Consiglio di Stato Sez. VI n. 3062 del 17 aprile 2026
Elettrosmog. Condizioni dell'azione e prova del pregiudizio per impianti di telefonia mobile

Ai fini dell'impugnazione del titolo abilitativo per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, la sola vicinitas, pur costituendo elemento necessario, non è di per sé sufficiente a radicare l'interesse al ricorso, occorrendo la prospettazione di un pregiudizio concreto ed attuale che incida sulla sfera giuridica del ricorrente. In ordine al danno alla salute, non è sufficiente il richiamo a studi scientifici generici sulla nocività delle onde elettromagnetiche, essendo necessaria la contestazione puntuale degli scenari emissivi o il superamento dei limiti di legge. Quanto al pregiudizio al panorama, la mera percezione estetica del manufatto o il fastidio soggettivo non costituiscono un danno giuridicamente apprezzabile, in assenza di una servitù di veduta costituita per titolo o usucapione. Infine, la svalutazione patrimoniale dell'immobile deve essere supportata da un principio di prova fondato su criteri oggettivi e transazioni comparabili, non essendo a tal fine sufficienti perizie di parte generiche e non asseverate

Pubblicato il 17/04/2026

N. 03062/2026REG.PROV.COLL.

N. 08486/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8486 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sovizzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Dario Meneguzzo e Bruno Taverniti, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Sesto Rufo n. 23;
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono ex lege domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
A.R.P.A.V. - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 01635/2025, resa tra le parti;


Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Comune di Sovizzo e di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’appello incidentale proposto da Inwit;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso iscritto al n. 938/2025 la Signora -OMISSIS-, residente in un immobile di proprietà sito alla via Cà dell’Ora in Comune di Sovizzo, impugnava dinanzi al Tar per il Veneto il titolo abilitativo (e relativi atti presupposti) rilasciato ex art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003 dal Comune di Sovizzo in favore di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (di seguito Inwit) per l’installazione di un nuovo impianto per reti di telefonia mobile, asseritamente «a poche decine di metri dalla propria casa», in un sito estraneo a quelli individuati dal Piano Antenne comunale ed in pretesa violazione delle fasce di rispetto stradali.

Con successivi motivi aggiunti impugnava:

le relazioni istruttorie del 13 e 15 novembre 2024 predisposte dal Comune di Sovizzo;

i pareri favorevoli rilasciati da A.R.P.A.V., P.A.T. e P.I. comunale unitamente alle relative norme tecniche e cartografie (acquisite in sede di accesso);

ogni altra norma comunale nella parte in cui dovesse prescrivere una fascia di rispetto stradale in via Cà dell’Ora inferiore alle distanze minime prescritte dal Codice della Strada all’interno delle quali ricadrebbe la localizzazione assentita.

Inwit in primo grado impugnava con ricorso incidentale il Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile del Comune di Sovizzo e il relativo Regolamento (artt. 6, 9–16, 36; Tav. 2a e 4a) nella misura in cui fossero da intendersi come ostativi alla realizzazione dell’infrastruttura.

Il Tar, con sentenza n. 1635 del 29 settembre 2025 dichiarava inammissibili ricorso e motivi aggiunti per carenza di interesse in ragione:

dell’insufficienza della sola vicinitas, peraltro disconosciuta, a radicare l’interesse della proprietaria al ricorso ritenendo altresì necessaria la puntuale allegazione «di uno specifico e comprovato pregiudizio che l’intervento causa al ricorrente (ex multis, Ad. Plen. Cons. Stato n. 22/2021)»;

del mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine agli allegati pregiudizi alla salute, alla veduta panoramica e all’integrità del patrimonio immobiliare di proprietà.

In virtù di tale esito dichiarava l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dall’operatore.

L’appellante impugnava la sentenza del Tar con appello depositato il 5 novembre 2025 deducendo «ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA DICHIARATO L’INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CARENZA DI INTERESSE».

