Corte di giustizia (Quinta Sezione) 12 giugno 2025
« Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 1, lettera i), primo comma – Stato di conservazione di una specie – Nozione – Articolo 14 – Misure di gestione – Prelievo nell’ambiente naturale e sfruttamento compatibile con il mantenimento o il ripristino della specie in uno stato di conservazione soddisfacente – Articolo 1, lettera i), secondo comma – Valutazione del carattere soddisfacente dello stato di conservazione della specie interessata – Condizioni cumulative – Canis lupus (lupo) – Classificazione nella categoria “vulnerabile” della “lista rossa” dell’Unione internazionale per la conservazione della natura – Specie animale che fa parte di una popolazione la cui area di ripartizione naturale si estende al di là del territorio di uno Stato membro – Presa in considerazione degli scambi con le popolazioni della medesima specie presenti negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi – Articolo 2, paragrafo 3 – Presa in considerazione delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali »

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

12 giugno 2025 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 1, lettera i), primo comma – Stato di conservazione di una specie – Nozione – Articolo 14 – Misure di gestione – Prelievo nell’ambiente naturale e sfruttamento compatibile con il mantenimento o il ripristino della specie in uno stato di conservazione soddisfacente – Articolo 1, lettera i), secondo comma – Valutazione del carattere soddisfacente dello stato di conservazione della specie interessata – Condizioni cumulative – Canis lupus (lupo) – Classificazione nella categoria “vulnerabile” della “lista rossa” dell’Unione internazionale per la conservazione della natura – Specie animale che fa parte di una popolazione la cui area di ripartizione naturale si estende al di là del territorio di uno Stato membro – Presa in considerazione degli scambi con le popolazioni della medesima specie presenti negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi – Articolo 2, paragrafo 3 – Presa in considerazione delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali »

Nella causa C‑629/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Riigikohus (Corte suprema, Estonia), con decisione del 13 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 16 ottobre 2023, nel procedimento

MTÜ Eesti Suurkiskjad

contro

Keskkonnaamet,

con l’intervento di:

Keskkonnaagentuur,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, D. Gratsias, E. Regan, J. Passer (relatore) e B. Smulders, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 novembre 2024,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la MTÜ Eesti Suurkiskjad, da M. Ellermaa e E. Lopp;

–        per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente;

–        per il governo danese, da D. Elkan, J.F. Kronborg e C. Maertens, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e M. Kopetzki, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da L. Haasbeek, C. Hermes, E. Randvere, N. Ruiz García e K. Toomus, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 12 dicembre 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, lettera i), dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 193) (in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la MTÜ Eesti Suurkiskjad e il Keskkonnaamet (Ufficio per l’ambiente, Estonia) in merito alla legittimità di un atto amministrativo vertente sulle quote relative alla caccia al lupo.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi del quindicesimo considerando della direttiva «habitat»:

«considerando che (...) è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni».

4        L’articolo 1 di detta direttiva dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per

(...)

i)      Stato di conservazione di una specie: l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all’articolo 2;

Lo “stato di conservazione” è considerato “soddisfacente” quando

–        i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

–        l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e

–        esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

(...)».

5        L’articolo 2 di detta direttiva così prevede:

«1.      Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2.      Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3.      Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali».

6        L’articolo 11 della medesima direttiva è così formulato:

«Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all’articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari».

7        L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat» prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a)      qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b)      perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c)      distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;

d)      deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo».

8        Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all’articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell’ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all’allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente».

9        L’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva così prevede:

«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a)      per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b)      per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c)      nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;

d)      per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e)      per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».

10      L’allegato II della medesima direttiva, intitolato «Specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione», menziona, tra tali specie animali, in particolare il «Canis lupus (tranne le popolazioni estoni (...)».

11      Conformemente all’allegato IV della direttiva «habitat», intitolato «Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa», il Canis lupus fa parte di tali specie animali, «tranne (...) le popolazioni estoni».

12      In forza dell’allegato V di tale direttiva, intitolato «Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione», le popolazioni estoni del Canis lupus possono formare oggetto di tali misure.

 Diritto estone

 Legge sulla conservazione della natura

13      L’articolo 1 della Looduskaitseseadus (legge sulla conservazione della natura, RT I 2004, 38, 258), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla conservazione della natura»), è così formulato:

«La presente legge ha l’obiettivo di:

1)      proteggere la natura preservandone la sua diversità e garantendo lo stato soddisfacente degli habitat naturali e delle specie della fauna, della flora e dei funghi;

(...)».

14      L’articolo 3 della legge sulla conservazione della natura, intitolato «Stato soddisfacente di un habitat e di una specie», al paragrafo 2, prevede quanto segue:

«Lo stato di una specie è considerato soddisfacente se l’abbondanza della sua popolazione indica che la specie persisterà a lungo termine in quanto elemento vitale del suo habitat naturale o del suo habitat di riproduzione, se l’area di ripartizione naturale della specie non è in declino e se esiste e continuerà verosimilmente ad esistere un habitat sufficiente per garantire la persistenza a lungo termine della popolazione della specie».

