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Rifiuti e ADR

 
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Autore Messaggio
Mvedovetto
Nuovo arrivo
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Registrato: May 04, 2008
Messaggi: 4

MessaggioInviato: 05-05-2008 00:33    Oggetto: Rifiuti e ADR Rispondi citando

Salve a tutti! E' il mio primo intervento sul forum.
Intanto devo fare i complimenti a tutti per la competenza e completezza degli interventi sul forum.

Una questione che non stento a definire spinosa:
1) un'azienda annovera tra i rifiuti prodotti anche gli oli usati che potenzialmente possono ricadere in ambito ADR quali azioni deve porre in essere? Deve incaricare il consulente ADR (DGSA) o è sufficiente che si interfacci con il trasportatore del rifiuto per l'adempimento delle formalità previste (ovvero deleghi tutto al trasportatore)?
2) Quali sono le sanzioni ai quali potrebbe andare incontro l'azienda se non gestisse l'ADR?

E' probabile che il problema non si ponga poichè l'ADR regola aspetti legati al trasporto, ma, secondo me è una questione al limite in quanto l'azienda dovrebbe etichettare adeguatamente il rifiuto compreso il cod ONU ecc. ecc.

Grazie in anticipo per i riscontri che vorrete postare.

M. Vedovetto
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Greta1978
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Registrato: Feb 05, 2007
Messaggi: 333
Località: Veneto

MessaggioInviato: 05-05-2008 08:47    Oggetto: Rispondi citando

"E' probabile che il problema non si ponga poichè l'ADR regola aspetti legati al trasporto": non è vero, quando il tuo olio esausto esce dalla tua azienda, si tratta di trasporto, quindi in ogni caso il problema si pone.
1)-"Deve incaricare il consulente ADR (DGSA) o è sufficiente che si interfacci con il trasportatore del rifiuto per l'adempimento...": se ricade in ADR, sei obbligato alla nomina del consulente se superi determinate quantità annue di trasporto.
2)-sanzioni: dipende dalle infrazioni. Ci vorrebbe una giornata a descrivere tutto...
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Mvedovetto
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Registrato: May 04, 2008
Messaggi: 4

MessaggioInviato: 05-05-2008 10:23    Oggetto: Rispondi citando

Grazie Greta!
Per cui anche se l'azienda è solo produttrice del rifiuto e non trasportatore rientra a pieno titolo in ADR. Il consulente è obbligatorio in relazione alle quantità: il limite è di 5000 litri/anno se non ricordo male.

Grazie.

Ciao

M. Vedovetto
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Ronchi
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Registrato: Apr 16, 2008
Messaggi: 54

MessaggioInviato: 05-05-2008 10:33    Oggetto: Rispondi citando

Secondo la nomenclatura ADR, quello che chiami produttore dei rifiuti, in questo caso, può assumere tre ruoli:
- Sicuramente è lo speditore;
- Molto probabilmente è imballatore se riempie le merci pericolose in imballaggi e, se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto
- E forse è anche caricatore se carica le merci pericolose nel veicolo
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Mvedovetto
Nuovo arrivo
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Registrato: May 04, 2008
Messaggi: 4

MessaggioInviato: 05-05-2008 11:00    Oggetto: Rispondi citando

Esattamente, Ronchi.
Dove posso trovare un buon compendio degli adempimenti relativi alle figure che non trasportano? qui nel sito lexambiente o altrove?

Ciao

M. Vedovetto
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Ronchi
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Registrato: Apr 16, 2008
Messaggi: 54

MessaggioInviato: 05-05-2008 11:40    Oggetto: Rispondi citando

Fatto salvo il regime generale di esenzioni, che vale per tutte le figure coinvolte nel trasporto, accertata la pericolosità o meno del rifiuto, al produttore incombe l'onere di:

- Utilizzo di imballaggi o GIR con la idonea marcatura ONU e preventiva verifica della integrità fisica dell'imballaggio stesso, presenza di rivestimenti appropriati alle caratteristiche chimiche delle sostanze che andranno a contenere, mancanza di corrosione o atri segni di indebolimento della struttura, tenuta stagna per rifiuti allo stato liquido, grado di riempimento in accordo alle disposizioni ADR: è necessario lasciare un margime di riempimento sufficiente a garantire la dilatazione termica del contenuto alle temperature che si possono raggiungere durante il trasporto.
- Etichettatura degli imballaggi o GIR previsti dalle norme ADR e dalle norme nazionali attuative delle diverse direttive Europee, indicando la ditta produttrice, le classi di pericolo, ordinale, Kemler, ONU, precauzioni con frasi di prudenza e di pericolo.
- Redazione del Formulario di identificazione del Rifiuto, annotando quanto riportato delle etichette, ed il numero di imballaggi, la tipologia, con relativo codice di marcatura ONU, la quantità totale del rifiuto trasportato, va pertanto integrata di tutti quei dati previsti per il D.D.T ADR ovvero: nome della sostanza in prevalenza presente nella miscelanea (qualora trattasi di rifiuto), numero ONU (numero internazionale di identificazione della materia), la classe, l'ordinale, e lettera (eventuale), le iniziali ADR/RID, il numero e la descrizione dei colli o GIR;
- deve inoltre essere riportata (anche a parte) una dichiarazione attestante: che il rifiuto o merce è stata correttamente classificata ed è ammessa al trasporto stradale secondo le disposizioni dell'ADR e che il suo stato, il suo condizionamento, l'imballaggio come pure l'etichettatura sono conformi alle prescrizioni dell'ADR e della normativa nazionale vigente.
- Fornitura delle istruzioni di sicurezza per il rifiuto consegnato, redatta secondo le disposizioni dell'ADR, unitamente alla scheda di istruzioni di sicurezza per il trasporto.


