Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 22 maggio 2025
« Impugnazione – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – Assegnazione delle quote a titolo gratuito – Articolo 10 bis, paragrafo 1 – Nozione di “prodotti sostitutivi” – Misure nazionali di attuazione – Articolo 11, paragrafo 1 – Elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87 presentati alla Commissione europea dagli Stati membri – Decisione (UE) 2021/355 – Proposta dello Stato membro interessato in base alla quale un sottoimpianto che produce pellet di minerale di ferro è oggetto di parametro di riferimento per minerale sinterizzato – Decisione di rigetto – Determinazione dei parametri di riferimento da parte della Commissione – Obiettivo generale di incentivare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – Insussistenza di obbligo di risultato – Articolo 296 TFUE – Obbligo di motivazione delle decisioni delle istituzioni dell’Unione europea »
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
22 maggio 2025 (*)
« Impugnazione – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – Assegnazione delle quote a titolo gratuito – Articolo 10 bis, paragrafo 1 – Nozione di “prodotti sostitutivi” – Misure nazionali di attuazione – Articolo 11, paragrafo 1 – Elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87 presentati alla Commissione europea dagli Stati membri – Decisione (UE) 2021/355 – Proposta dello Stato membro interessato in base alla quale un sottoimpianto che produce pellet di minerale di ferro è oggetto di parametro di riferimento per minerale sinterizzato – Decisione di rigetto – Determinazione dei parametri di riferimento da parte della Commissione – Obiettivo generale di incentivare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – Insussistenza di obbligo di risultato – Articolo 296 TFUE – Obbligo di motivazione delle decisioni delle istituzioni dell’Unione europea »
Nella causa C‑621/23 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 6 ottobre 2023,
Luossavaara-Kiirunavaara AB, con sede in Luleå (Svezia), rappresentata da A. Bryngelsson, A. Johansson e F. Sjövall, advokater,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione europea, rappresentata da B. De Meester e G. Wils, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
Regno di Svezia, rappresentato da C. Meyer-Seitz e R. Shahsavan Eriksson, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún (relatrice), presidente di sezione, D. Gratsias, E. Regan, J. Passer e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 14 novembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, la Luossavaara-Kiirunavaara AB chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 luglio 2023, Luossavaara-Kiirunavaara/Commissione (T‑244/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:428), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2021/355 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2021, L 68, pag. 221; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
Direttiva 2003/87/CE
2 L’articolo 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018 (GU 2018, L 76, pag. 3) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»), così dispone:
«La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione (in prosieguo (...) «l’[ETS]»), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.
(...)».
3 L’articolo 2 della direttiva 2003/87, intitolato «Campo di applicazione», è così formulato:
«1. La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell’allegato II.
2. La presente direttiva si applica salvo il disposto della direttiva 96/61/CE [del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU 1996, L 257, pag. 26)].
(...)».
4 L’articolo 10 bis di tale direttiva, intitolato «Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote», stabilisce, al paragrafo 1, quanto segue:
«Alla Commissione [europea] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo a norme per l’insieme dell’Unione [europea] e pienamente armonizzate in materia di assegnazione di quote di cui ai paragrafi 4, 5, 7 e 19 del presente articolo.
Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 10 quater e per l’elettricità prodotta a partire da gas di scarico.
Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l’efficienza energetica nell’intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.
Nella definizione ex ante dei principi per la determinazione dei parametri di riferimento per ciascun settore e sottosettore, la Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.
(...)».
5 L’articolo 10 ter di detta direttiva, intitolato «Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell’eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», al paragrafo 1 così dispone:
«Sono considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio i settori e sottosettori in relazione ai quali il risultato della moltiplicazione tra l’intensità degli scambi con paesi terzi - intesa come il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni e importazioni da e verso paesi terzi e del volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d’affari annua più importazioni totali dai paesi terzi) - e la relativa intensità di emissioni, misurata in kgCO2 diviso per il relativo valore aggiunto lordo (in euro), è superiore a 0,2. I settori e sottosettori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 100% del quantitativo determinato a norma dell’articolo 10 bis».
6 Ai sensi dell’articolo 11 della medesima direttiva, intitolato «Misure nazionali di attuazione»:
«1. Gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l’elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell’ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell’articolo 10 quater.
Entro il 30 settembre 2019 viene presentato un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. In seguito, gli elenchi per ciascuno periodo successivo di cinque anni sono trasmessi a cadenza quinquennale. Ogni elenco include informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse tali informazioni.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti rilasciano il quantitativo di quote da assegnare per quell’anno, calcolato a norma degli articoli 10, 10 bis e 10 quater.
3. Gli Stati membri non possono assegnare quote a titolo gratuito ai sensi del paragrafo 2 agli impianti per i quali la Commissione ha respinto l’iscrizione nell’elenco di cui al paragrafo 1.
7 L’allegato I della direttiva 2003/87 elenca le categorie di attività cui quest’ultima si applica.
Direttiva 2009/29/CE
8 I considerando 24 e 25 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU 2009, L 140, pag. 63), stabiliscono quanto segue:
«(24) (...) Se altri paesi industrializzati o principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra non parteciperanno all’accordo internazionale [sui cambiamenti climatici finalizzato a limitare l’incremento della temperatura globale a 2 °C], si potrebbe registrare un incremento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi nei quali l’industria non dovesse essere soggetta a vincoli comparabili in termini di carbonio (“rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”) e allo stesso tempo alcuni settori e sottosettori comunitari ad alta intensità energetica che operano in un regime di concorrenza internazionale potrebbero subire uno svantaggio sotto il profilo economico. Una situazione di questo genere potrebbe minare l’integrità ambientale e i benefici derivanti dalle azioni della Comunità [europea]. Per far fronte al rischio della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione dovrebbe assegnare a titolo gratuito il 100% delle quote spettanti ai settori o ai sottosettori interessati che rispettano i criteri del caso. (...)
(25) È pertanto opportuno che la Commissione riesamini la situazione entro il 30 giugno 2010, consultando tutte le parti sociali e, in base all’esito dei negoziati internazionali, presenti una relazione corredata di tutte le proposte che ritiene utili. In questo contesto la Commissione dovrebbe individuare entro il 31 dicembre 2009 i settori o i sottosettori delle industrie ad alta intensità energetica che potrebbero essere esposte ad una rilocalizzazione delle emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi sulla valutazione dell’impossibilità per le industrie di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza una perdita consistente della quota di mercato a vantaggio di impianti situati al di fuori della Comunità che non adottano provvedimenti analoghi per la riduzione delle loro emissioni. Le industrie ad alta intensità energetica che si riterrà siano esposte ad un rischio elevato di rilocalizzazione potrebbero ricevere un quantitativo più elevato di quote a titolo gratuito (...)».
Regolamento delegato (UE) 2019/331
9 Il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 59, pag. 8), determina i parametri di riferimento, in particolare di prodotti, che fungono da base per l’assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra a titolo gratuito per gli impianti e i sottoimpianti dell’Unione che utilizzano i prodotti di cui trattasi. Il regolamento delegato 2019/331 definisce altresì i valori di tali parametri di riferimento.
10 Il considerando 3 di detto regolamento è così formulato:
«A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della [direttiva 2003/87], misure transitorie per l’insieme dell’Unione e interamente armonizzate per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni devono, per quanto possibile, definire parametri di riferimento ex ante per garantire che l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche più efficienti, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, dell’utilizzo della biomassa e della cattura e dello stoccaggio del biossido di carbonio, ove tali tecniche siano disponibili. Al tempo stesso tali misure non devono incentivare l’incremento delle emissioni. Al fine di ridurre gli incentivi alla combustione in torcia dei gas di scarico per ragioni diverse dalla sicurezza, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti interessati dovrebbe essere ridotto delle emissioni storiche prodotte dalla combustione in torcia di gas di scarico, ad eccezione della combustione in torcia per ragioni di sicurezza, e non utilizzate per produrre calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica. Tuttavia, tenuto conto del trattamento speciale accordato dall’articolo 10 bis, paragrafo 2, della [direttiva 2003/87], e allo scopo di prevedere un periodo di transizione, tale riduzione dovrebbe applicarsi solo a decorrere dal 2026».
