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Registrato: Aug 30, 2007 Messaggi: 13 Località: veneto
Inviato: 29-04-2008 18:29 Oggetto:
Approfitto della discussione e mi inserisco con una domanda
Se l'azienda "A" incarica un'impresa "B" di spianare un suo terreno (ex agricolo) allo scopo di realizzare un parcheggio asfaltato, la terra che verrà rimossa quando sarà considerata rifiuto? e chi dei due si deve occupare delle analisi, il FIR, le annotazioni di carico/scarico?
E se la terra rimane in situ? va gestita lo stesso come rifiuto?
Approfitto della discussione e mi inserisco con una domanda
Se l'azienda "A" incarica un'impresa "B" di spianare un suo terreno (ex agricolo) allo scopo di realizzare un parcheggio asfaltato, la terra che verrà rimossa quando sarà considerata rifiuto? e chi dei due si deve occupare delle analisi, il FIR, le annotazioni di carico/scarico?
E se la terra rimane in situ? va gestita lo stesso come rifiuto?
grazie
Resto dell'avviso che quella terra, per non essere considerata rifiuto, deve rispondere ai requisiti indicati al comma 1 dell'art. 186; chi la produce deve provvedere un documento che ne attesti le qualità di sottoprodotto dell'attività principale e tale dichiarazione va trasmessa all'autorità preposta al rilascio del titolo richiesto per l'esecuzione dei lavori.
Se tutto questo non avviene e la terra resta comunque in sito, a mio modo di vedere va comunque considerata rifiuto ed in questo caso si applicano le regole del c.d. deposito temporaneo. Per il principio di precauzione, insomma, si vuole evitare che quello che può essere considerato potenzialmente rifiuto o comunque, mescolato con rifiuti, possa essere facilente smaltito (mediante trasporto od anche riutilizzo in loco) facendolo passare per terra vergine.
A mio avviso, la nuova normativa è chiara.
Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nello stesso sito deve essere previsto dal progetto, fatto da un progettista ingegnere, tramite la D.I.A. (Dichiarazione di inizio attività) che prevede la movimetazione terra.
Lo stesso dicasi per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo in altri siti: in questo caso oltre a essere previsto dal progetto, deve essere documentata la sua non contaminazione tramite le analisi fatte dalla ditta che si occupa del prelevamento delle terre dal sito iniziale sino al sito di destinazione, trasportate con il semplice documento di trasporto in quanto non considerate rifiuto insieme alle stesse analisi.
Se invece le terre sono contaminate, quindi considerate inquinate, allora sono da considerasi rifiuto vero e proprio, trasportate con formulario dei rifiuti con destinazione discarica.
Ribadendo le perplessità e le problematiche che ho evidenziato nel precedente intervento, per il caso in cui la gestione delle terre avvenga nel sito, al momento attuale mi sento di condividere l'opinione di Mantri: per poterle gestire non come rifiuti (e quindi per evitare di essere accusati di stoccaggio o smaltimento non autorizzato di rifiuti), occorre che il riutilizzo in sito sia previsto dal progetto, secondo le varie disposizioni previste dalle casistiche riportate nei commi 2, 3 e 4 del 186. Credo che, in questo specifico caso (forse l'unico), non sia necessaria l'analisi, proprio perchè l'art. 186 mira a salvaguardare la qualità ambientale del sito di destinazione [comma 1, lettere c) ed f)] che, coincidendo nel caso specifico con il sito di produzione, non subirebbe modificazioni negative.
Il tutto, ovviamente, se non ci sono delle evidenze che si tratti di un sito contaminato; ma, in questo caso, le procedure sarebbero ben diverse.
Saluti
Reba
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