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Inviato: 18-09-2007 09:09 Oggetto: Terre e rocce da scavo. Rifiuto?
Vorrei una conferma su una questione che a me sembra evidente ma siamo in dubbio se intervenire.
la cosa sembra chiara solo a noi e no agli enti locali!
C’è un area di deposito di terre e rocce da scavo che verrà poi utilizzata, a sentire l’impresario, in un altro cantiere.
Ma nel progetto, non è previsto niente a riguardo: ne dove riutilizzarla, ne dove depositarla temporaneamente, neppure autocertificazioni o comunicazione
Secondo me è secondo la legge è rifiuto ed il deposito è illecito, ma siamo preoccupati di andare li a sequestrare tutto e fare poi una cavolata.
Assolutamente si se non è un'area di cantiere: Art. 186 del D.Lgs.152 comma 1.
Se invece è un'area di cantiere in cui si stanno effettuando degli scavi non puoi fare nulla finchè non esce dal cantiere stesso e quindi conosci la "via" che intende intraprendere... Fino a prova contraria potrebbe sempre trattarle come rifiuto e quindi trasportarle a discarica a un impianto di trattamento.
questo è in breve la disciplina del sulle terre e rocce da scavo....secondo me e secondo una nota esplicativa della Regione Liguria:
Le terre e rocce da scavo non sono rifiuti se:
• Sono destinate all’effettivo riutilizzo
• Non deve esserci nessuna trasformazione preliminare
• Non deve mancare una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti
In mancanza di uno di questi requisiti è da considerarsi rifiuti e soggetto alla disciplina generale (formulario, autorizzazioni, discarica ecc.)
Nel progetto che si presenta deve essere specificato quante, come e dove voglio essere riutilizzate la terra e rocce da scavo (progetto di produzione).
Nel caso di progetto sottoposto a VIA le verifiche dei requisiti qualitativi avviene nell’ambito della procedura di VIA, negli altri casi la verifica qualitativa avviene in fase di autorizzazione, previo parere dell’ARPAL.
Insieme al progetto è possibile presentare autocertificazione in cui si dichiara la conformità qualitativa delle terre e le rocce da scavo e il parere dell’Arpa può limitarsi all’esame della autocertificazione
Quando la terra e le rocce da scavo sono utilizzate immediatamente nello stesso sito e il lavoro è soggetto alla procedura DIA non è necessario parere dell’ARPA, ma il progetto deve prevedere l’effettivo riutilizzo immediato nello stesso sito.
Se le terre e rocce scavate sono portate immediatamente in altro sito per riempimenti, reinteri, rilevati ecc. il progetto deve prevede dove portarle ed è necessario il parere dell’ARPA sulla conformità qualitativa della terra.
Se le terre non sono utilizzate immediatamente è necessario che il progetto presentato contenga comunque quante, come e dove verranno riutilizzate.
Il sito di deposito che non potrà protrarsi per più di 6 mesi prorogabili una sola volta.
Per i cantieri che producono meno di 6.000 mc di terra e rocce da scavo doveva esserci una proceduta semplificata prevista da un decreto del Ministero dell’Ambiente, secondo il quale bastava una comunicazione all’ARPA contenente sempre, quanto, come e dove veniva riutilizzata la terra.
Con successivo atto ministeriale, il decreto è stato dichiarato non efficace, quindi per quanto riguarda i piccoli cantieri la procedura esatta no è ancora chiara.
In conclusione: in un cantiere grande o piccolo, chiunque vuole riutilizzare la terra in un sito diverso da quello di produzione, deve prevedere prima dei lavori quanta, come e dove la portera e garantire che la terra non è inquinata.
La terra non è un sottoprodotto, non è materia prima secondaria, non è materia prima secondaria sin dall’origine ma in mancanza dei requisiti previsti all’art 186 del TUA la terra è un rifiuto, perciò chi la trasporto deve avere il formulario (17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose;17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03) e smaltirle o recuperarle con autorizzazione.
In conclusione: in un cantiere grande o piccolo, chiunque vuole riutilizzare la terra in un sito diverso da quello di produzione, deve prevedere prima dei lavori quanta, come e dove la portera e garantire che la terra non è inquinata.
