Presidente: Lupo E. Estensore: Squassoni Imputato: P.M. in proc. Di Massa e altro.
(Rigetta, Trib. Napoli, s.d. Ischia, 20 gennaio 2006)
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - Revoca del sequestro - Ripresa dell'attività edilizia prima della rimozione dei sigilli - Configurabilità del reato - Esclusione - Fondamento.
Il delitto di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., non si configura allorché la ripresa dell'attività edilizia sia avvenuta prima della rimozione dei sigilli, ma successivamente alla revoca del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, atteso che il fine di assicurare la conservazione ed identità della cosa risulta superato dalla nuova statuizione del giudice.
  REPUBBLICA ITALIANA
  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    
			Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
			Dott. LUPO      Ernesto          - Presidente  - del 12/01/2007
			Dott. SQUASSONI Claudia          - Consigliere - SENTENZA
			Dott. FIALE     Aldo             - Consigliere - N. 00059
			Dott. FRANCO    Amedeo           - Consigliere - REGISTRO GENERALE
			Dott. IANNIELLO Antonio          - Consigliere - N. 015408/2006
			ha pronunciato la seguente:
		 
			SENTENZA
			sul ricorso proposto da:
			PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di ISCHIA;
			nei confronti di:
			DI MASSA VINCENZO, N. IL 13/04/1963;
			avverso SENTENZA del 20/01/2006 TRIB. SEZ. DIST. di ISCHIA;
			visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
			udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. 
			SQUASSONI CLAUDIA;
			Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, 
			che ha concluso per: accoglimento del ricorso.
			Udito il difensore Avv. DE GIROLAMO Antonio (Napoli). 
			MOTIVI DELLA DECISIONE
			Con sentenza 20 gennaio 2006, il Tribunale di Napoli sd Ischia ha 
			assolto Di Massa Vincenzo dal reato previsto dall'art. 349 c.p. con 
			la formula perché il fatto non sussiste. A sostegno di tale 
			conclusione, il Tribunale ha rilevato come, con sentenza divenuta 
			irrevocabile in data 8 marzo 2000, il Giudice ha applicato 
			all'imputato la pena concordata per vari reati edilizi disponendo il 
			dissequestro del manufatto sul quale erano apposti i sigilli per cui 
			è processo. In data 9 marzo 2001, è stata constatata la violazione 
			dei sigilli e, pertanto, è da ritenersi che la relativa violazione 
			sia avvenuta in epoca successiva alla citata sentenza e dopo che era 
			venuto meno la volontà della Pubblica Amministrazione di mantenere 
			il vincolo sul bene (a nulla rilevando che le formalità di rimozione 
			dei sigilli non fossero state ancora eseguite).
			Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso in Cassazione 
			il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge. 
			Sostiene che il delitto di cui all'art. 349 c.p. è configurabile 
			anche in caso di inefficacia o illegittimità del provvedimento di 
			sequestro o di apposizione dei sigilli e che il vincolo, una volta 
			apposto, non può essere violato dal privato fino a quando non sia 
			formalmente rimosso dalla autorità competente. Le deduzioni non sono 
			meritevoli di accoglimento. Deve, innanzi tutto, precisarsi come 
			correttamente il Tribunale abbia ritenuto che la violazione di 
			sigilli sia avvenuta in epoca posteriore al passaggio in giudicato 
			della sentenza che disponeva il dissequestro dei beni; su tale punto, 
			il Ricorrente non ha formulato censure.
			Esatti sono i motivi di impugnazione concernenti la irrilevanza, per 
			quanto concerne il reato in esame, della inefficacia o illegittimità 
			del provvedimento di sequestro; perché ricorra il delitto di cui 
			all'art. 349 c.p., la legge prevede solo che i sigilli siano apposti 
			per imposizione normativa o per ordine della autorità non 
			richiedendo, anche, che il relativo provvedimento sia immune da vizi 
			che, se esistenti,possono essere fatti valere utilizzando i rimedi 
			che l'ordinamento predispone. Tuttavia il problema che il caso pone 
			è diverso e concerne la possibilità per il privato di disporre del 
			bene oggetto del vincolo reale quando il sequestro, sulla cui 
			legittimità non si discute, è venuto meno per disposizione della 
			autorità giudiziaria, ma i sigilli non sono stati formalmente 
			rimossi; la Corte ritiene di rispondere positivamente al quesito. 
			L'interesse protetto dalla norma dell'art. 349 c.p. consiste nel 
			rispetto dei segni esteriori che sono la manifestazione della 
			volontà, della legge o della competente autorità, di impedire atti 
			di manomissione o di disposizione del bene da parte di persone non 
			autorizzate. Ora, nel caso concreto, il fine di assicurare con il 
			sigillo la conservazione o la identità della cosa era superato con 
			la statuizione irrevocabile del Giudice che aveva revocato il 
			sequestro con conseguente restituzione del bene allo avente diritto;
			la disposizione aveva efficacia dalla data del passaggio in giudicato 
			della sentenza e non dal momento in cui i sigilli fossero stati in 
			modo formale rimossi. Pertanto, era venuto meno l'interesse pubblico 
			a garantire l'intangibilità del bene mediante un sigillo che era il 
			simbolo di un ordine del Giudice caducato con la sentenza 
			irrevocabile. Dal momento che i sigilli erano privi di rilevanza 
			giuridica e non vi era uno status quo da preservare, il privato era 
			falcotizzato a rimuoverli senza attendere l'intervento degli organi 
			esecutivi all'uopo delegati (conf. Cassazione; sezione sesta, 
			sentenza n. 6342/1994).
			P.Q.M.
			La Corte rigetta il ricorso.
			Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2007.
			Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007
		
                    



