AMIANTO: un problema ancora aperto che merita attenzione
Di Stefano Cudini (*)
VERIFICA GIURIDICA DELLE DENUNCE AMBIENTALI
La
recente approvazione da parte della Regione Marche del piano operativo
per il censimento sulla presenza di amianto nelle imprese e negli edifici
rappresenta l’occasione per tornare a parlare di questa particolare tipologia
di rifiuto e, in particolare, degli obblighi
da osservare per la sua corretta gestione e successivo smaltimento.
In
questo articolo si cercherà di fare il punto sui principali aspetti attinenti
al corretto comportamento da tenere per il rispetto delle norme sulla sicurezza
e dell’ambiente che interessano questa particolare tipologia di materiale e di
rifiuto.
COS’E’
L’AMIANTO
L’amianto,
chiamato anche indifferentemente asbesto, è un minerale naturale a struttura
fibrosa, che per le sue particolari proprietà (flessibilità, resistenza al
fuoco, capacità isolante, resistenza agli acidi e all’usura), abbinate ad un
costo relativamente basso di estrazione e ad una facilità di lavorazione, lo
hanno reso particolarmente idoneo, in passato, per realizzare molti manufatti ed
oggetti. Il suo impiego è stato largamente diffuso in svariati settori
dell’industria, nell’edilizia e in molti prodotti di uso domestico. Gli usi
sono stati i più diversi:
nell’Industria
-
come isolante termico in cicli industriali (es. centrali termiche,
industria chimica, siderurgica, vetraria, ceramica e di laterizi, alimentare,
fonderie);
-
come isolante termico in impianti (es. frigoriferi e di condizionamento);
-
come materiale fonoassorbente per l’isolamento acustico;
-
come componente di parti meccaniche sottoposte a frizione o
surriscaldamento (es. freni, frizioni, guarnizioni);
-
come materiale di coibentazione di carrozze ferroviarie, autobus e navi.
La
produzione permetteva di ricavare anche particolari prodotti quali:
nastri, guaine, tessuti per indumenti antifiamma, adesivi industriali,
plastiche rinforzate.
Nell’Edilizia
-
come materiale spruzzato per il rivestimento di strutture per aumentare
la resistenza al fuoco;
-
nelle coperture sotto forma di lastre piane o ondulate;
-
in molti manufatti quali tubazioni, serbatoi, canne fumarie ed altro,
nelle quali l'amianto è stato inglobato nel cemento per formare il
cemento-amianto (più conosciuto come Eternit, dal nome della ditta
produttrice);
-
nella preparazione e posa in opera di intonaci e stucchi per rivestimento
di strutture portanti, quali solai e pilastri o per travi e colonne;
-
nei pannelli per controsoffittature;
-
nei pavimenti costituiti da vinil-amianto in cui tale materiale è
mescolato a polimeri.
Nell’Ambito
domestico
-
in alcuni elettrodomestici (es. forni
e stufe, ferri da stiro);
-
nelle prese e guanti da forno e nei teli da stiro;
-
nei cartoni posti a
protezione degli impianti di riscaldamento come stufe, caldaie, termosifoni;
-
nei tessuti ignifughi per arredamento (tendaggi, tappezzerie);
-
nei tessuti per abbigliamento (feltri per capelli,
coperte, grembiuli, giacche, pantaloni, stivali).
L’insieme dei prodotti contenenti amianto, sopra
sinteticamente descritti, può a sua volta essere suddiviso in due gruppi
principali in funzione della friabilità dei materiali e della pericolosità per
la salute:
1)
prodotti compatti (materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in
polvere solo con l’impiego di mezzi meccanici);
2)
prodotti friabili (materiali che possono essere facilmente sbriciolati o
ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita).
Per
questa ragione il cosiddetto amianto friabile è considerato più pericoloso
dell’amianto compatto, che per sua natura ha una scarsa tendenza a liberare
fibre, a differenza del primo che tende a liberare fibre per effetto di
qualsiasi sollecitazione esterna di natura meccanica (es. vibrazioni, usura) o
ambientale (es. pioggia, vento).
