Benvenuto su Lexambiente.it
Cerca
Argomenti
Home Account FAQ Argomenti Contenuti Invia Articolo Top 10
  Account    

Contenuti del sito
· Home
· Archivio generale
· Argomenti
· Cerca nel sito
· Downloads
· Forum
· Il tuo account
· Informazioni generali
· Invia un articolo
· Links
· Mappa del sito
· Messaggi Privati
· Scrivi a Lexambiente
· Segnala questo sito
· Top 10
· Visione semplificata

La materia del giorno

Sviluppo sostenibile
[ Sviluppo sostenibile ]

·Sviluppo sostenibile. Produzione di energia elettrica da fonte solare
·Sviluppo sostenibile. Energia eolica
·Sviluppo sostenibile. Impianti eolici
·Sviluppo sostenibile. Energia eolica
·Sviluppo sostenibile. etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiatur
·Sviluppo sostenibile. V.ia. e impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse e CDR
·Sviluppo sostenibile. Concessioni per le grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico
·Sviluppo sostenibile. Impianti a fonti rinnovabili e impianti a idrogeno
·Sviluppo sostenibile. Aggiornamento del contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi d

Elenco Categorie
· Tutte le Categorie
· C.E.A.G. Legambiente
· Corte Costituzionale
· Corte dei Conti
· Dottrina
· Giur.Amm. C. Stato
· Giur.Amm. T.a.r.
· Giurisp. Civ. Cass.
· Giurisp. Civ. Merito
· Giurisp. Comunitaria
· Giurisp. Pen. Merito
· Giurisp.C.e.d.u.
· Giurisp.Penale Cass.
· Legisl. Nazionale
· Legislaz.Comunitaria
· Stampa quotidiana

NEWSLETTER

La Newsletter di Lexambiente
Notizie sugli aggiornamenti del sito
QUI

Testo Unico Ambientale

Decreto Legislativo 152-2006
"Testo Unico Ambientale"
Aggiornato al gennaio 2008
Consultazione on line

Richiedi sentenze e leggi!

Se non hai trovato nella sezione "Cerca nel sito" un testo di legge o una sentenza scrivi a Lexambiente. Lo riceverai gratuitamente via posta elettronica. Quanto da te richiesto verrà poi inserito nell''archivio a disposizione di tutti gli utenti.

Leggi le istruzioni qui


Lexambiente mobile

Lexambiente.it su palmare e cellulare
Informazioni
qui

C.E.A.G. Legambiente


Vai nello spazio dei Centri di Azione Giuridica di Legambiente
clicca QUI


On line ora

Ciao Anonymous!

Nickname
Password
Codice di Sicurezza: Codice di Sicurezza

Digita il codice di sicurezza:

Registrati Gratis
Password Persa?
Iscrizione:
Ultimo: valery
Nuovi oggi: 0
Nuovi ieri: 12
In attesa: 5
Complessivo: 6123

Persone Online:
Visitatori: 245
Iscritti: 0
Invisíbili: 0
Totale: 245

STATISTICHE UTENTI
Ultimi iscritti    valery   tmas   matu   scoglio39   laurat




pagine viste da
Maggio 2003

Files Totali: 19
Categorie: 2
Downloads: 81017




 1: Valutazione dei nuovi orientamenti europei in materia di normativa sui rifiuti
[Hits: 138]
 2: Codex Alimentarius - Testi base di igiene alimentare
[Hits: 210]
 3: Elettrosmog
[Hits: 143]
 4: D.Lv. 152-2006 (Testo Unico Ambientale)
[Hits: 1416]
 5: Decreti attuativi TU Ambientale
[Hits: 5801]


 1: Urbanistica
[Hits: 10152]
 2: Condono edilizio
[Hits: 8813]
 3: Il T.U. sull'urbanistica e le normative di tutela ambientale
[Hits: 8584]
 4: Danno ambientale
[Hits: 8146]
 5: Reati ambientali e principio di offensività
[Hits: 6503]

Tramadol Ultram

tramadol ultracet tramadol tramadol canine tramadol medication tramadol hci tramadol dosage zantac tramadol overnight tramadol tramadol 50mg tramadol cod hydrochloride tramadol 150 tramadol tramadol medicine tramadol generic tramadol withdraw cod tramadol tramadol day tramadol tablets tramadol withdrawals tramadol onlines tramadol hcl tramadol antidepressant tramadol buy tramadol interaction tramadol addiction tramadol hydrochloride snorting tramadol buy tramadol tramadol purchase medication tramadol tramadol online pain tramadol discount tramadol order tramadol tramadol prescription online tramadol drug tramadol pharmacy tramadol generic tramadol tramadol prescriptions tramadol drug prescription tramadol tramadol overnight canine tramadol tramadol 180 medicine tramadol tramadol pharmacy 100mg tramadol tramadol withdrawal tramadol discount tramadol cheap heap tramadol tramadol order purchase tramadol cheap tramadol

Lexambiente.it: Forums

lexambiente :: Leggi il Topic - Registri carico scarico art. 190 .....??
 FAQFAQ   CercaCerca   Gruppi utentiGruppi utenti   ProfiloProfilo   Messaggi PrivatiMessaggi Privati   LoginLogin 

Registri carico scarico art. 190 .....??

