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Scusate, ora mi è sorto un dubbio...e se la terra viene trasportata al fine di effettuare bonifiche (sia rendendo inerte il materiale inquinante nella terra, che in situ), vanno considerati rifiuti e quali sono le procedure? Vi ringrazio in anticipo per i chiarimenti!
Registrato: Oct 11, 2006 Messaggi: 446 Località: Un Mondo Difficile
Inviato: 26-02-2008 19:08 Oggetto:
beh in questo caso sono "terre di bonifica" e dovresti fare riferimento agli articoli 240 e successivi del TU, per la gestione di questi materiali vanno rispettate le prescrizioni impartite caso per caso dagli atti che autorizzano gli interventi sul sito oggetto di indagine / bonifica..
vabbè! nessuno si vuole leggere il nuovo articolo sulle tere e rocce da scavo, SIC! vabbé! e poi aggiungo e se qualcuno confonde le terre e rocce da scavo con l'estrazione di una cava ? peggio per lui.
Si effettivamente l'art.186 ha avuto una riscrittura completa, ora non è più richiesto il parere di Arpa. La novità sostanziale è che al momento di presentare un progetto ad un autorità, quella competente ad esaminarlo ed approvarlo, deve essere allegata la documentazione attestante i diversi requisiti richiesti, tra i quali, la più importante, è la qualità del suolo per quanto riguarda i contaminanti previsti dal testo unico. Quindi se devo realizzare qualcosa come minimo dovrò ottenere il permesso di costruire (per le opere minori la DIA). Il terreno su cui intendo costruire deve essere sottoposto a campionamento e i risultati dell'indagine devono essere allegati alla domanda, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. Per i progetti già approvati, per i quali il riutilizzo delle terre era stato assentito secondo le precedenti procedure, ci sono 90 gg di tempo per ripresentare il tutto. All'entrata in vigore delle nuove norme. il 13 febbraio, chi avesse depositi di terre non sottoposte ad alcun assenso circa il loro riutilizzo consiglio di sbrigarsi per non perdere questa opportunità.
Buon giorno, il problema di questo articolo 186, presso i Comuni è pressochè sconosciuto. Direi di puntualizzarlo meglio sia per capire gli aspetti operativi spiccioli,autorizzativi, che di eventuali illeciti, vista anche l' integrazione all' art 266.
Mi spiego,
chiedo scusa dell' interruzione del precedente post, che và letto con questo.
Dicevo che con il nuovo 186 mi pare:
-non sono più neccessarie analisi (basta autocertificazione,salvo verifiche dagli enti?o nel punto f del 1 comma s'intende che l'analisi và fatta per "dimostrare che il materiale non è contaminato?)
-anche i cantieri sotto i mc 6000 soggiaciono alla normativa art 186
-dovrà essere presentata al comune istanza specifica per lo svincolo delle terre scavate dal considerarle rifiuti, sia se utilizzate nello stesso cantiere sia se utilizzate in altro cantiere. Nel caso di DIA o permesso a costruire, la documentazione del 1 comma sarà contenuta nel istanza DIA o del permesso a costruire, altrimenti, sia per "portare via in altro cantiere" che "per portare dentro il cantiere" terra da scavi,dovrà essere presentata istanza.
Istanza che dovrà essere presenta anche in altro comune se le terre vengono "importate/esportate" in altro comune.
Non male se poi durante il trasporto ci fosse anche la copia della documentazione
Per chi si è avvalso della precedente art 186, deve rifare tutto entro 90 gg dal 13/02
Per rispondere a Blumare. le analisi sono indispensabili, vedi alla lettera f dell'articolo:
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
Per i cantieri di piccole dimensioni si deve attendere il decreto:
7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.
Per l'esportazione delle terre non ritengo debba essere presentata un'altra istanza. Chi riceve queste terre sulla sua proprietà deve in ogni caso verificare preliminarmente che sia stata condotta l'indagine analitica prevista acquisendo copia della documentazione presentata, compreso l'atto di assenso rilasciato, ed esibirla a richiesta di un eventuale accertamento.
Condivido la risposta dell'"ispettore", anche se il comma 7 dell' art 266:
7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.
secondo me, non esclude che fino all' emanazione del Decreto semplificativo, anche i cantieri sotto i 6000 mc devono soggiacere alla procedura "ordinaria", da cui vengono svicolati con l' approvazione del Decreto
Comunque mi pare che se i movimenti di terra riguardano due Comuni, entrambi debbano essere a conoscenza, pur se -Chi riceve queste terre sulla sua proprietà deve in ogni caso verificare preliminarmente che sia stata condotta l'indagine analitica prevista acquisendo copia della documentazione presentata, compreso l'atto di assenso rilasciato, ed esibirla a richiesta di un eventuale accertamento.-
In attesa di ulteriori puntualizzazioni, un saluto
[quote="blumare"]Condivido la risposta dell'"ispettore", anche se il comma 7 dell' art 266:
per quanto riguarda i piccoli volumi, anch'io leggo la norma in questo senso e cioè che ATTUALMENTE questi sono sottoposti alla procedura ordinaria.
