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Dottrina: Ambiente in genere. Ambiente e costituzione
Inserito il Giovedì, 06 maggio @ 18:07:12 CEST da God

Ambiente in genere Nuova pagina 1

L’ambiente : bene unitario e valore Costituzionale
di Dario SIMONELLI



L

Le accese discussioni giuridico dottrinali relative all’ambiente, si sono fino ad oggi concentrate su una sua possibile configurazione in senso unitario, sul perche’ della sua tutela e su aspetti come la precisa quantificazione del danno ad esso arrecato in assenza di criteri canonici di calcolo.

Nello specifico ci si e’chiesti se l’ambiente debba essere considerato come bene a se’ o composto da singole entita’ tutelabili singolarmente, se la sua tutela sia direttamente collegata alla salvaguardia del bene stesso o strumentale a valori costituzionalmente protetti quali la salute e lo sviluppo della persona umana.

Circa l’unitarieta’ del bene ambiente i dubbi sembrano ormai spenti grazie anche all’apporto di storiche decisioni come quella della Cassazione civile Sez.I del 9 aprile 1992 n. 4362 che precisa : “ L’ambiente in senso giuridico costituisce un insieme che, pur comprendente vari beni o valori, quali la flora, la fauna, il suolo, le acque…, si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una realta’ priva di consistenza materiale, ma espressiva di un autonomo valore collettivo costituente, come tale, specifico oggetto di tutela da parte dell’ordinamento, con la legge 8 luglio 1986 n.349, rispetto ad illeciti, la cui idoneita’ lesiva va valutata con specifico riguardo a siffatto valore ed indipendentemente dalla particolare incidenza verificatasi su una o piu’ delle dette singole componenti…”.

In relazione poi alla quantificazione del danno, l’art 18 della legge n.349 1986 dispone che, in mancanza di misure qualitative e quantitative il giudice, ne determina l`ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

Circa la configurabilita’ del bene ambiente in senso unitario, un’ arguta dottrina (Malinconico) ci fa notare che gia’ il legislatore comunitario considerava l’ambiente come bene a se’ e quindi se si ritiene la normazione comunitaria prevalente su quella nazionale ben si comprende come le relative disquisizioni avevano ben poco da accertare.

Difatti la direttiva comunitaria del 27 giugno 1985 n. 85/337, comunemente nota come direttiva V.I.A., nel creare un procedimento autorizzatorio volto ad una valutazione d’impatto ambientale su determinati progetti pubblici o privati, prescrive che detta valutazione debba riguardare i seguenti fattori :

- l’uomo, la fauna e la flora;

- il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;

- i beni materiali e il patrimonio culturale;

- l’interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino;

Non c’e’ dubbio quindi che nell’ordinamento comunitario l’ambiente aveva gia’ una valenza meramente descrittiva, dissolvendosi poi nella pluralita’ dei fattori che lo compongono.

Oggi le discussioni relative al problema giuridico “ambiente” si sono spostate su un altro fronte e cioe’ quello del suo inserimento come valore nelle carte costituzionali.

La nostra Costituzione non definisce il concetto di bene ambientale, tantomeno contiene alcun riferimento diretto a situazioni legate al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni dell’individuo e della collettivita’ alla salubrita’ dell’ambiente;

E’ facile comprendere che ai tempi in cui fu scritta, altre erano le priorita’ e le preoccupazioni legate al sostegno dei mutamenti sociali allora in atto, tutti protesi verso un crescente sviluppo industriale basato sullo sfruttamento delle risorse naturali.

Oggi pero’ i tempi sembrano davvero maturi per considerare l’ambiente anche dal punto di vista giuridico, non soltanto un bene tutelabile con una specifica azione di risarcimento e con specifici soggetti legittimati all’azione, ma anche un valore al pari di altri gia’ presenti in Costituzione come la salute, la proprieta’…

E se al diritto comunitario si riconosce una superiorita’ rispetto alla normazione nazionale non ci si puo’ non chiedere se questo consideri l’ambiente un valore.

La risposta non puo’ che essere affermativa visto che la nascente Costituzione Europea prende in considerazione l’ambiente fin dal Preambolo come “valore” dell’umanita’, da cui discende ogni costruzione relativa al concetto di ambiente quale bene giuridico.