RISCHI PER LA SALUTE E TUTELA
DEI LAVORATORI
Che
l’amianto avesse degli effetti nocivi sulla salute dell’uomo era un fatto
risaputo già dagli anni quaranta (1). E’ infatti dal 1943 che l’asbestosi
(malattia a carico dell’apparato respiratorio) è inserita nell'elenco delle
malattie professionali con obbligo di assicurazione. L’esposizione
professionale all’amianto è stata però oggetto di provvedimenti legislativi
specifici per la prima volta soltanto nel 1965 con il DPR 1124, che istituisce
un particolare trattamento assicurativo per i lavoratori affetti da asbestosi e
stabilisce le norme, tuttora in vigore, per la sorveglianza sanitaria preventiva
e periodica (2).
Ma
l’esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto ha avuto una tutela
maggiore e un’attenzione specifica solo molti anni dopo con il recepimento nel
nostro ordinamento della normativa di origine comunitaria in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro,
avvenuta con il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e, a distanza
di un anno, con l’approvazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 che fissa le
norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
A
seguito dell’entrata in vigore di quest’ultima legge, le lavorazioni che
prevedevano l’uso dell’amianto come materia
prima sono state messe al bando con un piano progressivo di dismissione.
Attualmente le occasioni di esposizione professionale sono perciò legate
esclusivamente alla presenza di manufatti contenenti amianto presenti nei luoghi
di lavoro e più in generale negli edifici; oppure agli interventi di
manutenzione, demolizione o rimozione delle strutture contenenti amianto
soprattutto nel campo dell’edilizia.
Gli
ambienti di lavoro più significativi per la presenza di amianto sono ora i
cantieri temporanei, nel caso della bonifica di edifici o le officine dove si
provvede alla rimozione dell’amianto da carrozze ferroviarie o altri veicoli
e, infine, gli impianti di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. Non va
peraltro dimenticato che il rischio di esposizione all’amianto non è limitato
soltanto a coloro che lo trattano direttamente, ma anche a tutti coloro nel cui
ambiente di lavoro questo materiale è stato utilizzato come coibentante,
fonoassorbente, isolante, eccetera.
Senza avere qui la pretesa di entrare nella materia
molto articolata e complessa della sicurezza sul lavoro, occorre comunque
focalizzare alcuni aspetti normativi legati alla sicurezza, considerato che il
problema amianto è strettamente collegato al tema della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro (3).
Norma cardine della protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto durante il lavoro è il
Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n. 277 (in S. O. alla Gazzetta Ufficiale 200
del 27 agosto 1991), che recepisce in maniera completa e definitiva la direttiva
comunitaria 83/477 e formula, al capo terzo, le norme sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto durante il
lavoro, anticipando così di alcuni anni quelli che saranno i principi guida
della nuova normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro introdotti con il successivo
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Il D.Lgs. 277/91 ricalca fedelmente la normativa
europea, predisposta in un’epoca in cui la principale fonte di esposizione era
rappresentata dall’estrazione e dalla lavorazione dell’amianto e dai rischi
di esposizione alla polvere da esso proveniente.
Tale norma ha perciò perso, in parte,
coerenza e validità dopo la dismissione dell’uso dell’amianto
avvenuta in seguito all’approvazione della legge 257/92. E ora trova la sua
principale applicazione solo nelle attività di bonifica e nella valutazione del
rischio in ambienti in cui è presente ancora l’amianto.
Il D. Lgs. 277/91 riprende (art. 23), la
definizione fondamentale di amianto, alla quale fa rinvio anche l’rt. 2 della
legge 257/92, che classifica come tale i seguenti silicati fibrosi: actilonite,
amosite, antofillite, crisotilo, crocidolite e tremolite e li identifica in base
al loro numero CAS (4).
Tra gli adempimenti più importanti, che risultano
ancora applicabili, quello della valutazione del rischio, basata
sull’accertamento dell’esposizione personale dei lavoratori, rappresenta
senza dubbio
quello di maggiore importanza.
