Consiglio di Stato Sez. IV n. 7291 del 11 settembre 2025
Ambiente in genere.Annullamento di ufficio AUA

Nel riparto delle attribuzioni delineato dagli artt. 2 e 4 del d.P.R. 13.3.2013 n. 59 in materia di A.U.A., lo Sportello unico, a fronte di un parere non favorevole di compatibilità urbanistica licenziato soltanto nel 2019, non ha il potere di annullare d’ufficio l’autorizzazione unica ambientale bensì deve, in qualità di mero soggetto coordinatore del procedimento e di interfaccia col privato, coinvolgere la medesima autorità che aveva adottato il provvedimento AUA, ovvero la Città Metropolitana, rendendola edotta del profilo di illegittimità al fine di consentire le più opportune valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela.

Pubblicato il 11/09/2025

N. 07291/2025REG.PROV.COLL.

N. 00514/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 514 del 2024, proposto dalla Società M.D. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Romano, Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 05775/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n. 150 del 9 aprile 2020 con la quale il Comune di Napoli ha disposto la revoca della “Autorizzazione Unica Ambientale per l’attività di logistica e lavaggio esterno ed interno di automezzi e cisterne conto terzi svolta in Via Traversa Abbeveratoio 75, Napoli”.

2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.

Con determinazione dirigenziale n. 4117 del 21 luglio 2017, la Città Metropolitana di Napoli rilasciava alla società M.D. s.r.l. l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 1., lettera a), del d.p.r. n. 59/2013, per il titolo abilitativo di autorizzazione allo scarico nella fognatura pubblica ai sensi dell’art. 124 del d.lgs n. 152/2006, per l’attività di logistica e lavaggio esterno ed interno di automezzi e cisterne conto terzi all’insegna sita alla Via Traversa Abbeveratoio 75, a Napoli.

L’AUA veniva rilasciata sotto condizione, ovvero con l’obbligo per la ditta di dotarsi di tutti i titoli necessari per la messa in esercizio degli impianti; tale ultimo provvedimento, si precisava, avrebbe perso efficacia nel caso di esito negativo delle verifiche circa la legittimità attuale dei manufatti.

La revoca (oggetto dell’odierno contenzioso) veniva disposta sulla scorta del parere non favorevole, in ordine alla compatibilità urbanistica dell'attività, reso dal Servizio Pianificazione Urbanistica Generale del Comune di Napoli – nota PG/2019/908055 del 12 novembre 2019; parere negativo confermato all’esito del contraddittorio procedimentale con nota PG/2020/169825 del 25 febbraio 2020.

Il parere non favorevole relativamente alla compatibilità urbanistica dell’attività veniva così motivato: “L’immobile ricade nella zona E componenti strutturanti la conformazione naturale del territorio parte in sottozona Ea aree agricole e parte in sottozona Eb aree incolte di cui agli articoli 39, 40 e 41 delle Nta e rientra nell'ambito 15 serre Pazzigno disciplinato dall'art. 145 delle Nta. L’immobile è classificato come area stabile come risulta dalla tavola dei vincoli geomorfologici e risulta sottoposto alle disposizioni della parte terza del Codice dei beni Culturali e del paesaggio Dlgs 42/2004 art. 142 comma 1 lettera c) fiumi, torrenti, corsi d'Acqua iscritti negli elenchi delT.U. sulle acque e impianti elettrici RD 1775/1993 e relative sponde per 150 m in quanto alla data del 6.09.1985 l'area non era zona A o B nel Prg approvato con DM 1829/1972. L'immobile ricade infine nel Sito potenzialmente inquinato di Interesse Nazionale di Napoli orientale (SIN) individuato ai sensi del Dlgs 152/06 O.M. n. 2948 art. 8 comma 3, 25/02/1998, Ord Comm 20/12/1999 G.U. 08/3/2000. Non sono riscontrabili ulteriori vincoli di natura paesaggistica, ambientale e idrogeologica. Ai fini di quanto richiesto rileva quanto riportato all'articolo 39 e in particolare che: "La zona E identifica le parti del territorio che comprendono le più rilevanti unità morfologiche connotate nell'insieme da sussistente prevalenza dello stato di natura o dell'utilizzazione a scopi colturali rispetto all'urbanizzazione e all'edificazione". L'articolo 40 prevede al comma 1: "La sottozona Ea identifica le parti del territorio ricadenti in zona E connotate dalla funzionalità all'attività agricola tuttora prevalente, nonché ad altri usi connessi. Tale definizione si estende a quelle aree che, seppure non coltivate, siano comprese, al pari delle aree agricole propriamente dette, in spazi che rivestano carattere testimoniale del paesaggio agrario". Allo stesso tempo l'art. 41 comma 1 prevede che "La sottozona Eb identifica le parti del territorio che, già assoggettate ad attività colturali, siano temporaneamente abbandonate. Sono comprese aree residuali degradate. suscettibili di riconversione per soli fini culturali." Al comma 3 dello stesso articolo si prevede che:

