summenzionate opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (capi 1 e 2 dell'imputazione). La Corte d'appello ha rideterminato in diminuzione le pene.
Avverso la sentenza Zumkeller ha proposto, tramite il difensore, un ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con una prima doglianza, si lamentano l'inosservanza e l'errata applicazione degli artt. 159, secondo comma, e 2, quarto comma, cod. pen., avendo il giudice d'appello omesso di dichiarare prescritti i due reati, di cui agli artt. 44, comma 1, lettera b), e 93, 94 e 95, del d.P.R. n. 380 del 2001, contestati come commessi con la realizzazione dell'opera circolare in muratura. La sentenza d'appello – denuncia la difesa – è stata pronunciata in data 15 dicembre 2023, senza aver dichiarato la prescrizione che risultava già maturata, dal momento che i due reati erano contravvenzioni, commesse il 9 agosto del 2017, e che, il termine di 5 anni, per esse previsto dalla legge, risultava spirato nel 2022. Il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il regime previsto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che prevede la sospensione della prescrizione per un periodo non superiore a un anno e sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 159, secondo comma, cod. pen. Secondo la difesa, quella disciplina non avrebbe potuto applicarsi, visto il nuovo regime, introdotto, prima con la legge 31 dicembre 2019, n. 3, e poi con la legge 27 settembre 2021, n. 134, che avrebbe abrogato l'art. 159, secondo comma, cod. pen., per fare spazio al sistema previsto oggi dagli artt. 161-bis cod. pen. e 344-bis cod. proc. pen., che fornisce una nuova disciplina ai fatti commessi a partire dal 1° gennaio 2020, in luogo della sospensione della prescrizione. Sotto questo profilo, si rileva che, mantenendo l'applicabilità della sospensione, si istituirebbe un regime transitorio in malam partem, in violazione degli artt. 25 e 3 Cost. Tale interpretazione non terrebbe conto del dato letterale delle richiamate leggi del 2019 e del 2021, che si limiterebbero a differire la propria entrata in vigore, ma non impedirebbero l'operatività del principio di retroattività favorevole di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen. Inoltre, la volontà di abrogare, pur ritenuta insussistente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, risulterebbe evidente dalla sostituzione del regime della sospensione con quello completamente diverso previsto dall'art. 161-bis, cod. pen., che determina la cessazione del corso della prescrizione, a partire dal momento della pronuncia della sentenza in primo grado e dall'entrata in vigore del meccanismo dell'improcedibilità. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano l'inosservanza e l'errata applicazione dell'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, con riferimento alla qualificazione urbanistica delle opere realizzate in difformità rispetto al permesso di costruire. Secondo la difesa, per la natura di norma penale in bianco dell'art. 44, comma 1, lettera b), richiamato, che sanziona i precetti stabiliti degli enti territoriali a presidio del corretto e ordinato sviluppo del territorio in conformità alla normativa edilizia urbanistica, il giudice del merito avrebbe dovuto verificare la conformità dell'opera al regime amministrativo previsto. Tuttavia la Corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato le opere come idonee a determinare un effettivo incremento di volumetria o superficie, utile a farle rientrare nella nozione di nuova costruzione, senza tenere conto che: a) si trattava di opere pertinenziali e precarie, perché la tettoia non modificava la sagoma né il volume urbanistico preesistente in maniera significativa, ma la Corte d'appello aveva ritenuto che la chiusura di questa costituisse un intervento che crea volume, discostandosi dalla nozione di mera pertinenza e opera precaria di lieve entità; b) le sistemazioni esterne, quali vasca idromassaggio, manufatti lignei e completamenti aperti, non generavano un nuovo volume abitativo e non alteravano in modo significativo la sagoma e l'assetto del territorio; c) l'area rientrava in zona territoriale omogenea del tipo B, esente da autorizzazione ai sensi dell'art. 142, comma 2, del d.lgs, n. 42 del 2004, ma la Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità di questo regime, contro le sentenze amministrative, pur non definitive, le quali avevano operato tale inquadramento. Pertanto, secondo la difesa, le opere non costituiscono, secondo la normativa regionale e nazionale variazioni essenziali, né tantomeno difformità dalla S.C.I.A., ma rientrano nell'ambito dell'edilizia libera. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, parzialmente ripetitivo del secondo, si lamentano l'erronea applicazione dell'art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 e il vizio di motivazione per l'inosservanza della legge extrapenale richiamata dalla norma incriminatrice, come interpretata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Secondo la difesa, la sentenza va censurata nella parte in cui afferma la penale responsabilità della ricorrente per avere realizzato le opere di cui sopra in violazione del vincolo paesaggistico, senza tuttavia aver considerato che l'area oggetto degli interventi non vi era assoggettata, trattandosi di area qualificata come zona territoriale omogenea B dallo strumento urbanistico vigente alla data del 6 settembre 1985, espressamente esclusa dal vincolo in base