Consiglio di Stato Sez. VI n. 1508 del 25 febbraio 2026
Elettrosmog.Limiti alla localizzazione di impianti di telefonia mobile in aree di pregio paesaggistico

Ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, i Comuni possono legittimamente disciplinare il corretto insediamento territoriale delle stazioni radio base, introducendo divieti di localizzazione in specifiche porzioni del territorio, quali i crinali, qualora ciò risponda a comprovate esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale. La nozione di "sito sensibile" può ricomprendere aree caratterizzate da peculiare pregio morfologico e naturalistico, individuate dai piani di settore su indicazione delle autorità preposte alla tutela del vincolo. L’assimilazione di tali impianti alle opere di urbanizzazione primaria non ne comporta la deregolamentazione urbanistica, né l'esenzione dal rispetto dei piani territoriali di coordinamento paesaggistico (PTCP), restando necessaria una valutazione concreta del loro impatto visivo in zone di elevata sensibilità. Tali limiti localizzativi sono legittimi laddove risultino frutto di un ragionevole bilanciamento tra l'interesse pubblico alla copertura di rete e il valore costituzionale del paesaggio, evitando divieti generalizzati e indifferenziati

Pubblicato il 25/02/2026

N. 01508/2026REG.PROV.COLL.

N. 00970/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 970 del 2025, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Noli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Giaccardi e Michele Parodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 437/2024, resa tra le parti, per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:

- dell’atto prot. n. 0006694 del 26 aprile 2023, avente ad oggetto “Istanza per l’ottenimento del Permesso di Costruire per le opere d’installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A. Area censita al N.C.T. al Foglio 8, Mappale 221. RICHIEDENTE: Sig. Francesco Ruocco, in qualità di procuratore speciale di Iliad Italia S.p.a. Determinazione negativa della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona, ai sensi degli art. 14 e 14-bis della L. 241/1990 s.m.i.”, con cui il SUAP - Settore urbanistica ed edilizia del Comune di Noli – ha espresso il diniego alla richiesta di installazione;

- delle norme tecniche di attuazione del Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni (POST) vigente nel Comune di Noli, della deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 19 dicembre 2015, che ha adottato una rielaborazione del detto Piano e della successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 22 maggio 2018;

- delle cartografie e di tutti gli altri atti inerenti al detto Piano;

- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresi, ove occorrer possa, eventuali previsioni dello strumento urbanistico generale che dovessero essere considerate presupposto del diniego;

in via subordinata, per la disapplicazione:

- delle norme tecniche di attuazione del detto Piano, della deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 19 dicembre 2015 che ha adottato una rielaborazione del detto Piano e della successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 22 maggio 2018;

- delle cartografie e di tutti gli altri atti inerenti al detto Piano;

- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresi, ove occorrer possa, eventuali previsioni dello strumento urbanistico generale che dovessero essere considerate presupposto del diniego.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati Domenico Ielo e Michele Parodi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso del 2023, n.r.g. 442, Iliad Italia S.p.A. (di seguito anche solo “Iliad”) ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria l’annullamento:

- del provvedimento prot. n. 6694 del 26 aprile 2023, recante il diniego alla richiesta di permesso di costruire una stazione radio base di telecomunicazione in Noli, via Cava s.n.c., catastalmente identificata al foglio 8, mappale 221;

- delle norme tecniche di attuazione del POST, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 22 maggio 2018, n. 21.

2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:

- in data 16 dicembre 2022 la società Iliad ha presentato al Comune di Noli istanza di autorizzazione per la realizzazione di una nuova stazione radio base in via Cava s.n.c., foglio 8, mappale 221;