Contestualmente riproponeva ex art. 101 c.p.a. i seguenti capi d’impugnazione, non scrutinati dal Tar:

«SUL PRIMO MOTIVO DEL RICORSO E SECONDO MOTIVO DEI MOTIVI AGGIUNTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285. VIOLAZIONE E FALSA APPLI-CAZIONE DELL’ART. 44, CO. 5, DEL D.LGS. 259/2003. VIOLAZIONE DEL PGT COMUNALE, DEL REGOLA-MENTO EDILIZIO COMUNALE E DELLE NORME ATTUATIVE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAZIONALITÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DEL P.A.T. E DEL P.I. COMUNALE E DELLE ALLEGATE CARTOGRAFIE»;

«SUL SECONDO MOTIVO DEL RICORSO E TERZO MOTIVO DEI MOTIVI AGGIUNTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 44 DEL D.LGS. 259/2003. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ANTENNE. ECCESSO DI POTERE. OMESSA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI LOCALIZZAZIONE IN AREE PREFERENZIALI»;

«SUL TERZO MOTIVO DEL RICORSO E QUARTO MOTIVO DEI MOTIVI AGGIUNTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 44 DEL D.LGS. 259/2003. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ANTENNE. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. OMESSA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI CRITERI PROGETTUALI»;

«SUL QUINTO MOTIVO DEI MOTIVI AGGIUNTI. VIOLAZIONE DELL’ART. 44, CO. 7, DEL D.LGS. 259/03. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAZIONALITÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MO-TIVAZIONE. NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO PER VIOLAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RA-DIOELETTRICI. OMESSA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI. NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO PER OMISSIONE DI ATTI NECESSARI AI FINI DEL RILASCIO»;

«SUL SESTO MOTIVO DEI MOTIVI AGGIUNTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 44 SS. DEL D.LGS. 259/2003. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 14 LEGGE N. 36 DEL 2001 VIOLA-ZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DELLA L.R. VENETO N. 29 DEL 1993. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE REGIONALE N. 245 DEL 15 MARZO 2022. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DEL D.LGS. N. 103 DEL 2024. ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DI TRASPARENZA E DI MOTIVAZIONE»;

«SUL SETTIMO MOTIVO DEI MOTIVI AGGIUNTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 44 SS. DEL D.LGS. 259/2003. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 142, D.LGS. N. 42 DEL 2004. VIO-LAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL NULLA OSTA IDROGEOLOGICO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISA-MENTO DEI FATTI, IRRAZIONALITÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE»;

«SULL’ OTTAVO MOTIVO DEI MOTIVI AGGIUNTI. VIOLAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1400 DEL 29 AGOSTO 2017. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 92/43/CEE E D.P.R. 357/1997 E SS.MM.II. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAZIONALITÀ, DI-FETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. OMESSA VALUTAZIONE DI INCIDENZA SU SITO NATURA 2000»;

«SUL QUARTO MOTIVO DI RICORSO. VIOLAZIONE DELL’ART. 32 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER PALESE DIFETTO DI ISTRUTTORIA. OMESSA VALUTAZIONE DI UBICAZIONI ALTERNATIVE».

Inwit, costituita formalmente in giudizio lo stesso 5 novembre, sviluppava le proprie difese con memoria depositata il successivo giorno 18 riproponendo le eccezioni assorbite in primo grado.

In pari data, con atto separato, proponeva appello incidentale deducendo «Violazione di legge: art. 4, comma 7-bis, D.L. 68/2024; artt. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003 e art. 8, comma 6, legge 36/2001. Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di presupposti e di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza» (primo motivo del ricorso incidentale già proposto in primo grado).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si costituivano in giudizio il 10 novembre 2011 e, con memoria depositata il 24 novembre successivo, confutavano sinteticamente le avverse censure chiedendo la reiezione dell’appello.

In pari data si costituiva in giudizio il Comune di Sovizzo controdeducendo alle doglianze esposte dall’appellante principale ed eccependo l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello incidentale.

La Signora -OMISSIS-, con memoria depositata il 25 novembre 2025, ribadiva le proprie censure controdeducendo in merito all’appello incidentale.

Alla camera di consiglio del 27 novembre 2025, l’appellante principale rinunziava all’istanza cautelare.

L’amministrazione centrale integrava le proprie difese con memoria del 4 dicembre 2025.

Inwit e il Comune, in data 3 marzo 2026, depositavano memoria ex art. 73 c.p.a. alle quali l’appellante principale replicava con deposito del 7 marzo 2026.