"Circa le utilizzazioni compatibili:

è ammessa la riconversione a usi agricoli o boschivi, sempre che ciò non comporti sostanziali modifiche della configurazione del suolo e dell'assetto idrogeologico;

sono ammesse le utilizzazioni compatibili per la sottozona Ea - Aree agricole. (orticoltura, florovivaismo, depositi a cielo aperto a esclusivo uso agricolo, che non comportino impermeabilizzazione dei suoli, compostaggio n.d.r.)

è ammessa la riconversione in termini di corridoio ecologico così come definito dal successivo articolo 55 (...)".

3. La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di revoca dell’autorizzazione unica ambientale disposta alla stregua della rilevata incompatibilità urbanistica dell’attività esercitata (logistica e lavaggio esterno ed interno di automezzi e cisterne conto terzi) in zona agricola.

3.1. Nel giudizio di primo grado svoltosi innanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli (ricorso nrg 2052 del 2020), la società deduceva i seguenti motivi:

i) incompetenza del SUAP del Comune di Napoli;

ii) difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato, atteso che l’Amministrazione non avrebbe tenuto in debita considerazione la circostanza dell’intervenuto rilascio del titolo abilitativo in sanatoria ex lege n. 724/1994 n. 235048/2010 a definizione della istanza n. 13060/1995;

iii) superamento dei termini di esercizio dei poteri di autotutela.

Il Tar, con la sentenza n. 5775 del 23 ottobre 2023, respingeva il ricorso e compensava le spese.

4. Ha appellato la società che, nel censurare la sentenza impugnata, reitera le doglianze dedotte nel giudizio di primo grado. In particolare:

A) con riguardo al profilo della incompetenza:

i) il S.U.A.P. fungerebbe da mera interfaccia (unica e diretta) con il soggetto richiedente (cittadino o impresa) senza avere una competenza specifica in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale che resta di competenza esclusiva della Provincia (nel caso di specie della Città Metropolitana di Napoli);

ii) il Comune, quale ente locale di riferimento, assumerebbe un ruolo subordinato rispetto alla Provincia nell’ambito del procedimento di formazione dell’A.U.A.;

iii) il S.U.A.P. del Comune di Napoli al più avrebbe potuto, sempre che sussistessero elementi controindicanti quali la dedotta (ed esclusa) incompatibilità urbanistica dell’attività esercitata dalla M.D. s.r.l., invitare la Città Metropolitana di Napoli, comunque non oltre il termine di 18 mesi dal già intervenuto rilascio dell’A.U.A. (cfr. infra sub III), a ritirare il provvedimento favorevole di propria competenza;

iv) il Comune di Napoli sarebbe intervenuto a caducare, “revocare” direttamente l’A.U.A. di matrice provinciale.