all'art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004. La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il vincolo, perché avrebbe disatteso la prova documentale in atti, che attestava la classificazione in zona B, avvalorata anche dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 377, del 3 giugno 2020, nonché del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Sant'Alessio Siculo in data 7 marzo 2022. Si richiama anche la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 259 del 1° aprile 2025 che, in riforma di sentenza del Tar Catania n. 2340 del 31 agosto 2022 (quest'ultima richiamata dalla Corte di appello), ha annullato un provvedimento di rigetto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, per vizio della motivazione, ritenuta insufficiente sotto il profilo della completezza dell'istruttoria operata dalla Soprintendenza, la quale non avrebbe fornito una spiegazione adeguata della ragione per cui le opere risultavano non compatibili con il paesaggio e non sanabili. Tale dato avrebbe pertanto reso evidente la debolezza del fondamento logico-giuridico della sentenza penale, togliendo certezza alla conclusione relativa alla non edificabilità dell'area. 2.4. Con un quarto motivo, si lamentano la violazione di legge e la mancata applicazione dell'art. 2 del d.P.R. 30 gennaio 2017, n. 31, per la chiusura della tettoia, sotto il profilo paesaggistico. Il giudice d'appello avrebbe qualificato in modo erroneo l'intervento, che non arrecava alcun pregiudizio al paesaggio e doveva essere ricondotto tra quelli esenti dall'obbligo di richiedere il permesso in base alla citata disposizione statale e alla legge regionale siciliana 6 maggio 2019, n. 5. Si tratterrebbe, infatti, dell'integrazione o sostituzione di finiture o manufatti, quali infissi, non soggetta ad autorizzazione paesaggistica. 2.5. Con un quinto motivo, parzialmente ripetitivo dei precedenti, si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'inquadramento delle opere come edilizia libera priva di rilevanza paesaggistica, con riferimento all'art. 20 della legge regionale n. 4 del 2003, all'art. 2, del d.P.R. n. 31 del 2017, alla legge regionale, n. 5 del 6 maggio 2019, tab. A, lett. A2, all'art. 3, comma 1, lettera r), della legge regionale n. 16 del 2016, all'art. 6, comma 1, lettera e-quinquies), del d.P.R., n. 380 del 2001, all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 16 del 2016, al d.lgs. n. 222 del 2016 ed allegata tabella A, punto 29, e al "D.M. Infrastrutture e trasporti 2/3/2018". Secondo la difesa, gli interventi erano da considerarsi interventi di edilizia libera, in quanto privi di rilevanza volumetrica, pertinenziali, non destinati a soddisfare esigenze permanenti dell'immobile principale. Quanto alla chiusura della tettoia con la vetrata scorrevole, questa non avrebbe dovuto essere considerata come aumento di superficie utile o volume ai sensi dell'art. 20 della legge regionale siciliana, n. 4 del 2003; inoltre, l'intervento di apposizione degli infissi era escluso dall'autorizzazione paesaggistica, in quanto rientrante nell'integrazione e sostituzione di finiture esterne. I tre pergolati dovevano essere considerati edilizia libera, in quanto opere di modesto impatto; mentre l'attrezzatura in muratura doveva essere considerata opera di arredo esterno da giardino. Anche la vasca per idromassaggio incassata nel sottosuolo avrebbe dovuto rientrare nell'attività edilizia libera, come opera interrata ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2016, non comportando realizzazione di volume ex novo. L'installazione doveva ritenersi legata a un vincolo funzionale con l'abitazione, essendo destinata al miglior godimento dell'immobile e rientrando, quindi, tra le opere di arredo e sistemazione esterna, realizzabili in regime di edilizia libera. Lo stesso vale – secondo la difesa – per il diverso materiale del cancello, che sarebbe stato regolarmente autorizzato sotto il profilo edilizio e paesaggistico, mentre la difformità era limitata a una diversa finitura, riguardante i materiali, senza alterazione di misure. 2.6. Con un sesto motivo, ampiamente ripetitivo dei precedenti, si lamenta la mancata applicazione della "scriminante oggettiva" di cui all'art. 20 della legge regionale n. 4 del 2003, e dell'art. 14, lettera f), dello Statuto della Regione Siciliana, quanto alla chiusura della tettoia sotto il profilo edilizio. Si ribadisce che la sentenza sarebbe incorsa in violazione di legge per non aver riconosciuto la liceità edilizia della chiusura della tettoia con vetrate, essendo tale opera pienamente rispondente all'art. 20 della legge regionale richiamata, che la equipara una struttura precaria e amovibile, non computabile ai fini del volume. Di tale norma, avrebbe dovuto tenersi conto – argomenta la difesa – visto che lo Statuto della Regione, all'art. 14, lettera f), riconosce alla regione stessa competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica. 2.7. Con un settimo motivo, si lamentana la violazione di legge in relazione all'art. 5, cod. pen., nella parte in cui la sentenza non avrebbe rilevato l'errore inevitabile sulla legge penale della ricorrente. La difesa afferma che, a fronte di un settore disciplinato da norme penali in bianco, la sentenza è viziata, nella parte in cui non riconosce la sussistenza di un errore scusabile, per ignoranza delle discipline che regolano la vicenda edilizia, attesa la complessità della vicenda, e la condizione di straniera e residente all'estero della ricorrente, digiuna del diritto italiano, che aveva riposto la propria fiducia nei professionisti che avevano seguito i lavori. 