All’esito della pubblica udienza del 19 marzo 2026 la causa veniva decisa.

Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui accoglieva l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalle parti resistenti (Inwit e Comune) ritenendo non comprovate le allegate lesioni al panorama godibile dalla propria abitazione e alla propria salute in conseguenza dell’esposizione ai campi elettromagnetici, nonché il deprezzamento dei propri cespiti immobiliari.

Premesso che, risiedendo a poche decine di metri dall’impianto sarebbe pacifica la vicinitas, la Signora -OMISSIS-, a ulteriore sostegno dell’erroneità della decisione di primo grado, allega di aver fornito «un principio di prova del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati» mediante deposito:

di rilievi fotografici che documenterebbero l’impatto visivo;

di una perizia tecnica attestante il deprezzamento dei propri immobili, oggi ricadenti in un contesto naturale incontaminato e di alto pregio paesaggistico;

di «una serie di perizie e studi» comprovanti la correlazione esistente fra le patologie tumorali e l’esposizione a irradiazioni elettromagnetiche.

Il giudice di prime cure dichiarando, come già evidenziato, l’insussistenza dell’interesse all’impugnazione sul rilievo della mancata dimostrazione dei pregiudizi allegati (panorama, salute, deprezzamento) avrebbe, a parere dell’appellante, erroneamente definito il giudizio in rito fondando tuttavia in tal modo la decisione su valutazioni attinenti al merito.

A sostegno della suesposta tesi allega la posizione già espressa dalla Sezione per la quale «al fine di radicare … l’interesse al ricorso, è sufficiente che il ricorrente prospetti una possibile nocività per l’ambiente circostante […], mentre attiene alle valutazioni di merito, e non di rito, accertare se in concreto la nocività per l’ambiente sussiste ovvero se il ricorrente ha fornito una prova congrua, o un consistente principio di prova, del fatto che l’installazione dell’antenna, possa comunque riflettersi in modo pregiudizievole sulla qualità di vita» (19 aprile 2024, n. 3573, nei medesimi sensi, 11 febbraio 2025, n. 1107; 27 dicembre 2023, n. 11203).

Evidenzia a tal proposito che l’impianto contestato è costituito, come comprovato fotograficamente, da un palo di circa 40 metri di altezza posto a 60 metri di distanza dalla propria abitazione e ben visibile dal cortile e dalle finestre di casa.

Inwit eccepisce in primis l’inammissibilità delle suesposte doglianze, sotto un primo profilo, poiché l’appellante avrebbe contestato la sentenza nelle parti in cui il giudice di prime cure riteneva non adeguatamente comprovati i profili di pregiudizio allegati dando in tal modo per presupposta la vicinitas che invece il Tar avrebbe, con statuizione non censurata, espressamente escluso.

Sotto altro profilo, non sarebbe oggetto di specifica contestazione anche il rilievo da parte del Tar della mancata allegazione di alcun principio di prova a supporto delle allegate lesioni.

Il motivo è infondato.

Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di Inwit da ultimo illustrata posto che dalle complessive narrative dell’appello, rivolte in larga parte a sostenere il fondamento dei pregiudizi lamentati, sono implicitamente desumibili le contestazioni mosse alla decisione del Tar in merito agli specifici profili ancorché, come si argomenterà, in termini estremamente generici.

A conclusioni diverse deve pervenirsi in merito al disconoscimento, da parte del Tar, della vicinitas.

L’appellante, infatti, evidenziato che il Tar accoglieva l’eccezione d’inammissibilità per carenza di interesse del gravame sollevata dalle resistenti sul rilievo dell’assenza della vicinitas e della mancata prova della compromissione del panorama, del danno alla salute e del deprezzamento del compendio immobiliare, formula il primo capo di impugnazione premettendo «che risulta pacifica la vicinitas della sig.ra -OMISSIS- all’impianto per cui è causa, visto che ella vive ed è proprietari adi immobili che distano circa 60 metri dalla srb» incentrando le successive narrative sulla sola erroneità della decisione in punto di disconoscimento dei sopra richiamati profili di danno.

L’impostazione nei suesposti termini dell’appello conferma il fondamento dell’eccezione preliminare sollevata da Inwit.

