Corte Costituzionale sent. n. 62 del 14 marzo 2008
Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Classificazione come "materia prima secondaria" dei rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero rispondenti a determinate specifiche nazionali ed internazionali - Esenzione dalla normativa sui rifiuti a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia l'intenzi one o non abbia l'obbligo di disfarsene; Terre e rocce da scavo e residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati - Esenzione dalla normativa sui rifiuti; Trasporti di rifiuti speciali che non eccedano i 30 chilogrammi o i 30 litri al giorno, effettuati dai produttori - Esenzione dalla disciplina del formulario di identificazione dei rifiuti, senza distinguere tra rifiuti pericolosi e non pericolosi; Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali - Possibilità che la Giunta preveda, in deroga alla disciplina statale, discipline semplificate o l'esenzione dall'obbligo di iscrizione; Collaudo ed autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti - Esercizio provvisorio a seguito della semplice domanda in attesa dell'accertamento della regolarità dell'impianto e del rilascio dell'autorizzazione.
SENTENZA N. 62
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera w), numero 1), 5, comma 1, lettera b), 7, comma 1, lettera b), 19, comma 3, lettera b),
20 e 24, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano
26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo),
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri
notificato il 9-18 agosto 2006, depositato in cancelleria il 10 agosto
2006 ed iscritto al n. 94 del registro ricorsi 2006.
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano.
Ritenuto in fatto
1.
- Con ricorso notificato il 9-18 agosto 2006, depositato in cancelleria
il 10 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 3,
lettera b), 20 e 24, commi 1 e 2, della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei
rifiuti e la tutela del suolo), in riferimento all'art. 9, numero 10,
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), nonché questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 3, comma 1, lettera w), numero 1), 5, comma 1, lettera b), e 7, comma 1, lettera b), della medesima legge, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.
1.1.
- Il ricorrente premette in via generale che la disciplina dei rifiuti
è riconducibile ad un àmbito, la "tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, che, secondo la giurisprudenza della Corte
costituzionale, non è configurabile come materia oggetto di competenza
statale circoscritta e delimitata, delineando piuttosto una materia
"trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse,
anche regionali (sentenza n. 407 del 2002).
Passando
poi ad individuare la base giuridica delle norme impugnate, il
ricorrente precisa che essa «dovrebbe essere la tutela della salute»,
riservata dall'art. 9, numero 10, dello statuto di autonomia alla
potestà legislativa concorrente della Provincia, «nei limiti indicati
dall'art. 5», vale a dire «nei limiti del precedente articolo» - perciò
«in armonia con la Costituzione
e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali» -
«e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato».
Sull'assunto,
dunque, che l'intervento legislativo della Provincia abbia come «base
statutaria» il citato art. 9, numero 10, il quale impone l'armonia con
i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, il Presidente
del Consiglio dei ministri deduce che gli artt. 19, comma 3, lettera b),
20 e 24, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 4 del 2006
violerebbero i principi enunciati, rispettivamente, dagli artt. 193,
comma 4, 212 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), eccedendo i limiti della competenza concorrente
attribuita alla Provincia in materia di "igiene e sanità".
In particolare, l'art. 19, comma 3, lettera b),
della legge provinciale, prevedendo, senza distinguere tra rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi, che le disposizioni di cui al
comma 1 - secondo cui durante il trasporto effettuato da enti o imprese
i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione - non
si applicano «ai trasporti di rifiuti speciali che non eccedano la
quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri
al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti speciali stessi», si
porrebbe in contrasto con il principio desumibile dall'art. 193, comma
4, del d. lgs. n
. 152 del 2006, che esenta dall'obbligo relativo al formulario di
identificazione unicamente i «trasporti di rifiuti non pericolosi
effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e
saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di
trenta litri».