La terra non è un sottoprodotto, non è materia prima secondaria, non è materia prima secondaria sin dall’origine ma in mancanza dei requisiti previsti all’art 186 del TUA la terra è un rifiuto, perciò chi la trasporto deve avere il formulario (17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose;17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03) e smaltirle o recuperarle con autorizzazione.
DOVE SBAGLIO?
Non sbagli. Però non puoi, secondo me, fare il processo alle intenzioni.
Ok, non ha autorizzazioni, progetti che indichino dove poterla sistemare, e pertanto NON potrà NON CONSIDERARLO RIFIUTO.
Potrà invece considerarla rifiuto, trasportarla con il formulario a una discarica o a un impianto di recupero.
Intervieni nel momento in cui il trasporto ha inizio e allora verifichi effettivamente l'utilizzo che ne sta facendo, a che titolo la trasporta e con quali documentazioni di trasporto, con la conseguente, se è il caso, sanzione o denuncia...
P.S. la nota della Regione Liguria la conosco.. è la mia stessa regione!
concordo con jhonny. finche è li presente in cantiere nessuno puo dire nulla in quanto non è (eventualmente) rifiuto. poi prima di effettuare il trasporto verso discarica o imp di recupero oppure altri riutilizzi, avranno cura di effettuare un alalisi ai sensi del dm 186 e di presentare all'arpa il progetto di riutilizzo.
se parliamo di terreno palesemente inquinati (chesò...terra da fondo serbatoio ecc....) il discorso ovviamente cambia.
ciao
Registrato: Aug 23, 2007 Messaggi: 60 Località: Pistoia
Inviato: 19-09-2007 09:26 Oggetto: Re: Terre e rocce da scavo. Rifiuto?
[quote="pronatura"]Vorrei una conferma su una questione che a me sembra evidente ma siamo in dubbio se intervenire.
la cosa sembra chiara solo a noi e no agli enti locali!
C’è un area di deposito di terre e rocce da scavo che verrà poi utilizzata, a sentire l’impresario, in un altro cantiere.
Ma nel progetto, non è previsto niente a riguardo: ne dove riutilizzarla, ne dove depositarla temporaneamente, neppure autocertificazioni o comunicazione
Secondo me è secondo la legge è rifiuto ed il deposito è illecito, ma siamo preoccupati di andare li a sequestrare tutto e fare poi una cavolata.[/quote]
L'art. 186 del 152/2006 è chiaro.
Una volta scavata la terra e stabilito ( da quanto leggo) che il produttore di tale scavo NON ha attivato la procedura del 186 /( quindi non ha richiesto espressamente di svincolarla da rifiuto), tali terre sono da considerasi a tutti gli effetti un rifiuto.
E come tale se è in cumulo da qualche parte del cantiere va gestito, sia come deposito temporaneo ( nei tempi di stoccaggio e/o metri cubi) e procedendo alla sua registrzione come rifiuto in carico sul registro di carico e scarico. _________________ Lo specialista è colui che sa sempre di più su sempre di meno, fino a sapere tutto di niente.
Chiunque sia un po' specialista è, a rigor di termini, un idiota.
George Bernard Shaw
Se posso esserti d'aiuto io ho partecipato ad un episodio simile.
Ho denunciato tutte le figure presenti in un cantiere edile che avevano prodotto delle rocce e terre da scavo e portate in un terreno, sempre di proprietà, ad un distanza di 200 metri dal cantiere principale, senza procedere al sequestro. A distanza di qualche mese la mia Procura ha chiesto la certificazione delle terre e rocce da scavo con l'ausilio dell'ARPAT (siamo in Toscana) e se l'area è sottoposta a vincoli. Poi si vedrà. Saluti.
ciao a tutti, concordo con vieri e l'osservazione finale di johnny72 é pienamente condivisibile! Che esordio!!
