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Giurisp. Civ. Cass.: Beni Ambientali. Giurisdizione del giudice amministrativo
Inserito il Martedì, 18 marzo @ 14:46:49 CET da God

Beni Ambientali
Cass. Civ. SS.UU. n.6525 del 12 marzo 2008
Pres. Vittoria Est. Malpica
Beni Ambientali. Giurisdizione del giudice amministrativo

La controversia concernente le sanzioni amministrative per la violazione di autorizzazioni relative ad opere di movimento terra, di disboscamento, di mutamento del tipo di colture in atto ecc. spetta alla giurisdizione amministrativa (ex art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, e successive modificazioni) in quanto rientrante nella materia urbanistica, essendo ricomprese le attività autorizzate nella disciplina dell’uso del territorio e non potendosi distinguere i provvedimenti sanzionatori, strumentali all’esercizio dei poteri di vigilanza strettamente connessi alle potestà autoritative. (fonte Corte Cassazione)


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE


La Regione Veneto ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio promosso dalla Ditta Doro Claudio innanzi al tribunale di Vicenza ex art. 22 della legge n. 689/81.


Espone la ricorrente che la nominata ditta chiese al Servizio forestale regionale il rilascio di autorizzazione per eseguire in Comune di Sarego lavori di "movimenti di terra, riduzione di superficie boscata, miglioramento boschivo compensativo per impianto vigneto", autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali perché il terreno interessato dall'intervento ricade in area sottoposta sia a vincolo idrogeologico che a vincolo paesaggistico - ambientale.


Con provvedimento del Servizio forestale regionale del 16.12.2002 fu autorizzato l'intervento richiesto, ma dopo l'inizio dei lavori, la ditta in questione comunicò che era stato eseguito uno scavo in roccia superiore a quanto previsto nel progetto approvato; a seguito dell'accertata difformità, emersa dopo un sopralluogo, la ditta Doro fu invitata a conformarsi all'autorizzazione originaria, ovvero a chiedere una nuova autorizzazione in variante a quella originaria; tale soluzione fu preferita dalla ditta interessata, che richiese ed ottenne nuova autorizzazione, sotto condizione dell'osservanza di una serie di prescrizioni e con avvertimento che sarebbe stata irrogata la sanzione pecuniaria in relazione alla realizzazione di uno sbancamento in roccia e movimenti di terreno maggiore di quanto originariamente autorizzato.


Con verbale n. 36 del 26.11.2003 venne, quindi, contestata la violazione degli artt. 53 e 54 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nella Regione Veneto, e vennero comminate le sanzione previste rispettivamente dall'art. 3 della legge n. 950 del 1997 e dall'art. 24 del RD n. 3267 del 1923, ammontanti a curo 300. Successivamente, in data 10.12.2003, venne altresì contestata la diversa ed autonoma violazione dell'art. 151 del D.lgs. n. 490 del 1999, comportante l'applicazione dell'art. 164 del D.lgs. n. 490 del 1999 (ora art. 181 del D.lgs. n. 42 del 2004).


Avverso detti provvedimenti sanzionatori la ditta Doro Claudio propose opposizione al tribunale di Vicenza ai sensi della legge n. 689/81.


Osserva l'Ente ricorrente che l'art. 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio - ricalcando il testo dell'art. 15 della legge 29.6.1939, n. 1497 - dispone che "in caso di violazioni degli obblighi previsti dal Titolo I, parte terza, il trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'art. 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione". A parere della Regione Veneto il tipo di sanzione comminata può essere impugnata soltanto innanzi al giudice amministrativo, rimanendo esclusa la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi degli artt. 12 e 22-bis, ultimo comma, della legge n. 689/ 81, che fa salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge. Nella specie la materia sarebbe regolata dall'art. 34 del d.lgs.80/1998, modificato dall'art. 7 della 1. 205/2000, il quale riserva al giudice amministrativo in via esclusiva la materia urbanistica, tra cui rientra, in senso lato, qualsiasi uso del territorio e quindi, anche la materia delle autorizzazioni relative all'uso del territorio.


Infine, la regione Veneto invoca, in via subordinata, la giurisdizione generale di legittimità, in base al principio di riparto della giurisdizione, atteso che la sanzione irrogata sarebbe espressione di un potere ampiamente discrezionale dell'amministrazione.


Il P.G. ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione dell'A.G.A.

La questione di giurisdizione va risolta affermando la giurisdizione del giudice amministrativo.


L'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205, ha riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto " gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia edilizia ed urbanistica"; il comma 2 dell'art. 7 citato aggiunge che "la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio". La parziale dichiarazione di incostituzionalità della disposizione ad opera della sentenza n. 204/04 della Corte costituzionale, che ha espunto dal testo normativo i "comportamenti" della p.a., non ha rilievo ai fini della controversia per la quale è stato richiesto il regolamento, caratterizzata dalla impugnativa di un provvedimento della Regione Veneto irrogativo della sanzione amministrativa, il quale ha a presupposto una serie di altri provvedimenti dello stesso Ente territoriale, tutti qualificabili come volti alla disciplina dell'uso del territorio.


Non può invero dubitarsi che rientri nel concetto di "uso del territorio" la materia concernente opere di movimento terra, di disboscamento o di mutamento del tipo di colture in atto, la cui evidente incidenza sulle condizioni idrogeologiche, ovvero paesaggistico-ambientali, è alla base della previsione normativa che impone il preventivo vaglio da parte del competente servizio regionale, al quale spetta il rilascio di apposita autorizzazione. Attiene, pertanto, alla materia "urbanistica" tutta l'attività oggetto dell'autorizzazione, e conseguentemente alla stessa "materia" appartengono i provvedimenti sanzionatori adottati dall'autorità amministrativa in relazione alle difformità delle opere realizzate rispetto al contenuto dell'autorizzazione stessa, non potendosi distinguere detti provvedimenti per il solo elemento dalla loro funzione sanzionato ria, peraltro strumentale all'esercizio dei poteri di vigilanza strettamente connessi alle potestà autoritative riconosciute per la tutela dell'interesse pubblico sotteso alla salvaguardia dei vincoli imposti sulle aree interessate alle opere. Né osta alla applicabilità della citata disposizione dell'art. 34 il rilievo che l'art. 22-bis della legge n.689181 nel ripartire la competenza tra giudice di pace e tribunale in tema di opposizioni alle sanzioni ex art. 22 della legge stessa, prevede che l'opposizione va proposta davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per runa violazione concernente disposizioni in materia di "urbanistica ed edilizia", perché l'ultimo comma della disposizione medesima fa salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge; tra questa va certamente ricompreso l'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, il cui contenuto è stato sostanzialmente confermato dalla successiva legge n. 205/2000.


Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione dell'A.G.A., e le parti vanno rimesse innanzi al T.A.R. territorialmente competente.


La parte intimata, che con la proposizione dell'opposizione davanti al giudice ordinario ha reso necessario il regolamento, va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.


P. Q .M.


La corte a sezioni unite dichiara la giurisdizione dell'A.G.A., rimette le parti innanzi al T.A.R. territorialmente competente, e condanna la parte intimata alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.


Così deciso in Roma, il 15.1.2008.
Depositato in cancelleria il 12/03/2008

 
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