Inoltre,
l'impugnato art. 20, comma 2, con riguardo all'obbligo e alle modalità
di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui al comma 1,
autorizza la Giunta
provinciale ad «emanare ai sensi dell'articolo 32 norme in deroga, onde
consentire l'iscrizione con procedure semplificate per determinate
attività ossia l'esenzione dall'obbligo di iscrizione», così violando
il principio dettato dall'art. 212 del d. lgs. n. 152 del 2006, secondo
cui l'iscrizione all'Albo, salvo i casi di esonero elencati nella
stessa norma, è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta
e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bo
nifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di
impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di
gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.
Infine,
l'art. 24 della legge provinciale - stabilendo, al comma 1, che «Almeno
15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto, l'interessato
presenta all'Agenzia provinciale la domanda di collaudo ed
autorizzazione dell'impianto. Con la presentazione della richiesta di
autorizzazione l'impianto si intende provvisoriamente autorizzato a
partire dalla data dell'attivazione indicata nella richiesta stessa» e,
al comma 2, che «Entro 90 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto
l'Agenzia provinciale accerta la regolarità dell'impianto e rilascia
l'autorizzazione [.]» - consentirebbe la messa in esercizio di un
impianto di smaltimento o recupero di rifiuti prima della valutazione
in ordine alla sua regolarità, al di fuori della previsione di cui
all'art. 208 del d. lgs
. n. 152 del 2006, che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti senza configurare
alcuna forma di autorizzazione tacita provvisoria.
1.2.
- Il ricorrente deduce altresì la violazione dell'art. 117, primo
comma, della Costituzione ad opera degli artt. 3, comma 1, lettera w), numero 1, e 5, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 4 del 2006.
La
prima delle due norme denunciate qualifica come materia prima
secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche i rottami ferrosi
e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a
determinate specifiche nazionali ed internazionali, mentre il citato
art. 5, comma 1, lettera b), stabilisce che ai
materiali, alle sostanze e agli oggetti che, senza necessità di
operazioni di trasformazione, già presentano le caratteristiche delle
materie prime secondarie non si applica la normativa sui rifiuti, a
condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia l'intenzione o
non abbia l'obbligo di disfarsene.
Tale disciplina contrasterebbe con la normativa comunitaria in tema di rifiuti, come dimostrato dalla circostanza che la Commissione
europea, con lettera n. 2005/4051 del 5 luglio 2005, aveva contestato
all'Italia - in relazione all'art. 1, commi 25, 26, 27 e 29, della
legge statale 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione),
che pure classificava i rottami ferrosi e non ferrosi tra le materie
prime secondarie - la violazione della direttiva 75/442/CE del 15 luglio 1975 (Direttiva del Consiglio<
/SPAN> relativa ai rifiuti),
poiché quest'ultima non prevedeva alcuna esclusione dal suo àmbito di
applicazione per i rottami derivanti come scarti di lavorazione oppure
originati da cicli produttivi o di consumo e riutilizzabili
nell'industria siderurgica o metallurgica.
Analogamente, l'art. 1, primo comma, lettera a), della vigente direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti)
definisce «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle
categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o
abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
1.3. - L'art. 7, comma 1, lettera b),
della legge provinciale n. 4 del 2006, escludendo dall'applicazione
della medesima legge le terre e le rocce da scavo ed i residui della
lavorazione della pietra non contaminati, destinati all'effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, violerebbe
l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto si porrebbe in
contrasto con la definizione di rifiuto data dalla direttiva
2006/12/CE, nel cui allegato I, al punto Q11, sono indicati tra le
categorie di rifiuti i «residui provenienti dall'estrazione e dalla
preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da
attività minerarie o petrolifere, ecc.)».
A
sostegno delle censure, il ricorrente richiama alcune sentenze della
Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo cui, in base ai
principi di precauzione e dell'azione preventiva, la nozione di rifiuto
non può essere interpretata in senso restrittivo e, dunque, la natura
di residuo di produzione di una sostanza può essere esclusa solo
allorquando il suo riutilizzo non sia solo eventuale, ma certo, senza
trasformazione preliminare e nel corso del processo di produzione
(Corte di giustizia, sentenza 15 giugno 2000, cause riunite C-418/97 e
C-419/97, ARCO Chemie Nederland Ltd.; sentenza 18 aprile 2002, causa
C‑9/00, Palin Granit Oy; sentenza 11 novembre 2004, causa C-457/02,
Niselli).