Premessa la distinzione e autonomia della legittimazione a ricorrere e dell’interesse al ricorso, deve affermarsi la necessità che le suddette condizioni soggettive dell’azione ricorrano entrambe come pacifico in giurisprudenza e ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 22/2021.

È quindi necessario che alla vicinitas si affianchi la prospettazione di un concreto ed attuale pregiudizio impattante nella sfera giuridico-soggettiva del ricorrente quale conseguenza della realizzazione che si contesta (fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2026, n. 923).

Nel caso di specie il Tar, richiamato il suesposto principio dell’insufficienza della sola vicinanza all’impianto «a radicare l’interesse al ricorso» essendo necessaria la «puntuale allegazione di unno specifico e comprovato pregiudizio che l’intervento causa al ricorrente» (punto 5 della sentenza), fonda la propria decisione sulla circostanza che l’appellante «non ha assolto l’onere di fornire un principio di prova in merito a concreti pregiudizi che, a suo dire, potrebbero derivarle dalla realizzazione dell’opera», non mancando tuttavia di evidenziare che «l’impianto per cui è causa non si trova nelle immediate vicinanze dell’abitazione della ricorrente» (punto 5.1), con ciò escludendo espressamente la ricorrenza della vicinitas, come anticipato, elemento di per sé non sufficiente ma certamente necessario, per sorreggere l’interesse all’impugnazione ed escluso in primo grado con statuizione non impugnata.

Nel caso si specie, a tacere del fatto che non è fornita prova che il traliccio si trovi a soli 60 metri dall’abitazione, non può che rilevarsi come, fra il fabbricato residenziale e il sito sul quale insiste l’impianto, si frapponga un bosco: circostanza che esclude ogni possibile contiguità o adiacenza dell’area interessata all’intervento alla proprietà dell’appellante.

In ogni caso, nella presente fattispecie, il difetto della vicinitas non esaurisce i profili di criticità dell’appello evocati dalle parti resistenti posto che, come si argomenterà, non risultano, non solo comprovate ma nemmeno prospettate con sufficiente grado di concretezza le pretese lesioni al panorama, alla salute e al valore del cespite immobiliare allegate dall’appellante principale a sostegno della propria impugnazione, se non con affermazioni generiche ed astratte inidonee a conferire un adeguato grado di attendibilità a quanto lamentato.

Quanto al pregiudizio alla veduta, l’appellante afferma di aver fornito prova della «compromissione del panorama» ritenendo a ciò sufficienti (come confermato in giurisprudenza, v. Cons. Stato, Sez. VI, 29 luglio 2024, n. 6797) i rilievi fotografici depositati.

La sentenza viene quindi censurata nella parte in cui afferma che «quanto al pregiudizio al “panorama”, l’impostazione della ricorrente risulta smentita già in punto di fatto. Dalla documentazione fotografica acquisita agli atti … emerge che l’impianto per cui è causa non si trova nelle immediate vicinanze dell’abitazione della ricorrente, dalla quale risulta separato da terreni agricoli e schermato da una fitta vegetazione arborea. In particolare la vegetazione si frappone stabilmente tra l’immobile e la SRB e ne occlude alla vistala base di sostegno e una parte dell’antenna stessa. Si deve, quindi, escludere che la veduta sia stata compromessa in maniera seria e rilevante, come invece richiesto dalla giurisprudenza per radicare l’interesse a ricorrere. Difatti la semplice percezione dell’opera, peraltro parziale e mitigata dalla vegetazione, costituisce un fastidio soggettivo, non un danno giuridicamente apprezzabile. Inoltre la servitù di panorama non è un diritto riconosciuto ex lege: essa può sorgere soltanto per titolo o per usucapione».

L’appellante deduce in particolare l’irrilevanza del richiamo operato dal Tar alla servitù di panorama poiché «anche la sola visuale panoramica, quale interesse legittimo, [sarebbe] degna di tutela e sufficiente a radicare l’interesse ad agire» (pag. 8 dell’appello).

Le suesposte allegazioni non colgono nel segno.

Come si evince dalla già menzionata documentazione fotografia depositata in giudizio, il sito sul quale insiste l’impianto non è visibile dall’abitazione (frapponendosi come già evidenziato un bosco).