15      L’articolo 49 di detta legge, intitolato «Piano d’azione per la protezione e la gestione della specie», dispone quanto segue:

«(1)      Viene elaborato un piano d’azione:

1)      per organizzare la conservazione della specie che rientra nella categoria di protezione I;

2)      per garantire lo stato di conservazione soddisfacente della specie se i risultati dell’inventario scientifico della specie mostrano che le misure adottate fino a quel momento non lo garantiscono o se ciò è richiesto da un obbligo internazionale;

3)      per la gestione della specie se i risultati dell’inventario scientifico della specie mostrano un impatto negativo significativo sull’ambiente o una minaccia per la proprietà o la salute umana in seguito a un aumento dell’abbondanza della specie.

(2)      Il piano d’azione deve comprendere:

1)      dati sulla biologia, sull’abbondanza e sulla ripartizione della specie;

2)      le condizioni per garantire lo stato favorevole della specie minacciata;

3)      i fattori di rischio;

4)      l’obiettivo di conservazione o di gestione;

5)      le priorità e il calendario delle misure necessarie per raggiungere lo stato soddisfacente o per gestire la specie;

6)      il bilancio per l’organizzazione della conservazione o della gestione.

(...)».

 Legge sulla caccia

16      L’articolo 21 della Jahiseadus (legge sulla caccia, RT I 2013, 2), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla caccia»), intitolato «Monitoraggio della selvaggina», al paragrafo 4, così prevede:

«Ogni anno, l’autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo [il Keskkonnaagentuur (Agenzia per l’ambiente, Estonia)] redige una relazione di monitoraggio sulla selvaggina. La relazione di monitoraggio deve contenere i seguenti dati:

1)      la descrizione dello stato delle popolazioni di selvaggina;

2)      i cambiamenti intervenuti nello stato delle popolazioni di selvaggina;

3)      le previsioni dello stato delle popolazioni di selvaggina e i fattori di rischio;

4)      le raccomandazioni relative alle quote e alla struttura della caccia».

17      L’articolo 22 della legge sulla caccia, intitolato «Quote e struttura della caccia», al paragrafo 2, dispone quanto segue:

«Ogni anno, l’Ufficio per l’ambiente fissa le quote relative alla caccia all’orso bruno, al lupo, alla lince e alla foca grigia, basandosi sulle relazioni menzionate all’articolo 21, paragrafo 4, della presente legge, nonché sulla proposta formulata dal consiglio della caccia».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18      Il 4 ottobre 2012 il Ministro estone dell’Ambiente ha adottato un «Piano d’azione per la protezione e la gestione dei grandi predatori [Canis lupus (lupo), Lynx lynx (lince) e Ursus arctos (orso bruno)] per il periodo 2012-2021» (in prosieguo: il «piano d’azione per il periodo 2012-2021»).

19      Il piano d’azione per il periodo 2012-2021 indicava che lo stato di conservazione delle popolazioni estoni di grandi carnivori poteva essere considerato soddisfacente e mirava, tra l’altro, a mantenere lo stato di conservazione soddisfacente del lupo tanto a livello della popolazione estone quanto a livello della popolazione baltica di tale specie animale. A tal fine, detto piano d’azione fissava l’obiettivo di mantenere ogni anno, prima dell’inizio della stagione venatoria, dai 15 ai 25 branchi di lupi comprendenti i piccoli, in modo che la popolazione totale della specie nel territorio estone fosse di circa 150-250 esemplari. In tale forbice, dovevano essere fissati obiettivi annuali in funzione dei risultati del monitoraggio e l’abbondanza della popolazione doveva essere mantenuta, all’interno di tale forbice, attraverso la caccia. L’obiettivo era anche quello di ridurre i danni causati dal lupo, in particolare privilegiando la caccia nelle zone in cui causava danni.

20      Secondo detto piano d’azione, la popolazione baltica del lupo faceva a sua volta parte della popolazione eurasiatica di tale specie animale, la cui area di ripartizione naturale si estendeva in Estonia, in Lettonia, in Lituania, nel nord-est della Polonia, in Bielorussia, nel nord dell’Ucraina e in alcune regioni russe. Il medesimo piano d’azione indicava il numero approssimativo, per l’anno 2008, di lupi presenti in Lettonia e in Lituania nonché, per l’anno 2010, nelle regioni russe ai confini con l’Estonia. Esso precisava anche che, sebbene fossero stati adottati piani di protezione o di conservazione e di gestione del lupo dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Finlandia nonché dalla Repubblica di Bielorussia ed erano in preparazione da parte della Repubblica di Lituania e dalla Repubblica di Polonia, essi mancavano, per contro, in Russia. Il piano d’azione per il periodo 2012-2021 menzionava peraltro la possibilità di cacciare il lupo in tali Stati membri e paesi terzi. Nel settore della cooperazione internazionale, tale piano d’azione sottolineava in particolare la partecipazione della Repubblica di Estonia al gruppo di lavoro dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (International Union for Conservation of Nature; in prosieguo: l’«IUCN») nonché l’esistenza di contatti intrattenuti dal rappresentante di tale Stato membro con i suoi omologhi lettoni, lituani, polacchi, finlandesi, svedesi, norvegesi e russi. Detto piano d’azione prevedeva altresì l’istituzione di uno scambio regolare di informazioni tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia sull’evoluzione quantitativa della popolazione dei grandi carnivori e sulle quote di caccia nonché la partecipazione attiva della Repubblica di Estonia ai progetti internazionali connessi all’organizzazione della conservazione e della gestione dei grandi carnivori.