 
Nuovo Topic   Rispondi    Indice del forum -> Testo Unico ambientale
Precedente :: Successivo  
Autore Messaggio
lecce
Assiduo
Assiduo


Registrato: Apr 01, 2007
Messaggi: 92

MessaggioInviato: 06-03-2008 18:59    Oggetto: Registri carico scarico art. 190 .....?? Rispondi citando

RIPETO come nel settore acque:

una nota rivista ambientale, in una tabella riporta tra quelli che non devono compilare il registro dei rifiuti non pericolosi le imprese con meno di dieci dipendenti, mentre io riscontro che nell'art. 190 del TU ciò non viene riportato. La mia domanda è: lo deducono dal fatto che come nel art. 189 dette iprese non devono compilare il mud o mi è sfugito qualcosa?
visto l'importana della domanda è gradito un intervento di GOD.
ringrazio.
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
Barba
Nuovo arrivo
Nuovo arrivo


Registrato: Mar 06, 2008
Messaggi: 1

MessaggioInviato: 07-03-2008 00:00    Oggetto: Rispondi citando

L'articolo 189 comma 3 del DLT 152/06, come modificato dal correttivo ambientale 4/2008, cita i soggetti che sono obbligati alla comunicazione annuale (MUD), e i soggetti che ne sono esonerati. L'articolo 190 comma 1, ed esattamente la prima parte, indica invece quali sono i soggetti obbligati alla tenuta del registro, e lo fa, facendo specifico rimando all'articolo 189 comma 3; cioè agli stessi soggetti che sono tenuti alla comunicazione annuale delle quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle loro attività. Siccome l'articolo 190 comma 1 prevede che sui registri di carico e scarico rifiuti devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto, fa si che tra le due disposizioni nasca una inscindibile dipendenza, tale da far ritenere che, i soggetti esclusi dalla comunicazione annuale al Catasto sono anche esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.
Spero di non essermi sbagliato e di esserti stato utile.
Torna in cima
Profilo Messaggio privato
miccia
Nuovo arrivo
Nuovo arrivo


Registrato: Dec 06, 2007
Messaggi: 3

MessaggioInviato: 19-03-2008 16:03    Oggetto: Rispondi citando

I soggetti che hanno l'obbligo di tenere e aggiornare il registro rifiuti sono: 1) Enti o Imprese che producono rifiuti pericolosi;
2) Enti e Imprese che producono rifiuti non pericolosi di cui all'Art. 184, comma 3, lettere c), d), g)

I soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono:
1) Enti o Imprese che producono rifiuti pericolosi;
2) Enti e Imprese che producono rifiuti non pericolosi di cui all'Art. 184, comma 3, lettere c), d), g).
Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Io almeno la so così.....
Torna in cima
Profilo Messaggio privato
geomario
Fedelissimo
Fedelissimo


Registrato: May 30, 2007
Messaggi: 174
Località: Roma

MessaggioInviato: 19-03-2008 16:08    Oggetto: Rispondi citando

anche io laso cosi Cool
saluti
Torna in cima
Profilo Messaggio privato
senator
Newbie
Newbie