2.8. Con un ottavo motivo, si eccepisce l'estinzione di tutti i reati per avvenuta prescrizione. In via subordinata rispetto a quanto rilevato con il primo motivo, i reati contestati dovrebbero comunque considerarsi prescritti, dovendosi indentificare il tempus commissi delicti con la data dell'accertamento (19 febbraio 2019). Da tale data dovrebbero fatti decorrere i 4 anni previsti per le contravvenzioni, oltre a un 1 anno per l'aumento di un quarto, in presenza di atti interruttivi, e oltre alla sospensione di diciotto mesi, indicata dall'art. 159, secondo comma, cod. peri. Nel qual caso, il termine finale di prescrizione andrebbe identificato con il 19 agosto 2025. 2.9. Con un nono motivo, si lamentano l'inosservanza dell'art. 185, cod. pen. e il vizio di motivazione. La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto legittimato alla richiesta di risarcimento per danni ambientali il proprietario del fondo confinante, senza aver tenuto conto che i danni ambientali avrebbero potuto essere richiesti unicamente dagli enti pubblici esponenziali, né aver valutato che la parte aveva omesso di dimostrare la titolarità di un interesse anche soltanto riflesso. Omettendo di motivare sul punto, la Corte avrebbe violato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità che richiedono la dimostrazione della lesione di un interesse specifico, che si distingua dalla lamentala generica di un danno all'ambiente e che possa apprezzarsi come la lesione che segue alla violazione delle norme sui confini tra fondi, di apprezzabile gravità. 2.10. Con un decimo motivo, la difesa denuncia la violazione dell'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, per mancata revoca dell'ordine di demolizione, che non avrebbe dovuto essere emanato, attesa la natura non abusiva delle opere.
Avverso la sentenza Ferbach Richard Gerard ha proposto, tramite il difensore, un ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, sostanzialmente ripetitivi di quelli esposti dalla difesa della coimputata. In particolare: il primo motivo di doglianza è ripetitivo del primo motivo della coimputata; il secondo motivo è ripetitivo dell'ottavo motivo della coimputata; il terzo motivo è ripetitivo del nono motivo della coimputata.
La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di Andò Giovanni, con un ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, largamente ripetitivi di quelli dei coimputati. 4.1. In primo luogo – con doglianza sovrapponibile a quella sub 2.8. – la difesa eccepisce l'avvenuta prescrizione dei reati contestati, dovendosi indentificare il tempus commissi delicti con la data dell'accertamento (19 febbraio 2019). Il termine finale di prescrizione andrebbe identificato in data 19 agosto 2025. 4.2. Con un secondo motivo, si lamentano la violazione dell'art. 110, cod. pen. e il vizio di motivazione, in relazione all'attribuzione all'imputato della responsabilità concorsuale per le "opere ulteriori". Secondo la difesa, la Corte d'appello avrebbe prodotto una motivazione meramente assertiva in ordine alla responsabilità del ricorrente, il quale avrebbe effettivamente realizzato soltanto le opere conformi alla SCIA rilasciata nel 2017, rimanendo estraneo alle opere ulteriori oggetto di contestazione, che sarebbero state realizzate solamente in un momento successivo. Tali opere, nella prospettazione difensiva, risultano fisicamente e temporalmente distinte dall'oggetto di quelle autorizzate con la SCIA; con la conseguenza che non potrebbero essere nemmeno qualificate come opere realizzate "in difformità", dovendo essere invece qualificate come opere realizzate in assenza del titolo edilizio. Vi sarebbero insufficienze motivazionali: sul concorso morale dell'architetto nella realizzazione delle opere del 2019; sull'elemento soggettivo; sulle ragioni per cui lo stesso imputato, pur assolto per le opere di cui ai capi a) e b) alle quali aveva – nell'ipotesi accusatoria – più direttamente partecipato, era stato condannato invece per quelle di cui ai capi 1) e 2). 4.3. Con una terza censura, si lamentano l'erronea applicazione dell'art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, e il vizio di motivazione, nonché l'inosservanza della legge extrapenale richiamata dalla norma incriminatrice, come interpretata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Trattasi di censura sostanzialmente ripetitiva di quella sopra riportata sub 2.3. 4.4. Una quarta doglianza è sostanzialmente coincidente con quella riportata sub 2.2. 4.5. Un quinto motivo è ripetitivo di quello già esposto sub 2.6. 4.6. Con un sesto motivo, si lamenta la violazione dell'art. 47 cod. pen., sul rilievo che la sentenza non avrebbe rilevato l'errore su legge extrapenale del ricorrente. La difesa lamenta l'omessa applicazione dell'esimente, da parte della Corte d'appello, la quale non ha considerato che il ricorrente avrebbe potuto confidare nella validità delle norme urbanistiche regionali, ritenendo invece sussistente la colpevolezza dello stesso, in violazione dei principi in tema di buona fede nelle contravvenzioni. 4.7. Un settimo motivo è analogo a quello riportato sub 2.4. 4.8. Un'ottava censura riproduce sostanzialmente quella sub 2.5. 4.9. Un nono motivo si basa su argomentazioni coincidenti con quelle riportate sub 2.9. 4.10. Anche l'ultima censura è ripetitiva di un analogo rilievo della coimputata (sub 2.10).