È invece visibile in lontananza la sola parte superiore del traliccio che si staglia nel cielo per il tratto sovrastante in altezza la vegetazione boschiva risultando del tutto priva di fondamento l’affermazione per la quale la struttura, avuto riguardo alla conformazione tipica di detti manufatti, impedisca, come affermato in appello (pag. 7), di «spaziare sulle colline, sui boschi e le campagne» alterando «completamente la visuale di cui godeva dalla sua villa di campagna».

Inconferente è inoltre il richiamo operato dall’appellante alla decisione della Sezione n. 6797/2024 poiché in detta fattispecie l’impatto riconosciuto come lesivo dalla Sezione non era imputabile alla sola antenna ma al manufatto come risultante dalle consistenti opere di mascheramento che, peraltro, producevano «un effettivo ingombro alla vista sulla cattedrale di Santa Maria del Fiore e sul campanile di Giotto».

Come correttamente rilevato in detta occasione, «non v’è da dubitare, infatti, che una nuda antenna, con il suo scheletro snello, sia un’opera per caratteristiche, impatto e dimensioni completamente diversa da quella che si è palesata per effetto del montaggio della tamponatura. Tanto è, invero, apprezzabile dalla documentazione fotografica prodotta dalla stessa Iliad e relativa ad analogo impianto privo di copertura».

Deve inoltre rilevarsi che la configurazione della veduta quale diritto, come tale tutelabile, richiederebbe che ne fosse comprovata la fonte non essendo sufficiente a configurare un concreto pregiudizio la sola preesistenza di una visuale migliore.

Sul punto la giurisprudenza ha infatti già avuto modo di affermare che «la veduta panoramica può essere acquistata, oltre che in via negoziale (a titolo derivativo), anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (a titolo originario), necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall’originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta» dovendosi escludere che possa «essere riconosciuta, indicandone la fonte nella mera preesistenza della visuale rispetto all’opera contestata» poiché «ove bastasse, ai fini di ritenere validamente costituita la servitù di veduta panoramica, la mera esistenza in fatto di detta veduta, prima che l’opera contestata ne compromettesse l’esercizio, sarebbe leso il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali». (Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2023, n. 2023).

Quanto al danno alla salute, la sentenza è contestata nella parte in cui afferma che «la ricorrente non ha censurato con puntuali motivazioni tecniche l’iter valutativo (parametri, scenari emissivi, input modellistici, coefficienti cautelativi), limitandosi a criticare, in via generale, il ricorso all’analisi modellistica senza indicare errori, incongruenze o dati alternativi di verifica in situ» negando la sussistenza di una «straordinaria vicinanza» (indicata in 85 metri in luogo di 60) e ritenendo che non «può giovare alla ricorrente il richiamo ad alcuni studi (prodotti in atti), che si limitano a prospettare rischi teorici senza confrontarsi con le peculiari condizioni del sito (ad esempio, pendii, vegetazione, conformazione del terreno, venti, ecc.). Tali studi non sono idonei a scalfire il quadro normativo vigente, nel quale il legislatore - a tutela della popolazione - ha fissato valori-soglia ritenuti sicuri, demandando ad A.R.P.A.V. la verifica preventiva e successiva del loro rispetto che, come già detto, è stata effettuata con esito favorevole».

La posizione espressa dal Tar, a parere dell’appellante, imporrebbe un «onere della prova sproporzionato» dovendo invece essere sufficiente a supportare la censura il proprio documentato stato di fragilità (trattandosi di persona affetta da patologia tumorale) anche in presenza di emissioni contenute nei limiti di legge posto che «il mancato accertamento della nocività dell’installazione potrebbe comportare, nel merito, l’infondatezza della relativa censura, ma non può determinare a monte l’inammissibilità dell’azione» (Sez. VI, n. 11203/23 cit.).

In ogni caso allega di aver fornito prova del danno mediante «autorevolissime perizie e studi» prodotti in primo grado «(doc. da 13 a 18 e 46)».

Le suesposte censure sono infondate.