11 L’allegato I di detto regolamento delegato, intitolato «Parametri di riferimento», definisce, al punto 1, i parametri di riferimento di prodotto e i limiti del sistema senza tenere conto dell’intercambiabilità combustibile/energia elettrica nel modo seguente:
«Parametro di riferimento di prodotto
Definizione dei prodotti inclusi
Definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema)
Punto di partenza per la determinazione del tasso annuo di riduzione per l’aggiornamento del valore del parametro di riferimento (quote/t)
(...)
Minerale sinterizzato
Prodotto ferroso agglomerato contenente fini di minerale di ferro, fondenti e materiali riciclati ferrosi che presentano le caratteristiche chimiche e fisiche necessarie per fornire il ferro e i fondenti necessari ai processi di riduzione dei minerali di ferro, come grado di basicità, resistenza meccanica e permeabilità. Espresso in tonnellate di minerale sinterizzato in uscita dall’impianto di sinterizzazione.
Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle unità di processo: impianto di agglomerazione, accensione, unità per la preparazione delle materie prime (cariche), unità di vagliatura a caldo, unità di raffreddamento dell’agglomerato, unità di vagliatura a freddo e unità di generazione di vapore.
0,171
(...)».
Decisione 2011/278/UE
12 La decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1), è stata abrogata, con effetto dal 1° gennaio 2021, dal regolamento delegato 2019/331.
13 Il considerando 4 di tale decisione così recitava:
«Nei limiti del possibile, la Commissione ha elaborato parametri di riferimento per i prodotti, nonché per i prodotti intermedi che gli impianti si scambiano, risultanti dalle attività di cui all’allegato I della [direttiva 2003/87]. In linea di massima occorre stabilire un parametro di riferimento per ciascun prodotto. Quando un prodotto è un sostituto diretto di un altro prodotto è opportuno che per entrambi valga lo stesso parametro di riferimento e la definizione di prodotto corrispondente».
Decisione controversa
14 Ai sensi dei considerando da 1 a 5, 12 e 13 della decisione controversa:
«(1) Dal 2013 l’assegnazione delle quote di emissioni ai gestori degli impianti nell’ambito [dell’ETS] avviene sempre mediante aste. I gestori ammissibili continueranno a ricevere quote gratuite nel periodo di scambio dal 2021 al 2030. Il quantitativo di quote che ciascuno di questi gestori riceve è calcolato sulla base di norme armonizzate a livello di UE stabilite dalla [direttiva 2003/87] e dal regolamento delegato [2019/331].
(2) Gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione entro il 30 settembre 2019 le misure nazionali di attuazione, comprendenti l’elenco degli impianti situati nel loro territorio disciplinati dalla [direttiva 2003/87] nonché informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni del periodo di riferimento (2014-2018) a norma dell’allegato IV del regolamento delegato [2019/331].
(3) Per garantire la qualità e la comparabilità dei dati, gli Stati membri hanno presentato le misure nazionali di attuazione usando il modello elettronico fornito dalla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato [2019/331], che comprende i dati pertinenti per ciascun impianto. Gli Stati membri hanno inoltre presentato una relazione metodologica che illustra il processo di rilevamento dei dati effettuato dalle loro autorità.
(4) Data l’ampia quantità di informazioni e dati comunicati, la Commissione ha analizzato innanzitutto la completezza di tutte le misure nazionali di attuazione. Laddove la Commissione ha rilevato delle mancanze, ha chiesto informazioni aggiuntive agli Stati membri interessati. In risposta a queste richieste le autorità hanno trasmesso informazioni supplementari a integrazione delle misure nazionali di attuazione già trasmesse.
(5) La Commissione ha quindi valutato le misure nazionali di attuazione alla luce dei criteri di cui alla [direttiva 2003/87] e al regolamento delegato [2019/331], tenendo conto dei documenti di orientamento destinati agli Stati membri pubblicati tra gennaio e aprile 2020. Detti controlli di coerenza costituiscono la seconda fase della valutazione delle misure nazionali di attuazione.
(...)
(12) La Svezia ha proposto l’inclusione di un impianto le cui emissioni provengono da un forno da calce in cui i fanghi calcarei, un residuo del recupero delle sostanze chimiche di cottura nelle fabbriche di pasta kraft, sono calcinati. Il processo di recupero della calce dai fanghi calcarei rientra nelle definizioni dei limiti di sistema della pasta kraft a fibre corte/lunghe. L’impianto interessato pertanto importa un prodotto intermedio che è oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. Poiché le emissioni non dovrebbero essere oggetto di un doppio conteggio, come precisato dall’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento delegato [2019/331], i dati sull’assegnazione gratuita delle quote relativi a detto impianto devono essere respinti.
(13) La Svezia ha proposto che tre impianti utilizzino sottoimpianti con parametri di riferimento diversi rispetto a quelli utilizzati nelle misure nazionali di attuazione della fase 3 per la produzione di pellet di minerale di ferro. La Svezia ha proposto l’utilizzo di un sottoimpianto oggetto di parametro di riferimento per minerale sinterizzato per la produzione di pellet di minerale di ferro, mentre nella fase 3 sono stati utilizzati parametri di riferimento di calore e di combustibili. Il parametro di riferimento del minerale sinterizzato è tuttavia definito nell’allegato I del regolamento delegato [2019/331], e la definizione dei prodotti nonché la definizione dei processi e delle emissioni oggetto di tale parametro di riferimento di prodotto si riferiscono in modo specifico alla sinterizzazione e non includono i pellet di minerale di ferro. L’articolo 10 bis, paragrafo 2, della [direttiva 2003/87] esige inoltre un aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per la fase 4, e non prevede alcun adeguamento dell’interpretazione delle definizioni dei parametri di riferimento. I dati comunicati per la produzione di pellet di minerale di ferro basata su un sottoimpianto per minerale sinterizzato devono pertanto essere respinti».
15 L’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione così dispone:
«I dati corrispondenti ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto degli impianti ripresi all’allegato III della presente decisione iscritti negli elenchi di impianti di cui alla [direttiva 2003/87] e presentati alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della [direttiva 2003/87] sono respinti».
16 L’allegato III di detta decisione, intitolato «Impianti che utilizzano minerale sinterizzato oggetto di un parametro di riferimento di prodotto invece di parametri di riferimento relativi al calore o ai combustibili», menziona, a tale titolo, gli identificativi dei seguenti impianti:
«SE000000000000497
SE000000000000498
SE000000000000499».
Fatti
17 I fatti all’origine della controversia, quali risultano dai punti da 2 a 6 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.
18 La ricorrente è una società mineraria svedese appartenente allo Stato. Essa produce in particolare minerale di ferro, la principale materia prima utilizzata per la produzione dell’acciaio. La presente causa riguarda tre dei suoi impianti, menzionati nell’allegato III della decisione controversa, vale a dire gli impianti recanti gli identificativi SE‑497, SE‑498 et SE‑499, situati rispettivamente a Kiruna, a Malmberget (Gällivare) e a Svappavaara, in Svezia (in prosieguo: gli «impianti di cui trattasi»).