- veniva indetta la conferenza di servizi decisoria, nell’ambito della quale:

a) ARPAL, in data 18 gennaio 2023, rilasciava il nulla osta;

b) il Settore Tutela del Paesaggio e del Demanio Marittimo della Regione Liguria, il Settore Difesa del Suolo di Savona della Regione Liguria e l’ASL 2 di Savona dichiaravano, rispettivamente, il 18 gennaio 2023 e il 23 febbraio 2023, la propria incompetenza a rendere pareri o autorizzazioni nell’ambito della conferenza di servizi decisoria;

c) il Servizio intercomunale associato vincolo idrogeologico dei Comuni di Quiliano, Bergeggi, Noli e Vado Ligure, con nota dell’8 marzo 2023, autorizzava l’esecuzione dei movimenti di terreno;

d) la Provincia di Savona, con nota del 23 marzo 2023, esprimeva parere positivo di screening di incidenza;

e) la Commissione Edilizia Comunale, nella seduta del 23 febbraio 2023, esprimeva parere negativo, affermando che “l’area di insediamento ricade in zona esclusa dal POST vigente, essendo irrilevante la presenza in loco di similari installazioni”;

- con nota del 13 aprile 2023 l’Amministrazione comunicava a Iliad, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

- Iliad trasmetteva controdeduzioni il 21 aprile 2023;

- in data 26 aprile 2023 il Comune adottava il provvedimento di diniego definitivo, confermando le ragioni già esposte nel preavviso.

3. A sostegno dell’impugnazione, Iliad articolava i seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa considerazione delle osservazioni presentate dalla società in sede di preavviso di rigetto, nonché per mancata valutazione delle caratteristiche concrete dell’impianto proposto e delle esigenze di copertura radiomobile;

II. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per mancata indicazione della specifica previsione del POST che determinerebbe l’esclusione del sito (non essendo chiaro se il riferimento fosse alla parte normativa, alla delibera o alla cartografia del Piano);

III. Violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, sostenendo che il sito non integrerebbe un “sito sensibile” e che il Piano comunale avrebbe introdotto una zonizzazione non consentita dalla normativa statale;

IV. Violazione dell’art. 43, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 259/2003, in quanto le reti di comunicazioni elettroniche, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, devono essere localizzate in modo da assicurare un servizio capillare;

V. Violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 259/2003, dell’art. 4, paragrafo 2, TUE, e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2016, per aver impedito a Iliad di completare la propria rete e di entrare nel mercato in condizioni di concorrenza con gli altri operatori nel territorio interessato.

4. Nel giudizio di primo grado si costituiva in resistenza il Comune, che, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria del TAR n. 213/2023, depositava gli atti richiesti e una relazione illustrativa.

5. Con sentenza n. 437/2024 il TAR per la Liguria respingeva il ricorso.

6. In particolare, il primo giudice ha affermato che:

- la censura di difetto di motivazione non è fondata, poiché Iliad era pienamente consapevole, sin dall’istanza iniziale, dei motivi ostativi alla localizzazione dell’impianto;

- la stessa documentazione tecnica indicava che il sito ricadeva nelle “aree ad insediamento vietato” (Zone Rosse) del Piano comunale delle telecomunicazioni, aree tutelate per ragioni ambientali e paesaggistiche, tra cui i crinali;

- quanto alla legittimità della norma regolamentare comunale che vieta l’installazione di stazioni radio base nelle Zone Rosse, il TAR ha ritenuto che la legge n. 36/2001 consenta ai Comuni di adottare regolamenti per il corretto insediamento degli impianti, purché non impongano divieti generalizzati;

- tale limitazione non impedisce però l’individuazione di specifiche aree idonee in ragione delle caratteristiche del territorio;

- il Comune di Noli ha adottato un regolamento che suddivide il territorio in varie zone (Rosse, Azzurre, Magenta, ecc.) sulla base delle loro peculiarità e della tipologia degli impianti; il sito proposto da Iliad ricade in Zona Rossa poiché ubicato su un crinale, classificazione richiesta dalla Soprintendenza per evitare la V.A.S.;

- la nozione di “sito sensibile” può comprendere anche profili ambientali e paesaggistici, come previsto dall’art. 1 della legge n. 36/2001, che tutela anche ambiente e paesaggio quali valori costituzionali primari;

- il Piano comunale recepisce inoltre la disciplina del P.T.C.P., che nelle aree “ANI-MA” vieta nuovi edifici e impianti non legati all’agricoltura se alterano lo stato dei luoghi in modo paesaggisticamente percepibile;

- una stazione radio base alta 18 metri collocata su un crinale determinerebbe un’alterazione visibile e significativa dell’area, confermando la legittimità del divieto.

