Cass. Sez. III n. 22006 del 15 giugno 2026 (CC 25 mar 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Coppola
Urbanistica. Inammissibilità del condono per frazionamento artificioso delle istanze e poteri del giudice penale.

È inammissibile il condono edilizio qualora la sanatoria sia richiesta frazionando artificiosamente l'unità immobiliare in plurimi interventi, allo scopo di eludere i limiti volumetrici o cronologici prescritti dalla legge. Il giudice penale ha il potere-dovere di verificare la legittimità sostanziale del titolo in sanatoria, accertando la conformità dell'opera alla normativa urbanistica e la sussistenza dei presupposti per l'estinzione del reato. Tale controllo non è precluso dalla formazione di un eventuale silenzio-assenso, che non impedisce la verifica incidentale sulla sussistenza dei requisiti di legge. Inoltre, per sospendere l'ordine di demolizione, la pendenza dell'istanza di condono deve essere accompagnata da tempi certi di definizione e dalla probabile ravvisabilità dei presupposti sananti, non rilevando il frazionamento di opere che, per coesione strutturale e coincidenza catastale, costituiscono un unico manufatto.

RITENUTO IN FATTO

    Con ordinanza del 13 novembre 2025, il GUP del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta dall'odierno ricorrente, di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza n. 1418 del 25 maggio 1993, la quale aveva condannato Coppola Giuseppe per reati edilizi, disponendo altresì la demolizione dell'opera.
    Avverso l'ordinanza l'interessato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censurano vizi della motivazione, sul rilievo che il giudice avrebbe considerato le opere abusive come un intervento unitario e inscindibile, nonostante la presenza di due distinte istanze di condono. Tale conclusione sarebbe illogica e non supportata dagli atti, dai quali emergerebbe invece l'autonomia dei manufatti. Si denuncia, inoltre, la contraddittorietà della motivazione rispetto alla nota comunale del 16 luglio 2024, dalla quale risulterebbe che l'abuso oggetto dell'ordine di demolizione è riferibile a una specifica istanza di condono e non presenta vincoli ostativi assoluti. Il Giudice, pur richiamando tale nota, ne avrebbe disatteso immotivatamente le conclusioni.
2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si denunciano vizi della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata considerazione del silenzio-assenso che si sarebbe formato sulla domanda di condono, in ragione del lungo tempo trascorso e della sussistenza dei presupposti normativi; con conseguente illegittimità del mancato riconoscimento degli effetti favorevoli derivanti da tale istituto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, perché entrambi attinenti alla sanabilità delle opere - è inammissibile.

1.1. Giova premettere che il giudice penale ha sempre il potere-dovere di verificare, in via incidentale, la legittimità del permesso in sanatoria e di accertare se l'opera edilizia sia conforme alla normativa urbanistica, trattandosi di un provvedimento che costituisce il presupposto dell'illecito penale (ex plurimis, Sez. 3, n. 46477 del 13/07/2017, Rv. 273218; Sez. 3, n. 26144 del 22/04/2008, Rv. 240728; Sez. 3, n. 21487 del 21/03/2006, Rv. 234469). Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il giudice, accertando l'esistenza di profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativo, non procede ad una disapplicazione dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, ma verifica in concreto la conformità del fatto alle prescrizioni normative, avuto riguardo all'interesse tutelato, rappresentato dalla salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio. Ne consegue che il conseguimento di un titolo in sanatoria non esclude il controllo del giudice penale, il quale è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'estinzione del reato (ex plurimis, Sez. U, n. 11635 del 12/11/1993; Sez. 3, n. 23080 del 16/04/2008). Inoltre, non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi virgola in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sin da costituire una costruzione unica (ex plurimis, Sez. 3, n. 33796 del 23/06/2025, Rv. 232481; Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Rv. 263639). Tali principi operano a fortiori nel caso in esame, in cui un provvedimento di condono non risulta neppure intervenuto, ma è soltanto allegata la pendenza di istanze di sanatoria, il cui futuro esito eventualmente positivo è asserito dalla difesa contro l'evidenza degli atti.
1.2. Neppure è sostenibile la tesi dell'intervenuta consumazione del potere di sanatoria per effetto di una sorta di silenzio-assenso, posto che la formazione di un titolo abilitativo in forma tacita non impedirebbe comunque l'esercizio del potere di controllo incidentale di cui sopra si è detto.
1.3. Tanto premesso, il giudice ha correttamente evidenziato gli elementi che inducono a pronosticare l'inammissibilità di un condono nel caso in esame, soffermandosi, in particolar modo, sulla carenza del requisito dell'ultimazione dell'opera entro il termine previsto dalla legge n. 724 del 1994. Detta carenza emerge dalla nota del Comune di San Sebastiano al Vesuvio del 1° luglio 2009, allegata al ricorso difensivo che qualifica inammissibile la prima istanza di condono presentata il 24 febbraio 1995. Il provvedimento si sofferma anche sulla nota del 16 luglio 2024 prodotta dalla difesa nel corso della presente procedura, la quale attiene ad una seconda istanza di condono relativa ad un intervento realizzato in sopraelevazione, per cui si esclude probabilisticamente l'esistenza di vincoli assoluti impeditivi del provvedimento, senza peraltro formulare alcuna precisazione sui tempi di evasione della pratica. Confortato dalla relazione del consulente del pubblico ministero, il giudice osserva quindi che, anche tenendo conto di detta nota, l'intervento in parola, atteggiandosi come integrativo di quello che forma oggetto della precedente istanza,, dovrebbe sottostare ai medesimi termini di ultimazione. Sul punto, valorizza indici plausibili - come la coesione strutturale e la coincidenza delle particelle catastali interessate - ulteriormente approfonditi nella consulenza tecnica allegata al ricorso. Detta affermazione si concilia con il principio che, in presenza di tali elementi, impone di evitare l'aggiramento dei presupposti (volumetrici o cronologici) del provvedimento sanante attraverso il frazionamento delle istanze, essendo illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica. In ogni caso, giova richiamare la necessità che, per paralizzare la procedura di demolizione, l'istanza di condono abbia tempi certi di definizione. Non può dunque affermarsi, come sostenuto dal ricorrente, che il Giudice abbia ignorato la nota del 2024 che ha invece attentamente valutato con criteri conformi alla giurisprudenza, per reputare comunque insussistenti i presupposti del condono, a fronte di mere asserzioni difensive, di segno contrario.

    Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25/03/2026.