21      Con decreto del 29 ottobre 2020, adottato in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 2, della legge sulla caccia, l’Ufficio per l’ambiente ha fissato la prima tranche della quota relativa alla caccia al lupo per la stagione venatoria 2020/2021 in Estonia a 140 esemplari, ripartiti in 20 zone di gestione, privilegiando le zone di allevamento e quelle in cui tale specie animale aveva causato danni.

22      La ricorrente nel procedimento principale, un’associazione estone per la tutela dell’ambiente, ha proposto un ricorso dinanzi al Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia) volto all’annullamento di tale decreto. A sostegno di tale ricorso, essa ha affermato in particolare che, in Estonia, lo stato di conservazione del lupo non poteva essere considerato «soddisfacente», ai sensi dell’articolo 3 della legge sulla conservazione della natura, e che il fatto di autorizzare la caccia di 140 lupi avrebbe reso l’obiettivo di assicurare il mantenimento o il ripristino di tale specie in uno stato di conservazione soddisfacente ancora più difficile da raggiungere.

23      Con sentenza del 1° ottobre 2021, il Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn) ha respinto tale ricorso.

24      Detta decisione di rigetto è stata confermata dal Tallinna Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tallinn, Estonia).

25      La Riigikohus (Corte suprema, Estonia), giudice del rinvio, è investita di un’impugnazione della ricorrente nel procedimento principale avverso la decisione di conferma del giudice d’appello.

26      Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se, qualora uno Stato membro adotti misure di gestione ai sensi dell’articolo 14 della direttiva «habitat», per verificare la compatibilità di tali misure con l’obiettivo di garantire il mantenimento o il ripristino di tale specie in uno «stato di conservazione soddisfacente», ai sensi dell’articolo 1, lettera i), secondo comma, di tale direttiva, occorra prendere in considerazione lo stato di conservazione della popolazione di tale specie presente nel territorio dello Stato membro interessato o se sia possibile tener conto dello stato di conservazione della popolazione situata nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea, nel caso di specie della popolazione baltica.

27      Detto giudice rileva, a tal riguardo, che, sebbene non vi sia alcuna contestazione circa lo stato di conservazione «soddisfacente» della popolazione baltica del lupo, la ricorrente nel procedimento principale, basandosi su una valutazione dell’IUCN, sostiene che la popolazione estone del lupo non può essere considerata nel senso che versi in tale stato di conservazione.

28      In tale contesto, il giudice del rinvio osserva, in secondo luogo, che, a sua conoscenza, ai fini della conservazione della popolazione del lupo di cui trattasi, non esiste alcuna forma di cooperazione ufficiale tra gli Stati membri nel cui territorio si estende l’area di ripartizione naturale di tale popolazione, ma che esiste solo una comunicazione informale tra gli scienziati.

29      In terzo luogo, il giudice del rinvio si pone la questione, alla luce, in particolare, delle sentenze del 14 giugno 2007, Commissione/Finlandia (C‑342/05, EU:C:2007:341), e del 23 aprile 2020, Commissione/Finlandia (Caccia primaverile all’edredone maschio) (C‑217/19, EU:C:2020:291), se una popolazione di una specie classificata, per quanto riguarda uno Stato membro, nella categoria «vulnerabile» della lista rossa delle specie minacciate dell’IUCN (in prosieguo: la «lista rossa dell’IUCN») possa essere considerata in uno «stato di conservazione soddisfacente», ai sensi della direttiva «habitat». Esso rileva, a tal riguardo, che, nel piano d’azione stabilito per il periodo 2022-2031, in seguito al piano d’azione per il periodo 2012-2021, la popolazione baltica del lupo è considerata rientrante nella categoria «minor preoccupazione» (LC) della lista rossa dell’IUCN, mentre la popolazione estone di tale specie è qualificata come «vulnerabile» (VU), e dovrebbe anche essere considerata «in pericolo» (EN) qualora non si tenesse conto delle popolazioni vicine.

30      Infine, in quarto luogo, il giudice del rinvio indica che, nell’ambito del procedimento principale, l’Ufficio per l’ambiente e l’Agenzia per l’ambiente hanno sempre sostenuto che un aumento del numero di lupi comporterebbe forti tensioni sociali ed economiche. Infatti, uno dei principali argomenti addotti per giustificare l’autorizzazione della caccia al lupo sarebbe la necessità di ridurre i danni causati da tale specie animale, soprattutto al bestiame.

31      In tali circostanze, la Riigikohus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 14, paragrafo 1, della [direttiva “habitat”] debba essere interpretato nel senso che esso impone, al momento dell’adozione delle misure di cui a tale disposizione, di garantire uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi dell’articolo 1, lettera i), per una popolazione regionale di una specie in un determinato Stato membro, o se si possa tenere conto dello stato di conservazione dell’intera popolazione nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea.