19 Gli impianti di cui trattasi rientrano nell’ETS istituito dalla direttiva 2003/87.
20 Come risulta dalla decisione controversa, dal 2013 l’assegnazione delle quote di emissioni ai gestori degli impianti nell’ambito dell’ETS avviene sempre mediante aste. Tuttavia, i gestori ammissibili continueranno a ricevere quote a titolo gratuito nel periodo di scambio dal 2021 al 2030, detto anche «quarto periodo di scambio». Nel corso di tale periodo, il quantitativo di quote che ciascuno di questi gestori riceve è calcolato sulla base delle norme armonizzate stabilite dalla direttiva 2003/87 e dal regolamento delegato 2019/331.
21 Nel corso del 2019, al fine di preparare l’assegnazione transitoria a titolo gratuito per detto periodo, con inizio dal 1° gennaio 2021, il Regno di Svezia, tramite il Naturvårdsverket (Agenzia per la protezione dell’ambiente, Svezia), ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 11 della direttiva 2003/87, l’elenco degli impianti disciplinati da detta direttiva e delle quote assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto. In tale contesto, detto Stato membro ha proposto che taluni sottoimpianti degli impianti di cui trattasi fossero inclusi nell’elenco ai fini dell’assegnazione a titolo gratuito di quote sulla base del parametro di riferimento di prodotto relativo al minerale sinterizzato, come definito all’allegato I, punto 1, del regolamento delegato 2019/331 (in prosieguo: il «parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato»), mentre in precedenza erano stati utilizzati parametri di riferimento di calore e di combustibili.
22 Al termine della sua analisi delle informazioni trasmesse dal Regno di Svezia alla luce dei criteri enunciati dalla direttiva 2003/87 e dal regolamento delegato 2019/331, la Commissione ha deciso di respingere la proposta di tale Stato membro per le ragioni esposte al considerando 13 della decisione controversa.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
23 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 maggio 2021, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.
24 A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto sei motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell’allegato I del regolamento delegato 2019/331 e dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, il secondo, sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, il terzo, sulla violazione degli obblighi e degli impegni incombenti all’Unione ai sensi del diritto internazionale dell’ambiente, il quarto, sulla violazione dell’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e, il quinto, sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE. Infine, con il suo sesto motivo di ricorso, dedotto in subordine, la ricorrente chiedeva che fosse dichiarata, in applicazione dell’articolo 277 TFUE, la nullità del regolamento delegato 2019/331, nella misura in cui esso si applica alla decisione controversa.
25 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti i motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza.
Conclusioni delle parti in sede di impugnazione
26 Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare integralmente la sentenza impugnata;
– annullare l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione controversa; e
– condannare la Commissione alle spese.
27 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e
– condannare la ricorrente alle spese.
28 Il Regno di Svezia chiede che la Corte voglia accogliere l’impugnazione.
Sull’impugnazione
29 La ricorrente deduce cinque motivi d’impugnazione, di cui il primo e il terzo sono sostenuti dal Regno di Svezia.
Sul primo motivo d’impugnazione
Argomenti delle parti
30 Il primo motivo d’impugnazione si articola in due parti e verte, in sostanza, sull’erronea interpretazione, da parte del Tribunale, dell’espressione «prodotti sostitutivi» di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87.
31 Con la prima parte del primo motivo d’impugnazione, la ricorrente afferma che, al punto 88 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che spettasse alla ricorrente dimostrare che i pellet di minerale di ferro erano «direttamente sostituibili» al minerale sinterizzato, sebbene il termine «direttamente» non figuri né nella direttiva 2003/87, né nella decisione controversa, né nel regolamento delegato 2019/331. Pertanto, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 adottando un’interpretazione di quest’ultimo avente l’effetto di modificare il criterio giuridico applicabile ai prodotti sostitutivi nella determinazione dei parametri di riferimento per l’assegnazione delle quote.
32 Essa precisa, sotto un primo profilo, che il tenore letterale di tale disposizione non consente di adottare una tale interpretazione. Infatti, se è vero che il termine «sostituto» designa un prodotto che può sostituire un altro prodotto per un determinato uso, resta il fatto che un sostituto non è necessariamente identico o comparabile alla cosa che sostituisce.
33 In tal senso, nella sentenza del 26 luglio 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C‑80/16, EU:C:2017:588, punto 45), la Corte avrebbe dichiarato, in sostanza, che, se un prodotto può sostituirne un altro per lo stesso uso, i prodotti di cui trattasi sono «prodotti sostitutivi», ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, il che sarebbe avvenuto nel caso del minerale sinterizzato e dei pellet utilizzati nell’impianto in questione nella causa che ha dato luogo a detta sentenza.
34 Sotto un secondo profilo, basandosi sul contesto in cui si inserisce detta disposizione, la ricorrente ritiene che quest’ultima debba essere interpretata estensivamente e che, pertanto, l’espressione «prodotti sostitutivi» ivi contenuta non possa riferirsi semplicemente agli stessi prodotti risultanti da metodi di produzione diversi.
35 Sotto un terzo profilo, tale interpretazione sarebbe corroborata dall’obiettivo dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, vale a dire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra tenendo conto delle tecniche più efficienti.
36 Secondo la ricorrente, tenuto conto di tale obiettivo, un prodotto che genera meno emissioni, come i pellet di minerale di ferro, rispetto a un altro prodotto sostituibile, come il minerale sinterizzato, non può essere escluso dal parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato.
37 La ricorrente afferma, sotto un quarto profilo, che occorre interpretare l’espressione «prodotti sostitutivi», ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, di tale direttiva, alla luce, da un lato, del sotto-obiettivo di preservare l’integrità del mercato interno e delle condizioni di concorrenza nonché, dall’altro, del principio della parità di trattamento. Ciò significherebbe che tale espressione non può essere interpretata in un modo tale da falsare la concorrenza o trattare in modo diverso impianti che si trovano in situazioni analoghe.
38 Con la seconda parte del primo motivo d’impugnazione, la ricorrente contesta al Tribunale, in primo luogo, di essere incorso in un errore di diritto avendo dichiarato, al punto 69 della sentenza impugnata, che dai termini «ove possibile» di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 risulta che tale disposizione non comporta alcun obbligo di risultato a carico della Commissione.
39 In realtà, tale espressione dovrebbe essere interpretata nel senso che essa riguarderebbe il fatto stesso che sia possibile adottare un parametro di riferimento.
40 Nel caso in cui un tale parametro di riferimento sia adottato dalla Commissione, quest’ultima non può esimersi dall’obbligo di determinarne il contenuto, in modo da incentivare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l’uso di tecniche efficienti sotto il profilo energetico.
41 In secondo luogo, il Tribunale, ai punti da 93 a 99 della sentenza impugnata, avrebbe erroneamente rimpiazzato un test di sostituibilità dei prodotti con un test di «somiglianza» tra questi ultimi, basandosi su differenze non pertinenti tra il minerale sinterizzato e i pellet di minerale di ferro, con la conseguenza che l’espressione «prodotti sostitutivi», ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, sarebbe stata interpretata in modo troppo restrittivo e contrario al suo significato ordinario. Inoltre, il Tribunale non avrebbe interpretato tale espressione in modo conforme all’obiettivo perseguito dalla disposizione di cui essa fa parte, nel caso di specie, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e nel rispetto del principio della parità di trattamento.
42 La Commissione ritiene che il primo motivo d’impugnazione sia infondato.
Giudizio della Corte
– Sulla seconda parte del primo motivo d’impugnazione
43 Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo d’impugnazione, che è opportuno esaminare per prima, occorre ricordare che, al punto 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che l’obiettivo generale di incentivare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra privilegiando le tecnologie a basse emissioni rispetto a quelle meno efficienti da tale punto di vista deve essere raggiunto «ove possibile», secondo quanto precisato dall’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, dal considerando 4 della decisione 2011/278 o dal considerando 3 del regolamento delegato 2019/331. Secondo il Tribunale, la Commissione non ha quindi un obbligo di risultato al riguardo. Una tecnica o un’attività potrebbe di per sé presentare vantaggi rispetto ad un’altra in termini di efficienza, ma tale altra tecnica o attività potrebbe anche presentare i propri interessi, che in quanto tali possono essere presi in considerazione, ai sensi della normativa, in una valutazione globale che compara l’una all’altra. Inoltre, alla luce del contenuto delle relazioni settoriali, la tecnica o l’attività alternativa in questione, benché meno efficace, potrebbe nondimeno consentire di riciclare materiali che altrimenti diventerebbero rifiuti.
