Cass. Sez. III n. 8024 del 2 marzo 2026 (CC 15 gen 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Lussu
Urbanistica.Limiti alla sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il lavoro di pubblica utilità richiesto in sede di decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 53, comma 2, legge n. 689 del 1981 (come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022), può essere applicato esclusivamente in sostituzione della pena detentiva e non anche di quella pecuniaria. Tale disciplina generale si differenzia da quella speciale e derogatoria prevista dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada per i reati di guida sotto l'influenza dell'alcol, che consente invece espressamente la sostituzione di entrambe le componenti sanzionatorie. Ne consegue che, per reati diversi (nella specie violazione edilizia ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001), è legittimo il provvedimento del giudice che limita la sostituzione alla sola pena detentiva, mantenendo ferma la sanzione pecuniaria applicata col decreto penale
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di cui in epigrafe il Gip del tribunale di Cagliari a fronte della richiesta di sostituzione della pena stabilita con decreto penale di condanna del 17.1.2025 nei confronti di Lussu Mario, con il lavoro di pubblica utilità, disponeva la sostituzione come richiesta riguardo alla sola pena detentiva applicata, pari a 6 giorni di arresto, lasciando inalterata la sanzione pecuniaria già applicata, rispetto al reato ex art. 44 lett. c) del DPR 380/01.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso mediante il suo difensore Lussu Mario, deducendo un unico motivo.
Rappresenta il vizio di motivazione per mancanza di motivazione in ordine alla mancata conversione dell'ammenda nel lavoro di pubblica utilità, ma anche per la mancata emissione da parte del giudice del decreto di giudizio immediato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Il giudice ha fatto corretta applicazione dell'art. 53 L. n. 689/1981 come novellato con l'art. 71 comma 1 Lett. a) del Dlgs. n. 150/2022 ai sensi del quale, mediante il comma 1 si stabilisce che "il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater"; attraverso il comma 2 si stabilisce altresì che "con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei commi 1-bis e 1- ter dell'articolo 459 del codice di procedura penale"; queste ultime disposizioni, con riguardo al caso dell'istanza dell'interessato successiva al decreto penale, consentono la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità della sola pena detentiva anche ove la stessa fosse stata sostituita in pecuniaria per l'applicazione del decreto penale.
Dunque, il giudice ha fatto corretta applicazione della normativa vigente formulando un chiaro e lineare calcolo per la sostituzione. Consegue che il lavoro sostitutivo di cui agli artt. 53 e 56 bis L. 689/1981 può applicarsi, anche in sede di decreto penale di condanna, solo alle pene detentive e non anche alle pene pecuniarie, mentre ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis c.d.s. relativo al distinto e specifico caso della guida sotto l'effetto dell'alcol, tale sostituzione può comprendere anche queste ultime. In tal senso si è già espressa questa Corte (Sez. 4, n. 48348 del 14/11/2023, Rv. 285570 - 01) alla luce del dettato di tale norma che così dispone: «Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. ..... In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.»
Emerge alfine una questione giuridica proposta dalla parte, risolta correttamente dal giudice senza alcun vizio di legittimità, e senza che neppure possa emergere alcun vizio di motivazione trattandosi della doverosa applicazione della legge.
Neppure si rinviene alcun vizio per mancata adozione del decreto di giudizio immediato. Invero, tale previsione da una parte è stata eliminata con novella dell'art. 459 comma 1 ter cod. proc. pen. intervenuta con Dlgs. del 19 marzo 2024 n. 31, in epoca anteriore alla richiesta - del 23.9.2024 - di emissione del decreto penale di condanna, dall'altra, comunque, il presupposto dell'emissione del decreto in quella abrogata disciplina era la inapplicabilità del lavoro sostitutivo, qui insussistente.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 15/01/2026


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