SEZ. 3 SENT. 09538 DEL 03/03/2003 (UD.28/01/2003) RV. 223816
PRES. Toriello F REL. Novarese F COD.PAR.342
IMP. Pedrazzini e altri PM. (Conf.) Hinna Danesi F
515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - - Interventi in immobili sottoposti a vincolo paesistico ambientale - Variazione
es senziale - Illecito penale - Sussistenza.
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 8
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20 COMMA LETT. C
Integra il reato previsto dall'art. 20 lett. C) L. 28/2/1985 n. 47 ogni intervento effettuato su immobili sottoposti a vincolo paesistico e
ambientale eseguito in difformita' dall'autorizzazione paesistica, dovendosi
considerare come variazione essenziale indipendentemente dal fatto che sia considerata come tale dalla legge regionale.
Il direttore dei lavori e' responsabile dell'inosservanza della legge urbanistica indipendentemente dall'epoca in cui la violazione e' stata
commessa, infatti solo l'attivazione della procedura di comunicazione e rinuncia
all'incarico prevista dall'art. 6 della L. 28/2/1985 n. 47 puo' determinare un'esenzione da responsabilita'.
Fonte CED Cassazione
Urbanistica. Variazioni essenziali
- Dettagli
- Categoria principale: Urbanistica
- Categoria: Cassazione Penale
- Visite: 5036