B) Con riguardo al rilascio del condono edilizio (la cui rilevanza opererebbe per il T.a.r. esclusivamente ai fini edilizi senza “costituire variante o deroga urbanistica”) e alla asserita incompatibilità urbanistica dell’attività imprenditoriale esercitata dalla Società:

i) il rilascio di un titolo condonale supporta una modificazione della destinazione d’uso delle aree e/o dei manufatti che di detto condono edilizio formino oggetto;

ii) nelle ipotesi di rilascio dei titoli condonali, la sanatoria espressa dall’Amministrazione incide, favorevolmente per il richiedente, anche in ordine alla destinazione d’uso di quanto formi oggetto del condono, essendo connaturata la salvaguardia delle opere (sul piano edilizio) alla modificazione della destinazione d’uso (in deroga al Piano vigente) che caratterizza quelle medesime opere;

iii) l’A.U.A. abbisogna di soddisfare requisiti e caratteristiche che sono del tutto scevre dal parametro urbanistico-edilizio, che, illegittimamente ed a oltre due anni di distanza, il Comune aveva invece utilizzato per travolgere l’Autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana;

iv) il T.a.r. avrebbe immotivatamente disatteso l’ordinanza n. 6353/2020 resa dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, nell’ambito del ricorso r.g.n. 7296/2020.

C) Con riguardo all’esercizio dei poteri di autotutela:

i) la “revoca” va qualificata più correttamente come “annullamento” d’ufficio del provvedimento A.U.A.;

ii) l’introduzione nel corpo del provvedimento di rilascio A.U.A. di una condizione risolutiva non può in ogni caso costituire valido elemento per poter violare il termine di mesi diciotto introdotto quale canone generale di intervento in secondo grado sui provvedimenti della P.A.

4.1. Si è costituito, per resistere, il Comune di Napoli.

4.2. In corso di giudizio, il Comune ha rappresentato di aver provveduto ad annullare, in data 7 febbraio 2024, le determinazioni dirigenziali di condono n. 26912/2010, 20184/2009 e 19883/2009 degli immobili utilizzati dalla MD s.r.l., per omessa dichiarazione da parte della richiedente dell’esistenza di un vincolo paesaggistico sui luoghi di causa.

La Sezione, con ordinanza cautelare n. 578 del 16 febbraio 2024, ha dato atto di tale sopravvenuta circostanza fattuale, e ha “Ritenuto che alla luce della suddetta circostanza e di tutti gli elementi di causa, l’istanza di sospensione cautelare non possa essere accolta, in considerazione della mancanza, allo stato, della dimostrazione della compatibilità urbanistica dell’attività da svolgere con la destinazione agricola della zona e della prevalenza da accordare, nel bilanciamento degli interessi, alla tutela degli interessi pubblici sottesi, con specifico riferimento alla razionale pianificazione ed organizzazione dell’assetto del territorio e delle attività che vi si svolgono, affidati alla cura del Comune” .

4.3. Le disposizioni dirigenziali n. 10521 -– 08 prot. 124547 del 7.2.2024, n. 10521 - 09 prot. 124560 del 7.2.2024, n. 10521-10 prot. 124560 del 7.2.2024 e nota prot. 124681 del 7.2.2024, con le quali erano stati annullati in autotutela i provvedimenti di condono ai sensi della L. 724/1994 a suo tempo ottenuti, sono stati separatamente impugnati dalla ditta M.D. s.r.l. innanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli (ricorso nrg 1652/2024).

Il Tar, con ordinanza n. 991 del 13 maggio 2024 (resa nel separato giudizio n. 1652/2024), ha respinto la domanda cautelare.

Il Consiglio di Stato (sezione II) ha accolto (con ordinanza n. 2200/2024) l’istanza cautelare “con particolare riferimento al profilo temporale dell’autotutela sui condoni edilizi, effettuata, invero, a distanza di 14 anni, in assenza di dolo e ragionevolmente di colpa dell’istante e a fronte, invece, di una condotta colposa dell’amministrazione comunale, la quale, infatti, nonostante la pertinente allegazione dell’interessato, non riscontrò la presenza di un vincolo su un’area del proprio territorio”. Pertanto, “considerato opportuno, in siffatto quadro fattuale e giuridico e nel bilanciamento degli opposti interessi, mantenere la res adhuc integra nelle more della definizione del giudizio”, è stata accolta l’istanza cautelare e rinviata la causa al Tar per la sollecita definizione del giudizio.