Tali schede dovranno rispondere alle caratteristiche standard delle raccomandazioni CEFIC (Consiglio Europeo delle Federazioni delle Industrie Chimiche) e redatte nella lingua compresa dal conducente e nelle lingue di origine, di transito e destinazione del rifiuto pericoloso .

Nelle schede di sicurezza dovranno essere specificate :

- La denominazione della merce o del gruppo di merci (in tal caso la tipologia e caratteristiche del rifiuto pericoloso, miscelanea di sostanze pericolose), la classe, il numero ONU, ordinale e lettera;
- La natura del pericolo che presentano le materie/rifiuti pericolosi trasportati, le misure precauzionali che l'autista e successivi manipolatori dovranno intraprendere, ovvero i mezzi di protezione individuale da utilizzare elencate nelle frasi di prudenza contrassegnate nella normativa ADR con la lettera S;
- Le misure da intraprendere in caso di incidente ovvero avvertire gli organi di polizia e di soccorso con i relativi nr di telefono, avvertire gli utenti della strada, segnalando e delimitando il più possibile l'area contaminata;
- Le misure da pendere per evitare incidenti e modalità di trasporto e manipolazione in caso siano contenuti in fusti o imballi GIR o colli ecc.
Le modalità di soccorso medico immediato per eventuali feriti, venuti a contatto con le sostanze;
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Mvedovetto
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Registrato: May 04, 2008
Messaggi: 4

MessaggioInviato: 05-05-2008 11:57    Oggetto: Rispondi citando

Chiarissimo. Ora non mi rimane che la verifica di esenzione e, in caso negativo, l'applicazione di quanto indicato.
Grazie mille.
M. Vedovetto
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benrom67
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Registrato: Mar 29, 2007
Messaggi: 29

MessaggioInviato: 05-05-2008 16:08    Oggetto: Rispondi citando

Se esiste una convenzione con il consorzio nazionale oli usati, che ritirano gratuitamente l'olio esausto a mezzo formulario rifiuto, cambia qualcosa?
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Ronchi
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Registrato: Apr 16, 2008
Messaggi: 54

MessaggioInviato: 05-05-2008 16:31    Oggetto: Rispondi citando

Naturalmente il formulario può essere predisposto anche dal trasportatore.
Anche le istruzioni di sicurezza, in questo caso, possono essere redatte dal trasportatore, che è perfettamente a conoscenza dei pericoli derivanti dal trasporto di olio usato.
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Greta1978
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Registrato: Feb 05, 2007
Messaggi: 333
Località: Veneto

MessaggioInviato: 05-05-2008 17:12    Oggetto: Rispondi citando

Rimane sempre la responsabilità del produttore, quindi comunque una verifica su quello che scrive il trasportatore è necessaria.
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benrom67
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Registrato: Mar 29, 2007
Messaggi: 29

MessaggioInviato: 05-05-2008 18:19    Oggetto: Rispondi citando

In questo caso il consorzio nazionale oli usati sarebbe sia trasportatore che destinatario. Inoltre forniscono anche i contenitori a norma di Legge.

Essendo un consorzio nazionale, credo che abbia tutte le carte in regola.

Cosi come per le batterie al piombo possono essere conferite al Cobat.
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Ronchi
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Registrato: Apr 16, 2008
Messaggi: 54

MessaggioInviato: 06-05-2008 08:35    Oggetto: Rispondi citando

In generale il trasporto su strada di accumulatori al piombo è soggetto all'applicazione della normativa ADR. Infatti essi appartengono alla seguente rubrica: N°ONU 2794 Accumulatori elettrici riempiti di elettrolita liquido acido e sono quindi classificati come merci della classe 8 (materie corrosive). Per quantitativi limitati (meno di 1000 kg) la norma prevede l'esenzione parziale.

Tuttavia non è sottoposto alle dispozioni della direttiva il trasporto di accumulatori usati quando:

- non presentino danneggiamenti dei loro contenitori;
- siano sistemati in modo tale che non possano perdere, scivolare, cadere o danneggiarsi, per esempio impilati su palette;
- gli oggetti non presentino esteriormente nessuna traccia pericolosa d'alcali o acidi;
- siano protetti contro i cortocircuiti.

Adottando i provvedimenti di cui sopra, dunque, il trasporto non è in ADR.
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serfi
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Registrato: May 21, 2007
Messaggi: 20

MessaggioInviato: 13-05-2008 16:09    Oggetto: Rispondi citando

Tutte le informazioni necessarie per il DDT ADR possono essere riportate nel formulario, cioè il FIR sostituisce il ddt ADR, se opportunamente integrato (spero che fin qui sia tutto giusto). Ma si può avere anche un ddt adr indipendente dal FIR, cioè un foglio a parte, e sul FIR non ho nessuna altra indicazione se non la casella barrata sul trasporto soggetto a normativa ADR ?

E un povero produttore che non trasporta, non carica e non prepara i colli, perchè il trasportatore aspira tutto nella sua cisterna, è tenuto comunque a conoscerere la disciplina ADR? Cioè se il formulario non è integrato con le informazioni ADR, lui è comunque responsabile?
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