Cass. Sez. III n. 14225 del 20 aprile 2026 (UP 24 feb 2026)
Pres. Aceto Rel. Pazienza Ric. Frasson
Caccia e animali. Nozione di lesione e nesso causale nell'evento morte nel reato di maltrattamento
In tema di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.), la nozione di lesione non è perfettamente sovrapponibile a quella civilistica o di cui all'art. 582 cod. pen., comprendendo ogni apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur senza sfociare in un processo patologico o menomazione funzionale, sia diretta conseguenza di condotte volontarie, anche omissive, quali l'assenza di cure e profilassi. Ai fini della configurabilità del reato, non è necessaria la compiuta identificazione di ogni singolo animale offeso. Sussiste l'aggravante del decesso di cui al terzo comma dell'art. 544-ter cod. pen. qualora la morte sia riconducibile a uno stato di grave malnutrizione e incuria ascrivibile all'imputato; eventuali complicazioni sopravvenute (quali una caduta durante il trasporto d'urgenza in ospedale) non costituiscono cause da sole sufficienti a determinare l'evento ai sensi dell'art. 41 cod. pen., qualora esse stesse siano state rese possibili o inevitabili dalle precarie condizioni di salute dell'animale.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/06/2025, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Pavia, in data 22/01/2024, con la quale FRASSONE Andrea era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 544-ter, commi 1 e 3, cod. pen., nonché al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili HORSE ANGELS ODV e ASSOCIAZIONE PROGETTO ISLANDER.
Ricorre per cassazione il FRASSONE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione, ritenuta apparente, in ordine all'elemento oggettivo e a quello soggettivo del reato, specie con riferimento agli animali diversi dalla cavalla deceduta. Si evidenzia che analoga censura era stata proposta avverso la sentenza di primo grado, essendo anche in quella sede mancata la doverosa verifica dell'ipotesi accusatoria con riferimento a ciascun animale detenuto dal FRASSONE. 2.2. Violazione di legge in relazione alla configurabilità dell'elemento oggettivo del reato. Si evidenzia che le risultanze in atti non avevano evidenziato la sussistenza delle condotte e degli eventi contemplati dall'art. 544-ter cod. pen., come confermato dall'accenno, contenuto in sentenza, all'art. 727 cod. pen.: fattispecie incriminatrice ritenuta erroneamente, dalla Corte territoriale, distinguersi da quella delittuosa per il solo elemento soggettivo. 2.3. Violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo. Si censura il riferimento della Corte d'Appello alla "gestione deficitaria" degli animali, peraltro del tutto simile a quella esistente in natura. 2.4. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 544-ter. Si censura la motivazione della sentenza, che non aveva considerato il fatto che la cavalla era deceduta per eutanasia (ritenuta necessaria in seguito ad una caduta occorsa durante il trasporto dell'animale) e che non aveva operato il necessario giudizio controffattuale.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenuta l'infondatezza, per alcuni aspetti manifesta, dei motivi proposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato.
Per ciò che riguarda i primi due motivi di ricorso, deve anzitutto osservarsi che la Corte territoriale, tracciando un percorso argomentativo che non può essere in alcun modo definito apparente, ha adeguatamente motivato la propria condivisione della condanna del FRASSONE pronunciata dal Tribunale, che aveva a propria volta esaustivamente argomentato in ordine alle risultanze acquisite. Dal compendio motivazionale offerto dalle due pronunce (da valutare congiuntamente, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme") emerge che gli operanti, nel corso dei due sopralluoghi nell'azienda del FRASSONE (il primo dei quali originato da un esposto della associazioné Progetto Islander relativo alle gravissime condizioni di una cavalla poi deceduta), avevano potuto accertare non solo la veridicità della segnalazione (su cui cfr. infra), ma anche le condizioni di marcata precarietà in cui versavano gli animali, anche quanto all'assenza di trattamenti terapeutici (cfr. sul punto pag. 6 della sentenza di primo grado, in cui di evidenzia che, dal relativo registro, risultava un solo trattamento antibiotico risalente al 2014) e di profilassi vaccinale e antiparassitaria (cfr. pag. 6 cit., pag. 7 della sentenza impugnata). Le censure difensive sulla mancata identificazione degli animali e sull'insussistenza di "lesioni" di cui all'art. 544-ter, quanto meno per gli esemplari diversi dalla cavalla deceduta, non appaiono condivisibili. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha infatti chiarito, per un verso, che «in tema di delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della configurabilità dei reati di uccisione (art. 544-bis cod. pen.) e di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.) non è necessaria la compiuta identificazione dell'animale offeso» (Sez. 3, n. 3674 del 05/12/2017, dep. 2018, G., Rv. 272157 - 01). Per altro verso, si è osservato che «nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 cod. pen., implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva» (Sez. 3, n. 32837 del 27/06/2013, Prota, Rv. 255910 - 01. In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 20195 del 13/05/2025, El Hassini). A tale ultimo riguardo, le valutazioni dei giudici di merito resistono ai rilievi difensivi, specie avendo riguardo agli esiti degli accertamenti mirati sui singoli cavalli, secondo il Body Condition Score (BSC: cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado) e alla già ricordata assenza di iniziative sul piano terapeutico e della profilassi da parte del FRASSONE. Pacifica appare poi la sussistenza dell'elemento oggettivo quanto alla cavalla deceduta, che al momento del primo accesso si trovava in condizioni tali da determinare il ricovero in terapia intensiva presso l'Ospedale Veterinario Universitario di Lodi, dove venne formulata una prognosi infausta con conseguente opzione per una "eutanasia compassionevole" (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Infondato è anche il motivo volto a contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo. Invero, il riferimento della Corte territoriale alla piena consapevolezza del FRASSONE risulta congruamente motivato con il fatto che il ricorrente, nonostante il primo sopralluogo avesse consentito di accertare le pessime condizioni ambientali e sanitarie degli animali, non aveva preso alcuna iniziativa per rimediare (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata); quanto poi alla cavalla deceduta, deve aggiungersi che il FRASSONE, lungi dall'essere inconsapevole delle gravissime condizioni dell'animale accertate al momento del primo sopralluogo, ebbe a chiarire "di non aver richiesto l’intervento del veterinario per paura di un intervento di eutanasia" (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Anche la residua censura - volta a contestare la sussistenza dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 544-ter, essendo la cavalla deceduta a seguito di una caduta occorsa durante il trasporto in ospedale - appare priva di fondamento. Anche in questo caso, le valutazioni dei giudici di merito sono state pienamente convergenti nel senso di escludere che la predetta caduta fosse stata una "causa da sola sufficiente" del decesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 cod. pen. La Corte territoriale, sul punto, ha evidenziato che "anche a voler ammettere che il trasporto della cavalla in ospedale abbia aggravato la situazione, ciò si è reso necessario per le scarsissime condizioni di salute dell’animale, ascrivibili alla condotta dell'imputato": in particolare, "lo stato di malnutrizione e le precarie condizioni di salute erano precedenti all’ultima caduta, che anzi si è verificata proprio a causa di queste e che si protraevano da mesi (cfr. pag. 6 seg. della sentenza impugnata. In termini sostanzialmente sovrapponibili, cfr. anche pag. 9 della sentenza di primo grado). Si è in definitiva dinanzi ad una esaustiva valutazione dei giudici di merito, strettamente ancorata alle risultanze processuali ed ai consolidati principi in tema di causalità, che appare del tutto immune da censure qui deducibili.
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 febbraio 2026


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