4.4. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie. In particolare, la società appellante riferisce (e documenta) che il giudizio instaurato con il ricorso n. 1652/2024 innanzi al T.a.r. è stato definito con sentenza n. 3247 del 18 aprile 2025 che ha annullato i provvedimenti impugnati, per l’effetto ripristinando la validità degli atti di condono edilizio rilasciati sugli immobili oggetto del provvedimento di “revoca” dell’A.U.A.

5. All’udienza del 22 maggio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Con il primo motivo, la società appellante deduce incompetenza del SUAP all’adozione dell’impugnato provvedimento di “revoca” della autorizzazione unica ambientale” affermando la competenza della provincia e, oggi, della Città Metropolitana.

6.1. L’appello è fondato avuto riguardo al primo, dirimente motivo di gravame (sopra par. 4.A).

6.2. Parte appellante censura il provvedimento di “revoca” per difetto di competenza del S.u.a.p. ad adottare il provvedimento impugnato.

6.3. Il Collegio osserva, in primo luogo, che il provvedimento impugnato va qualificato, più correttamente, come atto di annullamento d’ufficio e non di revoca del provvedimento di primo grado; ciò in quanto l’autotutela esercitata si basa su un profilo di illegittimità originaria dell’atto (presunta incompatibilità urbanistica) e non su una rivalutazione, ora per allora, dell’interesse pubblico.

6.4. Tanto chiarito, il Collegio osserva che l’articolo 2, comma 1, lett. b del D.P.R. 59/2013 individua nella Provincia, oggi Città Metropolitana, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.), la quale confluisce in un provvedimento conclusivo del procedimento che è rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) del Comune. Ai sensi dell’art. 2 comma e) del d.p.r. n. 59/2013, il SUAP è l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

Pertanto, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'A.U.A., il richiedente dovrà fare riferimento alle discipline di settore adottate dalle Autorità competenti in Regione Campania, come riportate nella tabella denominata “Titoli nell’A.U.A. e Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)”.

Con delibera della Giunta Regionale n. 168 del 26 aprile 2016 - avente ad oggetto d.p.r. 13 marzo 2013 n. 59, Approvazione “Guida Operativa, Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e Modello Unico regionale di istanza”, la Regione Campania ha approvato il Modello Unico regionale di istanza, la Guida Operativa per la procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, unitamente ai modelli  di “Attestazione di assolvimento dell’imposta di Bollo” e di “Comunicazione di avvio del procedimento”.

Con successiva delibera della Giunta Regionale n. 25 del 18.01.2022, avente ad oggetto Approvazione dell’aggiornamento della “Guida Operativa – Procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)”  e del “Modello Unico di istanza” di cui alla DGR n. 168 del 26/04/2016, la Regione Campania, oltre ad aggiornare la modulistica, ha riportato una sintesi delle autorità competenti per il rilascio dei pareri e le autorità coinvolte nei vari procedimenti.

Nella Regione Campania, l’autorità competente è stata indicata dalla legislazione territoriale, nella Città Metropolitana.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, quella prevista per il rinnovo e le modifiche della stessa sono poi disciplinate dagli articoli 4, 5 e 6 del citato d.p.r. che attribuiscono alla “autorità competente” – id est, Città Metropolitana – la competenza ad adottare gli atti, appunto, di rilascio, rinnovo e modifica della A.U.A., ivi incluse pertanto le determinazioni di revoca o annullamento (in quanto di modifica del titolo), e nel SUAP l’organo preposto al materiale e definitivo rilascio del relativo provvedimento.

In questo contesto regolamentare, l’ambito operativo del SUAP, con riguardo alle attività di rilascio, rinnovo e modifica dell’AUA, e segnatamente per ciò che concerne esclusivamente l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue oggetto dell’AUA n. 4117/2017, è circoscritto alla mera verifica della correttezza formale della documentazione ricevuta dal privato istante e all’esercizio di una funzione interlocutoria con quest’ultimo.