Per considerare le terre e rocce da scavo escluse dal regime dei riifuti ho impostato un protocollo analitico ai sensi del titolo V (bonifiche) e poi definirò la destinazione di queste come riempimento per un cantiere in una relazione da allegare al progetto soggetto a concessione edilizia.
Riitengo così di aver soddisfatto i nuovi criteri previsti dal 13 febbraio... o NO??
Chiedo lumi ....
Ho seguito il Tuo consiglio ed ho letto qualche altro intervento.
Mi pare che le cose sono assai complicate o magari, si rendono tali...ma questo è un altro discorso.
Beh, anche alla luce di quello che ho letto su questo topic, Ti chiedo un parere netto sulla questione:
1) per le terre prodotte in area di cantiere e riutilizzate tal quali nel cantiere, è comunque necessario che in sede di richiesta di permesso/dia sia prodotta la documentazione richiesta dal TUA o questo vale soltanto e le terre debbono essere trasportate altrove?
2) per le terre eventualmente portate in cantiere (ma direi anche una qualsiasi area dove utilizzare le terre), è possibile che le medesime siano trasportate con DDT solo peché provenienti da un deposito di terre commercializzabili o comunque, tale deposito è soggetto alle regole del TUA?
Callaghan ha scritto:
Per rispondere a Blumare. le analisi sono indispensabili, vedi alla lettera f dell'articolo:
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
Per i cantieri di piccole dimensioni si deve attendere il decreto:
7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.
Per l'esportazione delle terre non ritengo debba essere presentata un'altra istanza. Chi riceve queste terre sulla sua proprietà deve in ogni caso verificare preliminarmente che sia stata condotta l'indagine analitica prevista acquisendo copia della documentazione presentata, compreso l'atto di assenso rilasciato, ed esibirla a richiesta di un eventuale accertamento.
quoto Callaghan sulla necessità di produrre analisi , (una pacchia per i laboratori ed i consulenti!), a volte ritengo sia proprio esagerato fare analisi .. anche perchè nel momento in cui le fai ti può succedere che un parametro come il rame vada fuori di un ppm (mg/kg) ripetto i limiti ....e diventa un casino... suolo da bonificare? allora a qual punto ti conviene provare a fare un test UNI10802 ai sensi dell'allegato 3 del DM5/2/98 (modificato dal DM186/2006) e provare a recuperare come rifiuto...
(ci vuole sempre un cunsulente e costi analitici, per questo la gente si è rotta le scatole e manda a discarica che per piccoi volumi conviene! ambientalmente però così le cose non si può dire che siano sostenibili)
Poi quotando Giovannino
Giovannino ha scritto:
1) per le terre prodotte in area di cantiere e riutilizzate tal quali nel cantiere, è comunque necessario che in sede di richiesta di permesso/dia sia prodotta la documentazione richiesta dal TUA o questo vale soltanto e le terre debbono essere trasportate altrove?
BELLA DOMANDA
Ho paura che per far le cose senza che nessuno ti possa dire nulla , ci devi fare un'analisi... inserendona nella tua DIA o permesso a costruire ovviamente rispetto quanto detto sopra a volte tutte queste analisi sono ridondanti... immaginate la ristrutturazione della villa padronale in campagna.. lontana da fonti di inquinamento..dove si vuole fare una piscina e col materiale creare una collinetta...facciamo fare analisi..
troppo prolissa?... cambierò nickname!
Mi aggiungo al dibattito.
In realtà, la riscrittura in senso indubbiamente più restrittivo dell'art. 186 non risolve i problemi, anzi ne crea sicuramente di nuovi.
Uno, ad esempio, è proprio costituito dalla mancanza di previsione di un'autorizzazione esplicita (tranne che per progetti VIA o AIA), in quanto i soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono presentare i progetti, ma l'atto autorizzativo esplicito non è previsto (potrebbe esserci nel permesso di costruzione, ma non nella DIA o nei casi di cui al comma 4); ne consegue che non è prevista circolazione di informazioni tra i Comune sede dello scavo e il Comune che riceve le terre o gli organi di controllo; parimenti, poichè il criterio ambientale che conta è quello del sito di destinazione, non si capisce come un comune possa controllare la qualità ambientale di un sito in altro comune (o provincia, o regione,...).
In merito all'analisi, l'autodichiarazione che era prevista dal vecchio 186 non è più prevista; per questo, anche secondo me, l'analisi ci vorrebbe sempre e dovrebbe essere fatta sui materiali prima dello scavo (non esiste più la possibilità di verifica sul materiale scavato o sul sito di destinazione): ma quante analisi? e per quali parametri?
Rimane poi sempre aperto il problema dei trasporti e della tracciabilità dei materiali.