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, chiedendo che i ricorsi siano rigettati.
La difesa della parte civile ha depositato memoria, con cui chiede che i ricorsi vengano rigettati, con conferma delle statuizioni civili e condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
I motivi sub 2.1., 2.8., 3., 4.1., relativi alla prescrizione dei reati, sono manifestamente infondati. 2.1. Trattasi di reati contestati come commessi il 9 agosto 2017 (capi A. E B) e il 19 febbraio 2019 (capi 1 e 2), per i quali trova applicazione, ratione temporis, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 n. 2017, successivamente abrogata. Sul punto è ormai consolidato, a partire da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, l'orientamento secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025). Secondo le Sezioni unite, il legislatore del 2019 ha inteso escludere l'efficacia retroattiva delle modifiche apportate alla disciplina della sospensione della prescrizione, disponendone l'applicazione ai soli reati commessi dal 1° gennaio 2020; la legge n. 134 del 2021 è poi intervenuta a modificare le sole disposizioni dettate dalla legge n. 3 del 2019, senza avere alcuna efficacia retroattiva, applicandosi ai soli reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020; da ciò consegue la persistente applicabilità della legge n. 103 del 2017 ai reati commessi nel lasso di tempo in cui è stata in vigore. Si tratta di un'interpretazione che è stata recentemente confermata, nella sua compatibilità con la Costituzione, dalla sentenza C. cost. n. 38, del 23 marzo 2026, la quale ha dichiarato non fondate – in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. – le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui consentono proprio tale interpretazione, enucleata dal diritto vivente. In particolare, in conseguenza della legge n. 103 del 2017 furono introdotte per la prima volta, nel riformulato secondo comma dell'art. 159 cod. pen., due distinte cause di sospensione del corso della prescrizione, operanti, rispettivamente, durante il giudizio di appello e in quello di cassazione, laddove il grado precedente si fosse chiuso con una sentenza di condanna. La disposizione – come visto, applicabile ratione temporis al caso di specie – prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso: a) per un tempo, comunque non superiore a un anno e sei mesi, dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio; b) per un tempo, parimenti non superiore a un anno e sei mesi, dal termine previsto dallo stesso art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. 2.2. Venendo al caso in esame e prendendo in considerazione la più risalente delle contestazioni (9 agosto 2017), deve procedersi al seguente computo: a) si giunge al 9 agosto 2022, in applicazione del termine complessivo di cinque anni, trattandosi di reati contravvenzionali (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.); b) si giunge al 20 agosto 2023, per i complessivi 376 giorni di sospensione nel giudizio di primo grado (in particolare, dall'8 ottobre 2019 al 7 aprile 2020, per richiesta difensiva di differimento, 182 giorni; dal 7 aprile 2020 al 29 settembre 2020, per sospensione dovuta all'epidemia Covid-19, computandosi comunque solo 64 giorni; dal 29 settembre 2020 al 2 febbraio 2021, per richiesta difensiva di differimento, 126 giorni; dal 3 febbraio 2022, per richiesta difensiva di differimento, 4 giorni); c) si giunge poi al 26 novembre 2024, computando 464 giorni per la sospensione di cui al punto 2.1., a partire dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado; d) si giunge poi alla data del 22 aprile 2025, computando 147 giorni di sospensione in appello, per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata da un organismo di categoria, dal 21 aprile al 15 settembre 2023; e) si giunge, infine, alla data del 22 ottobre 2026, computando il termine di massimo di sòspensione di cui al punto 2.1. applicabile per il giudizio di cassazione. 2.3. Del tutto erroneo è anche il computo effettuato dalla difesa Zumkeller nell'ottavo motivo di ricorso e dalla difesa Andò nel primo motivo di ricorso, con riferimento ai reati dei capi 1 e 2, contestati come commessi il 19 febbraio 2019, in quanto non tiene conto né delle sospensioni della prescrizione ex lege di cui al punto 2.1., trascurando di considerare quantomeno quella prevista per il giudizio di cassazione, né delle altre sospensioni della prescrizione elencate al punto 2.2.