Con riferimento alla documentazione indicata dall’appellante come prova del danno alla salute, si precisa che:

il doc. 13 consiste in una Relazione della A.P.P.L.E. del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto «Esposizioni residenziali a radiofrequenze emessa da stazioni radio base per telefonia mobile» che richiama studi e ricerche attestanti una generica correlazione fra l’esposizione ravvicinata ad emissione radiomagnetiche e danni alla salute (includendo fra le possibili cause anche il solo utilizzo di cellulari e cordless);

i docc. 14 e 15 consistono in due interventi del Prof. Angelo Gino Levis, di analogo contenuto privi di data e di riferimenti circa il contesto in cui venivano svolti;

il doc. 16 consiste nell’illustrazione degli esiti di uno studio svolto dalla Cooperativa Sociale ONLUS Istituto Ramazzini del 22 marzo 2018, anch’esso a sostegno della possibile correlazione fra esposizione alle onde elettromagnetiche e patologie tumorali;

il doc. 17, consiste in un sintetico e schematico documento in lingua inglese, non tradotto, pubblicato nel 2016;

il doc. 18 consiste in una notizia stampa pubblicata online il 27 settembre 2024 che annuncia lo svolgimento di uno «studio completo sui rischi della rete 5G» commissionato dalla Regione Toscana all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAT) e all’Agenzia Regionale per la Toscana (ARS) senza tuttavia allegarne i risultati;

il doc. 46 consiste in un documento del maggio 2025 avente ad oggetto «Un nuovo studio, in parte finanziato dall’OMS, riporta una elevata certezza delle prove che collegano le radiazioni del telefono cellulare al cancro negli animali» ritenuto utile in chiave previsionale per valutare il relativo rischio sugli esseri umani.

Detta documentazione (ai cui contenuti si rinvia) si limita, come anticipato, ad evidenziare una possibile correlazione fra l’esposizione alle emissioni radiomagnetiche e l’insorgenza di patologie tumorali in forma generica e in assenza di qualsivoglia riferimento alla concreta fattispecie oggetto del presente giudizio.

L’estrema genericità dei richiamati contenuti e la conseguente assoluta idoneità degli stessi a costituire anche solo un principio di prova circa l’impatto, allegato come certo, sulla salute dell’appellante, conferma, anche sotto questo ulteriore profilo, la correttezza della posizione espressa da Tar circa l’insussistenza, allo stato delle allegazioni prodotte, di un concreto interesse a ricorrere in capo alla Signora -OMISSIS-.

Non depone in senso contrario la giurisprudenza della Sezione allegata dall’appellante (Sez. VI, 11 febbraio 2025, n. 1107) ove di afferma che «al fine di radicare oltre alla legittimazione, derivante dalla vicinitas [peraltro già esclusa, ndr]che per alcuni risulta specificamente provata, anche l’interesse al ricorso, è sufficiente che il ricorrente prospetti una possibile nocività per l’ambiente circostante per effetto del possibile superamento dei limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici, mentre attiene alle valutazioni di merito, e non di rito, accertare se in concreto la nocività per l’ambiente sussista ovvero se il ricorrente ha fornito una prova congrua, o un consistente principio di prova, del fatto che l’installazione dell’antenna possa comunque riflettersi in modo pregiudizievole sulla salute e qualità di vita» posto che nel caso di specie non è nemmeno ipotizzato alcun superamento dei limiti di emissione fissati dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 né, come evidenziato dal Tar, l’appellante svolge critiche in ordine alla metodologia di rilevamento limitandosi ad evidenziare che ARPAV emetteva il proprio parere del 20 novembre 2024 elaborandolo «mediante analisi modellistica» (pag. 3 dell’appello) senza ulteriori deduzioni in merito alla validità e alla correttezza del metodo utilizzato e delle relative operazioni accertative.