7. Avverso la sentenza n. 437/2024 del TAR Liguria, Iliad propone appello per i motivi che saranno esaminati oltre.

8. Si è costituito il Comune di Noli, chiedendo il rigetto dell’appello.

9. All’udienza del 19 febbraio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.

10. Il primo motivo di appello è rubricato: “1. Punto 5 della sentenza, pag. 4-5. Secondo motivo di diritto del ricorso di primo grado. Erroneità del capo della sentenza che non ha ritenuto fondato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato”.

11. L’appellante sostiene che, quand’anche lo strumento pianificatorio (POST) fosse illegittimo e la ricorrente ne fosse consapevole, ciò non esimerebbe l’amministrazione dall’onere di motivare puntualmente il diniego. L’atto impugnato non avrebbe indicato:

i) la disposizione specifica del Piano da cui deriverebbe l’esclusione;

ii) le ragioni concrete dell’esclusione;

iii) se il riferimento fosse alla parte normativa, alla deliberazione o alla cartografia del Piano.

L’appellante evidenzia che il POST è uno strumento articolato in delibera, norme e allegati e che varie disposizioni potrebbero rilevare. Tra esse, l’art. 7 individua diverse categorie di divieti (luoghi ad alto affollamento, immobili di pregio, distanze da scuole e strutture sanitarie, deroghe per impianti a bassa potenza, ecc.). Nessuna di tali ipotesi sarebbe stata richiamata dall’amministrazione nel provvedimento, rendendo la motivazione meramente apparente. L’amministrazione avrebbe omesso di esplicitare la base normativa e il presupposto concreto del divieto.

12. Il motivo è infondato.

Anche qualora il Piano comunale sia qualificabile come “atto complesso”, come sostenuto dall’appellante — in quanto composto dalla deliberazione consiliare di approvazione, da norme tecniche e da numerosi allegati, fra cui la cartografia che individua in concreto le porzioni del territorio comunale in cui l’installazione delle stazioni radio base (SRB) è ammessa o vietata — ciò non costituisce elemento di irragionevolezza. Tale struttura è infatti tipica degli strumenti urbanistici e pianificatori degli enti pubblici.

13. Le N.T.A., agevolmente intelligibili, suddividono il territorio in zone contraddistinte da differenti “colori” (art. 7): nelle zone rosse l’insediamento di nuove SRB è vietato; nelle zone azzurre e magenta esso è soggetto a limitazioni; nelle zone bianche è condizionato; nelle zone verdi è generalmente consentito; infine, nelle zone gialle è parzialmente limitato.

14. Una volta individuata, mediante gli allegati da G a P, la zona nella quale ricade l’area interessata, la conclusione risulta evidente. La stessa Iliad, tramite il proprio tecnico, ha riconosciuto nella relazione illustrativa (doc. 14 di primo grado, p. 4) che “l’impianto risulta ricadere nelle aree ad insediamento vietato”.

15. È logica — e neppure specificamente contestata dall’appellante — la ricostruzione condivisa dal TAR e riportata a pagina 2 della relazione comunale del 5 dicembre 2023, secondo cui “nello specifico delle aree ad insediamento vietato e nel merito delle zone ‘di crinale’ interdetta dal POST di Noli a qualsiasi nuova installazione occorre evidenziare che le c.d. aree ad insediamento vietato sono state stabilite sulla base di prescrizioni imposte dalla Soprintendenza in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS e con trasposizione cartografica delle aree ritenute sensibili dalla stessa Soprintendenza”.

16. È stato inoltre recepito nel Piano il parere dell’Autorità paesaggistica del 6 aprile 2016, prot. 71206, contenente precise limitazioni per le aree IS.MA CPA (corridoi paesaggistici), per i crinali e, per la zona del Castello di Monte Ursino, un divieto assoluto di nuove installazioni.