La legislazione di settore (cfr d.p.r. n. 160/2010 e n. 59/2013) attribuisce, infatti, a tale organo il compito di fornire al soggetto richiedente una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, incluse quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e culturale.

Il SUAP, in altri termini, si erge a mero organo coordinatore-attuatore la cui attività è priva di discrezionalità.

Esso è deputato (rectius, obbligato) a rilasciare l’A.U.A. al soggetto privato istante una volta che sia stato adottato il relativo provvedimento da parte dell’autorità competente.

Più in particolare, il SUAP non può discostarsi dai provvedimenti della Provincia o della Città Metropolitana che confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento, né tantomeno esimersi dal rilasciare l’A.U.A. al soggetto richiedente.

6.2. Tanto si evince con riferimento alle prescrizioni contenute nel d.p.r. 59/2013 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi previsti in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale).

Tra queste, assume particolare rilievo l’art. 4, comma 7, del citato Regolamento, in base al quale “qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento di titoli abilitativi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all’autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio del titolo”.

6.3. La voluntas legis è chiara nel senso di stabilire che ogni valutazione e decisione inerente l’A.U.A. spetta esclusivamente alla Provincia (nel caso di specie, alla Città Metropolitana).

6.4. Pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.p.r. n. 59/2013 l’unica autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’A.U.A. è la Provincia, salvo diversa indicazione della normativa regionale che, per quanto riguarda la Regione Campania, è individuata nella Città Metropolitana.

L’art. 4, comma 7, del Regolamento esplicita in modo chiaro e preciso il riparto delle competenze tra Provincia (id est, Città Metropolitana) e SUAP nell’ambito della procedura per il rilascio dell’AUA: mentre la prima è competente ad adottare il provvedimento autorizzativo, il secondo è semplicemente chiamato a rilasciare al soggetto richiedente la determinazione provinciale.

6.5. Quella del SUAP deve, pertanto, intendersi come attività vincolata consistente unicamente nell’obbligo di rilasciare l’A.U.A. al soggetto richiedente.

7. Così ricostruito il quadro normativo, il T.a.r. ha ritenuto legittimo l’operato del SUAP sul presupposto che in sede di adozione dell’autorizzazione unica ambientale n. 4117 del 21 luglio 2017, la Città Metropolitana aveva demandato al SUAP il compito di verificare la legittimità urbanistica ed edilizia dell’insediamento.

7.1. Il Collegio osserva che la sfera di competenza vincolata del SUAP, di cui sopra è stato dato conto, si basa sul ruolo che l’ordinamento ha inteso attribuire a tale organo, di soggetto coordinatore del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale deputato al mero rilascio del provvedimento (già) adottato dalla Città Metropolitana.

7.2. Nel caso di specie, la Città Metropolitana ha provveduto al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale quale titolo abilitativo di autorizzazione allo scarico nella fognatura pubblica (ai sensi dell’art. 124 del d.lgs n. 152/2006) per l’attività di logistica e lavaggio esterno ed interno di automezzi e cisterne conto terzi, demandando al Suap di verificare, tra l’altro, “la legittimità urbanistica ed edilizia dell’insediamento”.

Il Suap, con nota provvedimentale n. 755385 del 5 ottobre 2017, all’esito delle verifiche effettuate (attività vincolata), ha rilasciato il provvedimento (attività meramente ricognitiva e formale).

7.3. Il titolo adottato dalla Città Metropolitana è, dunque, confluito nella determinazione rilasciata dal SUAP vincolandone in parte qua il contenuto.

7.4. La verifica della legittimità urbanistica ben avrebbe potuto impedire il rilascio del relativo titolo urbanistico-edilizio da parte del Comune ma non avrebbe potuto sovrapporsi o sostituirsi all’autorizzazione unica ambientale adottata dalla Città Metropolitana finendo per spostarne la competenza in capo al Suap.

8. Ragion per cui, non poteva il Suap – giusta principio sul contrarius actus - revocare l’autorizzazione unica ambientale adottata dall’autorità competente in materia (Città Metropolitana) né incidervi indirettamente.