In
base all’art. 24 il datore di lavoro (o il dirigente)
deve effettuare una
valutazione del rischio dovuto alla polvere al fine di stabilire le misure
preventive e protettive da attuare.
Per le imprese già in attività la
valutazione doveva essere effettuata entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del suddetto decreto (e cioè entro il 9 marzo 1992). Per le imprese che
intraprendono nuove attività lavorative la valutazione è effettuata non prima
di 90 giorni dalla data dell’effettivo inizio dell’attività e non oltre 180
giorni dalla data medesima.
Il
datore di lavoro deve effettuare nuovamente la valutazione ogni qualvolta si
verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un
mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere e
comunque trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
Le misure preventive sono differenziate in ragione
del livello di esposizione dei lavoratori individuato in base alla valutazione
del rischio. La norma fissa anche i valori limite di esposizione, che non devono
essere superati se non in caso di eventi accidentali o di operazioni lavorative
particolari, per le quali vanno adottate speciali misure di sicurezza.
Gli
adempimenti di legge sono, come già detto, in funzione del livello di
esposizione misurato (espresso come numero di fibre per centimetro cubo in
rapporto ad un periodo di riferimento di 8 ore) e possono essere così
sinteticamente riassunti:
Livello
di esposizione superiore a 0.1 fibre/cc o a 0.5 giorni-fibra/cc.
(art. 24, c.3 e 5):
-
Obbligo di notifica all’Organo di Vigilanza (art. 25 c. 1)
-
Informazione annuale ai lavoratori (art. 26 c. 2)
-
Segnaletica di sicurezza, limitazioni di accesso, mezzi individuali di
protezione (art. 27 c. 2)
-
Servizi igienici e docce, separazione e lavaggio degli indumenti di
lavoro, custodia e controllo dei mezzi di protezione individuali (art. 28 c. 2)
-
Controllo ambientale trimestrale o annuale (art. 30 c. 8)
-
Informazione preventiva ai lavoratori sui campionamenti (art. 30 c. 10)
-
Istituzione e tenuta Registro degli esposti (art. 35)
Livello
di esposizione superiore a 0.6 fibre/cc per crisolito o a 0.2 fibre/cc
per le altre varietà (art.
31, c. 1) (5):
-
Identificazione e rimozione tassativa delle cause (art. 31 c. 4)
-
Adozione di misure di protezione specifiche o sospensione dal lavoro
(art. 31 c. 5 e 7)
-
Nuovi controlli al termine degli interventi (art. 31 c. 6)
-
Informazione tempestiva all’Organo di Vigilanza (art. 31 c. 8)
-
Informazione ai lavoratori e loro consultazione sulle misure da adottare
(art.31 c. 9)
Obblighi particolari sono previsti anche per il
medico competente, il quale deve fornire ai lavoratori, ovvero ai loro
rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle visite mediche alle
quali sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione alla
polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto (art. 29).
Superfluo dire che per tutti gli adempimenti sono
previste sanzioni penali, di carattere pecuniario e/o detentivo, nel caso di
loro inosservanza da parte dei soggetti obbligati.
DIVIETO
DI IMPIEGO
Le prime disposizioni che regolamentano l’uso
dell’amianto nel nostro paese risalgono
alla seconda metà degli anni ottanta. Un primo intervento si è avuto con
l’Ordinanza del Ministero della Sanità 26 giugno 1986 (e successiva circolare
1° luglio 1986, n. 42) che fissava
restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso della crocidolite (amianto
blu) e dei prodotti che la contenevano.
Successivamente, il DPR 24 maggio 1988, n. 215 ha
ampliato ulteriormente il campo delle restrizioni estendendolo a tutti i tipi di
amianto quando siano impiegati in alcune tipologie di prodotti, quali
giocattoli, pitture e vernici.
Ma solo nel 1992, con la Legge 27 marzo 1992, n.
257, l’Italia mette definitivamente al bando tutti i prodotti contenenti
amianto, vietandone l’estrazione, l’importazione, la produzione,
la lavorazione e la commercializzazione, secondo un programma di
dismissione il cui termine ultimo era stato fissato in due anni dall’entrata
in vigore della legge (e cioè entro il 28 aprile 1994). Solo recentemente la
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 ha introdotto una deroga a tale divieto
limitatamente ad alcune applicazioni particolari (6).