44 Al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che occorreva quindi, per la Commissione, al fine di valutare più tecniche o attività, prendere in considerazione l’insieme dei parametri che le caratterizzano piuttosto che concentrarsi soltanto su uno di essi.
45 A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/87, le misure adottate dalla Commissione conformemente al primo comma di tale articolo 10 bis, paragrafo 1, definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche più efficienti, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni.
46 Come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, il tenore letterale stesso di tale disposizione indica che, nell’adottare le misure di cui trattasi, la Commissione deve tener conto di diversi elementi.
47 Anche se l’articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/87 riguarda espressamente l’obiettivo di incentivare l’uso di tecniche efficienti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, resta il fatto che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, tale obiettivo principale deve essere raggiunto nel rispetto di una serie di sotto-obiettivi. Come è esposto ai considerando 5 e 7 della direttiva 2003/87, tali sotto-obiettivi consistono, in particolare, nella preservazione dello sviluppo economico e dell’occupazione nonché dell’integrità del mercato interno e delle condizioni di concorrenza (sentenza del 22 giugno 2016, DK Recycling und Roheisen/Commissione, C‑540/14 P, EU:C:2016:469, punto 49 e giurisprudenza citata).
48 Alla luce di tali considerazioni, occorre constatare che il Tribunale non è incorso in errori di diritto dichiarando, al punto 69 della sentenza impugnata, che, nell’ambito dell’elaborazione dei parametri di riferimento, la Commissione deve perseguire un obiettivo generale, diretto a incentivare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ove possibile, non avendo tale obbligo il carattere di un obbligo di risultato.
49 Pertanto, la seconda parte del primo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.
– Sulla prima parte del primo motivo d’impugnazione
50 Al fine di esaminare la prima parte del primo motivo d’impugnazione, con la quale la ricorrente contesta l’esame della sostituibilità dei prodotti in questione effettuato nella sentenza impugnata, occorre ricordare che, ai punti 86 e 87 di tale sentenza, il Tribunale si è basato sul considerando 4 della decisione 2011/278 nonché sul punto 47 della sentenza del 26 luglio 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C‑80/16, EU:C:2017:588), per concludere, al punto 88 della sentenza impugnata, che la ricorrente correttamente sosteneva che, ove fosse dimostrato che i pellet di minerale di ferro erano direttamente sostituibili al minerale sinterizzato, si sarebbe dovuto, in linea di principio, fare in modo che per entrambi valesse lo stesso parametro di riferimento e la definizione di prodotto corrispondente.
51 Ai punti da 93 a 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato, nell’ambito della sua valutazione sovrana dei fatti, la sostituibilità diretta di detti prodotti.
52 Al punto 94 di tale sentenza, esso ha constatato che, nonostante talune somiglianze tra il minerale sinterizzato e i pellet di minerale di ferro, poiché tali prodotti potevano entrambi essere utilizzati per la produzione di acciaio in un altoforno mediante adattamenti tecnici in caso di passaggio dall’uno all’altro, detti prodotti presentavano nondimeno talune differenze.
53 Tra tali differenze, il Tribunale ha menzionato, al punto 95 della sentenza impugnata, il fatto che la produzione di ciascuno di questi due prodotti si basava su un diverso substrato, con la conseguenza che il contenuto di ferro dei fini sinterizzati, compreso tra il 55 e il 58%, differiva generalmente da quello dei pellet di minerale di ferro, compreso tra il 62 e il 66%.
54 Al punto 96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, da un lato, al momento della produzione di pellet di minerale di ferro, la ricorrente aveva bisogno di quantità inferiori di polvere di coke rispetto a quelle utilizzate per la produzione di minerale sinterizzato e, dall’altro, nell’ambito di quest’ultima produzione, i residui ferrosi erano riciclati direttamente in entrata, mentre la produzione dei pellet di minerale di ferro rendeva necessaria un’altra soluzione al riguardo.
55 Al punto 97 di tale sentenza, il Tribunale ha evidenziato altre differenze tra tali prodotti per quanto riguarda la loro composizione e le loro rispettive caratteristiche nonché il loro processo di produzione.
56 Al punto 98 di detta sentenza, il Tribunale ha aggiunto che, poiché l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra nella produzione di minerale sinterizzato era all’incirca da sei a sette volte più elevata che nella produzione di pellet di minerale di ferro, l’integrazione di nuove categorie di impianti nel parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato rischiava di comportare un significativo squilibrio per gli impianti rientranti in tale parametro di riferimento.
57 Al punto 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che tali differenze risultavano sufficienti affinché la Commissione potesse legittimamente ritenere, nell’ambito del suo ampio potere discrezionale, che non vi fosse sostituibilità diretta tra i pellet di minerale di ferro e il minerale sinterizzato per quanto riguarda la determinazione degli impianti interessati dal parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato.
58 A tale riguardo, occorre ricordare che, come la Corte ha già dichiarato ai punti 31 e 37 della sentenza del 26 luglio 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C‑80/16, EU:C:2017:588), e come il Tribunale ha esso stesso rilevato ai punti da 13 a 15 della sentenza impugnata, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per determinare i parametri di riferimento per settore o sottosettore, in applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87. Infatti, questo compito implica da parte sua, segnatamente, alcune scelte nonché alcune valutazioni tecniche ed economiche complesse. Solo la manifesta inadeguatezza di una misura adottata in quest’ambito può inficiare la legittimità della misura medesima.
59 In tale sentenza, la Corte ha esaminato la validità della decisione 2011/278, la quale è stata adottata sul fondamento della direttiva 2003/87, al pari della decisione controversa, che definisce i parametri di riferimento per i prodotti ormai ripresi nell’allegato I del regolamento delegato 2019/331.
60 Come affermato al considerando 13 della decisione controversa, da un lato, il parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato è definito nell’allegato I, punto 1, del regolamento 2019/331, e la definizione dei prodotti nonché la definizione dei processi e delle emissioni oggetto di tale parametro di riferimento di prodotto si riferiscono in modo specifico alla sinterizzazione e non includono i pellet di minerale di ferro. Dall’altro lato, l’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87 esige un aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per la fase 4, e non prevede alcun adeguamento dell’interpretazione delle definizioni dei parametri di riferimento.
61 La decisione 2011/278 stabiliva, al considerando 4, che, qualora un prodotto sia un sostituto diretto di un altro prodotto è opportuno che per entrambi valga lo stesso parametro di riferimento e la definizione di prodotto corrispondente.
62 È in tale contesto che, al punto 40 della sentenza del 26 luglio 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C‑80/16, EU:C:2017:588), la Corte ha esaminato la questione se i prodotti in questione in tale causa fossero direttamente sostituibili facendo riferimento alle loro caratteristiche nonché alla loro composizione.
63 In tali circostanze, occorre constatare che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel tener conto, ai punti da 94 a 98 della sentenza impugnata, delle caratteristiche e della composizione rispettive del minerale sinterizzato e dei pellet di minerale di ferro per verificare se tali prodotti fossero direttamente sostituibili.
64 Pertanto, al punto 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente dichiarato, in sostanza, che, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione, tale istituzione ha potuto legittimamente decidere, con la decisione controversa, di non applicare il parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato ai pellet di minerale di ferro prodotti dagli impianti di cui trattasi, tenuto conto dell’assenza di sostituzione diretta tra tali prodotti a causa delle loro diverse caratteristiche e composizioni.