Con riguardo alle ulteriori doglianze dei ricorrenti, deve rilevarsi che – come anticipato – anche queste risultano largamente sovrapponibili, meritando una trattazione unitaria per gruppi. 3.1. Il motivo, sub 2.2. del ricorso di Zumkeller, sub 4.4. del ricorso di Andò – con cui si denuncia l'errore in ordine alla qualificazione urbanistica delle opere come realizzate in difformità – è infondato. Il motivo si articola in due censure, la prima relativa al regime applicabile alle opere indicate, la seconda relativa alla qualificazione urbanistica dell'area in cui le opere insistono. Con riguardo alla prima censura, merita ricordare che l'aumento volumetrico consentito al privato è definito dalle norme di cui agli artt. 3, 10, 31, e dalle ulteriori disposizioni con le quali il d.P.R. n. 380 del 2001 provvede a regolare i titoli abilitativi. Tali norme si applicano su tutto il territorio dello Stato, essendo la materia urbanistica attribuita alla legislazione nazionale, che detta i principi generali, che devono essere seguiti dalle Regioni, con la conseguenza che le disposizioni introdotte dalle leggi regionali devono rispettare tali principi generali statali, non possono derogarvi, e devono essere interpretate in modo da non collidere con essi (ex plurimis, Sez. F. n. 46500, del 30 agosto 2018, Rv. 2741730). In particolare, tale orientamento è stato affermato anche con riferimento alla realizzazione di una tettoia (Sez. 3, n. 30657, del 20/11/2016, Rv. 270210). Si deve ribadire, infatti, che la costruzione di una tettoia di copertura non può qualificarsi come pertinenza, in quanto si tratta di un'opera priva del requisito della individualità fisica e strutturale propria di tale tipologia di opere, costituendo parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata. Né può farsi ricorso alla nozione di ampliamento dell'edificio preesistente, trattandosi di "nuova costruzione", sia pure accessoria all'edificio principale, rientrando in tale categoria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e1), del d.P.R. n. 380 del 2001, qualsiasi manufatto edilizio fuori terra o interrato. Pertanto – come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello nel caso in esame – la realizzazione del manufatto di cui all'imputazione avrebbe necessitato, secondo la disciplina dettata dal d.P.R. n. 380 del 2001, del rilascio del permesso di costruire. Sulla base di tali premesse, deve dunque ritenersi, coerentemente con il consolidato indirizzo di questa Corte, che la costruzione di una tettoia, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, integri il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 (ex plurimis, Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013, Rv. 257290; Sez. 3, n. 21351 del 6/05/2010, Rv. 247628; Sez. 3, n. 17083 del 18/05/2006, Rv. 234193). Si è altresì affermato, in fattispecie analoga, che le tensostrutture sono opere realizzabili in regime di attività edilizia libera, senza necessità di permesso di costruire, soltanto se funzionali a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e destinate ad essere rimosse entro novanta giorni, essendo irrilevante la tipologia dei materiali impiegati per la loro edificazione (Sez. 3, n. 38473 del 31/05/2019, Rv. 277837 - 01). Inoltre, secondo il novellato art. 6, comma 1, lettera e-bis), per effetto dell'art. 10, comma 1, lettera c), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, che ha ampliato il novero degli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo, sono eseguite senza alcun titolo abilitativo «le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione» (Sez. 3, n. 32735 del 18/09/2020, non mass.); e tra le opere «dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee» non possono includersi i manufatti in questione, difettando il requisito del carattere contingente, che indica ciò che è «accessorio, eventuale, accidentale, che si verifica casualmente, in una particolare circostanza», e il carattere temporaneo, essendo le opere stabilmente destinate ad ingrandire lo spazio a disposizione. Nondimeno, va rilevato che l'art. 20, comma 1 della legge regionale siciliana n. 4 del 2003, rubricato «Opere interne», statuisce, in proposito, che, «in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo». La norma regionale, quindi, parrebbe derogare all'assetto regolativo delineato dal Testo unico edilizio, ma, secondo l'indirizzo interpretativo accolto da questa Corte in materia urbanistica – sopra richiamato – secondo cui le disposizioni introdotte da leggi regionali devono essere interpretate in modo da non collidere con i principi legislativi statali. Pertanto, la norma statale dettata in materia di regolamentazione dell'attività edilizia, con la quale è stato previsto il regime dei titoli abilitativi, è destinata a prevalere sulla disciplina dettata dalla norma regionale, ancorché dettata da una regione a statuto speciale avente competenza esclusiva in materia urbanistica. Ciò conformemente a quanto ritenuto dalla stessa Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 303/2003, ha affermato che, quanto all'attività urbanistico-edilizia, «lo Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principi della materia» e che «costituisce un principio dell'urbanistica che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e ad evitare la duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione». Del resto, costituisce principio della materia quello della «necessaria compresenza nella legislazione di titoli abilitativi preventivi» e di attività libere. Pertanto, anche le leggi della Regione Siciliana in materia urbanistica devono essere interpretate in modo da non collidere con detti principi generali (v. anche Sez. 3, n. 28560 del 26/03/2014, Rv. 259938). In altri termini, la