La Legge 257/92 istituisce la commissione per la
valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’amianto
(art. 4) fissandone i compiti (art. 5) e regolamenta il processo di dismissione
e di riconversione produttiva attraverso
misure a sostegno dei lavoratori coinvolti nei processi di riconversione
(art. 13) e agevolazioni e finanziamenti per le imprese che producono materiali
sostitutivi (art. 14) (7).
Ma la legge non si limita a dettare le modalità
per la cessazione dell’impiego dell’amianto, ma si pone un obiettivo più
ampio, cercando di affrontare la complessa tematica dell’amianto nella sua
interezza, mettendo in evidenza le problematiche considerate particolarmente
rilevanti ai fini della tutela della salute pubblica e adottando alcuni
strumenti per monitorare e ridurre nell’ambiente la presenza dell’amianto
fino a quel momento liberamente commercializzato (8).
Un primo strumento di controllo viene posto a
carico delle imprese impegnate nelle attività di lavorazione, bonifica e
smaltimento dell’amianto, le quali annualmente devono inviare alla Regione e
alla Asl una relazione contenente indicazioni in merito al tipo e quantità di
amianto utilizzato o dei rifiuti smaltiti o bonificati, le attività svolte, i
procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli lavoratori
impiegati, le misure di prevenzione
adottate (9).
Particolare attenzione viene riservata al problema
amianto negli edifici e alla protezione dell’ambiente e della salute pubblica
dai rischi connessi ad esso. Per far fronte a questa esigenza la legge prevede a
carico delle regioni l’obbligo di adottare, entro 6 mesi, piani di protezione
dell’amianto, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica (art. 10). In
particolare, i piani devono prevedere, tra l’altro, il censimento delle
imprese che estraggono, utilizzano o abbiano utilizzato, smaltiscono o
bonificano amianto e il censimento degli edifici nei quali siano presenti
materiali contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli
edifici pubblici e per i locali di utilizzazione collettiva.
Sulla base della delega prevista dalla Legge 257/92
(art. 6, c. 5) è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 8
agosto 1994 che costituisce appunto l’atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni per l’adozione dei piani di protezione, decontaminazione, smaltimento
e bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall’amianto. Il DPR si articola in sei punti:
-
censimento delle attività minerarie;
-
censimento delle attività produttive utilizzatrici;
-
piano di gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti;
-
controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del
lavoro;
-
formazione professionale dei lavoratori;
-
censimento degli stabili contenenti amianto.
A distanza ormai
di sei anni, gran parte degli obiettivi che il governo si era prefissato sono
rimasti inattuati. Anche se l’atto di indirizzo e coordinamento è stato
recepito dalla gran parte delle regioni a cui era indirizzato (10), molti dei
compiti in esso previsti sono rimasti però disattesi. In particolare, per il
censimento degli edifici sono stati molto rari i casi in cui i proprietari, in
special modo delle unità abitative private, hanno comunicato alle Asl i dati
relativi alla presenza di materiali contenenti amianto.
SISTEMI
DI BONIFICA
Tra i compiti della Commissione istituita dalla
Legge 257/92 vi è anche quello di predisporre metodologie tecniche per gli
interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto. In
attuazione a quanto previsto, fino
ad oggi sono stati pubblicati tre disciplinari tecnici riguardanti: la
valutazione del rischio, la manutenzione e la bonifica degli edifici (D.M. 6
settembre 1994), dei mezzi rotabili (D.M. 26 ottobre 1995), dei siti dismessi,
unità prefabbricate, tubazioni e serbatoi in cemento-amianto (D.M. 14 maggio
1996) e, infine, a bordo di navi (D.M. 20 agosto 1999).
Considerate le notevoli implicazioni e il vasto
campo applicativo, è qui opportuno un approfondimento delle tecniche indicate
nel D.M. 6 settembre 1994, cui peraltro fanno riferimento anche i decreti
successivi (11).