65 Invero, l’esame necessario per adottare una tale decisione, che implica la valutazione delle caratteristiche del prodotto di cui trattasi, della sua composizione e della sua produzione, costituisce una valutazione tecnica complessa, nell’ambito della quale la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale (v., per analogia, sentenza del 26 luglio 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, C‑80/16, EU:C:2017:588, punto 44).
66 Tale conclusione non è inficiata dall’argomento della ricorrente relativo al fatto che, al punto 42 della sentenza del 26 luglio 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C‑80/16, EU:C:2017:588), la Corte ha constatato che la Commissione aveva potuto validamente considerare i pellet e il minerale sinterizzato in questione nella causa che ha dato luogo a tale sentenza come prodotti sostituibili.
67 Difatti, come rilevato, in sostanza, dal Tribunale ai punti da 106 a 112 della sentenza impugnata, tale constatazione è stata effettuata dalla Corte nel contesto particolare di detta causa, in cui, come risulta dai punti 42, da 44 a 46 e 48 della sentenza del 26 luglio 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C‑80/16, EU:C:2017:588), si trattava di un’acciaieria integrata contenente al contempo un’unità di produzione di pellet e un’unità di produzione di minerale sinterizzato che erano connesse per fornire una miscela che alimentava direttamente gli altiforni, e tale miscela poteva, per le sue proprietà, essere utilizzata come sostituto diretto del minerale sinterizzato in detti altiforni.
68 Tuttavia, alla luce del fascicolo a disposizione della Corte, la presente causa non è caratterizzata da un contesto specifico del tutto analogo a quello della causa che ha dato luogo alla sentenza del 26 luglio 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C‑80/16, EU:C:2017:588).
69 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente, di cui al punto 35 della presente sentenza, con il quale essa afferma, in sostanza, che il Tribunale ha violato l’obiettivo perseguito dall’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, vale a dire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra tenendo conto delle tecniche più efficienti, occorre constatare che il Tribunale ha rilevato, al punto 68 della sentenza impugnata, che è vero che uno degli obiettivi della direttiva 2003/87 è, come risulta in particolare dall’articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, di quest’ultima, quello di incentivare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra privilegiando le tecnologie a basse emissioni rispetto a quelle meno efficienti da questo punto di vista, cosicché le misure adottate per stabilire i parametri di riferimento ex ante devono avere la prospettiva di incentivare l’adozione delle tecniche più efficienti per ridurre le emissioni.
70 Tuttavia, come correttamente affermato dal Tribunale al punto 99 della sentenza impugnata, e come risulta dall’esame della seconda parte del primo motivo d’impugnazione, la direttiva 2003/87 persegue diversi obiettivi, dal momento che, ai sensi dell’articolo 1 della stessa, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra deve essere realizzata «secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica». Pertanto, e come sottolineato dal Tribunale al punto 69 di detta sentenza, tale obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra deve essere raggiunto, conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, «ove possibile», nel senso che una tecnica o un’attività meno efficiente in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra può presentare, nell’ambito di una valutazione globale, i propri vantaggi in termini di efficienza economica.
71 Orbene, a tale riguardo, il Tribunale ha constatato, al punto 96 della sentenza impugnata, nell’ambito della sua valutazione sovrana dei fatti, che i residui ferrosi risultanti dalla produzione di minerale sinterizzato erano riciclati direttamente in entrata, mentre ciò non avviene nell’ambito della produzione di pellet di minerale di ferro.
72 Inoltre, al punto 98 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, ancora nell’ambito della sua valutazione sovrana dei fatti, che, poiché l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra generate dalla produzione di agglomerato era all’incirca da sei a sette volte più elevata di quella connessa alla produzione di pellet di minerale di ferro, l’integrazione di nuove categorie di impianti nel parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato rischiava di comportare un significativo squilibrio per gli impianti allora rientranti in tale parametro di riferimento.
73 Il rischio di un tale significativo squilibrio deve essere inteso, in particolare, alla luce del considerando 24 della direttiva 2009/29, il quale sottolinea il fatto che l’Unione ha intrapreso azioni al fine di evitare, da un lato, un incremento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi nei quali l’industria non dovesse essere soggetta a vincoli comparabili a quelle cui sono soggette all’interno dell’Unione termini di emissioni di carbonio («rilocalizzazione delle emissioni di carbonio») e, dall’altro, uno svantaggio sotto il profilo economico per alcuni settori e sottosettori dell’Unione ad alta intensità energetica che operano in un regime di concorrenza internazionale. Secondo il legislatore dell’Unione, tale situazione potrebbe minare l’integrità ambientale e i benefici derivanti dalle azioni dell’Unione. Per far fronte a detto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio detto legislatore ha deciso di assegnare a titolo gratuito il 100% delle quote spettanti ai settori o ai sottosettori interessati che rispettano i criteri del caso.
74 Orbene, è pacifico che la Commissione ha così riconosciuto i settori dell’estrazione di minerale di ferro e della produzione di ghisa, acciaio e ferroleghe come settori a rischio di «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», ai sensi dell’articolo 10 ter, paragrafo 1, della direttiva 2003/87.
75 È in tale contesto che la Commissione ha adottato la decisione controversa, la quale stabilisce, al considerando 13, che il parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato è definito nell’allegato I del regolamento 2019/331, e la definizione dei prodotti nonché la definizione dei processi e delle emissioni oggetto di tale parametro di riferimento di prodotto si riferiscono in modo specifico alla sinterizzazione e non includono i pellet di minerale di ferro.
76 Infatti, poiché, come riconosciuto dalla ricorrente nell’impugnazione, la produzione di pellet di minerale di ferro genera meno emissioni di gas a effetto serra rispetto alla produzione di minerale sinterizzato, i produttori di tali pallet ricevono a titolo gratuito, secondo i parametri di riferimento di calore e di combustibili, di cui al citato considerando 13, un quantitativo di diritti correlativamente inferiore. Ne consegue che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 108 delle sue conclusioni, se la produzione di pellet di minerale di ferro fosse inclusa nel parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato, il valore di tale parametro sarebbe inferiore, cosicché la produzione di minerale sinterizzato beneficerebbe soltanto di una parte dei diritti di emissione richiesti per tale produzione.
77 Orbene, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 107 delle sue conclusioni, l’assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione per la produzione, da un lato, di pellet di minerale di ferro e, dall’altro, del minerale sinterizzato corrisponde alla scelta operata dal legislatore dell’Unione nel settore della protezione dell’ambiente per quanto riguarda la lotta contro la «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», di cui al punto 73 della presente sentenza, al fine di garantire, da un lato, che né i produttori di pellet di minerale di ferro né i produttori di minerale sinterizzato debbano acquistare diritti di emissione quando utilizzano i metodi più efficienti e, dall’altro, che essi non cesseranno la loro produzione o non la trasferiranno dall’Unione verso paesi terzi a causa del costo dei diritti di emissione.
78 Tenuto conto di tali considerazioni, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 99 della sentenza impugnata, che la Commissione poteva legittimamente ritenere, nell’ambito del suo ampio potere discrezionale e tenuto conto dei diversi obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/87, che un sottoimpianto di produzione di pellet di minerale di ferro non potesse rientrare nel parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato.
79 Per tali ragioni, neppure gli argomenti della ricorrente relativi alla parità di trattamento degli operatori economici nel mercato interno nonché alla preservazione delle condizioni di una concorrenza non falsata possono mettere in discussione la valutazione effettuata dal Tribunale al punto 98 della sentenza impugnata.