7.6. Piuttosto, il Suap – a fronte di un atto pluristrutturato - avrebbe dovuto coinvolgere nuovamente i soggetti intervenuti nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale per lo scarico delle acque (id est, la Città Metropolitana), rendendoli edotti sulla illegittimità riscontrata al fine di consentire al soggetto titolare della competenza di esercitare, se del caso, i poteri di autotutela nella forma procedimentale più adeguata e corretta al fine di rimuovere, nella accertata sussistenza dei relativi presupposti, l’autorizzazione unica ambientale.

9. Questo, tanto più se si considera che:

- l’autotutela è intervenuta a distanza di molto tempo dal rilascio dell’AUA (2017) per cui occorreva verificare e valutare, sul piano della discrezionalità amministrativa non fungibile da parte di altro organo, i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela i quali, come noto, appartengono, salvo diversa disposizione di legge, alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento di primo grado;

- l’atto di secondo grado avrebbe dovuto assicurare e le garanzie procedimentali da parte dell’organo titolare della competenza in materia di adozione dell’AUA;

- la revoca di un provvedimento amministrativo costituisce espressione del potere di autotutela della P.A., che deve svolgersi in ossequio ai principi di legalità, efficacia, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché nel rispetto delle regole sulla competenza e di quelle procedurali scaturenti dal canone del contrarius actus, per cui l’esercizio dell’autotutela deve estrinsecarsi in un procedimento corrispondente a quello a suo tempo seguito per l'adozione dell'atto revocando e deve essere assistito, come sopra anticipato, dalle garanzie partecipative (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2015, n. 3458; T.a.r. per la Campania, sezione V, 3 marzo 2020, n. 999).

10. In conclusione, alla stregua del quadro normativo sopra evidenziato, il Collegio ritiene che, nel riparto delle attribuzioni delineato dagli artt. 2 e 4 del d.P.R. 13.3.2013 n. 59 in materia di A.U.A., lo Sportello unico, a fronte di un parere non favorevole di compatibilità urbanistica licenziato soltanto nel 2019, non avesse il potere di annullare d’ufficio l’autorizzazione unica ambientale bensì avrebbe dovuto, in qualità di mero soggetto coordinatore del procedimento e di interfaccia col privato, coinvolgere la medesima autorità che aveva adottato il provvedimento AUA, ovvero la Città Metropolitana, rendendola edotta del profilo di illegittimità al fine di consentire le più opportune valutazioni n ordine alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela.

11. Sennonché, nel caso di specie, come si è anticipato, la revoca è stata emessa dal SUAP senza coinvolgere la Città Metropolitana, solo sulla base di un parere “non favorevole” fornito dal Servizio Pianificazione Urbanistica Generale del Comune di Napoli (nota PG/2019/908055del 12/11/2019) in ordine alla compatibilità urbanistica dell'attività.

12. Per quanto sin qui esposto, l’appello è fondato avuto riguardo al primo, dirimente e assorbente motivo di gravame.

13. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado proposto dalla società M.D. s.r.l. e, per l’effetto, va annullata la determinazione dirigenziale n. 150 del 9 aprile 2020 con la quale il Comune di Napoli ha disposto la revoca della “Autorizzazione Unica Ambientale per l’attività di logistica e lavaggio esterno ed interno di automezzi e cisterne conto terzi svolta in Via Traversa Abbeveratoio 75, Napoli”.

14. Il procedimento, se del caso, potrà essere riavviato, sussistendone i presupposti normativi, secondo le norme che presiedono all’esercizio dell’autotutela (art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990); in tale sede l’autorità competente come sopra indicata provvederà anche alle verifiche di compatibilità urbanistica di cui al parere acquisito dal Suap nel 2019.

15. Restano, pertanto, salve le future determinazioni dell’autorità amministrativa competente (id est, Città Metropolitana).

16. Le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello, ai sensi in motivazione, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti in epigrafe.

Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio che si liquidano, in favore della ditta M.D. s.r.l., in complessivi euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre accessori di legge e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

Eugenio Tagliasacchi, Consigliere