Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 26543 del 5 luglio 2024 (CC 10 apr 2024)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. PM in proc. Bernardi
Rifiuti.Sequestro e legittimazione del socio all'impugnazione
Il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro. Nel caso in cui il legale rappresentante sia rimasto inerte e la società possa subire un danno dal mancato dissequestro, il socio ha il potere di sollecitare gli organi sociali ad agire nell'interesse di quest’ultima (fattispecie relativa al sequestro preventivo di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rottami metallici, di beni aziendali organizzati per l’esercizio dell’impresa, di quote sociali della società, dei mezzi e dei macchinari presenti all’interno dell’insediamento produttivo)
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4965 del 3 giugno 2024
Danno ambientale.Azioni di prevenzione
La norma che attribuisce al Ministero il potere di chiedere agli operatori informazioni si inserisce in una disciplina che ha una chiara funzione di natura preventiva dei danni ambientali (lo segnala la stessa rubrica dell’art. 304, intitolata alle “Azioni di prevenzione”), ed è diretta a fissare le condizioni per l’effettività delle successive misure di prevenzione e di messa in sicurezza (che l’art. 245 impone anche ai proprietari non inquinatori, per cui il riferimento testuale alla figura dell’operatore deve intendersi qui fatto anche al proprietario non responsabile dell’inquinamento). Il presupposto per l’adozione delle ordinanze ai sensi dell’art. 304, comma 3, lettera a), non può essere costituito, quindi, da una (preliminare e) approfondita analisi e verifica di tutti gli elementi che giustificherebbero l’adozione delle misure di prevenzione. Per riprendere il testo della disposizione, è sufficiente il sospetto di una minaccia imminente di danno ambientale.
Tollerare l’Ilva e dirsi Europei è un ossimoro
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5068 del 6 giugno 2024
Rumore.Piano di classificazione acustica
Secondo quanto previsto dalla L. n. 447/95, il piano di classificazione acustica suddivide il territorio comunale in aree omogenee dal punto di vista acustico, e ciò all’esito di una analisi tecnica eseguita dalla amministrazione comunale; si tratta di un atto che ha carattere tecnico e politico, insieme, poiché tiene conto degli obiettivi ambientali che si prefigge l’amministrazione comunale, i quali possono essere anche quelli di ottenere un progressivo miglioramento delle caratteristiche acustiche di alcune zone di territorio, in funzione di quelli che sono anche i programmi di sviluppo della città; il piano, dunque, non si limita a prendere atto delle attuali caratteristiche del territorio comunale, dal punto di vista acustico, ma pianifica anche gli obiettivi ambientali, e in conseguenza suddivide il territorio comunale in porzioni a ciascuna delle quali assegna una delle classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, il quale, per ognuna delle classi, prevede i valori massimi diurni di emissione e di immissione, oltre al c.d. differenziale, dato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale (cioè quello presente quando è in funzione la sorgente di rumore che causa il disturbo) e il livello di rumore residuo (cioè il rumore di fondo). Tenuto conto di quanto sopra è evidente che il piano di classificazione acustica è idoneo a conformare immediatamente l’uso della proprietà privata, nel senso che individua subito, senza alcun ulteriore accertamento, i livelli massimi di rumore che una determinata proprietà può generare: esattamente come uno strumento urbanistico individua immediatamente le possibili forme di utilizzazione di un fondo. Ai fini della impugnazione non conta la consapevolezza che il proprietario abbia del livello di rumore che l’uso attuale del fondo è in grado di generare: conta invece il fatto che il piano di classificazione acustica individua subito dei limiti precisi, e quindi è onere del proprietario attivarsi immediatamente per verificare se tali limiti siano compatibili con i propri interessi, impugnando all’occorrenza il piano di classificazione acustica nel termine decadenziale di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione.
Cass. Sez. III n. 26535 del 5 luglio 2024 (CC 20 mar 2024)
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. Baiocco
Urbanistica.Demolizione e sanatoria
In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a precludere l’irrogazione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva previsto dall’art. 31, comma 9, del medesimo d.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall’art. 36 del decreto stesso citato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria”, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica, per cui, qualora non sia configurabile la contestuale sussistenza di tali requisiti legittimamente può essere stata disattesa la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5241 del 11 giugno 2024
Ambiente in genere.Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale-PAUR
Il PAUR non sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati rilasciati all'interno della conferenza di servizi, ma (pur presentando una propria autonomia sul piano effettuale), più limitatamente, li ricomprende.Il PAUR rappresenta un quid pluris rispetto alla VIA, ma, allo stesso tempo non ha la capacità di sostituire i singoli provvedimenti autorizzativi, che si limita a ricomprendere al suo interno.
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