17. Ne discende che i crinali — incluso quello ove ricade l’area oggetto del giudizio — sono assoggettati a tutela paesaggistica per le loro caratteristiche areali, naturalistiche e morfologiche, ai sensi del decreto VAS della Regione Liguria adottato nella verifica di assoggettabilità ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 13 della l.r. n. 32/2012.

18. Con il secondo motivo, rubricato “Punto 5 della sentenza, pag. 5-6. Terzo motivo di diritto del ricorso di primo grado. Erroneità del capo della sentenza che non ha ritenuto fondato il vizio di violazione dell’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001”, l’appellante censura la sentenza per non aver ritenuto illegittima la violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 da parte del POST.

Secondo Iliad, il Comune avrebbe introdotto divieti basati su zone territoriali, in contrasto con la disposizione che consentirebbe ai Comuni di intervenire solo su “siti sensibili” specificamente individuati. Il concetto di “sito” avrebbe natura puntuale (es. ospedale, scuola, asilo nido, area gioco) e non potrebbe estendersi a intere porzioni del territorio. L’evoluzione normativa confermerebbe — secondo l’appellante — tale interpretazione restrittiva.

19. Con il terzo motivo, rubricato come “Punto 5 della sentenza, pag. 6. Terzo motivo di diritto del ricorso di primo grado. Erroneità del capo della sentenza che non ha ritenuto fondato il vizio di violazione dell’art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001”, Iliad aggiunge che il TAR avrebbe errato nel distinguere tra “sito” e “zona”, attribuendo all’aggettivo “sensibile” un’estensione impropria.

La nozione deriverebbe, secondo l’appellante, dalla disciplina degli “agenti fisici” del d.lgs. n. 81/2008, ove la sensibilità è connessa alla presenza di persone vulnerabili (bambini, anziani, soggetti fragili). Le SRB dovrebbero pertanto essere evitate solo nei siti in cui tali categorie sono presenti. Le aree di pregio storico‑paesaggistico costituirebbero, per Iliad, un diverso tipo di limite, soggetto a specifiche regole di tutela, ma non tali da consentire divieti generalizzati o zonizzazioni ampie. L’appellante sostiene, inoltre, che ogni limite applicabile (siti sensibili o aree di pregio) debba rispettare due controlimiti:

- quello sostanziale, consistente nell’individuazione di una soluzione alternativa idonea a garantire la medesima copertura;

- quello procedimentale, consistente nell’obbligo di motivazione e previa consultazione degli operatori. Ne deriverebbe, a suo avviso, che le aree di crinale non potrebbero essere qualificate come “siti sensibili” ai sensi della legge n. 36/2001 e non potrebbero fungere da base per l’introduzione di divieti territoriali.

20. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.

La giurisprudenza di questa Sezione ha più volte chiarito che l’inclusione delle infrastrutture di comunicazione elettronica tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della normativa urbanistica. Ne deriva che la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 non può essere esercitata introducendo divieti generalizzati basati su mere classificazioni urbanistiche astratte, in assenza di specifiche esigenze di governo del territorio.

21. Nel caso in esame, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, il Comune non ha introdotto alcun divieto generalizzato.

22. Come già evidenziato, il Piano individua diverse zone, ciascuna con regole differenziate:

- nelle zone rosse l’installazione è vietata, salvo alcune necessità oggettive;

- nelle zone azzurre e magenta essa è solo parzialmente limitata, secondo criteri oggettivi;

- nelle zone bianche è ammessa quando le zone di attrazione non garantiscano adeguata copertura;

- nelle zone verdi è consentita.

23. Il Piano non determina dunque alcuna preclusione generalizzata potenzialmente idonea a impedire la diffusione della rete sul territorio comunale.

24. Il sito di cui si discute ricade nella zona rossa, dove ragioni paesaggistiche connesse alla presenza dei crinali impongono esigenze di tutela. Le N.T.A. costituiscono il risultato di un equilibrio ragionevole tra tutela paesaggistica e necessità di garantire un servizio efficiente. Le zone rosse sono infatti poche, puntuali e non omogenee: si tratta dei crinali, del sito monumentale di San Paragorio e del nucleo storico medievale — esattamente le aree individuate dalla Soprintendenza negli atti istruttori.

