Cass. Sez. III n. 9103 del 28 febbraio 2008 (ud. 15 gen. 2008)
Pres. Lupo Est. Sarno Ric. Gasparini ed altro
Rifiuti. Ecopiazzole
Le “isole ecologiche” sono soggette ad autorizzazione e non è di ostacolo a tali conclusioni il richiamo all'art. 21 Dlvo 22/97 (ora 198 Dlvo 152/06). Vero è che la disposizione in esame affida al Comune la scelta sulle modalità di servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, così come quelle di conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti stessi al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e di promuovere il recupero degli stessi, ma ciò di per sé non esclude evidentemente la necessità dell' autorizzazione regionale e/o provinciale secondo quanto previsto dal DLvo 22/97 ed ora 152/2006 o, comunque, il ricorso alla procedura semplificata secondo quanto indicato da talune normative regionali (es. art. 22 decreto del presidente della giunta regionale toscana 25 febbraio 2004, n. 14-R; art. 25 legge regionale abruzzi 28 aprile 2000, n. 83). Non va dimenticato, infatti, che tanto il DLvo 22/97 quanto il DLvo 152/06 prevedono che la gestione dei rifiuti sul territorio avvenga mediante un'azione integrata e di coordinamento del comune con gli altri enti territoriali di riferimento - regione e provincia - e, soprattutto, con la prima cui anche nella vigenza del DLvo 152/2006 continuano ad essere riservati nella specifica materia poteri di coordinamento e di controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle relative autorizzazioni (artt. 196 e 200 co. 4).
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