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Legisl. Nazionale: Danno ambientale. Fondo di rotazione
Inserito il Venerdì, 30 aprile @ 18:07:03 CEST da God

Danno Ambientale Nuova pagina 2

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 14 ottobre 2003
Disciplina sulle modalita' di funzionamento ed accesso al fondo di rotazione istituito ai sensi del comma 9-bis dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Gazzetta Ufficiale N. 99 del 28 Aprile 2004



Nuova pagina 1


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato
dall'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto in particolare il comma 9-bis che dispone il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme derivanti dalla
riscossione dei crediti a favore dello Stato per il risarcimento del
danno ambientale, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di
fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del
risarcimento medesimo, e la riassegnazione delle stesse somme, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gia' Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di
rotazione da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, gia' Ministero dell'ambiente, al fine di
finanziare, anche in via di anticipazione, gli interventi di cui alle
lettere a), b) e c) del medesimo comma da realizzare nelle aree per
le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale ovvero
previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
31 dicembre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio
2002, registro n. 1, foglio n. 111, con il quale, in attuazione della
predetta norma, e' stato appositamente istituito nell'ambito
dell'U.P.B. 4211 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio il capitolo 7617;
Visto il comma 9-ter dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986, il
quale prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi
comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo
di anticipazione;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la
predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, di
criteri e modalita' nei casi di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del 18 settembre 2001, n. 468, con il quale e' stato
approvato il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati di interesse nazionale, secondo quanto stabilito
dall'art. 1, comma 3, della legge n. 426 del 1998;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante norme in materia di gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante
disposizioni in materia di tutela dei corpi idrici;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n.
471, recante i criteri per la messa in sicurezza, la bonifica e il
ripristino ambientale dei siti inquinanti.
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto, per il finanziamento degli interventi di
cui all'art. 2, disciplina le modalita' di funzionamento e di accesso
al fondo di rotazione, di seguito denominato fondo, previsto
dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato
dall'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, individua i
criteri e le priorita' per l'utilizzo delle somme che affluiscono al
fondo e definisce le procedure per il recupero delle somme concesse a
titolo di anticipazione.

Art. 2.
Interventi ammessi al finanziamento
1. Il fondo, iscritto in apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, e' utilizzato per finanziare, anche in via di
anticipazione:
interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa
in sicurezza dei siti inquinati con priorita' per le aree per le
quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
interventi di disinquinamento, ripristino dello stato dei luoghi,
bonifica e ripristino ambientale con priorita' delle aree per le
quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione,
bonifica e ripristino ambientale delle aree inserite nel programma
nazionale di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
426, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.
Enti beneficiari del finanziamento
1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal presente
decreto:
gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree e i beni
oggetto del fatto lesivo;
gli altri enti pubblici indicati nell'art. 5 del decreto
18 settembre 2001, n. 468;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei casi
individuati dall'art. 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471.

