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Buongiorno a tutti!
Un atroce dubbio mi assilla in questo periodo: il compostaggio viene esplicitamente fatto rientrare nella categoria attività di recupero r3. Ma in un impianto di compostaggio, come saprete, non avviene solo (scusate le ripetizioni) il "compostaggio vero e proprio" visto come ossidazione biologica aerobica della sostanza organica, ma c'è quello che personalmente definisco un "processo di compostaggio", il quale si compone di più fasi: stoccaggio, pretrattamenti, biossidazione e maturazione (le due fasi del "compostaggio vero e proprio" di cui sopra) e postrattamenti. Il problema è come classificare ognuno di questi singoli step. Lo stoccaggio (di forsu, fanghi e frazione ligneocellulosica) penso sia pacificamente una messa in riserva r13. Il mio dubbio era su come classificare i pretrattamenti: r3 o r13?
Vi ricordo che questi possono essere la spremitura, la triturazione e altre operazioni volte a preparare i rifiuti ad un'ottimale biossidazione.
A dirlo così (ed è anche la mia opinione) sembrerebbero degli r3, però alla fine dei pretrattamenti ho ancora un rifiuto, non c'è un vero recupero! Infatti in alcune attività di messa in riserva r13 è possiblie effettuare delle operazioni di compattazione e di riduzione di volume a patto che queste non alterino la natura del rifiuto. Ma secondo me i pretrattamenti la alterano, eccome! Anzi servono proprio a questo!
Non credo che sia corretto spezzettare un impianto in tante parti, classificando ognuna con una categoria diversa di recupero (R) o di smaltimento (D).
A parte la messa in riserva (R13 sicuramente), tutte le altre sezioni (dai pretrattamenti, alle fasi di stabilizzazione, alla valgliatura finale) fanno parte di un unico processo di trattamento che è appunto il "compostaggio", sicuramente classificabile come R3.
Ovviamente le varie sezioni impiantistiche possono anche essere molto diversificate tra di loro, anche in funzione della tecnologia (brevettata o meno che sia) impiantistica adottata.
Questo vale per il compostaggio come per le altre tipologie di trattamento e smaltimento adottate per i rifiuti.
In altre parole, in ambito autorizzativo si devono classificare con diverse R o diverse D, stoccaggi a parte, non le singole sezioni impiantistiche, ma le (eventuali) linee di trattamento parallele esistenti nell'impianto.
Almeno, io ho sempre visto operare in questo modo.
Saluti
Reba
Grazie Reba!
In effetti era quello che pensavo anch'io, però sai... Non si è mai sicuri abbastanza! In questi tempi ci si potrebbe attaccare a tutto!
Saluti
Registrato: Oct 11, 2006 Messaggi: 151 Località: Mestre - Venezia
Inviato: 06-05-2008 17:10 Oggetto:
Quoto senz'altro Reba.
Senza dubbio nelle procedure semplificate, si intende come procedimento di recupero nell'ambito di un punto specifico del DM 5/02/98 l'insieme complessivo di tutte le singole operazioni previste che, complessivamente, assumono il codice alfanumerico specifico.
Tanto è vero che se un impianto (sempre in semplificata) effettua solo parzialmente le operazioni contemplate nel punto in esame, non si parla più di recupero conforme al DM.
Nulla toglie che lo si possa fare (magari allo scopo di inviare il rifiuto parzialmente lavorato ad un successivo impianto di affinazione), ma si rientra nella procedura ordinaria, in cui è l'autorizzazione che dovrà specificare la tipologia di rifiuti da recuperare, le lavorazioni autorizzate con rispettiva codifica, destinazioni successive e codice da attribuire ai rifiuti semilavorati.
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