Regione Siciliana non può utilizzare la competenza urbanistica esclusiva per alterare il nucleo essenziale della disciplina statale, quando questa esprime interessi unitari di tutela del territorio e del paesaggio (v. anche, sulla necessità di interpretare la legislazione regionale siciliana urbanistica ed edilizia in conformità con le grandi riforme economico sociali fissate dalla legislazione statale, C. cost. n. 232 del 2017). In conclusione, l'edificazione di un'opera in assenza dell'autorizzazione prescritta dalla norma nazionale, anche se, in ipotesi, non richiesta dalla normativa regionale, integra il fatto previsto dall'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R., n. 380 del 2001. Con riguardo, poi, al calcolo della volumetria, necessaria a determinare l'obbligo di permesso merita richiamare il principio secondo cui, in tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i singoli componenti. Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale, nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più blando, per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti (ex multis, Sez. 3, n. 19867, del 28/05/2025). 3.2. Nel caso in esame, il giudice d'appello ha correttamente ritenuto le opere assoggettate al regime stabilito dalla normativa nazionale, avendo escluso la prevalenza della disciplina regionale richiamata dalla difesa. In proposito il giudice del merito ha verificato che, in base alla normativa nazionale, gli imputati avrebbero dovuto chiedere l'autorizzazione per l'edificazione dei tre manufatti, che non potevano essere ricondotti alla categoria dell'edilizia libera, di cui all'art. 6, lettera e-quinquies), del d.P.R., n. 380 del 2001, essendo stabilmente infissi nel suolo, come risultava dei rilievi fotografici, e privi di carattere precario, perché destinati al soddisfacimento di esigenze permanenti, a differenza degli elementi di arredo. In particolare, con riguardo alla chiusura della tettoia e alla vasca a idromassaggio, queste avevano determinato entrambe un aumento di volumetria, e, inoltre, la vasca ad idromassaggio, anche una trasformazione permanente del suolo, che da ritenere equiparabile a quella di una piscina interrata (in tal senso, ex multis, Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Rv. 275509). Né le difese, che appuntano le loro censure su profili teorico-normativi richiamano puntualmente, a fini di critica, la consistenza effettiva delle opere, le quali, secondo il tenore dell'imputazione confermato dalle sentenze di primo e secondo grado, presentano strutture in vetri acciaio rivestimento in legno (tettoia) o consistono in coperture e sovrastante cannucciato con attrezzature in muratura, o nella realizzazione di un terrazzino adiacente alla vasca tipo idromassaggio. Tali conclusioni non sono smentite dalla tesi secondo cui la soglia volumetrica non risulterebbe superata, in quanto l'aumento andrebbe riferito alle singole opere, singolarmente considerate; in proposito, occorre fare riferimento ai principi richiamati in precedenza, secondo cui il calcolo dell'aumento va riferito al complesso delle opere, senza poter operare parcellizzazioni. Quanto alla difformità del materiale utilizzato per la realizzazione del cancello di ingresso e al manufatto di cui al capo a), le difese sostanzialmente non svolgono censure che possano porre in discussione la tenuta logica del provvedimento impugnato, laddove questo evidenzia – del tutto correttamente – la necessità di autorizzazione paesaggistica per il cancello e la pacifica configurabilità del reato quanto al manufatto circolare, realizzato in assenza di qualunque titolo. 3.3. Con riguardo al secondo profilo di censura, relativo all'assoggettamento dell'area a vincolo paesaggistico, la sua reiterazione in più doglianze rende opportuna una trattazione unitaria nel paragrafo che segue.
Il motivo, comune ai ricorrenti (sub 2.3., 2.5, del ricorso Zumkeller, e 4.3., 4.8. del ricorso Andò) – con il quale si eccepisce l'esclusione della zona in cui erano edificate le opere dal vincolo paesaggistico, per essere la stessa riconducibile alla categoria B dello strumento urbanistico – è infondato. 4.1. In proposito occorre rilevare che il giudice del merito aveva constatato che l'assunto, secondo cui l'area in esame risultava riconducibile alla zona territoriale omogenea B del programma di fabbricazione del Comune di sant'Alessio Siculo, era stato più volte ritenuto infondato dal giudice amministrativo. È stata citata, in primo luogo, la sentenza del Tar Catania n. 40, del 31 agosto 2022, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Zumkeller avverso verbale congiunto di accertamento sui luoghi del 19 febbraio 2019 e rigettato quello proposto avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e ambientali di Messina. In particolare, la Soprintendenza aveva rigettato, fra le altre, l'istanza del 10 luglio 2019, di autorizzazione paesaggistica in sanatoria relativa alla chiusura di una tettoia esistente con vetri e la realizzazione di tre pergolati in legno con copertura in cannucciato, sottostanti arredi in muratura nonché installazione di una vasca idromassaggio interrata, oltre al diverso materiale di un cancello. Il provvedimento del giudice amministrativo richiamava, inoltre, la sentenza 25 gennaio 2021, n. 222, passata in giudicato, con cui lo stesso Tar, nel rigettare ricorso avverso ordinanza di demolizione, emessa il 9 Aprile 2019, dal Comune di Sant'Alessio Siculo, aveva rilevato l'assoggettamento dell'area a vincolo paesaggistico. Il giudice di appello ha ricordato (pagg. 10-11), inoltre, che il passaggio in giudicato di tale sentenza aveva precluso ogni possibilità di rimettere in discussione l'assoggettamento dell'area al vincolo e, inoltre, aveva richiamato