Cass. Sez. III n. 20126 del 01 giugno 2026 (UP 25 feb 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. Alferi e Scerra
Rifiuti. Criteri di configurabilità del trasporto illecito di rifiuti

In tema di gestione illecita di rifiuti, l’occasionalità del trasporto deve essere esclusa quando la condotta presenti caratteri di strutturazione desumibili dall'impiego di un mezzo idoneo (autocarro con cassone), dalla natura eterogenea e ingombrante dei beni trasportati e dal concorso di più persone. 

RITENUTO IN FATTO

    Con sentenza del 19 settembre 2024, il Tribunale di Gela, all’esito di rito abbreviato, condannava Nunzio Alferi e Domenico Scerra alla pena di mesi 4 di arresto ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 152 del 2006, a loro contestato per aver trasportato, in assenza di autorizzazione, rifiuti di vario genere, tra cui sette lavatrici, due forni da cucina e una carcassa di frigorifero, mediante l’autocarro Iveco Daily targato GEA05509. Fatto accertato in Gela il 14 settembre 2021. Veniva altresì disposta dal Tribunale la confisca dell’autocarro in sequestro. Con sentenza del 9 giugno 2025, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena inflitta agli imputati nella misura di mesi tre di arresto ciascuno.
    Avverso la sentenza della Corte di appello nissena, Alferi e Scerra, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.

2.1. Alferi ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, con particolare riferimento al difetto dell’elemento oggettivo del reato, rimarcandosi al riguardo l’assoluta occasionalità del trasporto contestato. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto della dichiarazione confessoria del ricorrente prodotta all’udienza del 19 settembre 2024. Il terzo motivo è dedicato alla confisca dell’autocarro, rilevandosi al riguardo che la proprietaria dello stesso, Concetta Di Stefano, moglie di Alferi, ha provato di aver svolto l’attività di imprenditrice agricola da diversi anni, per cui doveva escludersi che la titolarità del mezzo in capo alla predetta fosse fittizia.
2.1.1. Con memoria trasmessa il 24 febbraio 2026, l’avvocato Orazio Maurizio Scicolone, difensore di fiducia dell’imputato Alferi, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone gli argomenti rispetto a ciascun motivo.
2.2. Scerra ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa deduce il vizio di motivazione e la violazione degli art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 256, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 152 del 2006, avendo i giudici di appello omesso di considerare che il ricorrente non era titolare dell’attività, né era proprietario o possessore del mezzo, essendo un mero conducente che, su incarico di Alferi, si è impegnato a effettuare un occasionale trasporto, dietro la promessa di ricevere un compenso di modesta entità (60 euro), per cui alcuna responsabilità era ascrivibile in capo a Scerra. Con il secondo motivo, oggetto di critica è il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non essendosi tenuto conto della occasionalità della condotta, del compenso minimo pattuito e della natura non pericolosa dei rifiuti. Il terzo motivo è dedicato al diniego delle attenuanti generiche, che ben potevano essere concesse, in ragione della condotta collaborativa dell’imputato, che ha reso spontanee dichiarazioni autoincriminanti, della modestia del profitto economico, della limitata offensività del fatto e dell’assenza di precedenti specifici, non essendo la posizione di Scerra equiparabile a quella differente di Alferi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Alferi è infondato, mentre, quanto alla posizione del coimputato Scerra, è fondato il terzo motivo sul diniego delle attenuanti generiche; rispetto alle censure in punto di giudizio di colpevolezza e di mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il ricorso di Scerra deve essere invece rigettato, con conseguente irrevocabilità del giudizio di colpevolezza dell’imputato.

    Iniziando dalle doglianze in punto di responsabilità sollevate da entrambi i ricorrenti, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza degli imputati in ordine al reato a loro ascritto non presenta alcuna criticità. Ed invero i giudici di appello, all’esito di un’esauriente rassegna delle prove raccolte, hanno rimarcato la configurabilità del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 152 del 2006, osservando che doveva escludersi l’occasionalità del trasporto illecito dei rifiuti, avuto riguardo al tipo di mezzo di locomozione utilizzato, ossia un autocarro Iveco Daily munito di cassone idoneo a contenere rifiuti ingombranti, alla natura e dell’eterogeneità dei rifiuti trasportati, ovvero lavatrici, carcassa di frigorifero, forni da cucina, inferriate, porte in ferro, parti meccaniche di veicoli, oltre che al pieno coinvolgimento di due persone, elementi questi sintomatici del carattere strutturato della condotta. In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, il giudizio sulla sussistenza del reato e sulla sua ascrivibilità agli imputati resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente una lettura alternativa del materiale probatorio, operazione che tuttavia non è consentita in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l’infondatezza delle censure in punto di responsabilità.
    Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo del ricorso di Scerra, concernente il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., risultando in proposito non manifestamente illogico (e dunque non censurabile in questa sede) il richiamo della sentenza impugnata, in senso ostativo all’accoglimento della sollecitazione difensiva, ai quantitativi di rifiuti trasportati, alla loro ignota destinazione e alla non occasionalità della condotta, dovendosi richiamare in tal senso l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678) secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
    Il terzo motivo del ricorso di Alferi, avente ad oggetto la statuizione della confisca dell’autocarro, è invece inammissibile, essendo pacifico che la persona titolare del mezzo non è l’imputato, ma la moglie Concetta Di Stefano, unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del veicolo, per cui, a prescindere da ogni approfondimento sulla pertinenza delle argomentazioni con cui è stata evidenziata la natura fittizia dell’intestazione della mezzo alla consorte dell’imputato, deve essere esclusa la legittimazione del ricorrente sul punto.
    Venendo infine alle doglianze riferite al diniego delle attenuanti generiche, occorre evidenziare che la motivazione della sentenza impugnata, se può ritenersi adeguata rispetto alla posizione di Alferi, di cui sono stati valorizzati in maniera non illogica i precedenti penali, idonei a qualificare in termini negativi la personalità dell’imputato, risulta viceversa carente in relazione alla posizione di Scerra, non potendosi ritenere esauriente al riguardo la generica affermazione dell’assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, tanto più ove si consideri che l’atto di appello del ricorrente non aveva mancato di fornire profili meritevoli di considerazione, ribaditi e sviluppati peraltro anche nell’odierna impugnazione.
    In conclusione, stante l’infondatezza delle censure sollevate, il ricorso presentato nell’interesse di Alferi deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
    Quanto infine alla posizione di Domenico Scerra, in ragione della ravvisata lacuna argomentativa rispetto al tema devoluto con l’atto di appello della concedibilità delle attenuanti generiche, si impone invece l’annullamento della decisione impugnata in parte qua, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta, occorrendo un adeguato approfondimento in sede di merito in ordine alla verifica dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche, dovendosi a tale fine tenere conto delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (cfr. in proposito Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693). Stante l’infondatezza delle doglianze in punto di colpevolezza e di mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, rimane ferma, ex art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilità dell’affermazione di colpevolezza di Scerra in ordine al reato a lui ascritto.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Scerra Domenico limitatamente al punto concernente le circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso di Scerra Domenico. Rigetta il ricorso di Alferi Nunzio che condanna al pagamento delle spese processuali. 
Così deciso il 25.02.2026