Benvenuto su Lexambiente.it
Cerca
Argomenti
Home Account FAQ Argomenti Contenuti Invia Articolo Top 10
  Account    

Contenuti del sito
· Home
· Archivio generale
· Argomenti
· Cerca nel sito
· Downloads
· Forum
· Il tuo account
· Informazioni generali
· Invia un articolo
· Links
· Mappa del sito
· Messaggi Privati
· Scrivi a Lexambiente
· Segnala questo sito
· Top 10
· Visione semplificata

La materia del giorno

Sviluppo sostenibile
[ Sviluppo sostenibile ]

·Sviluppo sostenibile. Produzione di energia elettrica da fonte solare
·Sviluppo sostenibile. Energia eolica
·Sviluppo sostenibile. Impianti eolici
·Sviluppo sostenibile. Energia eolica
·Sviluppo sostenibile. etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiatur
·Sviluppo sostenibile. V.ia. e impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse e CDR
·Sviluppo sostenibile. Concessioni per le grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico
·Sviluppo sostenibile. Impianti a fonti rinnovabili e impianti a idrogeno
·Sviluppo sostenibile. Aggiornamento del contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi d

Elenco Categorie
· Tutte le Categorie
· C.E.A.G. Legambiente
· Corte Costituzionale
· Corte dei Conti
· Dottrina
· Giur.Amm. C. Stato
· Giur.Amm. T.a.r.
· Giurisp. Civ. Cass.
· Giurisp. Civ. Merito
· Giurisp. Comunitaria
· Giurisp. Pen. Merito
· Giurisp.C.e.d.u.
· Giurisp.Penale Cass.
· Legisl. Nazionale
· Legislaz.Comunitaria
· Stampa quotidiana

NEWSLETTER

La Newsletter di Lexambiente
Notizie sugli aggiornamenti del sito
QUI

Testo Unico Ambientale

Decreto Legislativo 152-2006
"Testo Unico Ambientale"
Aggiornato al gennaio 2008
Consultazione on line

Richiedi sentenze e leggi!

Se non hai trovato nella sezione "Cerca nel sito" un testo di legge o una sentenza scrivi a Lexambiente. Lo riceverai gratuitamente via posta elettronica. Quanto da te richiesto verrà poi inserito nell''archivio a disposizione di tutti gli utenti.

Leggi le istruzioni qui


Lexambiente mobile

Lexambiente.it su palmare e cellulare
Informazioni
qui

C.E.A.G. Legambiente


Vai nello spazio dei Centri di Azione Giuridica di Legambiente
clicca QUI


On line ora

Ciao Anonymous!

Nickname
Password
Codice di Sicurezza: Codice di Sicurezza

Digita il codice di sicurezza:

Registrati Gratis
Password Persa?
Iscrizione:
Ultimo: giacomosinigaglia
Nuovi oggi: 3
Nuovi ieri: 0
In attesa: 6
Complessivo: 6055

Persone Online:
Visitatori: 609
Iscritti: 17
Invisíbili: 0
Totale: 626

Online ora:
01: Exibir o perfil de mirri Enviar uma Mensagem Para mirri mirri
02: Exibir o perfil de ELLEPI Enviar uma Mensagem Para ELLEPI ELLEPI
03: Exibir o perfil de God Enviar uma Mensagem Para God God
04: Exibir o perfil de amelialuise Enviar uma Mensagem Para amelialuise amelialuise
05: Exibir o perfil de raffaellaviva Enviar uma Mensagem Para raffaellaviva raffaellaviva
06: Exibir o perfil de siacopin Enviar uma Mensagem Para siacopin siacopin
07: Exibir o perfil de mario Enviar uma Mensagem Para mario mario
08: Exibir o perfil de luis Enviar uma Mensagem Para luis luis
09: Exibir o perfil de arthem-the-hero Enviar uma Mensagem Para arthem-the-hero arthem-the-hero
10: Exibir o perfil de giacomosinigaglia Enviar uma Mensagem Para giacomosinigaglia giacomosinigaglia
11: Exibir o perfil de gianfranco56 Enviar uma Mensagem Para gianfranco56 gianfranco56
12: Exibir o perfil de guardieambsicilia Enviar uma Mensagem Para guardieambsicilia guardieambsicilia
13: Exibir o perfil de milena Enviar uma Mensagem Para milena milena
14: Exibir o perfil de chiara75 Enviar uma Mensagem Para chiara75 chiara75
15: Exibir o perfil de Ronchi Enviar uma Mensagem Para Ronchi Ronchi
16: Exibir o perfil de Libraio Enviar uma Mensagem Para Libraio Libraio
17: Exibir o perfil de geogf Enviar uma Mensagem Para geogf geogf