l'ulteriore pronuncia, avente ad oggetto proprio la contrada Santa Margherita del Comune di Sant'Alessio Siculo, sulla quale insistevano le opere in questione, con cui il Tar aveva affermato espressamente che l'area ricadeva nella fascia di inedificabilità, mentre l'eventuale destinazione B, attribuita con la variante adottata nel 1979, risultava irrilevante, stante la prevalenza del vincolo di inedificabilità. In questo quadro, correttamente il giudice del merito ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 181 comma 1, del d.lgs., n. 42 del 2004, essendo risultato evidente, in base agli accertamenti del giudice amministrativo, che le opere edificate dalla ricorrente risultavano realizzate in assenza dell'autorizzazione paesaggistica. I ricorsi, per contro, non esprimono una critica compiuta nei confronti di questa ricostruzione, limitandosi a citare la sentenza del Consiglio della Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, del 1° aprile 2025, n. 259. Secondo quanto riportato dalle difese, tale sentenza aveva riconosciuto l'insufficienza e illogicità della motivazione in merito all'istruttoria operata dalla Sovrintendenza, affermando che questa non aveva motivato circa la concreta capacità delle opere di ledere il paesaggio. Tuttavia, tale constatazione, prendeva le mosse proprio dal presupposto che le opere fossero realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, appuntandosi non sull'an ma sul quomodo della valutazione dell'amministrazione. La prospettazione difensiva è, dunque, irrilevante, perché fa richiamo ad un ulteriore conferma giurisdizionale dell'esistenza del vincolo paesaggistico. 4.2. Quanto alla legislazione citata dai ricorrenti – senza adeguati riferimenti alla sua concreta applicabilità alle fattispecie in esame – la stessa risulta già presa in considerazione dalla sentenza impugnata o, comunque, inidonea ad intaccare le conclusioni dei giudici di merito. In particolare: sull'art. 20 della legge regionale n. 4 del 2003, è sufficiente richiamare quanto già sopra osservato (par. 3.1.); quanto all'art. 2 del d.P.R. n. 31 del 2017, la stabilità e non scarsa invasività delle opere realizzate, di cui alcune muratura, ne esclude l'applicazione; analoghe considerazioni valgono quanto alla legge regionale, n. 5 del 2019, tab. A, lett. A2, la cui applicabilità è altresì esclusa dal fatto che essa si riferisce essenzialmente a integrazione o sostituzione di finiture esterne o manufatti e non alla realizzazione ex novo di opere come quelle oggetto dell'imputazione; l'art. 3, comma 1, lettere g) e r), della legge regionale n. 16 del 2016 non può trovare applicazione, sia per le considerazioni già svolte circa i limiti alla potestà legislativa regionale, sia perché esso si riferisce a recinzioni, pergolati, pergotende o gazebi, ovvero a opere diverse da quelle realizzate nel caso di specie; l'art. 6, comma 1, lettera e-quinquies), del d.P.R. n. 380 del 2001 è inapplicabile, in forza di quanto già osservato al par. 3.1.; il d.lgs. n. 222 del 2016, tabella A, punto 29, è inconferente con la fattispecie in esame, perché si riferisce ad arredi in aree pertinenziali e non ad opere edilizie, come quelle qui in esame; analoghe considerazioni valgono per il "D.M. Infrastrutture e trasporti 2/3/2018".
La doglianza, sub 4.2., del ricorrente Andò – con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente, il quale avrebbe effettivamente realizzato soltanto le opere conformi alla SCIA rilasciata nel 2017, ma sarebbe invece rimasto estraneo alla realizzazione delle opere ulteriori (capi 1 e 2) – è inammissibile. In proposito, deve rilevarsi che il ricorrente afferma di avere seguito i lavori relativi a una SCIA del 2017, limitatamente alle opere ivi indicate: a ciò si sarebbe limitato il cantiere in Sant'Alessio Siculo; tale progetto, riguardava anche la realizzazione della tettoia e, quindi, il capo 1 rientrerebbe in tale ambito; diversamente, egli non avrebbe autorizzato i muretti. Tuttavia, trattasi di doglianza non dedotta in precedenza, alla quale, dunque, il giudice del mento non era tenuto a rispondere; mentre nel giudizio di cassazione è precluso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., l'esame dei motivi relativi all'accertamento del fatto. Ferma la già rilevata inammissibilità della censura, merita comunque aggiungere che la doglianza risulta formulata in modo perplesso, perché lo stesso ricorrente ha ammesso di essere stato direttore dei lavori in quell'area, rendendo poco credibile, su un piano logico, la tesi secondo cui le opere di cui ai capi 1 e 2 sarebbero state realizzate a sua insaputa.
Il motivo sub 2.4. del ricorso di Zumkeller, e sub 4.7. di quello di Andò – con cui si eccepisce l'esenzione dall'obbligo di richiesta dell'autorizzazione paesaggistica in relazione alla tettoia – è infondato. In risposta, merita richiamare quanto già sopra rilevato (paragrafi 3.1., 3.2. del "Considerato in diritto") in relazione alla necessità per la tettoia, come per le altre opere, di titoli abilitativi urbanistici e paesaggistici, e al calcolo compíessivo dell'aumento volumetrico in modo unitario. Va inoltre ribadito che non è possibile far rientrare le opere in questione tra le strutture precarie indicate dalla legislazione regionale come caratterizzate da facile rimovibilità, dal momento che tale caratteristica risulta solamente asserita dai ricorrenti, a fronte di una descrizione delle opere da parte dell'imputazione e delle sentenze che ne conferma la sostanziale stabilità. La circostanza che queste non fossero state autorizzate, esprime, già da sola, l'offesa tipica del reato, consistente nel pregiudizio al corretto assetto del territorio e del paesaggio e all'esercizio della relativa funzione pubblica di controllo preventivo.