80 In tali circostanze, la prima parte del primo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.
81 Pertanto, il primo motivo d’impugnazione deve essere integralmente respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo d’impugnazione
Argomenti delle parti
82 Con il suo secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ai punti da 93 a 99 della sentenza impugnata sostituendo la motivazione relativa alla valutazione della sostituibilità effettuata dalla Commissione nella decisione controversa con la propria motivazione relativa a tale valutazione.
83 Anzitutto, la ricorrente afferma che i motivi menzionati ai punti da 93 a 99 della sentenza impugnata non compaiono nel testo della decisione controversa. Gli unici motivi invocati a sostegno di tale decisione sarebbero che il parametro di riferimento è adeguato alla produzione di minerale sinterizzato e che l’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 non prevede alcun adeguamento dell’interpretazione delle definizioni dei parametri di riferimento.
84 Essa sostiene, poi, che, anche se la corrispondenza scambiata tra la Commissione e il Regno di Svezia dovesse essere considerata come facente parte della motivazione della decisione controversa, tale corrispondenza non menziona un certo numero di caratteristiche che sono state tuttavia prese in considerazione dal Tribunale, vale a dire la provenienza del minerale di ferro, l’arricchimento, il contenuto di ferro e una distinzione ematite/magnetite, la minore quantità di polvere di coke necessaria alla produzione di pellet di minerale di ferro, o il fatto che l’inclusione, nel parametro di riferimento relativo al minerale di ferro, degli impianti di produzione di tali pellet rischiasse di provocare uno squilibrio significativo per gli impianti allora rientranti in tale parametro di riferimento.
85 Infine, la ricorrente afferma, invocando la sentenza del 6 ottobre 2021, Sigma Alimentos Exterior/Commissione (C‑50/19 P, EU:C:2021:792), che il Tribunale, in modo autonomo rispetto alla decisione controversa e sulla base della propria interpretazione, ha elaborato una motivazione della decisione controversa ex post facto, sulla base di elementi specifici invocati per la prima volta nell’ambito del procedimento dinanzi ad esso. Pertanto, sostituendo la propria motivazione a quella della decisione controversa, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto.
86 La Commissione chiede il rigetto del secondo motivo d’impugnazione.
Giudizio della Corte
87 Ai punti da 93 a 99 della sentenza impugnata, oggetto del secondo motivo d’impugnazione, il Tribunale ha esaminato l’argomento della ricorrente, dedotto nell’ambito del primo motivo del suo ricorso in primo grado, vertente sull’asserita violazione, da parte della Commissione, dell’allegato I del regolamento delegato 2019/331 e dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, vertente sulla sostituibilità diretta dei prodotti di cui trattasi.
88 Tale esame è stato preceduto, da un lato, dalla constatazione, al punto 89 della sentenza impugnata, secondo cui dalla decisione controversa non risultava che la Commissione avesse effettuato un’analisi dettagliata della sostituibilità diretta tra i due prodotti. Dall’altro lato, al punto 90 della sentenza impugnata, il Tribunale, nell’ambito del suo potere sovrano di valutazione degli elementi di fatto e di prova, ha menzionato gli scambi tra il Regno di Svezia e la Commissione, in esito ai quali tale istituzione ha chiaramente indicato alle autorità svedesi che i pellet di minerale di ferro non erano direttamente sostituibili al minerale sinterizzato.
89 Al punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che è in tale contesto che occorreva valutare i diversi argomenti dedotti dalle parti a favore o a sfavore della sostituibilità diretta tra i pellet di minerale di ferro e il minerale sinterizzato.
90 A tale riguardo, occorre constatare che è vero che, nell’ambito del primo motivo del suo ricorso in primo grado, la ricorrente ha sostenuto che la motivazione a sostegno dell’esclusione della produzione di pellet di minerale di ferro dal parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato, di cui al punto 13 della decisione controversa, non era «convincente».
91 Tuttavia, l’argomento sviluppato a sostegno di detto primo motivo di ricorso verteva non già sulla violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, bensì sull’assenza di conformità della decisione controversa alla luce dell’allegato I del regolamento delegato 2019/331 e dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, tenuto conto della scelta della Commissione di rifiutare di includere la produzione dei pellet di minerale di ferro nel parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato.
92 In realtà, la violazione dell’obbligo di motivazione cui la Commissione era tenuta è stata dedotta nell’ambito del quinto motivo del ricorso in primo grado, motivo che è stato esaminato dal Tribunale ai punti da 149 a 160 della sentenza impugnata. Orbene, tali ultimi punti sono oggetto del quinto motivo d’impugnazione.
93 Pertanto, con l’argomento sviluppato nell’ambito del secondo motivo d’impugnazione, vertente sull’errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso in sede di esame dell’obbligo di motivazione incombente alla Commissione, la ricorrente non può mettere in discussione l’argomento sviluppato nella sentenza impugnata vertente sulla fondatezza della decisione controversa.
94 Il secondo motivo d’impugnazione deve essere dunque respinto in quanto infondato.
Sul terzo motivo d’impugnazione
Argomenti delle parti
95 Con il suo terzo motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, ai punti 116 e 117 della sentenza impugnata, in quanto vi sarebbe stato uno snaturamento degli elementi di prova, vale a dire il parere peritale del sig. S. Kallo, il direttore tecnico e metallurgista della società siderurgica SSAB Europe, responsabile per la produzione della SSAB in Svezia e in Finlandia (in prosieguo: il «parere del sig. Kallo»).
96 Essa precisa, al riguardo, che gli elementi di prova menzionati dal Tribunale ai suddetti punti della sentenza impugnata non possono essere sufficienti a giustificare la conclusione del Tribunale, contenuta al punto 99 di tale sentenza, relativa all’assenza di sostituibilità diretta tra i pellet di minerale di ferro e il minerale sinterizzato.
97 A sostegno del suo motivo d’impugnazione, la ricorrente produce due tabelle che presentano, in una colonna, i punti della sentenza impugnata nei quali il Tribunale si è basato su tale parere peritale e in cui, in tale contesto, esso avrebbe snaturato le affermazioni di quest’ultimo e, accanto, nell’altra colonna, i passaggi corrispondenti del parere del sig. Kallo, come presentati al Tribunale.
98 La ricorrente sostiene quindi, sotto un primo profilo, che, al punto 117 della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato una lettura inesatta dei punti 15 e 19 del parere del sig. Kallo, in quanto ha in particolare ritenuto, in tale punto della sentenza impugnata, che da detto parere risultasse che il passaggio, per un impianto, da un’alimentazione mediante minerale sinterizzato a un’alimentazione mediante pellet di minerale di ferro, in diverse proporzioni, richiedeva prove e adattamenti. Orbene, secondo la ricorrente, il parere del sig. Kallo indicava che era facile modificare le proporzioni di questi due prodotti impiegate.
99 Sotto un secondo profilo, il Tribunale avrebbe ritenuto, al punto 116 della sentenza impugnata, che il passaggio da un’alimentazione mediante minerale sinterizzato a un’alimentazione in pellet di minerale di ferro non sarebbe «tanto semplice come premere un pulsante», mentre il parere del sig. Kallo affermerebbe espressamente che «l’apporto di materie prime è automaticamente calcolato e modificato».
100 Sotto un terzo profilo, la ricorrente sostiene che, in tale punto 116, il Tribunale ha altresì giudicato che «sono necessari importanti adeguamenti per consentire il passaggio da un’alimentazione all’altra». Anche tale considerazione sarebbe incompatibile con il parere del sig. Kallo, secondo cui «poiché l’agglomerato è prodotto nel sito dell’acciaieria, tali adattamenti possono essere realizzati entro un termine molto breve».
