Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 1917 del 24 giugno 2024
Ambiente in genere.AIA e concentrazione nel medesimo procedimento di attività aventi differente natura e presupposti
L’art. 29-octies del D. Lgs. n. 152 del 2006 (“Rinnovo e riesame”) disciplina il procedimento per l’aggiornamento o la modifica dell’autorizzazione integrata ambientale e delle relative condizioni; la predetta norma prevede una puntuale scansione procedimentale e si fonda su specifici presupposti di natura sostanziale, oltre a richiedere inderogabilmente il previo coinvolgimento nel procedimento di riesame del gestore dell’impianto, che deve fornire un indispensabile apporto istruttorio (“tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione”). Diversamente, le sanzioni e i presupposti controlli, in ordine al rispetto delle prescrizioni contenute nell’A.I.A., sono disciplinati dal successivo art. 29-decies (“Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale”) e riguardano appunto l’aspetto sanzionatorio o ripristinatorio dell’A.I.A., senza intervenire sul contenuto della stessa (“il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale”). La concentrazione nel medesimo procedimento di attività aventi differente natura e presupposti, ovvero di carattere sanzionatorio, autorizzatorio e di variante rispetto all’A.I.A. già rilasciata alla ricorrente si pone in contrasto con il principio di tipicità degli atti amministrativi, soprattutto di carattere sanzionatorio, e con il divieto di utilizzare il potere che la legge conferisce all’Amministrazione in maniera sviata. Difatti, alla richiamata attività devono applicarsi i principi di tipicità e di nominatività dei provvedimenti amministrativi, corollari del principio di legalità, in base ai quali il provvedimento amministrativo, mediante il quale la pubblica amministrazione esercita un determinato potere, deve essere identificato dalla norma di legge che prevede quel potere. Alla pubblica amministrazione risultano conferiti poteri tipici, ognuno dei quali risponde ad una funzione specifica, con la conseguenza che essa può adottare esclusivamente gli atti previsti dalle norme
TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 1879 del 18 giugno 2024
Beni ambientali.Riserva naturale e misure di salvaguardia
Le c.d. “misure di salvaguardia”, in una prospettiva esclusivamente cautelare, sono regole di diritto intertemporale utilizzate in urbanistica allo scopo di evitare che nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’approvazione definitiva di un piano, il rilascio di provvedimenti che consentono attività edificatorie (o comunque trasformative) del territorio, alla stregua per lo più di norme maggiormente permissive, possa comprometterne l'assetto per come "progettato" e pensato negli strumenti adottati. Esse si concretizzano nella doverosa sospensione dei procedimenti finalizzati al conseguimento di ridetti titoli, fino all'approvazione del nuovo strumento urbanistico pianificatorio, e in attesa della sua entrata in vigore, alla stregua del quale dovrà assumersi la determinazione definitiva. L’esigenza sottesa alle misure di salvaguardia è, dunque, di carattere conservativo e si identifica nella necessità di evitare che le richieste dei privati -fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, in quanto in fieri, e quindi potenzialmente modificata- finiscano per alterare profondamente la situazione di fatto e, di conseguenza, per pregiudicare definitivamente proprio gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica, rendendo estremamente difficile, se non addirittura impossibile, l'attuazione del piano in itinere. Attesa l’evidente ratio conservativa e precauzionale delle misure di salvaguardia, pertanto, appare ragionevole la estendibilità alle misure introdotte con riferimento ad una riserva naturale della disciplina prevista dall’art. 12, co. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, volta a scongiurare l'operatività di interventi di trasformazione del suolo interessato da un nuovo assetto pianificatorio nelle more della definizione dell’iter approvativo del piano della riserva: e ciò tanto più ove la misura, in luogo di una mera sospensione della decisione in ordine al rilascio dei permessi edificatori, come stabilito dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, preveda un vero e proprio divieto di realizzazione di nuovi interventi edificatori.
Ulteriori note in ordine al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 cosiddetto salva casa all’indomani della sua conversione
di Massimo GRISANTI
Definizione, criteri, finalità e limiti dell’operazione di miscelazione
di Mauro SANNA
LEGGE 24 luglio 2024, n. 105
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica
Corte costituzionale n. 142 del 23 luglio 2024
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti - Determinazione del volume urbanistico nei sottotetti oggetto degli interventi - Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra - Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza - Esclusione del ricalcolo del volume urbanistico dell’edificio anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura - Interventi nelle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive - Disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi - Condizioni di ammissibilità degli interventi - Previsione che, qualora le unità immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi suddetti è ammissibile a condizione che per le difformità siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o accertamento di conformità - Valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì - Previsioni in deroga alle densità massime.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1985 in materia di edilizia libera, sanzioni e piani di risanamento - Previsione che costituiscono interventi di edilizia libera gli interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche, intese come pergole aperte almeno su tre lati, coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - inammissibilità
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