Anche il motivo, comune al ricorso Zumkeller, par. 2.5., e Andò, par. 4.8. – con cui si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in re:azione all'inquadramento delle opere come edilizia libera e priva di rilevanza paesaggistica, con riferimento all'art. 20 della legge regionale n. 4 del 2003, all'art. 2, del d.P.R. n. 31 del 2017, alla legge regionale, n. 5 del 6 maggio 2019, tab. A, lett. A2, all'art. 3, comma 1, lettera r), della legge regionale n. 16 del 2016, all'art. 6, comma 1, lettera e-quinquies), del d.P.R., n. 380 del 2001, all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 16 del 2016, al d.lgs. n. 222 del 2016 ed allegata tabella A, punto 29, e al "D.M. Infrastrutture e trasporti 2/3/2018" – è infondato. In risposta al motivo, che risulta sovrapponibile a quelli già esaminati, occorre richiamare quanto già esposto in ordine al rapporto tra legge nazionale e legge regionale e all'inapplicabilità del regime dell'edilizia libera e dell'assoggettamento all'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, ai punti precedenti (in particolare, 3.1., 3.2., 4.1., 4.2.).
I motivi sub 2.6. (ricorso Zumkeller) e 4.5. (ricorso Andò), con cui si lamenta la mancata applicazione della "scriminante oggettiva" di cui all'art. 20 della legge regionale n. 4 del 2003 per la tettoia, sono infondati. È sufficiente richiamare, anche in questo caso, quanto già esposto ai punti 3.1. e 3.2, in ordine all'applicazione della legge regionale e ai suoi rapporti con le regole di fonte statale.
I motivi riportati sub 2.7 (ricorso Zumkeller) e 4.6. (ricorso Andò), con cui ci si duole del fatto che la sentenza non avrebbe rilevato l'errore inevitabile sulla legge penale ed extrapenale, sono inammissibili. A fronte di generiche asserzioni difensive circa ragioni di ignoranza palesemente smentite dagli atti, il giudice del merito ha rilevato che i ricorrenti avevano contribuito alla realizzazione delle opere nelle vesti di proprietaria (Zumkeller) e progettista e direttore dei lavori (Andò), senza richiedere le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche prescritte, incombendo sugli stessi il dovere di informarsi in ordine al regime delle opere da edificare. Peraltro, la tesi dell'ignoranza risulta smentita dalla circostanza che la Zumkeller aveva presentato l'istanza di autorizzazione in sanatoria del 10 luglio 2029, relativa alla chiusura della tettoia con vetri, della cui illegittimità era dunque consapevole. Analogamente, i giudici di merito hanno valorizzato la circostanza che Andò rivestisse la qualifica di progettista e direttore dei lavori e fosse perciò dotato di una specifica conoscenza della materia urbanistica.
Quanto rilevato nei paragrafi precedenti consente di affermare l'infondatezza anche delle doglianze sub 2.10. e 4.10., in quanto basate su un dato smentito dagli atti: la pretesa illegittimità della demolizione, per la natura non abusiva delle opere.
I motivi riportati sub 2.9. (ricorso Zumkeller), 3. (ricorso Ferbach) e 4.9. (ricorso Andò) – con cui si denunciano la mancanza di legittimazione della parte civile e la mancanza di prova del danno concreto di cui agli artt. 76 cod, proc. pen., e. 185, cod. pen. – sono infondati. La titolarità di un interesse richiedere il risarcimento del danno da parte di Gobbi Gaetano Claudio, proprietario dell'immobile confinante con l'area sulla quale sono stati realizzati gli interventi edilizi, è stata correttamente ritenuta sussistente dai giudici di primo e secondo grado, in base al principio secondo cui il privato confinante nei procedimenti per violazioni urbanistiche, edilizie o paesaggistiche è legittimato a costituirsi parte civile ed è titolare di un danno risarcibile ogni qualvolta, attraverso la violazione di norme poste a tutela del regolare assetto del territorio, l'azione illecita abbia cagionato anche la lesione di un suo diritto, che può verificarsi anche quando la realizzazione dell'abuso edilizio violi le norme che impongono limiti al diritto di proprietà o che stabiliscono distanza, volumetria o altezza delle costruzioni (ex plurimis, Sez. 3, n. 10106 del 21/01/2015, Rv. 266290). Del resto, nel caso di specie, la prova del danno, da liquidarsi in separato giudizio civile, è stata fornita attraverso consulenza tecnica di parte, che potrà essere oggetto di ulteriore valutazione in tale giudizio. Né nel caso di specie il risarcimento richiesto ha ad oggetto il danno ambientale, il quale non attiene alla posizione della parte privata, ma a quella dello Stato o di enti pubblici esponenziali. Trova in ogni caso applicazione il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (ex plurimis, Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Rv. 285612; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 - 21).
I ricorsi, per tali motivi, devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della rifusione di quelle sostenute nel giudizio di cassazione della parte civile, da liquidarsi in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 25/03/2026