101 La Commissione chiede il rigetto del terzo motivo d’impugnazione.
Giudizio della Corte
102 Ai punti da 100 a 118 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato se la Commissione fosse incorsa in un errore manifesto di valutazione escludendo che la produzione di pellet di minerale di ferro potesse rientrare nel parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato e, in tal modo, non riconoscendo, contrariamente alla soluzione adottata dalla Corte al punto 42 della sentenza del 26 luglio 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C‑80/16, EU:C:2017:588), nei confronti dell’acciaieria integrata in questione nella causa che ha dato luogo a quest’ultima sentenza, che detti pellet sono sostituibili al minerale sinterizzato.
103 Al punto 114 della sentenza impugnata, il Tribunale ha escluso l’esistenza di un tale errore manifesto di valutazione basandosi, da un lato, sulla conclusione di cui al punto 99 di detta sentenza, che è stata invano contestata dalla ricorrente nell’ambito del primo motivo della presente impugnazione.
104 Dall’altro lato, sotto un primo profilo, il Tribunale ha constatato, al punto 115 della sentenza impugnata, che gli esempi di utilizzo esclusivo di pellet di minerale di ferro per alimentare gli altiforni, menzionati dalla ricorrente, dimostravano che si trattava di soluzioni di ripiego o di soluzioni testate semplicemente, peraltro relativamente obsolete.
105 Orbene, tale constatazione non è contestata dalla ricorrente nell’ambito della presente impugnazione.
106 Sotto un secondo profilo, ai punti 116 e 117 della sentenza impugnata, il Tribunale si è basato su una relazione dello studio di consulenza CRU nonché sul parere del sig. Kallo per suffragare la sua conclusione secondo cui la Commissione non era incorsa in un errore manifesto di valutazione nell’astenersi dal ritenere che, nel caso di specie, i pellet di minerale di ferro potessero essere considerati sostituibili al minerale sinterizzato.
107 A tale riguardo, occorre constatare che, da un lato, sulla base dell’esame della sostituibilità di detti prodotti effettuato dal Tribunale ai punti da 94 a 99 della sentenza impugnata, che è stato invano contestato con il primo motivo di impugnazione, e alla luce della constatazione di cui al punto 115 della sentenza impugnata, constatazione che, come risulta dal punto 105 della presente sentenza, non è contestata nella fase della presente impugnazione, il Tribunale ha potuto validamente ritenere che la Commissione non fosse incorsa in alcun errore manifesto di valutazione adottando la decisione controversa.
108 Dall’altro lato e in ogni caso, per quanto riguarda l’allegazione secondo la quale il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova di cui ai punti 116 e 117 della sentenza impugnata, occorre ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza, la valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, non costituisce una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte. Un simile snaturamento sussiste qualora, senza che occorra assumere nuove prove, la valutazione degli elementi di prova esistenti risulti manifestamente errata o manifestamente contraria alla loro formulazione. Tuttavia, tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 27 aprile 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione, C‑549/21 P, EU:C:2023:340, punto 73 nonché giurisprudenza citata).
109 Orbene, nel caso di specie, dal punto 15 del parere del sig. Kallo, allegato al ricorso in primo grado, risulta che è vero che una modifica delle proporzioni, rispettivamente, di pellet di minerale di ferro e di minerale sinterizzato per l’alimentazione degli altiforni sarebbe agevole e si verificherebbe spesso nella maggior parte delle acciaierie. Tuttavia, al punto 22 di tale parere, si precisa, nondimeno, che, se le modifiche al riguardo sono rilevanti o concernono una materia prima che non è mai stata utilizzata nell’impianto di cui trattasi, esse sono generalmente precedute da prove per valutarne l’impatto sul processo, sulla produttività e sui costi totali. Inoltre, dal punto 25 di detto parere risulta che, per consentire una modifica duratura dell’impianto al fine di ricorrere a un’alimentazione composta unicamente da pellet di minerale di ferro, può essere necessario aggiornare la logistica interna per adeguarsi ad un nuovo flusso di materie prime, allo scopo di ottimizzare ulteriormente le operazioni effettuate all’interno dell’impianto di cui trattasi.
110 Orbene, la decisione controversa verte sul rifiuto, da parte della Commissione, di includere i pellet di minerale di ferro nel parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato per quanto riguarda gli impianti di cui trattasi, e non sul caso specifico di un’acciaieria integrata, cui fa riferimento il punto 42 della sentenza del 26 luglio 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C‑80/16, EU:C:2017:588).
111 In tali circostanze, il Tribunale non ha snaturato il parere del sig. Kallo constatando, al punto 117 della sentenza impugnata, in sostanza, che da tale parere, nonostante la conclusione di quest’ultimo secondo cui il pellet di minerale di ferro sono sostituti immediati del minerale sinterizzato, risultava che il passaggio dal minerale sinterizzato ai pellet di minerale di ferro, in diverse proporzioni, avrebbe richiesto prove e adattamenti nonché lavori di preparazione, compreso un adeguamento della logistica interna in funzione di un nuovo flusso di materie prime.
112 Il terzo motivo d’impugnazione deve essere dunque respinto in quanto infondato.
Sul quarto motivo d’impugnazione
Argomenti delle parti
113 Con il suo quarto motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 148 della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente a sostegno del quarto motivo del suo ricorso in primo grado, la Commissione aveva rispettato il suo obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli aspetti pertinenti del caso di specie.
114 Essa sostiene che, prima di adottare la decisione controversa, la Commissione non ha proceduto a un tale esame preciso e imparziale. Il Tribunale avrebbe infatti constatato, al punto 89 della sentenza impugnata, che da tale decisione non risultava che la Commissione avesse proceduto a un’analisi dettagliata della sostituibilità diretta tra i due prodotti di cui trattasi. In particolare, la valutazione della facilità o della difficoltà relativa associata al controllo della basicità del carico dell’altoforno al momento del cambiamento dei materiali in ingresso avrebbe richiesto la consultazione di un esperto in metallurgia.
115 La Commissione chiede il rigetto di tale motivo d’impugnazione.
Giudizio della Corte
116 Nell’ambito dell’esame del primo motivo di ricorso dedotto in primo grado, il Tribunale ha constatato, al punto 89 della sentenza impugnata, che dalla decisione controversa non risultava effettivamente che la Commissione avesse proceduto ad un’analisi dettagliata della sostituibilità diretta tra i due prodotti, essendosi tale istituzione limitata a esaminare il tenore letterale del parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato e a ricordare che non le era richiesto di procedere ad un «adeguamento dell’interpretazione delle definizioni dei parametri di riferimento».
117 Tuttavia, al punto 90 della sentenza impugnata, il Tribunale ha menzionato gli scambi intervenuti tra la Commissione e il Regno di Svezia, il quale ha presentato a tale istituzione, prima dell’adozione della decisione controversa, proposte che tenevano conto degli interessi dei gestori degli impianti di cui trattasi ed è stato quindi strettamente coinvolto nel procedimento conclusosi con l’adozione di tale decisione. In tali scambi, la Commissione aveva chiaramente indicato alle autorità svedesi di ritenere che i pellet di minerale di ferro non fossero direttamente sostituibili al minerale sinterizzato, in particolare a causa di quanto deciso dalla Corte nella sentenza del 26 luglio 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C‑80/16, EU:C:2017:588).
118 Alla luce del contenuto di tali scambi, il Tribunale ha potuto giustamente concludere, al punto 147 della sentenza impugnata, che non si può addebitare alla Commissione di essere venuta meno al suo obbligo di esaminare con cura e imparzialità tali argomenti nel corso del procedimento amministrativo.
119 In tali circostanze, occorre constatare che il Tribunale non è incorso in errori di diritto nel decidere, al punto 148 della sentenza impugnata, che il quarto motivo del ricorso in primo grado doveva essere respinto.
120 Il quarto motivo d’impugnazione deve essere dunque respinto in quanto infondato.
Sul quinto motivo d’impugnazione
Argomenti delle parti
121 Con il suo quinto motivo d’impugnazione, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 160 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva adempiuto il suo obbligo di motivazione.