2)      Qualora sia ammissibile tenere conto dello stato di conservazione dell’intera popolazione nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea, se la [direttiva “habitat”] debba essere interpretata nel senso che essa presuppone una cooperazione formale tra gli Stati membri sui quali si estende l’area di ripartizione della popolazione, ai fini della conservazione di tale popolazione, o se sia sufficiente che lo Stato membro che adotta le misure di cui all’articolo 14 della [direttiva “habitat”] determini la situazione della popolazione della specie negli altri Stati membri interessati, o stabilisca in un piano nazionale di gestione le condizioni per farlo.

3)      Se l’articolo 1, lettera i), della [direttiva “habitat”] possa essere interpretato nel senso che una popolazione regionale di una specie classificata nella categoria di rischio “vulnerabile” (VU [vulnerable]) [della lista rossa dell’UICN], può avere uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi della [direttiva “habitat”].

4)      Se l’articolo 1, lettera i), della [direttiva “habitat”], in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 3, della medesima, possa essere interpretato nel senso che, nel determinare lo stato di conservazione soddisfacente di una specie, si possono prendere in considerazione anche esigenze economiche, sociali e culturali, nonché particolarità regionali e locali».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima, sulla seconda e sulla terza questione

32      Con le sue prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, lettera i), della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che la classificazione nella categoria «vulnerabile» della lista rossa dell’IUCN della popolazione di una specie animale presente nel territorio di uno Stato membro esclude che lo stato di conservazione di tale specie, nel territorio di tale Stato membro, sia considerato «soddisfacente», ai sensi di tale disposizione. Inoltre, tale giudice si chiede, in sostanza, se detto articolo 1, lettera i), debba essere interpretato nel senso che l’adozione, da parte di uno Stato membro, di misure di gestione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva implichi l’obbligo di garantire uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione di tale specie presente nel territorio di tale Stato membro o se quest’ultimo possa prendere in considerazione lo stato di conservazione dell’insieme della popolazione la cui area di ripartizione naturale si estende al di là del territorio di detto Stato membro e, se del caso, in quale misura e a quali condizioni.

33      In via preliminare, occorre ricordare che, in linea di principio, il lupo rientra, in forza dell’articolo 12 della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’allegato IV, lettera a), di quest’ultima, tra le specie di «interesse comunitario» cui occorre garantire una «rigorosa tutela», ai sensi di detto articolo 12.

34      Tuttavia, tale allegato IV, lettera a), esclude da tale rigorosa tutela, in particolare, le popolazioni estoni del lupo.

35      Di conseguenza, tali popolazioni sono inserite nell’allegato V, lettera a), della direttiva «habitat» come specie animale di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione e rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 14 di detta direttiva.

36      Per quanto riguarda le misure di gestione di cui le specie incluse nell’allegato V della direttiva «habitat» potrebbero formare oggetto, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, «[g]li Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all’articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell’ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all’allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente».

37      Dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta che gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità per determinare la necessità di adottare misure in applicazione di detta disposizione, tali da limitare lo sfruttamento delle specie incluse nell’allegato V della direttiva «habitat» (sentenza del 29 luglio 2024, ASCEL, C‑436/22, EU:C:2024:656, punto 53).

38      Tuttavia, tale margine di discrezionalità è limitato dall’obbligo di garantire che il prelievo degli esemplari di una specie nell’ambiente naturale e lo sfruttamento di tali esemplari siano compatibili con il mantenimento di tale specie in uno stato di conservazione soddisfacente (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, ASCEL, C‑436/22, EU:C:2024:656, punto 55).

39      Si deve infatti ricordare che ogni misura adottata da uno Stato membro sulla base della direttiva «habitat» deve essere intesa, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie animali di interesse comunitario (sentenza del 29 luglio 2024, ASCEL, C‑436/22, EU:C:2024:656, punto 56).

40      Inoltre, come risulta dal quindicesimo considerando della direttiva «habitat», il legislatore dell’Unione ha affermato che è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora e che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, «qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi», compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni. In tal modo, come dimostra l’inciso «qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi», l’adozione di tali misure deve essere giustificata dalla necessità di mantenere o ripristinare la specie interessata in uno stato di conservazione soddisfacente (sentenza del 29 luglio 2024, ASCEL, C‑436/22, EU:C:2024:656, punto 57).

41      Peraltro, quando una specie animale si trova in uno stato di conservazione insoddisfacente, le autorità competenti devono adottare misure, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva «habitat», al fine di migliorare lo stato di conservazione della specie interessata in modo tale che le popolazioni di quest’ultima raggiungano in futuro e in maniera duratura uno stato di conservazione soddisfacente (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, ASCEL, C‑436/22, EU:C:2024:656, punto 69).

