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Testo Unico Ambientale
Decreto Legislativo 152-2006
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Io credo che nella materia rifiuti le imprese abbiano avuto un notevole alleggerimento da parte del D.Lg 152/06 e, nonostante le riformulazioni del decreto correttivo, condivisibili o meno, per quanto riguarda il deposito temporaneo si è andati verso un ulteriore apertura delle condizioni che ne delimitano il campo di applicazione. E' stata portata a 3 mesi la periodicità di smaltimento per tutti i rifiuti, indipendentemente dalla quantità. Se poi consideriamo la sola tematica dei RAEE anche in questo caso produttori e rivenditori di AEE avranno (il decreto è già stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni) un ridimensionamento degli oneri amministrativi e di controllo normalmente previsti nella materia dei rifiuti. Ritengo che l'obiettivo di garantire l'avvio dell'organizzazione della raccolta dei RAEE e, più in generale, di incrementare quella dei RU differenziabili, sia prioritario e che non si debbano mettere sullo stesso piano le regole applicate a funzioni così diverse come quelle del pubblico e del privato.
Beh, se sono questi sono gli alleggerimenti... stiamo freschi.
Comunque... senza polemizzare... sono altre cose che le imprese si aspettano, per esempio l'abolizione del MUD che non è altro che un balzello per le CCIAA
Mi chiedevo: per le isole ecologiche, già realizzate, ma non ancora autorizzate ai sensi del 210 del D.lgs 152/06... come ci si comporta??
ad esempio, una volta adeguate a quanto richiesto dal DM in questione, se autorizzate dal Comune stessopossono essere operative!??
Il comma 7 recita "I centri di raccolta di cui all'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si conformano alle disposizione del presente decreto entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui al comma 5".
Dunque:
- Se il centro di raccolta è operante entro il 13 maggio 2008 su autorizzazione del Comune, continua ad operare.
- Dovrà adeguarsi alle disposizioni del decreto entro 60gg dalla pubblicazione della delibera del Comitato nazionale.
Attenzione però:
Si parla di "centri di raccolta di cui all'articolo 1",, dunque verificare se il centro in questione ricade nel campo di applicazione del decreto.
Ad es. il centro deve essere presidiato ed allestito. Non deve gestire rifiuti che non siano compresi nell'elenco di cui al par. 4.2 dell'all. I (molte ecopiazziole invece accettano anche rifiuti inerti), ecc..
Non credo che la tipologia del rifiuto possa rappresentare un problema se i rifiuti sono stati correttamente assimilati ai rifiuti urbani dal Comune considerato che al punto 4.2 dell'allegato I alla voce 32. sono elencati "i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali ...".
In efetti questa voce rende superflua l'elencazione dei punti precedenti.
Vi sono però numerosi altri punti di criticità tra i quali vi segnalo quella che ritengo una vera "perla", al punto 3.1, lett. b. l'allegato I al DM prevede che " ... in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimeto con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;", ciò significa che, in caso di rotture, i 2/3 del liquido possono tranquillamente fuoriuscire?
Probabilmente la "perla" deriva da una semplificazione un poco "semplicistica" di quanto riportato nel DCI 1984, al punto 4.12 "Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi." e ripreso anche dal DM 186/2006 al punto 5 dell'allegato 5 "I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento." In altre parole, il 30% di volume del contenitore ha senso se ci sono più contenitori di liquidi nello stesso bacino, altrimenti occorrerebbe che fosse rispettato l'intero volume del contenitore.
In ogni caso, se la misura fosse rispettata, sarebbe comunque un passo in avanti rispetto alla situazione che attualmente spesso si riscontra in alcuni di questi centri.
Saluti
Reba
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