Gli argomenti trattati nel decreto sono:
-
identificazione dei materiali sospetti di contenere amianto;
-
criteri di valutazione del rischio;
-
metodi di bonifica;
-
programma di controllo e manutenzione dei materiali presenti in sede;
-
come operare in sicurezza durante gli interventi di bonifica;
-
criteri per la certificazione e la restituibilità degli ambienti
bonificati;
-
metodi analitici.
Queste indicazioni riguardano diverse tipologie di
materiali contenenti amianto:
-
rivestimenti di superfici applicati a spruzzo o a cazzeruola;
-
rivestimenti isolanti di tubazioni e caldaie;
-
lastre e pannelli a bassa
intensità (cartoni) ed a alta intensità (cemento-amianto).
Poiché nella quasi totalità dei casi il problema si
presenta per le lastre di copertura in cemento-amianto
(eternit), è opportuno fornire alcuni suggerimenti
da adottare per individuare il tipo di intervento più idoneo, onde
evitare ingiustificati allarmismi ed inutili
interventi peraltro generalmente molto costosi.
a)
Analizzare con obiettività l’ipotesi di pericolo per la salute e
l’ambiente:
le
lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per coperture in edilizia,
sono costituite da materiale non friabile che, quando è in buono stato di
conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente. Lo stesso dicasi
quando si trova all’interno degli edifici, a condizione che non venga
manomesso. Al contrario, il materiale subisce un progressivo degrado se esposto
agli agenti atmosferici. Di conseguenza, prima di ogni intervento è sempre
necessario un monitoraggio ambientale per valutare lo stato di conservazione del
manufatto e misurare l’eventuale
dispersione di fibre aerodisperse all’interno dell’edificio.
b)
Effettuare controlli periodici:
al di là di particolari eventi climatici o di rotture accidentali, le lastre
installate si mantengono in buone condizioni mediamente per 10-15 anni. Se la
copertura ha un’età superiore è consigliabile ispezionarla e valutarne lo
stato di degrado con controlli periodici.
Nel valutare visivamente lo stato di conservazione della
copertura si devono considerare i seguenti parametri:
-
presenza di sfaldamenti, rotture o crepe nelle lastre;
-
lastre che, sottoposte a pressioni o urti di modeste entità, si
sbriciolano con facilità;
-
sviluppo di muffe o muschi su aree estese;
-
accumulo di fibre o polveri nei canali di scolo e nelle grondaie;
-
zone di degrado in cui si evidenzia materiale friabile.
Nei
casi sospetti, oltre alla ispezione diretta, può rendersi necessario un
campionamento dei materiali deteriorati e la loro analisi presso un laboratorio
specializzato.
c)
Programmare una corretta manutenzione o rimozione:
se la copertura è danneggiata e richiede interventi di manutenzione è
necessario adottare interventi di bonifica costituiti da:
1. Rimozione
E’
l’operazione più frequente ma deve esser condotta salvaguardando l’integrità
del materiale e applicando specifiche cautele in tutte le fasi della rimozione.
L’intervento è radicale in quanto elimina ogni potenziale fonte di
esposizione, ma, per contro, genera la produzione di notevoli quantità di
rifiuti pericolosi che devono essere correttamente smaltiti. E’ la procedura
che comporta i costi più elevati e la
necessità di installare una nuova copertura in sostituzione del materiale
rimosso.
2.
Incapsulamento
Consiste
nel trattamento dell’aminato con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono
a inglobare le fibre di amianto e a costituire una pellicola di protezione sulla
superficie esposta. L’intervento richiede necessariamente un trattamento
preliminare della superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire
l’adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento deve essere effettuato
con attrezzature idonee che evitino la liberazione di fibre di amianto
nell’ambiente e consentano il recupero ed il trattamento delle acque di
lavaggio. L’incapsulamento ha il vantaggio di non produrre rifiuti pericolosi,
anche se la permanenza nell’edificio del materiale di amianto comporta la
necessità di mantenere un programma di controllo e manutenzione (12).
3.