42      Infine, la valutazione dello stato di conservazione di una specie e dell’opportunità di adottare misure fondate sull’articolo 14 della direttiva «habitat» deve essere effettuata tenendo conto, segnatamente, dei più recenti dati scientifici ottenuti grazie alla sorveglianza prevista all’articolo 11 di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, ASCEL, C‑436/22, EU:C:2024:656, punto 65). Al riguardo, in virtù del principio di precauzione sancito dall’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, se l’esame dei migliori dati scientifici disponibili lascia sussistere un’incertezza quanto al fatto che lo sfruttamento di una specie di interesse comunitario sia compatibile con il mantenimento di quest’ultima in uno stato di conservazione soddisfacente, lo Stato membro interessato deve astenersi dall’autorizzare un siffatto sfruttamento (sentenza del 29 luglio 2024, ASCEL, C‑436/22, EU:C:2024:656, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

43      Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, nel piano d’azione per il periodo 2012-2021, lo stato di conservazione del lupo in Estonia era considerato soddisfacente. In tale contesto, si è tenuto conto, tra l’altro, degli elementi relativi a Stati membri e a paesi terzi limitrofi, menzionati al punto 20 della presente sentenza.

44      Tuttavia, il giudice del rinvio rileva, in particolare, che, nel successivo piano d’azione, stabilito per il periodo 2022-2031, la popolazione estone del lupo è classificata nella categoria «vulnerabile» della lista rossa dell’IUCN, vale a dire, secondo la definizione contenuta nelle linee guida per l’utilizzo delle categorie e dei criteri della lista rossa dell’IUCN, «confrontata ad un elevato rischio di estinzione allo stato selvatico».

45      Al riguardo, occorre ricordare, da un lato, che la nozione di «stato di conservazione di una specie» è definita all’articolo 1, lettera i), primo comma, della direttiva «habitat» come l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all’articolo 2 di tale direttiva.

46      Dall’altro lato, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 1, lettera i), secondo comma, di detta direttiva, lo stato di conservazione di una specie è considerato soddisfacente purché ricorrano tre condizioni cumulative. In primo luogo, i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa devono indicare che quest’ultima continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene. In secondo luogo, l’area di ripartizione naturale di tale specie non deve essere in declino né rischiare di declinare in un futuro prevedibile. In terzo luogo, occorre che esista e continui probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le popolazioni di detta specie si mantengano a lungo termine (sentenza del 29 luglio 2024, ASCEL, C‑436/22, EU:C:2024:656, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

47      Orbene, dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 16 della direttiva «habitat», che autorizza gli Stati membri a derogare alle disposizioni previste dagli articoli da 12 a 15 di quest’ultima e la cui applicazione dipende altresì, tra l’altro, dal mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale, risulta che tale stato deve esistere ed essere valutato, innanzitutto e necessariamente a livello locale e nazionale, in modo che uno stato di conservazione non soddisfacente nel territorio di uno Stato membro o di una sua parte non sia dissimulato dall’effetto di una valutazione effettuata esclusivamente a livello transfrontaliero, dalla quale emergerebbe che la specie di cui trattasi si trova in uno stato di conservazione soddisfacente (sentenza dell’11 luglio 2024, WWF Österreich e a., C‑601/22, EU:C:2024:595, punto 57).

48      Lo stesso vale, necessariamente, nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 14 della direttiva «habitat». Infatti, come rilevato dall’avvocata generale ai paragrafi 39 e 40 delle sue conclusioni, se lo stato di conservazione di una specie non è soddisfacente in uno Stato membro nel cui territorio si estende, almeno potenzialmente, la sua area di ripartizione naturale, essa non può realizzarvi o, quanto meno, non può realizzarvi pienamente la sua funzione ecologica, anche se la popolazione della specie interessata presente in tale Stato membro fa parte di una popolazione il cui stato di conservazione è soddisfacente.

49      Ciò detto, per quanto riguarda, sotto un primo profilo, il fatto che la popolazione estone del lupo sia classificata nella categoria «vulnerabile» della lista rossa dell’IUCN, è necessario constatare che, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, ai fini della definizione della nozione di «stato di conservazione di una specie», né l’articolo 1, lettera i), della direttiva «habitat» né alcun’altra disposizione di tale direttiva fanno riferimento alla lista rossa dell’IUCN o ai criteri secondo i quali quest’ultima sia stabilita quale indicatore dello stato di conservazione soddisfacente o meno di una specie.

50      Peraltro, come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, il metodo di valutazione utilizzato ai fini della classificazione delle specie nella lista rossa dell’IUCN differisce da quello che deve essere attuato ai sensi dell’articolo 1, lettera i), della direttiva «habitat».

51      Pertanto, sebbene, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, i dati, i criteri e le valutazioni che hanno portato alla classificazione di una specie nella lista rossa dell’IUCN possano far parte dei dati scientifici che lo Stato membro interessato deve prendere in considerazione ai fini della propria valutazione [v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2007, Commissione/Finlandia, C‑342/05, EU:C:2007:341, punti 26 e 27; del 23 aprile 2020, Commissione/Finlandia (Caccia primaverile all’edredone maschio), C‑217/19, EU:C:2020:291, punti da 77 a 88, nonché del 29 luglio 2024, ASCEL, C‑436/22, EU:C:2024:656, punti 65 e 78], la classificazione di una specie nella lista rossa dell’IUCN, e più in particolare nella categoria «vulnerabile» a livello nazionale di quest’ultima, non esclude, in quanto tale, che lo stato di conservazione di detta specie, nel territorio dello Stato membro interessato, sia tuttavia considerato soddisfacente se ricorrono le condizioni cumulative previste all’articolo 1, lettera i), secondo comma, della direttiva «habitat».