Circa il pregiudizio da svalutazione immobiliare la sentenza è contestata ove il Tar ritiene che manchi la prova sul rilievo che «la ricorrente ha depositato una perizia di parte, non asseverata, nella quale sono formulate stime ipotetiche sul presunto minor valore dell’immobile in conseguenza della vicinanza dell’impianto, senza tuttavia indicare i criteri oggettivi seguiti, né confrontare i dati con valori di mercato reali, né menzionare transazioni comparabili nell’area di riferimento. In assenza di parametri verificabili, la relazione si traduce in una mera opinione tecnica di parte, come tale non idonea a dimostrare l’interesse a ricorrere. Va inoltre ribadito che … l’impianto risulta in gran parte schermato dalla vegetazione arborea, il che rende del tutto indimostrata la tesi secondo cui la sola presenza della SRB sarebbe percepita come elemento di degrado, tale da incidere significativamente sul valore di mercato del bene»: statuizioni che si ritiene trovino smentita nell’estratto della Banca dati delle quotazioni immobiliari in allegato alla perizia tecnica depositato in giudizio (il confronto con transazioni «su casi simili», a parere dell’appellante, non sarebbe possibile trattandosi di area non urbanizzata).

Anche tali doglianze non colgono nel segno.

In primis deve rilevarsi che la lamentata svalutazione del proprio patrimonio immobiliare non è adeguatamente supportata sotto il profilo probatorio se non con una perizia di parte non asseverata (circostanza che differenzia la presente fattispecie da quella oggetto del giudizio definito con il precedente della Sezione richiamato, n. 1107/2025, cit.) peraltro molto generica.

Il perito infatti afferma che l’installazione determinerebbe un «depauperamento del valore immobiliare e abitativo» dell’abitazione in grado di abbatterne il valore del 20-25% precisando che «la stima della svalutazione si basa su analisi tecniche, giurisprudenza e valutazioni di mercato» non meglio specificate, nonché su «analisi di mercato» non allegate e «valutazioni di esperti del settore immobiliare e paesaggistico» non indicati, risolvendosi il contributo istruttorio in un collage di generiche posizioni soggettive cui si chiede di aderire che, in ultima analisi, si fondano sull’assioma che la presenza dell’antenna comproverebbe di per sé la lesione in virtù della «perdita di pregio estetico e paesaggistico», della «diminuzione dell’attrattività per potenziali acquirenti», della «possibile percezione di rischi per la salute» e della riduzione «della qualità della vista e dell’amenità», ovvero di profili in relazione ai quali è già stata evidenziata l’assenza di prova.

Manca altresì ogni indicazione circa la metodologia e/o il procedimento seguito per addivenire alla quantificazione delle percentuali di deprezzamento prospettate, così come non sono allegati dati riferiti a transizioni analoghe definite in ambiti simili per contesto ambientale e pregio dell’immobile, non essendo peraltro necessario che gli elementi di comparazione siano reperibili nelle immediate vicinanze del sito di interesse.

Deve in conclusione disconoscersi la titolarità in capo all’appellante di una posizione qualificata suscettibile di sorreggere legittimazione e interesse alla contestazione della realizzazione controversa.

Ciò elide ogni interesse allo scrutino delle ulteriori doglianze, riproposte ex art. 101 c.p.a., con le quali era dedotta la violazione delle fasce di rispetto stradale (secondo motivo); l’estraneità della localizzazione individuata alle aree preferenziali indicate nel Piano di localizzazione impianti di telefonia mobile comunale (terzo motivo); la non conformità dell’impianto ai criteri progettuali di cui al Regolamento comunale (quanto motivo); l’omessa convocazione della conferenza dei servizi (quinto motivo); il difetto di motivazione del parere espresso dall’ARPAV (sesto motivo); l’estensione del disboscamento realizzato per consentire l’installazione oltre i limiti autorizzati (settimo motivo); la mancata acquisizione della VINCA (ottavo motivo) e, infine la violazione del principio di precauzione in ragione dell’omessa considerazione delle condizioni di salute della proprietaria (nono motivo) che, stante il rilevato difetto delle condizioni dell’azione, si tradurrebbe in un inammissibile controllo generalizzato sulla legittimità dell'azione amministrativa,

Per quanto precede l’appello principale deve essere disatteso per le suesposte causali mentre l’appello incidentale deve essere dichiarato improcedibile venendo meno l’interesse al relativo scrutinio.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’appellante principale nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:

respinge l’appello principale per le causali di cui in motivazione;

dichiara improcedibile l’appello incidentale;

condanna l’appellante principale al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre oneri di legge se dovuti, in favore sia del Comune di Sovizzo che di Inwit e € 1.000,00 in favore dell’amministrazione centrale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dell’appellante principale.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Marco Poppi, Consigliere, Estensore