Sopracopertura
Il
sistema della sopracopertura consiste in un intervento di confinamento
realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in
amianto-cemento, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia
idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per tale scelta il
costruttore od il committente devono fornire il calcolo delle portate dei
sovraccarichi accidentali previsti per la relativa struttura. L’installazione
comporta generalmente operazioni di foratura dei materiali di cemento-amianto,
per consentire il fissaggio della nuova copertura e delle infrastrutture di
sostegno, che determinano liberazione di fibre di amianto. La superficie
inferiore della copertura in cemento-amianto non viene confinata e rimane,
quindi, eventualmente accessibile dall’interno dell’edificio, in relazione
alle caratteristiche costruttive del tetto. Come per l’incapsulamento si
rendono necessari controlli ambientali periodici ed interventi di normale
manutenzione per conservare l’efficacia e l’integrità dei trattamenti
stessi.
d)
Osservare le norme di sicurezza durante gli interventi di bonifica: oltre
alle normali norme di sicurezza e alle prescrizioni per la tutela dei lavoratori
da osservare nei cantieri temporanei o mobili (13), la demolizione e la
rimozione dell’amianto richiede l’adozione di particolari precauzioni. In
particolare è necessario:
1.
Elaborazione del piano di sicurezza:
prima
dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, il datore
di lavoro deve predisporre un piano di lavoro, così come disposto dall’art.
34 del Decreto legislativo 277/91. Il piano deve prevedere le misure necessarie
per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la protezione
dell’ambiente esterno.
Copia
del piano di lavoro è inviata, almeno 90 giorni prima dell’inizio lavori,
alla ASL competente per territorio unitamente alle seguenti informazioni:
a)
natura dei lavori e loro durata presumibile;
b)
luogo dove i lavori verranno eseguiti;
c)
tecniche lavorative per la rimozione dell’amianto;
d)
natura dell’amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso
di demolizioni;
e)
caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per la
decontaminazione del personale;
f)
materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.
Decorsi i 90 giorni, se la ASL non rilascia alcuna
prescrizione L’impresa può eseguire
i lavori di demolizione secondo le modalità comunicate.
2.
Affidamento dei lavori a ditte specializzate:
Le
imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto devono
essere iscritte all’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti (categoria 10). Con una deliberazione dello scorso 1° febbraio 2000 (in
G. U. 17.4.2000, n.90), il Comitato nazionale dell’Albo ha stabilito i criteri
per l'iscrizione. L’Albo ha disciplinato le attività in oggetto, dividendo la
categoria 10 in due sottocategorie (10A e 10B) in relazione alle diverse
caratteristiche di pericolosità; ogni sottocategoria è stata poi ripartita in
cinque classi in base all’importo dei lavori di bonifica cantierabili. La
deliberazione prevede quindi differenti requisiti che riguardano la tipologia e
il valore delle attrezzature, la preparazione del responsabile tecnico e la
capacità finanziaria. Sono inoltre previste prescrizioni a tutela dei
lavoratori impegnati in queste attività (15).
3.
Protezione dei lavoratori:
nelle
operazioni che possono dar luogo a dispersione di fibre di amianto, i lavoratori
devono essere muniti di idonei mezzi di protezione individuali delle vie
respiratorie e di indumenti protettivi. Le calzature debbono essere di tipo
idoneo al pedonamento dei tetti (14). Per i lavoratori addetti alle attività di
rimozione, smaltimento e bonifica, l’art. 10 dell’Atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni prevede la predisposizione di corsi di formazione
professionale della durata minima di trenta ore, al termine dei quali è
previsto il rilascio di un titolo di abilitazione professionale.
4.