personalmente credo che sia fondamentale che pronatura chiarisca in che luogo si trovino le terre. Scartata l'ipotesi più semplice (avvenuto trasporto in sito diverso da quello di produzione - chiaramente per cantieri che non riguardano la manutenzione delle infrastrutture e delle reti di servizi-), ritengo che la destinazione delle terre debba essere nota al produttore sin dall'inizio delle operazioni di scavo, cioè sin da quando inizia il deposito delle stesse in cantiere. Il 186 é molto chiaro, progetto approvato dalla competente autorità, questa é la condizione necessaria perché tali materiali non siano soggetti allì'applicazione della normativa sui rifiuti. E, se si seguono pedissequamente le indicazioni del 186, non é uno scherzo scegliere di destinarle ad operazioni diverse da quelle di smaltimeno o recupero rifiuti. Le analisi, per esempio, sono fondamentali, é necessario (ed oltremodo giusto) ottenere il parere ARPA e seguire rigorosamente le previsioni progettuali.
Condivido l'indirizzo scelto dal legislatore, se vuoi riutilizzare le terre da scavo mi devi dare valide garanzie che l'operazione avvenga secondo percorsi chiari che non diano luogo, un domani, ad amare sorprese
[quote="008"]ciao a tutti, concordo con vieri e l'osservazione finale di johnny72 é pienamente condivisibile! Che esordio!!
personalmente credo che sia fondamentale che pronatura chiarisca in che luogo si trovino le terre. Scartata l'ipotesi più semplice (avvenuto trasporto in sito diverso da quello di produzione - chiaramente per cantieri che non riguardano la manutenzione delle infrastrutture e delle reti di servizi-), ritengo che la destinazione delle terre debba essere nota al produttore sin dall'inizio delle operazioni di scavo, cioè sin da quando inizia il deposito delle stesse in cantiere. Il 186 é molto chiaro, progetto approvato dalla competente autorità, questa é la condizione necessaria perché tali materiali non siano soggetti allì'applicazione della normativa sui rifiuti. E, se si seguono pedissequamente le indicazioni del 186, non é uno scherzo scegliere di destinarle ad operazioni diverse da quelle di smaltimeno o recupero rifiuti. Le analisi, per esempio, sono fondamentali, é necessario (ed oltremodo giusto) ottenere il parere ARPA e seguire rigorosamente le previsioni progettuali.
Condivido l'indirizzo scelto dal legislatore, se vuoi riutilizzare le terre da scavo mi devi dare valide garanzie che l'operazione avvenga secondo percorsi chiari che non diano luogo, un domani, ad amare sorprese[/quote]
Molto lontane dal sito di produzione.
comunque finalmente anche la cassazione è intervenuta in questo senso
Credo che Pronatura faccia riferimento alla Sentenza della Cassazione 15 maggio 2007, n. 23788, dove la Cassazione ha ricordato che l'articolo 186, Dlgs152/2006 costituisce norma eccezionale rispetto alla generale disciplina sui rifiuti.
L'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti, condizionata alla sussistenza di precisi requisiti, non è quindi applicabile in via analogica e ciò ai sensi degli articoli 12 e 14 delle preleggi (cioè degli articoli introduttivi del codice civile, se ho ben capito).
Nel caso di specie, la Corte (sentenza 23788/07), ha affermato che i residui di asfalto e i conglomerati bituminosi non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo, non ricorrendo, nella fattispecie, le condizioni previste dalla legge.
La sentenza non fa che ribadire una cosa che dovrebbe essere chiara:
per non essere dei rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere gestite nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 186 del d. lgs. 152, con piano di escavazione (produzione) e riutilizzo approvati o nel progetto VIA o con apposito parere dall'Arpa. In caso contrario sono rifiuti.
Saluti
Reba
ah, se solo l'arpa approvassi i pareri in tempi decenti! spesso mi capita che il cantiere è chiuso da una vita e loro stanno ancora girando i pollici...
ciao
Registrato: Oct 11, 2006 Messaggi: 151 Località: Mestre - Venezia
Inviato: 23-12-2007 13:02 Oggetto:
[quote="mario"]ah, se solo l'arpa approvassi i pareri in tempi decenti! spesso mi capita che il cantiere è chiuso da una vita e loro stanno ancora girando i pollici...
ciao[/quote]
Mi permetto un'osservazione da parte di chi sta dal lato opposto della barricata.
A me capita invece di imbattermi in chi ha già movimentato tutto ben prima non solo del parere, ma anche della data di presentazione della domanda.
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