Registrato: Mar 06, 2008
Messaggi: 31

MessaggioInviato: 19-03-2008 17:05    Oggetto: Rispondi citando

I soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti sono individuati dall’art. 190, c. 1, del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale:
«I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3 hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.».
Questo comma non è stato modificato direttamente dal cd. “correttivo ambientale”, il quale ha invece modificato l’art. 189, c. 3, qui espressamente citato in quanto preso come riferimento per individuare il soggetti obbligati.
Peraltro, il rapporto tra le due disposizioni (art. 189, c. 3, nella parte finale relativa alle esclusioni, ed art. 190, c. 1) crea alcuni problemi applicativi sui quali è necessario effettuare un approfondimento.
Comunque l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti riguarda i seguenti soggetti:
• chiunque effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale,
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, c. 3, lett. c), d) e g) (vale a dire: rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi).
Come detto in precedenza qualche problema si pone in merito alla previsione della parte finale dell’art. 189, c. 3, che esclude dall’obbligo di presentazione del MUD i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
b) le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, comma 8,
c) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.
Letteralmente, considerato che la prima parte dell’art. 190, c. 1 rinvia all’art, 189, c. 3, per individuare quali sono i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, si sarebbe portati a ritenere che in tutti e tre i casi sopra riportati vi sia non solo l’esclusione dall’obbligo di presentazione del MUD, ma anche da quello di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.
Tale lettura è senz’altro valida per i primi due casi.
Il problema in realtà si pone per il terzo caso, in quanto la previsione espressa di esclusione dalla presentazione del MUD, che porterebbe alla consequenziale esclusione dall’obbligo di tenuta del registro, viene contraddetta dalla previsione della seconda parte del comma 1 dell’art. 190, nella quale si prevede che:
«I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.».
Tale previsione contenuta nella disposizione specifica relativa ai registri di carico e scarico e che non fa riferimento né genericamente all’art. 189, comma 3, né al limite dei dieci dipendenti, supera l’esclusione prevista dallo stesso art. 189, comma 3, e pertanto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti non vi è alcuna esclusione dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.Sempre in merito ai soggetti obbligati alla tenuta del registro si ricorda la previsione del comma 8 dell’art. 190 il quale prevede che «Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.».
È necessario, peraltro, sottolineare che, così come per l’obbligo di presentazione del MUD, anche nel caso dell’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti l’esplicito riferimento effettuato, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, alle lettere c), d) e g) dell’articolo 184, comma 3, determina che sono esonerati da tale adempimento gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi altrimenti elencati all’art. 184, comma 3.
Torna in cima
Profilo Messaggio privato
Diogene
Nuovo arrivo
Nuovo arrivo


Registrato: Feb 13, 2007
Messaggi: 1
Località: Pescara

MessaggioInviato: 17-04-2008 15:52    Oggetto: Mud si mud no ... questo è il problema Rispondi citando

Salve a tutti, mi affaccio timidamente per la prima volta sul Forum per cercare di dare una risposta ad un mio amico che per campare si è aperto una partita IVA e fornisce assistenza su apparecchiature informatiche, Vi chiedo se gentilmente qualcuno può darmi una mano a riguardo (premetto che non sono un consulente anche se mi occupo di diritto).

Se ho ben capito se prima dell'entrata in vigore del correttivo al TU un artigiano con meno di 10 dipendenti doveva compilare i registri e fare il mud solo per i rifiuti pericolosi oggi deve adempiere anche per i non pericolosi?
Inoltre ma possibile che un piccolo riparatore di PC (artigiano) che produrrà si e no 3 cartucce di toner per stampanti come rifiuto pericoloso (forse ... è da verificare, anche se con l'ultima modifica non rileverebbe più la distinzione ai fini degli adempimenti) all'anno, deve dotarsi di registro, deve farselo vidimare, deve fare il carico, deve sperare di trovare qualcuno che passi a ritirargli le 3 cartucce (cosa che diffcilmente accadrà, ed anche ove accada quanto dovrebbe pagarlo per questo servizio?) ed infine deve compilare il MUD.
Se è così ed ho capito bene nella competizione con altri ordinamenti (leggi spagna ad es.) siamo veramente spacciati. Si tutela dell'ambiente e su questo siamo tutti daccordo però questa è follia pura.
Vi ringrazio per l'eventuale risposta che vorrete darmi.
Torna in cima
Profilo Messaggio privato
Mostra prima i messaggi di:   
Nuovo Topic   Rispondi    Indice del forum -> Testo Unico ambientale Tutti i fusi orari sono Orario Estivo Italia
Pagina 1 di 1

 
Vai a:  
Non puoi inserire nuovi Topic in questo forum
Non puoi rispondere ai Topic in questo forum
Non puoi modificare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi votare nei sondaggi in questo forum

Powered by phpBB 2.0.23 © 2001 phpBB Group
phpBB port v2.1 based on Tom Nitzschner's phpbb2.0.6 upgraded to phpBB 2.0.4 standalone was developed and tested by:
ArtificialIntel, ChatServ, mikem,
sixonetonoffun and Paul Laudanski (aka Zhen-Xjell).

Version 2.1 by Nuke Cops © 2003 http://www.nukecops.com

Questo sito è stato realizzato da Luca RAMACCI

Tutto il materiale pubblicato è utilizzabile a condizione che sia citata la fonte: www.lexambiente.it
Engine PHP-Nuke - Powered by WL-Nuke
Generazione pagina: 0.32 Secondi