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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Reato urbanistico (natura di reato comune)
Inserito il Domenica, 30 marzo @ 18:38:28 CEST da God

Urbanistica
Cass. Sez. III n. 47083 del 19 dicembre 2007 (ud. 22 Nov.2007)
Pres. Grassi Est. Squassoni Ric. Tartaglia e altro.
Urbanistica. Reato urbanistico (natura di reato comune)

In tema di disciplina urbanistica ed edilizia, i reati previsti dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta, salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa. Ne consegue che anche il proprietario "estraneo" (ovvero privo delle qualifiche soggettive specificate all'art. 29 del richiamato decreto: committente, titolare del permesso di costruire, direttore dei lavori) può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purchè risulti un suo contributo soggettivo all'altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato, non essendo sufficiente la semplice connivenza, attesa l'inapplicabilità dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., in quanto non esiste una fonte formale da cui far derivare un obbligo giuridico di controllo sui beni finalizzato ad impedire il reato. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che la tesi è confortata dalla previsione dell'art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che impone al proprietario del sito, oggetto di abbandono di rifiuti, azioni ripristinatorie solo nel caso in cui la violazione gli sia ascrivibile a titolo di dolo o di colpa).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 22/11/2007
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 02844
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 032548/2006
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TARTAGLIA ANTONIA, N. IL 18/03/1965;
avverso SENTENZA del 19/04/2006 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione con conferma delle statuizioni civili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza 19 aprile 2006, ha ritenuto Tartaglia Antonia responsabile dei reati previsti dalla L. n. 47 del 1985, art. 20, comma 1, lett. c - L. n. 1086 del 1971, artt. 1, 2, 4, 13, 14 - D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 - L. n. 394 del 1991, art. 30 e l'ha condannata alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, la Corte ha ritenuto che la illecita edificazione fosse attribuibile alla Tartaglia in quanto proprietaria del suolo e notiziata della esecuzione dell'opera; inoltre, la imputata nulla aveva eccepito alla consegna del verbale di sequestro. La Corte ha, infine, disatteso la prospettazione della difesa secondo la quale la parte civile, Regione Campania, non avesse diritto al risarcimento dei danni per mancanza di impatto ambientale causato dai reati.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. Lamenta di essere stata ritenuta responsabile per la sola qualità di proprietaria del suolo in carenza della dimostrazione che fosse la committente o avesse concorso con l'autore materiale della edificazione.
La deduzione è meritevole di accoglimento e tale conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera il Collegio dallo esaminare le residue censure dell'atto di ricorso.
La Corte rileva come secondo la maggioritaria giurisprudenza di legittimità le contravvenzioni edilizie,realizzate con la costruzione di un manufatto, siano reati a soggettività ristretta delle persone, tra le quali non è annoverato il proprietario, individuate dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29; pertanto, questi soggetti (committente, titolare del permesso di costruire, direttore dei lavori) sono costituiti dal Legislatore garanti del rispetto dello esercizio della attività edificatoria alla relativa normativa e soli possono rispondere dei reati previsti dal successivo art. 44 lett. b e c.
La conclusione non collide con la possibilità che il proprietario- estraneo (cioè privo delle qualifiche soggettive specificate nello art. 29) possa fornire un contributo doloso alla altrui abusiva edificazione secondo le regole generali sul concorso nei reati. La ricordata giurisprudenza è stata messa in discussione da una recente sentenza la cui conclusione il Collegio condivide ed alla cui elaborata motivazione rimanda (Cassazione sezione terza n 8407/2007) che ha rilevato come i reati edilizi - con esclusione di quelli del direttore e dell'ipotesi di inottemperanza allo ordine di sospensione dei lavori - siano reati comuni per le seguenti ragioni. Il testo delle norme incriminatici è formulato impersonalmente (sì da comprendere colui che esegue i lavori in proprio che non può essere considerato committente); il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29 limita l'ambito della responsabilità al capo 1 del titolo 4 ove non è prevista la disciplina penale; l'oggetto della tutela si incentra principalmente sulla salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio che può essere offeso anche dai soggetti che non hanno le posizioni soggettive specificate nell'art. 29.
Seconda questa impostazione, il proprietario del terreno risponde in proprio se è l'esecutore della opera, o l'ha commissionata, oppure a titolo di concorso con le persone qualificate.
Nel caso in esame, nessuna emergenza processuale consente di ritenere accertata la prima ipotesi per cui la imputata può essere ritenuta responsabile delle contravvenzioni edilizie, a sensi del combinato disposto dell'art. 113 c.p. e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, se ha fornito un contributo causale agevolante la abusiva edificazione. A tale fine, i Giudici di merito avrebbero dovuto verificare la esistenza di comprovati comportamenti, negativi o positivi, dai quali si potesse ricavare elementi di una compartecipazione, al livello materiale o morale, della proprietaria della area nella altrui condotta illecita (Cassazione Sezione terza sentenze n. 10284/2000, 17752/2001, 31130/2001, 18756/2003, 9536/2004, 24319/2004, 216/2005, 26121/2005, 32856/2006, 79/2006, 8407/2007). Tra gli elementi sintomatici del concorso, la giurisprudenza ha enucleato, ad esempio, la destinazione del manufatto, i rapporti di parentela o affinità o coniugio con l'esecutore dell'opera, la vigilanza nella esecuzione dei lavori, la richiesta di provvedimenti abilitativi successivi. Tali emergenze non sono riscontrabili dal testo della sentenza impugnata: la Corte territoriale ha ritenuto la imputata responsabile in considerazione del rilievo che l'abusivismo non era opera di terzi estranei (come risulta dalla presenza del marito sul luogo della edificazione) e della accettazione "tranquilla" della notifica del verbale di sequestro.
Questa ultima circostanza non è di univoca interpretazione e non consente di concludere che l'imputata abbia apportato un concreto e consapevole contributo alla altrui illecita edificazione. La residua circostanza - che può solo fare ragionevolmente ritenere la conoscenza da parte della ricorrente dello illegale intervento - non è sufficiente a sorreggere una declaratoria di responsabilità. Sul punto, la Corte intende ribadire il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale il proprietario del terreno non risponde penalmente ipso jure, per la sola qualifica soggettiva, del reato edilizio anche se è edotto che altri svolgono interventi abusivi sul suo fondo. Il proprietario non può essere ritenuto responsabile, a sensi dell'art. 40 cpv. c.p., per la mera connivenza non esistendo una fonte formale dalla quale fare derivare l'obbligo giuridico di controllo sui beni finalizzato ad impedire il reato. La tesi è confortata dalla previsione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192 che impone al proprietario del sito, oggetto di abbandono di rifiuti, azioni ripristinatorie solo nel caso in cui la violazione gli sia ascrivibile a titolo di dolo o di colpa.
Per le esposte considerazioni, la Corte annulla senza rinvio la sentenza in esame non sussistendo la prova che sia imputabile alla ricorrente la commissione dei reati edilizi e, di conseguenza, di quelli connessi.
P.Q.M.
La Corte annulla la impugnata sentenza senza rinvio per non avere commesso i fatti.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2007

 
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