Ambiente in genere. Opere strategiche di interesse nazionale
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Ambiente in genere. Opere strategiche e di interesse nazionale (competenza) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 513/07
Reg.Dec.
N. 3869 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3869/2005, proposto da:
TRENTO AD ALTA VELOCITA' - TAV - S.P.A., rappresentata e difesa
dall’Avv. Piero D'Amelio con domicilio eletto in Roma via
della Vite n. 7;
contro
COMUNE DI PONCARALE, COMUNE DI MONTIRONE, non costituitisi;
e nei confronti di
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, COMITATO
INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, REGIONE LOMBARDIA,
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello
Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia Sezione staccata di Brescia, 22 febbraio 2005 n. 91;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006 relatore il Consigliere
Lanfranco Balucani ed uditi, altresì, l’avv.to
Masini, per delega dell’avv.to D’Amelio, e
l’avv.to dello Stato Giacobbe;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata
di Brescia, i Comuni di Poncarale e di Montirone hanno impugnato la
delibera CIPE del 5.12.2003 che ha approvato il progetto preliminare
della linea AV/AC Milano-Verona, nonché gli atti connessi,
tra cui in particolare la delibera CIPE 21.12.2001, n. 121 (con il
quale è stato approvato il primo programma di opere
strategiche) e la intesa generale tra Governo e Regione Lombardia
dell’11.4.2003 per la parte lombarda della tratta
Torino-Venezia.
A fondamento del ricorso venivano dedotti vizi nel procedimento di
adozione degli atti impugnati e carenza di una adeguata valutazione
ambientale dell’opera.
In relazione a detto ricorso la controinteressata TAV, concessionaria
della progettazione e della realizzazione dell’opera,
costituendosi in giudizio eccepiva l’incompetenza per
territorio del TAR di Brescia e notificava rituale istanza di
regolamento di competenza, indicando come Tribunale competente quello
del Lazio, trattandosi di impugnazione di atti ad effetti
ultraregionali.
Con sentenza n. 91 del 22 febbraio 2005 il TAR di Brescia ha dichiarato
manifestamente infondata la istanza di regolamento di competenza
sostenendo che all’interno dei progetti riguardanti le opere
strategiche e di interesse nazionale debbono essere distinti gli
effetti di rilievo nazionale, e quelli radicati localmente
(“microeffetti”), tra i quali ultimi si collocano
le conseguenze ambientali derivanti dall’inserimento
dell’opera in un particolare territorio. E poiché
i motivi di ricorso si collegano nel complesso agli effetti localmente
radicati del progetto preliminare, ed il ricorso è rivolto
non tanto contro la realizzazione dell’opera,
bensì contro le scelte del progetto preliminare sulla
localizzazione all’interno del territorio della provincia di
Brescia, competente a conoscere della impugnativa avanzata dai Comuni
di Poncarale e di Montirone è il TAR di Brescia.
Nei confronti di detta pronuncia TAV ha interposto appello denunciando:
a) la violazione dei limiti del sindacato sulla manifesta infondatezza,
nell’assunto che il TAR avrebbe esorbitato dalla funzione di
“filtro” delle istanze manifestamente infondate
entrando “pesantemente” nel merito della questione
di competenza;
b) la violazione delle norme e dei principi in tema di determinazione
della competenza dei TT.AA.RR., in quanto oggetto di impugnativa
innanzi al TAR di Brescia sono atti emessi da organi centrali dello
Stato, la cui efficacia non è limitata territorialmente alla
circoscrizione di detto TAR.
L’appello è fondato.
Come ha infatti statuito questa Sezione in fattispecie del tutto
analoga (cfr. Consiglio di Stato VI Sez. 4 aprile 2005, n. 1485) -
nella quale lo stesso TAR di Brescia aveva dichiarato manifestamente
infondata l’istanza di regolamento di competenza avanzata
dalla TAV S.p.a. in relazione al ricorso con cui altri ricorrenti
avevano impugnato (come nel presente giudizio) gli atti relativi alla
approvazione del progetto preliminare della linea Milano-Verona - a
sostegno della competenza del TAR centrale, ai sensi degli artt. 2 e 3
L. TAR depongono le seguenti univoche considerazioni:
a) con il ricorso di primo grado sono stati impugnati atti emanati da
organi statali concernenti la realizzazione di un’opera
strategica e di interesse nazionale che produce conseguenze
sull’intero territorio nazionale, e che in ogni caso
interessa il territorio di due regioni, la Lombardia e il Veneto;
b) la controversia non riguarda la localizzazione dell’opera
o gli atti inerenti alla procedura espropriativa, ma il progetto
preliminare recante prescrizioni inscindibilmente connesse;
c) i motivi di censura attengono essenzialmente ad una asserita carenza
del progetto sotto il profilo della valutazione di impatto ambientale.
In definitiva, dal momento che i motivi di gravame si appuntano su atti
emanati da Autorità centrali (il C.I.P.E.) e destinati a
spiegare effetti anche al di fuori della circoscrizione territoriale
del TAR adito, la competenza a conoscere della controversia, a norma di
quanto stabilito dagli artt. 2 e 3 L. TAR sopra citata, non
può che essere del TAR Lazio, con sede a Roma.
L’appello in esame deve essere pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie
il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto,
in riforma della sentenza impugnata, accoglie il regolamento di
competenza e fissa la competenza del TAR Lazio, sede di Roma.
Condanna il Comune di Poncarale ed il Comune di Montirone al pagamento
in solido, in favore della odierna appellante, delle spese relative
alla presente fase di giudizio liquidandole nella somma complessiva di
10.000 (diecimila) EURO.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006 dal Consiglio di
Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio,
con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Sabino Luce Consigliere
Gianpiero Paolo Cirillo Consigliere
Giuseppe Minicone Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere Est.
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere
Segretario
f.to Lanfranco
Balucani
f.to Glauco Simonini
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 07/02/2007.
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva