Cass. Sez. III n. 12417 del 20 marzo 2008 (Cc 9 gen. 2008)
Pres. Altieri Est. Grillo Ric. Castelli ed altro
Rifiuti. Ecopiazzole
L 'attività di gestione dei rifiuti operata dal Comune nelle cosiddette "piazzole ecologiche" o "ecopiazzole", ove i rifiuti vengono conferiti dai cittadini in modo differenziato, configura un deposito preliminare in vista dello smaltimento o una messa in riserva in vista del recupero, con la conseguente necessità della preventiva autorizzazione, la cui mancanza configura il reato ora previsto dall'art. 256, comma primo, d.l.vo n. 152/2006. Detta attività di raccolta differenziata non è qualificabile in termini di deposito temporaneo, atteso che l'intero territorio comunale non può considerarsi "luogo di produzione dei rifiuti" di tutti i cittadini, ma questo "si estende al massimo sino a ricomprendere siti infrastrutturali collegati tra loro all' interno di un' area delimitata", come indicato dall'art. 183 del citato decreto.
file pdf