25. Le tavole cartografiche depositate (tav. 1A e 3A) mostrano la sovrapposizione tra crinali e aree sottoposte a tutela paesaggistica (regime “ANI-MA” del PTCP).

26. Da ciò discende che il POST non introduce una zonizzazione generalizzata, bensì recepisce le prescrizioni dell’Autorità paesaggistica e opera un bilanciamento fra interessi pubblici e privati.

Correttamente, il TAR ha inoltre affermato che la nozione di “sensibilità” può ricomprendere anche le caratteristiche morfologiche, paesaggistiche e ambientali di un’area. Il citato art. 8, comma 6, non esclude tale interpretazione, e non vi sono ostacoli sintattici o logici a ritenere che anche la “sensibilità paesaggistica” possa essere rilevante.

27. Prescindendo da dibattiti semantici, i crinali costituiscono elementi morfologici specifici, puntualmente individuati e riconosciuti dalla Soprintendenza come meritevoli di tutela: essi possono dunque qualificarsi come “siti specifici” ai fini del corretto insediamento urbanistico, senza che ciò comporti alcun divieto generalizzato.

28. Le considerazioni che precedono sono pienamente coerenti con gli accertamenti più recenti della Sezione, la quale ha affermato che “i regolamenti comunali previsti dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, possono contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico, ambientale o storico-artistico, o anche per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 6 dell’art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono quindi ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, … con impianti collocati in altre aree” (Cons. Stato, sez. VI, n. 8345/2025).

29. Come chiarito recentemente da questa Sezione, “il Comune non ha introdotto alcun divieto generalizzato di installazione, neanche nelle “zone neutre”. Il Comune ha individuato nel territorio comunale: (i) “aree sensibili”, (ii) “zone di installazione condizionata”, (iii) “zone di attrazione” e (iv) “zone neutre”. Per nessuna di dette zone viene imposto un divieto generalizzato di localizzazione degli impianti. Nelle aree sensibili l’installazione degli impianti è vietata, salvo che il titolare dell’attività “sensibile” richieda una copertura radioelettrica, necessaria per lo svolgimento dell’attività medesima. Nelle zone di installazione condizionata la realizzazione dell’impianto è ammessa, previo convenzionamento, nel caso in cui il gestore dimostri che la copertura del territorio non risulta ottenibile realizzando l’impianto in altra area. Nelle zone di attrazione l’installazione degli impianti è sempre ammessa nel rispetto di norme relative alle caratteristiche delle strutture. Nelle zone neutre l’installazione degli impianti è ammessa qualora in nessuna delle zone di attrazione sia assicurata sufficiente copertura radioelettrica. In altri termini il Regolamento comunale non introduce nessun divieto generalizzato potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull'intero territorio comunale.” (Cons. Stato, sez. VI, n. 665/2026).

30. In definitiva, il requisito essenziale affinché un’Amministrazione possa vietare l’installazione di impianti in determinate porzioni del territorio comunale è che tale interdizione risponda a specifiche esigenze di interesse pubblico e, comunque, che i criteri localizzativi non si traducano in limitazioni tali da compromettere la copertura del servizio. Il divieto deve quindi essere compatibile con un equilibrato contemperamento tra l’interesse urbanistico perseguito dal Comune e quello, parimenti rilevante, alla piena ed efficiente copertura della rete (Cons. Stato, sez. VI, n. 1200/2024; id., n. 5104/2024).

31. Nel caso di specie, il Comune di Noli — mediante il proprio Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni — ha esercitato la potestà regolamentare allo scopo di salvaguardare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di vita, proteggendo la popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici e tutelando, nel contempo, gli aspetti ambientali e urbanistici di propria competenza.

