Cass. Sez. III n. 4232 del 2 febbraio 2026 (CC 14 gen 2026)
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Iacono
Urbanistica.Interesse all'impugnazione del sequestro preventivo per l'indagato non proprietario
In tema di sequestro preventivo, la persona sottoposta ad indagini che non sia titolare dei beni vincolati è legittimata a proporre richiesta di riesame solo qualora alleghi un interesse concreto e attuale alla rimozione del vincolo cautelare. Tale interesse deve essere correlato agli effetti diretti che la restituzione del bene o la cessazione del sequestro producono sulla posizione giuridica e processuale dell'indagato stesso. Ne consegue che l'impugnazione è inammissibile qualora il ricorrente si limiti a contestare la sussistenza dei presupposti del sequestro (fumus e periculum) senza dedurre lo specifico interesse, tipicizzato dall'ordinamento, volto a ottenere la disponibilità materiale del bene o un vantaggio concreto per la propria posizione difensiva
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10/09/2025, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di Iacono Anna, avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Napoli del 20/06/2025, con cui era stato disposto il sequestro preventivo del complesso immobiliare Hotel Club Scanella della società MIDA sas, di cui la ricorrente è amministratrice, sito in Forio di Ischia, in relazione ai reati di cui agli artt. 30 e 44 lett.c) d.P.R. n. 380 del 2001, art. 518 duodecies cod.pen. e art. 181 comma 1 bis d.lvo n. 42 del 2004. Premette il Tribunale che tale complesso era stato già oggetto di un precedente sequestro nell'ambito dello stesso procedimento penale a carico della Iacono Anna, per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 95 medesimo decreto, artt. 137 e 256 d.lgs n. 152 del 2006, art. 349 cod.pen. in forza di decreto di sequestro preventivo in data 30/04/2024, oggetto di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile. Essendo emersi, nel proseguo delle indagini, a seguito del deposito delle relazioni dei consulenti tecnici del P.M., elementi tali da sussumere la condotta accertata anche nel reato di lottizzazione abusiva materiale nonché di distruzione di beni paesaggistici e di reato paesaggistico, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su conforme richiesta del P.M., ha esteso il sequestro, per le nuove contestazioni, sul complesso alberghiero già in sequestro in presenza di sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, decreto di sequestro confermato dal Tribunale del riesame, adito da Iacono Anna, quale persona sottoposta ad indagini, con il provvedimento impugnato.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Iacona Anna, a mezzo dei difensori di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi.
• Violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 125 comma 3 cod.proc.pen. in relazione alla motivazione apparente sulla sussistenza dei gravi indizi dei reati contestati mediante procedimento di c.d. “taglia-incolla” della richiesta di misura cautelare e della consulenza tecnica, anche in presenza di giudicato cautelare sul precedente vincolo.
• Violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 125 comma 3 cod.proc.pen. in relazione alla motivazione apparente sul periculum in mora.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile. Iacono Anna ha proposto ricorso per cassazione nella qualità di persona sottoposta ad indagini, in concorso con altri soggetti, in ordine ali reati di cui agli artt. 30 e 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), quale amministratrice e legale rappresentante della società Mida s.a.s. proprietaria del complesso alberghiero Hotel Club Scanella, in relazione alla realizzazione di plurime opere abusive, in zona paesaggisticamente vincolata, che comportavano anche la distruzione e l’inservibilità dell’intero tratto di falesia sviluppatasi nel corsi di millenni per effetto delle opere di scavo di roccia naturale, ma non è titolare dei beni di cui chiede la restituzione, essendo questi della società Mida s.a.s., e non ha dedotto un interesse all’impugnazione. Come è noto, la questione se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene perché appartiene a terzi, è stata oggetto di contrasto interpretativo che è stato risolto dalle Sezioni Unite, all’udienza del 25 settembre 2025, che hanno affermato il seguente principio: “La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione” (cfr. inf. prov. n. 15 del 2025). L’indagato non titolare dei beni oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare istanza di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod.proc.pen., può proporre il gravame solo se abbia un concreto e interesse attuale all’impugnazione che deve corrispondere al risultato tipicizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale che va individuato nella restituzione del bene. Nel caso in esame, la ricorrente, quale persona sottoposta ad indagini (e non quale legale rappresentante della società Mida sas come risulta chiaramente anche dalla nomina di difensore nella qualità di soggetto sottoposto ad indagini) deduce unicamente profili che concernono la sussistenza dei presupposti della misura cautelare e non ha allegato alcun interesse, nei termini di cui alla decisione delle Sezioni Unite, collegato alla rimozione del sequestro sulla sua posizione. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 14/01/2026


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