52      Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, queste ultime condizioni, occorre rilevare che, per determinare se lo stato di conservazione di una specie sia soddisfacente nel territorio di uno Stato membro, dati relativi alle popolazioni di tale specie in altri Stati membri, o addirittura in paesi terzi, possono essere rilevanti. Ciò vale in particolare nel caso di specie animali protette che occupano ampi territori, come il lupo, e la cui «area di ripartizione naturale», che costituisce uno dei criteri che devono essere presi in considerazione per determinare se lo stato di conservazione di una specie sia soddisfacente, è, pertanto, più vasta dello spazio geografico che presenta gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e alla loro riproduzione (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, ASCEL, C‑436/22, EU:C:2024:656, punto 61 e giurisprudenza citata).

53      Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale ai paragrafi da 48 a 52 delle sue conclusioni, in particolare nel caso di una specie animale come il lupo, le popolazioni di quest’ultima presenti anche negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi a quello che ipotizza l’adozione di misure di gestione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva «habitat» saranno rilevanti ai fini della verifica, da parte di quest’ultimo Stato membro, del carattere soddisfacente o meno dello stato di conservazione della popolazione di tale specie presente nel suo territorio, purché vi siano degli scambi tra tali popolazioni, atteso che siffatti scambi possono costituire un fattore che, influendo sulla specie in causa, può alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza di quest’ultima popolazione in detto territorio, ai sensi dell’articolo 1, lettera i), primo comma, di tale direttiva.

54      Di fatto, tali scambi possono in particolare compensare le perdite di esemplari di una specie attraverso l’immigrazione o, per contro, attenuare, con l’emigrazione, una crescita eccessiva della popolazione di tale specie nello Stato membro interessato. Peraltro, tali scambi possono rafforzare la variabilità genetica di tale popolazione.

55      Inoltre, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, gli scambi tra le popolazioni degli Stati membri o dei paesi terzi facenti parte di una stessa popolazione, nel caso di specie la popolazione baltica del lupo, o addirittura della popolazione eurasiatica di tale specie animale, possono anche essere una condizione indispensabile per la conservazione di quest’ultima, in particolare per quanto riguarda le popolazioni presenti negli Stati membri la cui superficie è relativamente ridotta, sicché l’habitat naturale che la specie può trovarvi è troppo piccolo per assicurare la sopravvivenza di una popolazione. In un caso del genere, la specie interessata può garantire la sua presenza in modo permanente in un siffatto Stato membro solo se la sua popolazione, che non sarebbe in grado di sopravvivere qualora restasse isolata, abbia scambi in maniera continuativa con popolazioni della stessa specie presenti negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi. La presa in considerazione di tali scambi può quindi consentire di constatare che ricorrono le tre condizioni cumulative di uno stato di conservazione soddisfacente, previste all’articolo 1, lettera i), secondo comma, della direttiva «habitat», per quanto riguarda tale popolazione.

56      Ciò detto, occorre sottolineare che, come risulta dalla formulazione di tale disposizione, ricordata al punto 46 della presente sentenza, affinché lo stato di conservazione di una specie sia considerato soddisfacente, non è sufficiente che i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indichino che tale specie continua ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene, che l’area di ripartizione naturale di detta specie non sia in declino e che esista un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine. Occorre ancora, in primo luogo, che i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indichino che tale specie può continuare, a lungo termine, ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene, in secondo luogo, che l’area di ripartizione naturale di tale specie non rischi di declinare in un futuro prevedibile e, in terzo luogo, che continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

57      Di conseguenza, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, nell’ipotesi di una situazione attuale soddisfacente, alla luce di tali criteri, occorre ancora assicurarsi del carattere permanente di tale situazione affinché possa essere constatato il carattere soddisfacente dello stato di conservazione di una specie.

58      A tal riguardo, occorre tener conto in particolare, in primo luogo, di qualsiasi prevedibile cambiamento che possa incidere sugli scambi tra la popolazione presente nello Stato membro interessato e le altre popolazioni facenti parte della stessa popolazione.

59      La costruzione in corso di recinzioni alla frontiera tra, da un lato, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania nonché, dall’altro, la Repubblica di Bielorussia e la Federazione russa, menzionata dal giudice del rinvio, costituisce un siffatto cambiamento. Infatti, tali recinzioni possono incidere sugli scambi tra, da un lato, le popolazioni della specie interessata presenti in tali Stati membri e, dall’altro, le popolazioni di tale specie presenti in Bielorussia e in Russia.

60      In secondo luogo, occorre tener conto del livello di tutela giuridica di cui beneficia la specie interessata negli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi.

61      Il carattere permanente degli scambi constatati tra la popolazione della specie interessata presente in uno Stato membro e le popolazioni di tale specie che si trovano in altri Stati membri può, in linea di principio, essere presunto, dal momento che questi ultimi Stati membri sono soggetti, al pari del primo, alle prescrizioni della direttiva «habitat».