32. Con il quarto motivo, rubricato “Punto 5 della sentenza, pag. 6. Quarto motivo di diritto del ricorso di primo grado. Erroneità del capo della sentenza che non ha ritenuto fondato il vizio di violazione dell’art. 43, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 259 del 2003”, Iliad eccepisce che il TAR avrebbe sbagliato a ritenere legittimo il diniego del Comune in quanto il POST avrebbe semplicemente recepito la disciplina del PTCP (che nelle aree ANI‑MA vieta nuove costruzioni, attrezzature e impianti, salvo quelli agricoli non impattanti sul paesaggio). Secondo l’appellante le SRB non sarebbero “nuove costruzioni”, né potrebbero essere assoggettate alla disciplina edilizio‑urbanistica ordinaria, poiché la normativa speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche le qualificherebbe diversamente (attività di preminente interesse generale aventi carattere di pubblica utilità). La giurisprudenza avrebbe chiarito che le SRB sarebbero assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualunque destinazione di zona. Inoltre, tali impianti non generebbero volumetria, non avrebbero ingombri paragonabili agli edifici e sarebbero strutture leggere, spesso installate su supporti esistenti. Inoltre non costituirebbero unità immobiliari né inciderebbero sulla rendita catastale. Da ciò discenderebbe che le previsioni dello strumento urbanistico relative a “costruzioni”, “attrezzature” o “impianti” edilizi non si applicherebbero alle SRB.

33. Le argomentazioni che affidano alla mancanza di volumetria, cubatura o consistenza immobiliare delle stazioni radio base il potere di sottrarle a ogni forma di regolazione urbanistica e paesaggistica sono prive di pregio. Tali rilievi, volti a sostenere una presunta “deregolamentazione totale”, si pongono in contraddizione con lo stesso art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 il quale presuppone, invece, un vaglio urbanistico‑territoriale sulla corretta localizzazione degli impianti (permette infatti agli enti locali di adottare regolamenti per “assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti”).

L’immunità urbanistica invocata dall’appellante non esiste, mentre è evidente che la loro consistenza fisica e l’impatto visivo rendono necessario un vero esame amministrativo. È proprio per questo che non può mancare l’eventuale valutazione paesaggistica e ambientale. Se gli impianti fossero, come sostenuto dall’appellante, non rilevanti sotto il profilo urbanistico, tali procedimenti non avrebbero ragion d’essere. L’assimilazione delle SRB alle opere di urbanizzazione primaria ha valore solo sul piano della compatibilità urbanistica astratta, non già come automatica autorizzazione all’installazione indiscriminata. Un traliccio metallico di 18 metri costituisce un manufatto evidente, rilevante anche ai sensi dell’art. 873 c.c., e richiede una valutazione concreta di insediabilità e compatibilità con il territorio. In tal senso è stato rilevato (Cons. Stato, sez. VII, n. 821/2023) che la qualificazione come opera di urbanizzazione non attribuisce un diritto incondizionato a collocare impianti “ovunque”, né un obbligo di installarli nel punto di massima resa tecnica. Questa Sezione (Cons. Stato, sez. VI, n. 9616/2024) ha chiarito che la compatibilità urbanistica astratta non incide sui vincoli paesaggistici: un traliccio di dimensioni rilevanti può richiedere l’autorizzazione paesaggistica, perché tale opera – sebbene di pubblica utilità – resta comunque soggetta alla disciplina dei beni vincolati. La tesi secondo cui le SRB sarebbero esenti da qualunque disciplina edilizia o paesaggistica contrasta quindi non solo con i principi normativi, ma anche con la logica costituzionale della tutela del paesaggio (art. 9 Cost.). In aree di pregio paesaggistico, il rischio di un pregiudizio concreto e rilevante impone un esame amministrativo, soprattutto quando quella zona è stata qualificata come sensibile dallo strumento urbanistico (POST) su indicazione della Soprintendenza e risulta non insediabile secondo il PTCP.

34. Con il quinto motivo, rubricato “Punto 5 della sentenza, pag. 6-7. Erroneità del capo della sentenza”, Iliad censura l’affermazione del TAR secondo cui l’impianto presenterebbe criticità sotto il profilo ambientale, sostenendo che un generico richiamo al PTCP non potrebbe costituire elemento preclusivo e che la mera maggiore visibilità non sarebbe sufficiente a giustificare il diniego.