Adozione di misure di sicurezza antinfortunistiche:
le
aree in cui avvengono operazioni di rimozione di prodotti in cemento-amianto
devono essere temporaneamente delimitate e segnalate. Inoltre, la
bonifica delle coperture in cemento-amianto comporta un rischio specifico di
caduta per sfondamento delle lastre. A tal fine, fermo restando quanto previsto
dalle norme antinfortunistiche per i cantieri edili, devono, in particolare,
essere realizzate idonee opere provvisionali per la protezione dal rischio di
caduta, ovvero adottati opportuni accorgimenti atti a rendere calpestabili le
coperture (es. realizzazione di camminamenti in tavole da ponte; posa di rete
metallica antistrappo sulla superficie del tetto).
e)
Verificare le corrette modalità di smaltimento:
effettuata la bonifica, tramite la rimozione delle lastre di eternit, verificare
che nel contratto d’appalto siano descritte e documentate le modalità di
trasporto e di smaltimento dei rifiuti prodotti. Secondo la giurisprudenza
prevalente, in caso di smaltimento abusivo, il proprietario dell’edificio
risponde penalmente al pari della ditta appaltatrice (16). E’ quindi buona
regola richiedere preventivamente copia delle autorizzazioni degli operatori che
provvedono alle diverse fasi dello smaltimento; inoltre, il trasporto deve
essere sempre accompagnato dal formulario di identificazione, di cui all’art.
15 del Dlgs. 22/97, in quattro copie una delle quali deve essere controfirmata e
datata in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento. A
carico del produttore rimangono anche gli altri obblighi previsti per i rifiuti
pericolosi: registro, dichiarazione ambientale annuale e rispetto dei tempi del
deposito temporaneo.
CLASSIFICAZIONE
DEI RIFIUTI E FORME DI SMALTIMENTO
Fino
al marzo 1997 i rifiuti di amianto erano disciplinati nell’ambito delle norme
generali sui rifiuti dettate dal DPR 915/82 e dalla Deliberazione del Comitato
Interministeriale 27 luglio 1984. Secondo tali disposizioni, l’amianto
rientrava nell’elenco delle 28 sostanze che rendevano il rifiuto
potenzialmente tossico-nocivo se superiore a determinate concentrazioni limite.
Con
l’emanazione del Dlgs. 22/97, che ha abrogato le precedenti disposizioni, i
rifiuti di amianto sono previsti
nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) in sei diverse tipologie:
|
060701
(pericoloso)
|
-
Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
|
|
101302
|
-
Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
|
|
160204
|
-
Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
|
|
160206
|
-
Rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell’amianto
|
|
170105
|
-
Materiali da costruzione a base di amianto
|
|
170601
(pericoloso)
|
-
Materiali isolanti contenenti amianto
|
Ad oggi, questa classificazione risulta praticamente
applicabile solo ai fini del trasporto e degli adempimenti a carico del
produttore. Per quanto riguarda invece lo smaltimento definitivo e in
particolare la tipologia della discarica di destinazione, in attesa che vengano
approvate le nuove norme regolamentari attuative del Dlgs. 22/97, valgono ancora
i criteri introdotti dalla D.I. 27 luglio 1984 e dal DPR 8 agosto 1994.
Quest’ultima norma prevede, in particolare, la possibilità di smaltire in
discariche di 2° categoria, tipo A, i rifiuti costituiti da sostanze o prodotti
contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide a condizione che
tali rifiuti provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni
o scavi. In tal caso devono essere adottate apposite norme tecniche atte ad
evitare l’affioramento dei materiali durante la movimentazione. Fuori da
questa ipotesi i rifiuti di amianto dovranno essere smaltiti in discariche
autorizzate di 2° categoria, tipo B (per amianto in concentrazione non
superiore a 10.000 mg/kg) o tipo C (se
superiore a questo limite). In alternativa, si può ricorrere a spedizioni
transfrontaliere, indirizzate verso impianti ubicati in altri paesi europei
(prevalentemente Germania e Francia).
Circa
le modalità di movimentazione dei rifiuti contenenti amianto, oltre alle
prescrizioni di carattere generale previste dalla normativa tecnica in materia
di trasporto dei rifiuti ex tossico-nocivi (ora pericolosi), è opportuno
evidenziare che fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al
trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un area all’interno
dell’edificio, chiusa ed inaccessibile agli esterni. Possono essere
utilizzati, in alternativa, anche container scarrabili, purché chiusi anche
nella parte superiore e posti in un’area controllata. Se raccolti in sacchi,
questi devono essere sempre doppi e vanno riempiti per non più di due terzi, in
modo che il peso complessivo non ecceda mai i 30 chilogrammi. Tutti i
contenitori devono essere correttamente etichettati.