STATISTICHE UTENTI
Ultimi iscritti    giacomosinigaglia   blu328   marinamerenda   martid   Mardok_vc




pagine viste da
Maggio 2003

Files Totali: 19
Categorie: 2
Downloads: 80965




 1: Valutazione dei nuovi orientamenti europei in materia di normativa sui rifiuti
[Hits: 133]
 2: Codex Alimentarius - Testi base di igiene alimentare
[Hits: 206]
 3: Elettrosmog
[Hits: 142]
 4: D.Lv. 152-2006 (Testo Unico Ambientale)
[Hits: 1397]
 5: Decreti attuativi TU Ambientale
[Hits: 5798]


 1: Urbanistica
[Hits: 10150]
 2: Condono edilizio
[Hits: 8813]
 3: Il T.U. sull'urbanistica e le normative di tutela ambientale
[Hits: 8584]
 4: Danno ambientale
[Hits: 8141]
 5: Reati ambientali e principio di offensività
[Hits: 6502]

Usually I order tramadol online in the BrandPillStore.com. It is best place to buy tramadol no prescription. Yaah, I'm very happy to offer you this site.

Giurisp.Penale Cass.: Rifiuti. Illecita gestione (natura di reato comune)
Inserito il Lunedì, 14 aprile @ 15:15:00 CEST da God

Rifiuti
Cass. Sez. III n. 7462 del 19 febbraio 2008 (ud. 15 gen. 2008)
Pres. Lupo Est. Petti Ric. Cozzoli
Rifiuti. Illecita gestione (natura di reato comune)

L'articolo 51 comma primo del decreto Ronchi, ora riprodotto nell'articolo 256 del decreto legislativo n 152 del 2006, puniva chiunque effettuava un'attività di raccolta, trasporto, recupero, commercio o smaltimento dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione o comunicazione. Le violazioni in esame configuravano e configurano un' ipotesi di reato comune che può quindi essere commesso anche da persona che non esercita l'attività di gestione o di trasporto di rifiuti



In fatto
Con sentenza del 18 novembre del 2005, la corte d’appello di Lecce confermava quella pronunciata dal tribunale della medesima città in data 5 aprile del 2004, con cui Cozzoli Antonio era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed al pagamento delle spese processuali, quale responsabile del reato di cui all’articolo 51 comma 1 lettera a) del decreto lgs. n. 22 del 1997, per avere, in concorso con altri, effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali costituiti da materiale di demolizione edile senza la prescritta autorizzazione. Fatto commesso l’8 maggio del 2002.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, in data 8 maggio del 2002, si accertava che l’autocarro targato VI 553835, condotto da Musardo Antonio e di proprietà di Ciullo Trifone, trasportava mattonelle, pietrame, polvere mista e conci di tufo, derivati da attività di demolizione e costruzione senza alcuna autorizzazione; che il trasporto era eseguito per conto della Cozzoli s.r.l., di cui era legale rappresentante Cozzoli Antonio; che la società anzidetta stava effettuando lavori di ripulitura del piazzale del palazzetto dello sport, sito in agro di Brindisi, denominato Nuova Idea.
Il Musardo aveva riferito di avere ricevuto una telefonata dal Ciullo, il quale gli aveva ordinato di prendere l’autocarro e di recarsi presso il palazzetto dello sport denominato Nuova Idea per eseguire lavori per conto di Cozzoli Antonio. Ivi giunto, il predetto gli aveva dato incarico di caricare con un escavatore del materiale sull’autocarro. Precisava che tale materiale era destinato ad essere scaricato presso la discarica “Cellino”.
Il Cozzoli si era difeso sostenendo di avere agito per conto del fratello Francesco, amministratore della ditta Edil Levante - s.a.s. -, titolare dei contratti di appalto con il Comune di Brindisi per la ristrutturazione del complesso “Nuova Idea”. Precisava di avere visto un cumulo di terra e di non avere notato la presenza di mattonelle e pietrame.
A fondamento della decisione la corte, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava che non v’erano dubbi sulla responsabilità del Cozzoli, per avere dato l’incarico di trasportare quei rifiuti, come emergeva dalle dichiarazioni del Musardo; che il Cozzoli sapeva che trattavasi di rifiuto perché quel materiale era costituito anche da pietrame e mattonelle e doveva essere trasportato alla discarica “Cellino”; che al prevenuto, per il precedente penale, non potevano essere concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
- la violazione della norma incriminatrice nonché omessa motivazione sul punto per avere la corte territoriale, in violazione dell’articolo 521 c.p.p., affermato la penale responsabilità del prevenuto a titolo di concorso senza specificare la sua qualificazione soggettiva, in quanto si era limitata ad affermare che il reato poteva essere commesso da chiunque;
- la violazione degli artt. 163, 164 e 175 per avere la corte territoriale respinto la richiesta di concessione di entrambi i benefici in base all’unico precedente penale per violazione dei sigilli, senza considerare che la pena irrogata per il reato per il quale si procede, cumulata con quella inflitta in precedenza, non avrebbe impedito la concessione dei benefici.

