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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Demolizione e giudice dell'esecuzione
Inserito il Domenica, 30 marzo @ 18:50:26 CEST da God

Urbanistica
Cass. Sez. III n. 46647 del 14 dicembre 2007 (Cc 17 Ott. 2007)
Pres. De Maio Est. Amoroso Ric. Sabino.
Urbanistica. Abuso edilizio - Demolizione - Intervento del giudice dell'esecuzione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di ordine di demolizione di manufatto abusivo, poiché organo istituzionalmente competente per l'esecuzione dello stesso è il P.M., mentre il giudice dell'esecuzione, quale organo giurisdizionale, interviene solo in caso di controversia, deve escludersi la possibilità, per lo stesso P.M., di avanzare richieste di mero accertamento ovvero aventi funzioni meramente "esplorative". (Nella specie il P.M. aveva chiesto al giudice di non farsi luogo alla demolizione, ove la concessione edilizia in sanatoria, intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, fosse risultata legittima, ovvero di farsi luogo alla stessa, ove fosse emerso il contrario).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 17/10/2007
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 974
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 7511/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SABINO Angela, n. Andria l'1/9/1959;
avverso l'ordinanza del 27 novembre 2006 della Corte d'appello di Bari;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 8.1.1990, passata in giudicato il 28.7.1992, era stata disposta la demolizione del manufatto abusivo nell'ambito del processo a carico di SABINO Angela. Successivamente la condannata, unitamente al marito comproprietario dell'immobile, ha ottenuto due concessioni in sanatoria. Con richiesta del 20.5.2004 il Procuratore Generale azionava l'incidente di esecuzione perché si accertasse la validità delle predette concessioni e quindi la ricorrenza o meno delle condizioni per dar luogo alla demolizione.
Con ordinanza del 27 novembre 2006 la Corte d'appello di Bari ha statuito il non luogo a provvedere sulla richiesta, la quale avrebbe mirato ad azionare "un incombente puramente esplorativo di natura tecnica" senza neppure indicare sommariamente gli elementi che farebbero sospettare la illegittimità delle concessioni in sanatoria.
Avverso questa ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale osservando che l'accertamento richiesto era indispensabile al fine di decidere sulla demolizione del manufatto abusivo e che tale accertamento era stato pretermesso dal giudice dell'esecuzione senza motivazione alcuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
È pacifico che il giudice, dovendo provvedere sull'ordine di demolizione dell'opera abusivamente realizzata, sia tenuto anche ad un sindacato incidentale sulla legittimità della concessione in sanatoria in ipotesi assentita dall'autorità amministrativa; ciò peraltro non è negato dall'ordinanza impugnata
Però dalla richiesta del P.G. emerge come correttamente osservato nell'impugnata ordinanza da una parte che il petitum è alternativo (non farsi luogo alla demolizione se le concessioni in sanatoria risultano legittime oppure farsi luogo alla demolizione nel caso contrario); d'altra parte l'assenza di una causa pretendi, cioè l'indicazione dei motivi che farebbero dubitare della legittimità della concessione.
In realtà l'organo istituzionalmente competente per l'esecuzione dell'ordine di demolizione non è il giudice, ma il pubblico ministero (oltre che la pubblica amministrazione), mentre il giudice dell'esecuzione, quale organo giurisdizionale, interviene solo in caso di controversia.
Sono invece escluse azioni preventive di mero accertamento, mentre come correttamente osservato dalla Corte d'appello la richiesta del P.G. aveva nella sostanza una finalità puramente "esplorativa". 3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2007


 
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