IL CASO DELLA
REGIONE MARCHE
La
Regione Marche, in attuazione alla Legge 257/92, ha adottato con deliberazione
30.12.1997, n. 3496 il “Piano
regionale amianto”, che si prefigura come lo strumento operativo con cui la
regione mette a regime quanto di sua competenza in materia di rischi sanitari ed
ambientali collegati all’amianto.
Tra
gli obiettivi del Piano, quello sicuramente più importante, anche ai fini di
una mappatura del rischio, è la realizzazione del censimento delle imprese e
degli edifici potenzialmente a rischio per la presenza e/o esposizione
all’amianto.
Le linee operative per il censimento sono state
recentemente delineate dalla Giunta regionale con la deliberazione 28.12.2000,
n. 2830 e si articolano in cinque punti:
1.
formazione degli operatori pubblici (ASL, Comuni, Arpam, Regione);
2.
informazione e sensibilizzazione degli utenti (attraverso una campagna
informativa e incontri sul territorio);
3.
raccolta dei dati (mediante l’invio di oltre seicentomila questionari);
4.
elaborazione e diffusione dei dati raccolti;
5.
sorveglianza delle situazioni maggiormente a rischio di esposizione.
In
attesa che questa importante e sicuramente impegnativa iniziativa prenda il via,
la Regione Marche ha già approvato un primo bando di accesso a contributi per
la realizzazione ad opera di Comuni e Province per attuare primi interventi
sulle strutture pubbliche contenenti amianto friabile o amianto compatto
deteriorato (deliberazione 28.2.2000, n. 427). I 350 milioni stanziati saranno
destinati in maniera prioritaria a strutture quali asili nido, scuole, centri
sportivi e servizi collettivi. Si tratta di un intervento ancora molto
contenuto, ma che sicuramente va verso la direzione giusta.
(*)
responsabile ufficio ambiente Confindustria Macerata
Note:
(1)
Sugli effetti biologici dell’amianto si rinvia alla relazione presentata dal
dott. Giovanni Achille, direttore del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro dell’ASL di Lecco, in occasione del convegno “Problema
amianto” – Erba (CO), febbraio 1999. Per approfondimenti: G. Chiappino,
“Quali effetti sull’uomo da basse esposizioni agli asbesti” in La medicina
del lavoro, 1985 e AA. VV. “Il carico polmonare di fibre inorganiche in
soggetti non professionalmente esposti” in La medicina del lavoro, 1987.
(2)
L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è una forma
di assicurazione obbligatoria a favore dei lavoratori prevista dalla
Costituzione (art. 38, c. 2) ed è disciplinata dal DPR 30 giugno 1965 n. 1124
“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. La funzione primaria è
quella di garantire una protezione sanitaria ed economica ai lavoratori
infortunati o colpiti da malattie professionali, nonché di fornire assistenza
economica ai superstiti del lavoratore deceduto. Il rischio dell’asbestosi è
disciplinato dall’art. 140 e seguenti del decreto.
(3)
Per un approfondimento degli aspetti legati alla sicurezza si rinvia agli atti
del convegno organizzato dall’Assoamianto: “La sicurezza sul lavoro:
problema sociale”- Erba (CO), gennaio 2000.
(4)
La classificazione era stata introdotta per la prima volta nel nostro
ordinamento giuridico con il DPR 24 maggio 1988, n. 215 che fissava le prime
restrizioni in materia di commercializzazione nel territorio nazionale
dell’amianto. Sulla classificazione e la disciplina dell’imballaggio e
dell’etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive
emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, si rinvia
alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 “Attuazione
della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose” (in S.O. alla G.U. 11.3.1997, n. 58)
, del Decreto Legislativo 16 luglio 1998 n. 285 (in G.U. 18.8.1998 n. 191) e del
Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1997 (in S.O. alla G.U. 19.8.1997
n. 192).