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Giurisp.Penale Cass.: Beni AMbientali. Condono paesaggistico
Inserito il Domenica, 30 marzo @ 18:54:04 CEST da God

Beni Ambientali
Cass. Sez. III n. 45597 del 6 dicembre 2007 (Ud. 26/10/2007)
Pres. Vitalone Est. Gazzara Ric. Sbrescia.
Beni Ambientali. Violazioni paesaggistiche - Condono di cui alla L. n. 308 del 2004 - Ambito di riferibilità - Individuazione.

In tema di tutela del paesaggio, ai fini dell'applicabilità del cosiddetto condono paesaggistico devono ritenersi sussistere gli stessi limiti previsti dall'art. 32, comma secondo, lett. a) del D.Lgs. n. 269 del 2003, ai sensi del quale, nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali, a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, la sanatoria è possibile solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza, quali i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/10/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 2577
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 1656/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sbrescia Vincenzo, nato a Sant'Anastasia (Na), l'11/9/47;
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 24/10/06;
vista la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Izzo Gioacchino, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Crog Massimo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e nella eccezione di prescrizione del reato.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Nola - in composizione monocratica, con sentenza del 12/7/05, condannava Sbrescia Vincenzo, con le attenuanti generiche, a mesi quattro di arresto ed Euro dodicimila di ammenda (pena sospesa subordinata alla demolizione) per il reato di cui all'art. 81 cpv c.p. e L. n. 47 del 1985, n. 47, art. 20, lett. c), perché quale proprietario e committente delle opere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in zona sottoposta a tutela D.Lgs. n. 490 del 1999, ex artt. 139 e 146, eseguiva, in assenza della prescritta concessione edilizia, la realizzazione, a seguito di demolizione, di nuovi solai con un aumento di superficie di circa mq. 15,50 e di volumetria di mc. 62, circa; per il reato di cui all'art. 81 cpv c.p., D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 149 e 163, in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, eseguiva le opere di cui al capo A) in zona sottoposta a vincolo paesistico-ambientale, senza la prescritta autorizzazione D.Lgs. n. 490 del 1999, ex art. 161. A seguito di gravame proposto dal prevenuto, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 24/10/06, ha rigettato la impugnazione e confermato la decisione di primo grado. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione la difesa dello Sbrescia, con il seguente motivo: violazione ed erronea applicazione della L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 27, e L. n. 47 del 1985, artt. 32 e 33, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b - Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. e.
Il ricorrente eccepisce l'errore che la Corte territoriale avrebbe commesso nel ritenere il manufatto realizzato insuscettibile di sanatoria in quanto rientrante in zona sottoposta a vincolo paesistico-ambientale; obietta, altresì, che il giudice di merito avrebbe sussunto dai dati probatori, raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, delle conseguenze giuridiche diverse da quelle che andavano obiettivamente rilevate. MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli appare sorretta da logica e corretta motivazione, priva di lacune e di vizi di implausibilità.
Di contro il ricorso si appalesa manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le doglianze formulate non possono trovare accoglimento, rilevato che l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, per cui esattamente il giudice di merito ha denegato la sospensione del procedimento D.L. n. 269 del 2003, ex art. 38, avendo accertato la non sussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso alla procedura sanante.
Sul punto si rileva che il potere di controllo esercitato dal giudice è strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione penale, dovendo egli svolgere la indispensabile verifica degli elementi di fatto e di diritto della causa estintiva. Trattasi di compiti propri della autorità giurisdizionale, non demandabili, neppure con legge ordinaria, alla autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione (Cass. S.U. 24/11/99 n. 22, Sadini; Cass. 12/1/07, n. 83, Sicignano-Del Gaudio). Peraltro, ai fini della applicabilità del cd. condono paesaggistico devono ritenersi sussistere gli stessi limiti previsti dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 2, lett. a), ai sensi del quale nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali, a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, la sanatoria è possibile solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza, quali i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria (Cass. 13/9/05, n. 33297).
Inoltre, non sussistono le condizioni per ottenere la sanatoria allorché l'abuso edilizio concerna opere realizzate in contrasto con il preesistente vincolo paesistico-ambientale. Il giudice di merito ha dato contezza di avere analizzato e valutato le risultanze istruttorie, dalle quali è emersa la entità dell'abuso edilizio posto in essere dal prevenuto, il quale, in possesso di una autorizzazione per la realizzazione di una tettoia, aveva realizzato la costruzione di un manufatto chiuso per tre lati, previa demolizione della preesistente copertura di circa mq. 12, così da ricavare un vano di mq. 15,50 e di mc. 62, in assenza di permesso di costruire e degli altri titoli abilitativi, in zona soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, così che l'intervento edilizio de quo, con evidenza, non poteva farsi rientrare tra quelli di minore rilevanza.
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2007


 
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