Art. 4.
Modalita' di attivazione, funzionamento e accesso al fondo
1. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti a favore dello
Stato per risarcimento del danno ambientale, ivi comprese quelle
derivanti dall'escussione di fldejussioni a favore dello Stato,
assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui
all'art. 1.
2. Salvo i casi di interventi per l'attuazione dei quali provvede
il Ministero dell'ambiente e del territorio, ai sensi dell'art. 15
del decreto 25 ottobre 1999, n. 471, le domande di finanziamento sono
presentate dagli enti di cui all'art. 3 al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, corredate dalla seguente documentazione:
copia del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 17, del
decreto legislativo n. 22 del 1997, nei casi in cui il responsabile
dell'inquinamento non provveda o non sia individuabile o non provveda
nessun altro soggetto interessato per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di cui
all'art. 17 medesimo;
copia del progetto dell'intervento;
dichiarazione di congruita' del quadro economico di spesa da
parte del dirigente del competente ufficio tecnico dell'ente che
richiede il finanziamento qualora il progetto sia stato redatto da un
professionista esterno;
relazione tecnico-economica, la quale deve comunque includere il
cronoprogramma della realizzazione degli interventi, con
l'indicazione della data di conclusione dei lavori.
3. Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento
presentate ai sensi del comma 2, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio puo' richiedere, ove necessario, l'invio di
ulteriore documentazione, indicando un termine per la relativa
trasmissione.
4. Nella valutazione delle domande di finanziamento deve essere
data priorita':
agli interventi di messa in sicurezza di emergenza di
caratterizzazione e di bonifica delle aree per le quali ha avuto
luogo il risarcimento del danno ambientale, con precedenza degli
interventi sulle aree e sui beni pubblici;
agli interventi della pubblica amministrazione nel caso in cui
non siano individuati i soggetti responsabili del danno ambientale
ovvero in danno dei soggetti inadempienti;
agli interventi di disinquinamento dei corpi idrici ricompresi
nei programmi stralcio di cui all'art. 14, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
5. In caso di piu' domande relative agli interventi previsti al
comma 4 e all'art. 2, si applica ai fini della graduatoria il
criterio della gravita' delle situazioni di pericolo per la salute
umana e per l'ambiente sulla base di analisi di rischio.
6. Sulla base delle valutazioni di cui ai commi 3 e 4, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio stabilisce gli interventi
da finanziare e il relativo importo nei limiti delle risorse di cui
al comma 1, dandone comunicazione agli enti beneficiari.
7. Entro quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori,
l'ente attuatore comunica il quadro economico definitivo
dell'intervento al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio che ridetermina la misura del finanziamento assegnato
all'intervento stesso e assume il relativo impegno definitivo,
tenendo conto del quadro economico al netto di eventuali
cofinanziamenti.
8. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasferisce
all'ente attuatore un'anticipazione commisurata alle effettive
disponibilita' e al costo definitivo dell'intervento, che non puo'
essere superiore al 20% dell'impegno definitivo.
9. Le risorse ulteriori sono trasferite, in ratei successivi, sulla
base di stati di avanzamento comunicati dall'ente attuatore che
evidenziano l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente.
Il saldo del residuo nella misura del 5% avverra' ad avvenuta
approvazione del collaudo finale.
10. Gli enti beneficiari, in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori, trasmettono al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio una relazione sullo stato dei lavori che
ne evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario, documentando i
risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia
dell'intervento.
11. A seguito dell'erogazione del finanziamento, il monitoraggio
sull'attuazione degli interventi puo' essere effettuato, anche ai
fini dell'attivazione delle procedure di revoca di cui all'art. 5,
dalla regione competente per territorio, nell'ambito delle ordinarie
attivita', tramite gli organismi istituzionalmente competenti, ovvero
avvalendosi dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici regionali, istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge
17 maggio 1999, n. 144.

Art. 5.
Revoca del finanziamento
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
dispone, previa diffida, la revoca del finanziamento nei confronti
degli enti attuatori per gravi inadempienze ovvero che non abbiano
provveduto all'aggiudicazione degli interventi entro un anno dalla
comunicazione della concessione del finanziamento o che non procedano
alla consegna dei lavori entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per la riassegnazione ai fini del del successivo utilizzo per gli
interventi di cui all'art. 2.

Art. 6.
Utilizzo delle economie
1. Le eventuali economie che derivano dalle minori spese risultanti
dai relativi quadri economici e le risorse che residuano
dall'avvenuta realizzazione dell'intervento devono essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
ai fini del successivo utilizzo per gli interventi di cui all'art. 2.

Art. 7.
Somme concesse per interventi di particolare emergenza
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
d'emergenza, finalizzati all'eliminazione delle situazioni di rischio
per l'ambiente e la salute umana, e degli interventi di
caratterizzazione, finalizzati a verificare la tipologia
dell'inquinamento e l'efficacia delle misure di messa in sicurezza,
possono essere concesse anticipazioni nella misura massima
dell'intera ammontare della somma richiesta e nei limiti del 25%
delle disponibilita' del fondo di cui all'art. 4, comma 1, a favore
degli enti locali sul cui territorio si e' verificato un danno
ambientale, a condizione che il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio abbia promosso, in sede civile o penale,
l'azione di risarcimento del danno.
2. Nel caso in cui le somme liquidate a titolo di risarcimento
siano inferiori a quelle concesse a titolo di anticipazione l'ente
beneficiario e' tenuto a restituire la quota dell'anticipazione che
eccede l'ammontare del risarcimento mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione al fondo, ai
fini del successivo utilizzo per gli interventi di cui al medesimo
art. 2.
3. In relazione agli stati di avanzamento dei lavori, gli enti
beneficiari sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 9.
4. La revoca, previa diffida, dell'anticipazione ha luogo nel caso
in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
ravvisi gravi inadempienze da parte dell'ente beneficiario del
finanziamento.

Art. 8.
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall'art. 49 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, per le province autonome di Trento e di
Bolzano resta ferma, al fine dell'utilizzazione dei finanziamenti
iscritti al fondo, l'applicazione delle disposizioni contenute
nell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e nell'art. 12 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
Roma, 14 ottobre 2003

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2004
Ufficio controllo atti Ministeri dell'infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 257


 
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