35. Anche tale motivo non è fondato.

Il TAR ha rilevato che “una SRB dell’altezza di 18 mt. posta su un crinale alteri lo stato dei luoghi in misura paesisticamente percepibile, trattandosi proprio di un’area di maggiore visibilità”, richiamando espressamente l’art. 49-ter, comma 3, delle norme di attuazione del PTCP (riguardante, peraltro, zone già insediate – IS MA CPA).

36. Il Collegio osserva che la disciplina del PTCP non introduce un divieto assoluto di insediamento, ma richiede un’attenta valutazione dell’impatto visivo degli impianti. È dunque corretta la conclusione del TAR secondo cui la visibilità costituisce un elemento fisico e percettivo rilevante nel bilanciamento degli interessi. Le aree di crinale — classificate dal PTCP come “ANI‑MA” (aree a insediamento vietato o fortemente limitato) — sono state recepite nella tavola 3.A del POST. Tale corrispondenza giustifica la particolare tutela loro accordata, trattandosi di aree ad elevata esposizione visiva.

37. Ne consegue che la collocazione di una SRB alta 18 metri su un crinale determinerebbe un’alterazione immediatamente percepibile del paesaggio, pienamente coerente con quanto previsto dall’art. 49‑ter, comma 3, delle norme di attuazione del PTCP.

38. Il principio del favor verso lo sviluppo delle reti elettroniche non consente deroghe all’esigenza di tutela paesaggistica, e il procedimento autorizzatorio per le SRB deve conformarsi alle previsioni del PTCP (Cons. Stato, sez. VI, n. 7700/2024; id., n. 1820/2025).

39. Con i motivi 6 e 7, Iliad ripropone le censure non esaminate dal TAR, che possono sintetizzarsi come segue:

a) il Comune non avrebbe risposto alle osservazioni presentate da Iliad ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; il provvedimento finale si limiterebbe a reiterare il precedente parere negativo, senza affrontare le questioni sollevate (legittimità del POST, esigenza di copertura, ruolo di Iliad quale operatore entrante, interesse pubblico allo sviluppo delle reti). L’Amministrazione avrebbe ritenuto automaticamente preclusiva la collocazione in una zona vietata dal POST, senza svolgere un’istruttoria tecnica né esaminare il fabbisogno di copertura;

b) Iliad, in quanto operatore entrante (remedy taker) in esecuzione della decisione della Commissione europea sul merger Wind/H3G, avrebbe obblighi di implementazione di rete entro termini definiti. Il diniego ostacolerebbe tali obblighi, violerebbe il principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, par. 3, TUE, introdurrebbe barriere all’ingresso in favore degli operatori storici e produrrebbe effetti anticoncorrenziali incompatibili con la normativa nazionale e sovranazionale.

40. Entrambe le doglianze sono infondate.

41. Il Comune, esaminati gli atti tecnici prodotti da Iliad, li ha confrontati con il quadro pianificatorio vigente, giungendo alla conclusione del loro contrasto con il POST. Le osservazioni presentate da Iliad avevano natura non tecnica, ma esclusivamente giuridica; ciò impediva all’Amministrazione di svolgere una diversa istruttoria utile a superare la non conformità pianificatoria. In ogni caso, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, essendo vincolato alla disciplina del POST (art. 21-octies della legge n. 241/1990). La censura è pertanto infondata.

42. Parimenti infondata è la denuncia di violazione del diritto della concorrenza. L’Amministrazione ha esercitato le proprie prerogative istituzionali, valutando la compatibilità dell’impianto con la disciplina urbanistica e paesaggistica. Non è stato dimostrato che il diniego — fondato su ragioni paesaggistico‑ambientali — abbia prodotto un effetto anticoncorrenziale concreto o abbia ostacolato l’ingresso di Iliad nel mercato. Il Piano comunale non impedisce l’accesso di nuovi operatori, ma disciplina la localizzazione degli impianti in funzione della tutela del territorio. Le affermazioni dell’appellante risultano, sul punto, meramente assertive.

43. Per le considerazioni esposte, l’appello deve essere rigettato.

44. La particolarità della questione consente di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Davide Ponte, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Thomas Mathà, Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Consigliere