Gli enti pubblici (penso soprattutto alle regioni) dovrebbero darsi da fare per predisporre delle norme regionali o, almeno, delle linee guida che chiariscano questi ed altri aspetti.
In merito poi ai piccoli scavi (sotto i 6000 mc, che poi non sono neanche tanto piccoli), la semplificazione potrà esere applicata solo con l'uscita del decreto, per cui al momento devono essere trattati alla stregua degli altri.
Tra le altre incertezze, cito la mancata definizione (era abbozzata nel vecchio testo) di "trasformazione preliminare" e "preventivo trattamento", oppure la lettura del punto f) del comma 1, che farebbe pensare ad una valutazione del sito di destinazione ben più complessa della semplice analisi chimica, ma estesa a criteri ambientali ed ecologici più generali.
Da questa lettura critica e non esaustiva delle problematiche legate al nuovo art. 186, non può che discendere un certo sconforto (soprattutto se uno si pone nei panni di operatori che vorrebbero essere in regola, ma non riescono ad avere delle regole chiare) e la speranza che, almeno a livello locale, si trovino delle soluzioni più chiare.
Saluti
Reba
Scusa se mi ripeto, ma, per quanto tra tutti avete reso molto più chiara la questione (ed anche interessante) nessuno mi ha ancora detto, in modo esplicito, se ritiene che le terre riutilizzate nel medesimo sito (per rialzare il giardino, per fare una collina, ecc.) non sono soggette ad alcuna previa analisi e conseguente progetto da inserire nel permesso a costruire o dia.
In concreto, se sono sicuro che il cumulo di terra presente in cantiere nessuno ce l'ha portato, ma è stato prodotto da uno scavo dell'area di cantiere; se lo stesso cumulo viene poi spianato nella medesima area, dunque riutilizzato, chi lo riutilizza è comunque soggetto alle prescrizioni indicate all'art. 186 TUA?
Qualche tempo fa (ante d. Lgs. 4/1008), ad esempio, ho fatto analizzare delle terre da riutilizzare in sito da parte del costruttore ed è emerso che le stesse erano utilizzabili in zona commeciale (se non sbaglio, questo riportava la certificazione di analisi). Ho inviato il tutto ad ARPAT ma nessuno ha sollevato questioni in merito. Se era possibile allora, mi domando perché non sarebbe fattibile oggi: alla fin fine, il livello qualitativo del terreno non subirebbe modificazioni.
reba55 ha scritto:
Mi aggiungo al dibattito.
In realtà, la riscrittura in senso indubbiamente più restrittivo dell'art. 186 non risolve i problemi, anzi ne crea sicuramente di nuovi.
Uno, ad esempio, è proprio costituito dalla mancanza di previsione di un'autorizzazione esplicita (tranne che per progetti VIA o AIA), in quanto i soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono presentare i progetti, ma l'atto autorizzativo esplicito non è previsto (potrebbe esserci nel permesso di costruzione, ma non nella DIA o nei casi di cui al comma 4); ne consegue che non è prevista circolazione di informazioni tra i Comune sede dello scavo e il Comune che riceve le terre o gli organi di controllo; parimenti, poichè il criterio ambientale che conta è quello del sito di destinazione, non si capisce come un comune possa controllare la qualità ambientale di un sito in altro comune (o provincia, o regione,...).
In merito all'analisi, l'autodichiarazione che era prevista dal vecchio 186 non è più prevista; per questo, anche secondo me, l'analisi ci vorrebbe sempre e dovrebbe essere fatta sui materiali prima dello scavo (non esiste più la possibilità di verifica sul materiale scavato o sul sito di destinazione): ma quante analisi? e per quali parametri?
Rimane poi sempre aperto il problema dei trasporti e della tracciabilità dei materiali.
Gli enti pubblici (penso soprattutto alle regioni) dovrebbero darsi da fare per predisporre delle norme regionali o, almeno, delle linee guida che chiariscano questi ed altri aspetti.
In merito poi ai piccoli scavi (sotto i 6000 mc, che poi non sono neanche tanto piccoli), la semplificazione potrà esere applicata solo con l'uscita del decreto, per cui al momento devono essere trattati alla stregua degli altri.
Tra le altre incertezze, cito la mancata definizione (era abbozzata nel vecchio testo) di "trasformazione preliminare" e "preventivo trattamento", oppure la lettura del punto f) del comma 1, che farebbe pensare ad una valutazione del sito di destinazione ben più complessa della semplice analisi chimica, ma estesa a criteri ambientali ed ecologici più generali.
Da questa lettura critica e non esaustiva delle problematiche legate al nuovo art. 186, non può che discendere un certo sconforto (soprattutto se uno si pone nei panni di operatori che vorrebbero essere in regola, ma non riescono ad avere delle regole chiare) e la speranza che, almeno a livello locale, si trovino delle soluzioni più chiare.
Saluti
Reba
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