62      Per contro, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale ai paragrafi 63 e 64 delle sue conclusioni, in assenza, in un paese terzo, di una protezione analoga a quella garantita dalla direttiva «habitat» o, quantomeno, dalla Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 (GU 1982, L 38, pag. 3), non esiste alcuna garanzia giuridica contro un deterioramento, in futuro, delle popolazioni presenti in tale paese terzo e, pertanto, degli scambi con la popolazione dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, WWF Österreich e a., C‑601/22, EU:C:2024:595, punti 62 e 63, nonché giurisprudenza citata).

63      Infine, in terzo luogo, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, il peso che occorre attribuire ai rapporti con le popolazioni degli Stati membri e dei paesi terzi limitrofi sarà tanto più importante qualora tali Stati membri e paesi terzi non solo applichino regimi di tutela giuridica analoghi, ma cooperino, con lo Stato membro interessato, ai fini della protezione della specie interessata e coordinino con quest’ultimo, ad esempio, le loro misure di protezione in modo da ottimizzare gli scambi tra le popolazioni interessate.

64      Peraltro, per garantire, come ricordato al punto 38 della presente sentenza, che il prelievo degli esemplari di una specie nell’ambiente naturale e lo sfruttamento di tali esemplari siano compatibili con il mantenimento di tale specie in uno stato di conservazione soddisfacente, può risultare necessario che lo Stato membro, nel cui territorio è presente una popolazione di lupi facente parte di una popolazione la cui area di ripartizione naturale si estende al di là di tale territorio, qualora intenda prendere in considerazione gli scambi tra la popolazione di lupo presente in detto territorio e quelle presenti negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi, condivida con questi ultimi informazioni sui movimenti transfrontalieri osservati negli esemplari di tale specie nonché sulle misure di gestione che tali Stati membri o paesi terzi adottano o ipotizzano di adottare nei confronti delle popolazioni presenti nei loro rispettivi territori. Infatti, da un lato, simili scambi di informazioni sono idonei a rendere più precisa la valutazione, da parte dello Stato membro interessato, delle dimensioni della propria popolazione. Dall’altro lato, informarsi sulle misure di gestione applicate o ipotizzate dagli Stati membri o dai paesi terzi pertinenti può essere necessario affinché tale Stato membro possa assicurarsi che la specie interessata possa essere considerata effettivamente in uno stato di conservazione soddisfacente nel suo territorio. Infine, possono essere necessarie a tale Stato membro informazioni sulle misure applicate o ipotizzate dagli Stati membri o dai paesi terzi limitrofi per assicurarsi che le misure che intende adottare nei confronti di tale specie siano compatibili con il mantenimento di quest’ultima in uno stato di conservazione soddisfacente nel suo territorio.

65      Spetta al giudice del rinvio determinare se, tenuto conto degli elementi menzionati ai punti da 45 a 64 della presente sentenza, lo stato di conservazione del lupo in Estonia poteva essere considerato soddisfacente al momento dell’adozione del piano d’azione per il periodo 2012-2021 e, eventualmente, se le misure di gestione decise nel decreto di cui trattasi nel procedimento principale, di cui al punto 21 della presente sentenza, erano compatibili con il mantenimento del lupo in tale stato.

66      Alla luce dell’insieme dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima, alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 1, lettera i), della direttiva «habitat» deve essere interpretato nel senso che:

–        la classificazione, nella categoria «vulnerabile» della lista rossa dell’IUCN, della popolazione di una specie animale presente nel territorio di uno Stato membro non esclude che lo stato di conservazione di tale specie, nel territorio di tale Stato membro, sia considerato «soddisfacente», ai sensi di tale disposizione;

–        lo stato di conservazione soddisfacente di detta specie deve esistere ed essere valutato, anzitutto e necessariamente, a livello locale e nazionale. Tuttavia, nell’ambito della valutazione, ai fini dell’adozione di misure di gestione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, del carattere «soddisfacente», ai sensi di detto articolo 1, lettera i), dello stato di conservazione di una specie animale che fa parte di una popolazione la cui area di ripartizione naturale si estende al di là del territorio di tale Stato membro, quest’ultimo può prendere in considerazione gli scambi tra, da un lato, la popolazione della specie interessata presente nel suo territorio e, dall’altro, le popolazioni di tale specie presenti negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi. Ai fini della valutazione della rilevanza da attribuire a tali scambi, lo Stato membro interessato deve tener conto, in particolare, di qualsiasi cambiamento prevedibile e probabile che possa incidere su tali scambi, del livello della tutela giuridica garantita da questi altri Stati membri e paesi terzi, nonché del grado della cooperazione tra le loro autorità competenti.

 Sulla quarta questione

67      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, lettera i), della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 3, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito della valutazione dello stato di conservazione di una specie animale ai fini dell’adozione, ai sensi dell’articolo 14 di detta direttiva, di misure di gestione, si possa tener conto di esigenze economiche, sociali e culturali nonché di particolarità regionali e locali, ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 3.