Gia’ nel Preambolo e’ sancita la responsabilita’ nei confronti delle generazioni future e della terra stessa; di seguito l’art 3 impone all’Unione l’obiettivo di promuovere doverosamente uno “sviluppo equilibrato e sostenibile” attraverso l’uso razionale delle risorse naturali, con la conseguenza che tutte le “politiche comunitarie” andranno a confrontarsi con la dimensione ambiente operando attivamente a suo favore; altri articoli si occupano di politica sociale connessa all’ ambiente e della materia “energia”.

L’intenzione del legislatore comunitario e’ quindi quella di promuovere una “tuela attiva” dell’ambiente, una tutela che non si basa esclusivamente sul principio del “chi inquina paga” ma e’ volta ad un “miglioramento ambientale”.

L’ ambiente e’ un valore che nell’esperienza giuridica europea traspare in ogni attivita’, tanto che dottrina e giurisprudenza parlano di “carattere di trasversalita’” della materia ambientale.

Tutte le politiche comunitarie come trasporti, agricoltura, concorrenza, energia, ecc., risultano essere subordinate all’ “esigenza di preservare e migliorare l’ambiente”.

La Costituzione italiana al suo art. 9 dispone : “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnologica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Tale articolo non pone espressamente l’accento sull’ambiente in quanto bene, tantomeno come valore, riferendosi esclusivamente alla tutela paesaggistica .

Dopo una serie di impulsi provenienti dalle varie forze politiche e ovviamente da una sempre piu’ crescente sensibilizzazione alla questione ambientale, l’Italia si e’ finalmente resa artefice di un input di iniziative volte all’inserimento della tutela ambientale nella Costituzione, tanto da porsi come esempio verso altri paesi membri della UE.

La Repubblica tutela l’ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni; protegge la biodiversita’ e promuove il rispetto degli animali”,questo il testo della riforma costituzionale da poco approvata dalla commissione Affari costituzionali della Camera ( 21 aprile 2004), che sancisce la tutela ambientale come principio fondamentale della Costituzione.

Concetto estrapolabile e’ quello dell’ “interesse delle generazioni future”, che si esplicita poi nell’applicazione del “principio di reversibilita’”( degli interventi) e in quello piu’ generale dello “sviluppo sostenibile”.

Non si puo’ negare che l’inserimento dell’ambiente in Costituzione e’ certamente doveroso, in quanto gia’ da tempo il riferimento all’ambiente e’ avvenuto non tanto attraverso il richiamo degli art.2 ( diritti inviolabili) ,9 ( tutela del paesaggio) e 32 ( tutela della salute) della Costituzione, ma invocando direttamente l’ambiente come valore Costituzionale, facendo emergere l’esistenza di tale valore nell’esigenza di protezione dell’ambiente, che attraverso il collegamento con il valore centrale della persona umana e di altri diritti e interessi connessi a quest’ultimo, puo’ ritenersi sotteso alla Costituzione italiana, pur in mancanza di un’esplicita formulazione normativa di rango costituzionale.

Del resto autorevole dottrina ci fa’ notare che dal punto di vista dell’ opportunita’ politica, sottrarre alla revisione costituzionale principi ulteriori rispetto a quelli indicati positivamente dalle disposizioni della Costituzione, non significa rendere senz’ altro piu’ solida la Costituzione vigente.

Anzi, la storia dimostra che, quanto piu’ si irrigidisce la revisione della carta Costituzionale, tanto piu’ si riduce la necessaria capacita’ della Costituzione di adattarsi all’ evoluzione sociale e si favorisce, di conseguenza, il ricorso a vie di fatto ovvero alla rottura della legalita’( M.Mazziotti Di Celso-G.M. Salerno).

Se cosi’ e’ perche’ non inserire questo valore in Costituzione?

L’esigenza della tutela ambientale direttamente tutelata nella Suprema fonte e’ doverosa anche per 2 ragioni di ordine logico :

1) se e’ stato riconosciuto esistente il “valore” ambiente dalla Corte

Costituzionale, non si vede perche’ non lo si possa inserire in Costituzione,

dal momento che il diritto serve all’uomo e non il contrario;

2) l’ ambiente e’ gia’ un valore nell’embrionale tessuto della Costituzione

Europea che certamente sintetizza il sentire comune del tessuto sociale

degli Stati membri.

L’evoluzione dell’ ambiente da bene a valore e la trasposizione dello stesso nel mondo del diritto interno e comunitario, non fanno altro che confermare e rendere effettiva la tendenza a combattere i problemi nascenti da tematiche ambientali, non solo sotto il profilo risarcitorio, ma anche sotto il piu’ efficace profilo della normativa di prevenzione ai danni.

Dario Simonelli


 
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