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Testo Unico Ambientale
Decreto Legislativo 152-2006
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una nota rivista ambientale, in una tabella riporta tra quelli che non devono compilare il registro dei rifiuti non pericolosi le imprese con meno di dieci dipendenti, mentre io riscontro che nell'art. 190 del TU ciò non viene riportato. La mia domanda è: lo deducono dal fatto che come nel art. 189 dette iprese non devono compilare il mud o mi è sfugito qualcosa?
visto l'importana della domanda è gradito un intervento di GOD.
ringrazio.
L'articolo 189 comma 3 del DLT 152/06, come modificato dal correttivo ambientale 4/2008, cita i soggetti che sono obbligati alla comunicazione annuale (MUD), e i soggetti che ne sono esonerati. L'articolo 190 comma 1, ed esattamente la prima parte, indica invece quali sono i soggetti obbligati alla tenuta del registro, e lo fa, facendo specifico rimando all'articolo 189 comma 3; cioè agli stessi soggetti che sono tenuti alla comunicazione annuale delle quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle loro attività. Siccome l'articolo 190 comma 1 prevede che sui registri di carico e scarico rifiuti devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto, fa si che tra le due disposizioni nasca una inscindibile dipendenza, tale da far ritenere che, i soggetti esclusi dalla comunicazione annuale al Catasto sono anche esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.
Spero di non essermi sbagliato e di esserti stato utile.
I soggetti che hanno l'obbligo di tenere e aggiornare il registro rifiuti sono: 1) Enti o Imprese che producono rifiuti pericolosi;
2) Enti e Imprese che producono rifiuti non pericolosi di cui all'Art. 184, comma 3, lettere c), d), g)
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono:
1) Enti o Imprese che producono rifiuti pericolosi;
2) Enti e Imprese che producono rifiuti non pericolosi di cui all'Art. 184, comma 3, lettere c), d), g).
Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
I soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti sono individuati dall’art. 190, c. 1, del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale:
«I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3 hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.».
Questo comma non è stato modificato direttamente dal cd. “correttivo ambientale”, il quale ha invece modificato l’art. 189, c. 3, qui espressamente citato in quanto preso come riferimento per individuare il soggetti obbligati.
Peraltro, il rapporto tra le due disposizioni (art. 189, c. 3, nella parte finale relativa alle esclusioni, ed art. 190, c. 1) crea alcuni problemi applicativi sui quali è necessario effettuare un approfondimento.
Comunque l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti riguarda i seguenti soggetti:
• chiunque effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale,
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, c. 3, lett. c), d) e g) (vale a dire: rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi).
Come detto in precedenza qualche problema si pone in merito alla previsione della parte finale dell’art. 189, c. 3, che esclude dall’obbligo di presentazione del MUD i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
b) le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, comma 8,
c) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.
Letteralmente, considerato che la prima parte dell’art. 190, c. 1 rinvia all’art, 189, c. 3, per individuare quali sono i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, si sarebbe portati a ritenere che in tutti e tre i casi sopra riportati vi sia non solo l’esclusione dall’obbligo di presentazione del MUD, ma anche da quello di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.
Tale lettura è senz’altro valida per i primi due casi.
Il problema in realtà si pone per il terzo caso, in quanto la previsione espressa di esclusione dalla presentazione del MUD, che porterebbe alla consequenziale esclusione dall’obbligo di tenuta del registro, viene contraddetta dalla previsione della seconda parte del comma 1 dell’art. 190, nella quale si prevede che:
«I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.».
Tale previsione contenuta nella disposizione specifica relativa ai registri di carico e scarico e che non fa riferimento né genericamente all’art. 189, comma 3, né al limite dei dieci dipendenti, supera l’esclusione prevista dallo stesso art. 189, comma 3, e pertanto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti non vi è alcuna esclusione dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.Sempre in merito ai soggetti obbligati alla tenuta del registro si ricorda la previsione del comma 8 dell’art. 190 il quale prevede che «Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.».
È necessario, peraltro, sottolineare che, così come per l’obbligo di presentazione del MUD, anche nel caso dell’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti l’esplicito riferimento effettuato, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, alle lettere c), d) e g) dell’articolo 184, comma 3, determina che sono esonerati da tale adempimento gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi altrimenti elencati all’art. 184, comma 3.
Registrato: Feb 13, 2007 Messaggi: 1 Località: Pescara
Inviato: 17-04-2008 15:52 Oggetto: Mud si mud no ... questo è il problema
Salve a tutti, mi affaccio timidamente per la prima volta sul Forum per cercare di dare una risposta ad un mio amico che per campare si è aperto una partita IVA e fornisce assistenza su apparecchiature informatiche, Vi chiedo se gentilmente qualcuno può darmi una mano a riguardo (premetto che non sono un consulente anche se mi occupo di diritto).
Se ho ben capito se prima dell'entrata in vigore del correttivo al TU un artigiano con meno di 10 dipendenti doveva compilare i registri e fare il mud solo per i rifiuti pericolosi oggi deve adempiere anche per i non pericolosi?
Inoltre ma possibile che un piccolo riparatore di PC (artigiano) che produrrà si e no 3 cartucce di toner per stampanti come rifiuto pericoloso (forse ... è da verificare, anche se con l'ultima modifica non rileverebbe più la distinzione ai fini degli adempimenti) all'anno, deve dotarsi di registro, deve farselo vidimare, deve fare il carico, deve sperare di trovare qualcuno che passi a ritirargli le 3 cartucce (cosa che diffcilmente accadrà, ed anche ove accada quanto dovrebbe pagarlo per questo servizio?) ed infine deve compilare il MUD.
Se è così ed ho capito bene nella competizione con altri ordinamenti (leggi spagna ad es.) siamo veramente spacciati. Si tutela dell'ambiente e su questo siamo tutti daccordo però questa è follia pura.
Vi ringrazio per l'eventuale risposta che vorrete darmi.
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