68      Come rilevato dall’avvocata generale ai paragrafi da 73 a 79 delle sue conclusioni, esigenze economiche, sociali e culturali nonché particolarità regionali e locali che caratterizzano la situazione di uno Stato membro possono essere rilevanti al fine di stabilire il carattere soddisfacente o meno dello stato di conservazione di una specie presente nel suo territorio, ai sensi dell’articolo 1, lettera i), della direttiva «habitat». Infatti, tali esigenze e particolarità possono far parte dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva.

69      Tuttavia, come parimenti sottolineato, in sostanza, dall’avvocata generale ai paragrafi da 80 a 82 delle sue conclusioni, qualora non ricorrano tutte le tre condizioni cumulative poste dall’articolo 1, lettera i), secondo comma, della direttiva «habitat», lo stato di conservazione della specie interessata non può, in ogni caso, essere considerato soddisfacente. Infatti, se fosse consentito agli Stati membri di ritenere che, sebbene non ricorrano tali condizioni, lo stato di conservazione della specie interessata debba nondimeno essere considerato soddisfacente, in ragione delle esigenze o delle particolarità a cui rinvia l’articolo 2, paragrafo 3, di detta direttiva, allora sarebbe messa a repentaglio la realizzazione dell’obiettivo di conservazione della specie, di cui al paragrafo 2 di tale articolo 2 (v., per analogia, sentenze del 7 novembre 2000, First Corporate Shipping, C‑371/98, EU:C:2000:600, punto 23, e del 14 gennaio 2010, Stadt Papenburg, C‑226/08, EU:C:2010:10, punto 31).

70      Per la stessa ragione, le esigenze economiche, sociali e culturali nonché le particolarità regionali e locali di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva «habitat», che, del resto, non costituisce una deroga autonoma al regime generale di protezione istituito da tale direttiva (sentenza del 14 gennaio 2010, Stadt Papenburg, C‑226/08, EU:C:2010:10, punto 32), non possono essere invocate per escludere l’obbligo di garantire che il prelievo degli esemplari di una specie nell’ambiente naturale e lo sfruttamento di tali esemplari siano compatibili con il mantenimento di tale specie in uno stato di conservazione soddisfacente, obbligo che, come rilevato al punto 38 della presente sentenza, limita il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri in forza dell’articolo 14 di detta direttiva. È solo entro i limiti di tale margine di discrezionalità che gli Stati membri sono in linea di principio autorizzati a tener conto di tali esigenze e particolarità.

71      Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 1, lettera i), della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 3, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito della valutazione dello stato di conservazione di una specie animale ai fini dell’adozione, ai sensi dell’articolo 14 di detta direttiva, di misure di gestione, si può tener conto di esigenze economiche, sociali e culturali nonché di particolarità regionali e locali, ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 3, qualora tali esigenze e particolarità costituiscano fattori che, influendo sulla specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva. Tuttavia, lo stato di conservazione di detta specie non può essere considerato soddisfacente a causa di tali esigenze e particolarità se non ricorrono le tre condizioni cumulative enunciate al secondo comma di tale articolo 1, lettera i).

 Sulle spese

72      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 1, lettera i), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013,

deve essere interpretato nel senso che:

–        la classificazione, nella categoria «vulnerabile» (VU) della lista rossa delle specie minacciate dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), della popolazione di una specie animale presente nel territorio di uno Stato membro non esclude che lo stato di conservazione di tale specie, nel territorio di tale Stato membro, sia considerato «soddisfacente», ai sensi di tale disposizione;

–        lo stato di conservazione soddisfacente di detta specie deve esistere ed essere valutato, anzitutto e necessariamente, a livello locale e nazionale. Tuttavia, nell’ambito della valutazione, ai fini dell’adozione di misure di gestione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 92/43, come modificata, del carattere «soddisfacente», ai sensi di detto articolo 1, lettera i), dello stato di conservazione di una specie animale che fa parte di una popolazione la cui area di ripartizione naturale si estende al di là del territorio di tale Stato membro, quest’ultimo può prendere in considerazione gli scambi tra, da un lato, la popolazione della specie interessata presente nel suo territorio e, dall’altro, le popolazioni di tale specie presenti negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi. Ai fini della valutazione della rilevanza da attribuire a tali scambi, lo Stato membro interessato deve tener conto, in particolare, di qualsiasi cambiamento prevedibile e probabile che possa incidere su tali scambi, del livello della tutela giuridica garantita da questi altri Stati membri e paesi terzi, nonché del grado della cooperazione tra le loro autorità competenti.

2)      L’articolo 1, lettera i), della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/43, come modificata,

deve essere interpretato nel senso che:

nell’ambito della valutazione dello stato di conservazione di una specie animale ai fini dell’adozione, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 92/43, come modificata, di misure di gestione, si può tener conto di esigenze economiche, sociali e culturali nonché di particolarità regionali e locali, ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 3, qualora tali esigenze e particolarità costituiscano fattori che, influendo sulla specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 92/43, come modificata. Tuttavia, lo stato di conservazione di detta specie non può essere considerato soddisfacente a causa di tali esigenze e particolarità se non ricorrono le tre condizioni cumulative enunciate al secondo comma di tale articolo 1, lettera i).

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