122 La ricorrente sostiene che, tenuto conto della complessità tecnica della valutazione della sostituibilità, la decisione controversa avrebbe dovuto contenere un’esposizione sufficiente delle ragioni scientifiche che giustificavano la sua conclusione. A tale riguardo, essa afferma che la Commissione aveva l’obbligo di spiegare, nella decisione controversa, non solo le ragioni per le quali i pellet di minerale di ferro e il minerale sinterizzato fossero o meno sostituibili, ma anche quelle per le quali essa riteneva che ciò non si verificasse nel caso di specie.
123 La ricorrente fa riferimento, a tal fine, alle sentenze del Tribunale del 2 luglio 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione (T‑61/89, EU:T:1992:79, punto 131), e del 14 maggio 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (T‑354/94, EU:T:1998:104, punto 126), nonché della Corte del 26 novembre 1981, Michel/Parlamento (195/80, EU:C:1981:284, punto 22), e del 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (C‑286/98 P, EU:C:2000:630), sostenendo che, conformemente a tale giurisprudenza, la motivazione di una decisione della Commissione deve figurare nel testo stesso della decisione, e le spiegazioni fornite da tale istituzione successivamente alla sua adozione non possono, salvo circostanze eccezionali, essere prese in considerazione.
124 Orbene, le ragioni menzionate dal Tribunale ai punti da 157 a 159 della sentenza impugnata non possono essere considerate «circostanze eccezionali», ai sensi di detta giurisprudenza.
125 Peraltro, la ricorrente contesta il fatto che le lettere inviate dalla Commissione al Regno di Svezia possano essere considerate pertinenti ai fini della decisione controversa e sostiene che, anche se lo fossero, esse non costituirebbero un’esposizione sufficiente delle ragioni scientifiche idonee a giustificare la conclusione quanto all’assenza di sostituibilità tra i due prodotti di cui trattasi.
126 La Commissione chiede il rigetto del quinto motivo d’impugnazione.
Giudizio della Corte
127 Al punto 154 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, anzitutto, correttamente ricordato che la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dal soggetto dal quale promana l’atto controverso, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti, e al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo.
128 Al punto 155 di tale sentenza, il Tribunale ha, poi, giustamente aggiunto che una tale motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore letterale, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi.
129 Infine, al punto 156 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato, senza incorrere in errori di diritto, il fatto che il rispetto dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE, per quanto riguarda una decisione relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, riveste un’importanza tanto più fondamentale in quanto, in tale contesto, l’esercizio del potere discrezionale della Commissione ai sensi di quest’ultima disposizione implica valutazioni economiche ed ecologiche complesse e in quanto il controllo della legittimità e della fondatezza di tali valutazioni da parte del giudice dell’Unione è limitato.
130 Sulla base di tali principi, il Tribunale ha ritenuto, ai punti da 157 a 159 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, la ricorrente non potesse validamente sostenere di non essere stata in grado di comprendere le ragioni per le quali la Commissione aveva ritenuto che il parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato fosse adeguato alla produzione di minerale sinterizzato e non potesse includere, come auspicato dal Regno di Svezia, la produzione di pellet di minerale di ferro.
131 A tal fine, il Tribunale ha giudicato, in primo luogo, al punto 158 della sentenza impugnata, che dal fascicolo di cui disponeva risultava che la ricorrente era stata in grado di contestare la fondatezza della decisione controversa per quanto la riguardava, che si trattasse tanto del tenore letterale del parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato, quanto dell’incidenza che avrebbero potuto avere sulla sua interpretazione i diversi obiettivi della normativa applicabile oppure del fatto che la Commissione aveva implicitamente ma necessariamente ritenuto, nel caso di specie, che non fosse opportuno adottare per gli impianti di cui trattasi la stessa soluzione adottata in precedenza nei confronti di un impianto della Tata Steel (già Corus), situata a IJmuiden (Paesi Bassi), facente parte di un’acciaieria integrata.
132 In secondo luogo, il Tribunale ha sottolineato, al punto 159 della sentenza impugnata, che dal ricorso in primo grado, e in particolare dal contenuto dei diversi motivi dedotti a sostegno di quest’ultimo, risultava che la ricorrente disponeva altresì di una buona conoscenza dei diversi scambi intervenuti, nel corso del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione controversa, tra il Regno di Svezia e la Commissione, i quali facevano parte del contesto.
133 A tale riguardo, come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 155 della sentenza impugnata, conformemente a una costante giurisprudenza, la motivazione di un atto di un’istituzione dell’Unione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un tale atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al tenore letterale di tale atto, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punto 29; del 20 gennaio 2022, Romania/Commissione, C‑899/19 P, EU:C:2022:41, punto 68, nonché del 23 gennaio 2025, Neos/Ryanair e Commissione, C‑490/23 P, EU:C:2025:32, punto 34).
134 Nel caso di specie, il considerando 13 della decisione controversa precisa che il Regno di Svezia aveva effettivamente proposto l’utilizzo di un sottoimpianto oggetto di parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato per la produzione di pellet di minerale di ferro, mentre, nella fase 3, erano stati utilizzati parametri di riferimento di calore e di combustibili. Tuttavia, nel medesimo considerando, la Commissione ha ricordato, anzitutto, che il parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato era definito nell’allegato I del regolamento delegato 2019/331, poi, che definizione dei prodotti nonché la definizione dei processi e delle emissioni oggetto di tale parametro di riferimento di prodotto si riferivano in modo specifico alla sinterizzazione e non includevano i pellet di minerale di ferro e, infine, che l’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87 esigeva un aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per la fase 4 e non prevedeva alcun adeguamento dell’interpretazione delle definizioni dei parametri di riferimento.
135 Al riguardo, occorre constatare, da un lato, che, con la sua impugnazione, la ricorrente contesta soltanto la decisione secondo la quale la produzione di pellet di minerale di ferro non rientra nel parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato.
136 Dall’altro lato, il contesto normativo nel quale la decisione controversa è stata adottata, menzionato al considerando 13 di tale decisione e contemplato ai punti da 73 a 77 della presente sentenza, combinato alle spiegazioni contenute in tale considerando, è sufficiente per comprendere le ragioni per le quali la Commissione ha deciso che la produzione di pellet di minerale di ferro non rientrava nel parametro di riferimento relativo al minerale sinterizzato.
137 Peraltro, oltre al fatto che il Regno di Svezia, che ha presentato alla Commissione proposte che tengono conto degli interessi dei gestori degli impianti di cui trattasi, è stato strettamente coinvolto nel procedimento conclusosi con l’adozione della decisione controversa, è giocoforza constatare che la ricorrente è stata in grado, alla luce delle sue memorie dinanzi al Tribunale, di contestare utilmente la fondatezza di tale decisione (v., per analogia, sentenza del 10 settembre 2024, Commissione/Irlanda e a., C‑465/20 P, EU:C:2024:724, punto 393).
138 Alla luce di tali considerazioni, occorre dichiarare che la motivazione della decisione controversa soddisfa i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE e che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto respingendo il quinto motivo del ricorso in primo grado, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di motivazione.
139 Il quinto motivo d’impugnazione deve essere dunque respinto in quanto infondato.
140 Poiché tutti i motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione sono stati respinti, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.
Sulle spese
141 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
142 Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente in sede di impugnazione, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione.
143 Conformemente all’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la Corte può decidere che, qualora una parte, interveniente in primo grado, che abbia partecipato alla fase scritta od orale del procedimento di impugnazione, non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, le spese da essa sostenute restino a suo carico. Nel caso di specie, occorre decidere che le spese sostenute dal Regno di Svezia, che ha partecipato alla fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte, restino a suo carico.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Luossavaara-Kiirunavaara AB si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3) Il Regno di Svezia si fa carico delle proprie spese.