In diritto
Il collegio rileva che il reato si è ormai estinto per prescrizione essendo maturato alla data dell’8 novembre del 2006 il termine prescrizionale di anni quattro e mesi sei secondo la disciplina, applicabile alla fattispecie ratione temporis, vigente prima della riforma introdotta con la legge n. 251 del 2005.
Il ricorso con riferimento al secondo motivo non è manifestamente infondato poiché la motivazione in ordine al diniego dei benefici è obiettivamente carente, non essendo sufficiente il mero riferimento all’unico precedente penale costituito dalla condanna per violazione dei sigilli, posto che la pena per il delitto anzidetto, cumulata con quella oggetto dell’attuale procedimento, non era di per sé ostativa alla concessione. In tale situazione il giudice, al fine del rigetto dell’istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non poteva limitarsi a richiamare la precedente condanna non ostativa, proprio perché essa non era ostativa, ma doveva indicare la ragione per la quale il beneficio, astrattamente concedibile, non poteva essere applicato al caso concreto.
Non ricorrono le condizioni per un proscioglimento pieno nel merito per l’infondatezza del primo motivo. L’articolo 51 comma primo del decreto Ronchi, ora riprodotto nell’articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006, puniva chiunque effettuava un’attività di raccolta, trasporto, recupero, commercio o smaltimento dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione o comunicazione. Le violazioni in esame configuravano e configurano un’ipotesi di reato comune che può quindi essere commesso anche da persona che non esercita l’attività di gestione o di trasporto di rifiuti. Quindi ai fini della decisione, come già rilevato dai giudici del merito, non era determinante stabilire se il Cozzoli fosse o no il legale rappresentante dell’impresa che aveva prodotto il rifiuto, essendo sufficiente avere dimostrato che era comunque implicato nell’attività di raccolta e trasporto di quel rifiuto, posto che l’ordine di raccogliere e trasportare quel materiale per il conferimento nella discarica era stato dato proprio da lui. Non esiste quindi alcuna violazione dell’articolo 521 c.p.p. perché l’imputato non è stato condannato per un fatto diverso da quello contestato.

 
Links Correlati
· Ancora su Rifiuti
· News da God


Articolo più letto relativo a Rifiuti:
Rifiuti. Gestione in ambiti territoriali ottimali


Votazione Articolo
Media Punteggio: 0
Voti: 0

Per favore dedicaci qualche secondo e vota per questo articolo:

Eccellente
Molto Buono
Buono
Normale
Cattivo


Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile


Questo sito è stato realizzato da Luca RAMACCI

Tutto il materiale pubblicato è utilizzabile a condizione che sia citata la fonte: www.lexambiente.it
Engine PHP-Nuke - Powered by WL-Nuke
Generazione pagina: 0.25 Secondi