1.4.
- Nella memoria successivamente depositata, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha ripetuto le argomentazioni svolte nel ricorso e dedotto
un ulteriore profilo d'incostituzionalità dell'art. 19, comma 3,
lettera b), della legge provinciale, il quale avrebbe «esteso l'esclusione ai trasporti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri
al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti speciali stessi,
trasporti che non possono certamente essere definiti occasionali e
saltuari come è richiesto dalla legge statale»; infine
, ha ribadito che gli artt. 3, comma 1, lettera w), numero 1, e 5, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 4 del 2006 sono «da esaminare in coordinamento tra di loro».
2. - Nel giudizio si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo, anche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, che la Corte dichiari il ricorso inammissibile o, comunque, infondato.
In
via preliminare, riguardo alle censure relative all'inosservanza degli
obblighi comunitari, la resistente eccepisce la carenza d'interesse del
ricorrente, sul rilievo che la legge impugnata «non ha fatto altro che
ricalcare in larga parte quella nazionale». Inoltre, l'atto
introduttivo - omettendo di prendere in considerazione altresì gli
artt. 11 e 117, quinto comma, della Costituzione, nonché l'art. 9 dello
statuto di autonomia, «che riconosce espressamente i limiti posti dagli
artt. 4 e 5» alla competenza legislativa provinciale - non avrebbe
correttamente individuato i parametri del giudizio di costituzionalità.
In ogni caso, le doglianze non sarebbero sorrette da una sufficiente
motivazione.
Anche
le questioni promosse in riferimento all'art. 9, numero 10, dello
statuto speciale sarebbero inammissibili, poiché il ricorrente non
avrebbe spiegato «per quale ragione debba essere preso in
considerazione quale parametro statutario violato il predetto art. 9,
n. 10, d.P.R. n. 670/1972, piuttosto che l'art. 8, n. 6».
Nel
merito, la legge n. 4 del 2006 sarebbe stata emanata dalla Provincia
nell'esercizio della potestà esclusiva in materia di "tutela del
paesaggio" (art. 8, numero 6, dello statuto di autonomia), «con
risvolti rispetto a numerose altre materie nelle quali alla Provincia
autonoma è attribuita parimenti la competenza primaria», quale
l'urbanistica; non opererebbe, di conseguenza, il limite dei principi
stabiliti dalle leggi dello Stato di cui all'art. 5 dello statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Pertanto,
in virtù di detta competenza, ad essa spetterebbe «il potere di
disciplinare autonomamente le procedure di iscrizione all'albo dei
trasportatori o anche disciplinare le esenzioni dall'iscrizione».
Inoltre, il testo dell'art. 19, comma 3, lettera b),
sarebbe «pressoché identico» a quello dell'art. 193, comma 4, del d.
lgs. n. 152 del 2006 e, introducendo una deroga agli obblighi relativi
al formulario d'identificazione ragionevole e giustificabile, «non
intacca i nuclei essenziali del contenuto normativo della legge
statale». D'altra parte, tale deroga non riguarderebbe, in base alla
giurisprudenza della Corte costituzionale, norme di riforma
economico-sociale (sentenza n. 312 del 2003).
L'art.
24 della legge provinciale avrebbe istituito un sistema più rigoroso di
quello delineato dall'art. 208 del d. lgs. n. 152 del 2006, prevedendo
non solo l'approvazione del progetto, ma anche una verifica
obbligatoria, non eventuale, sull'effettivo funzionamento dell'impianto
provvisoriamente autorizzato.
Infine, l'art. 7, comma 1, lettera b),
della legge provinciale, secondo la resistente, è compatibile con i
principi affermati nella materia dal giudice comunitario (Corte di
giustizia, sentenza 18 aprile 2002, causa C‑9/00, Palin Granit Oy; sentenza 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli),
in quanto, per un verso, ammettendo alle esclusioni solo i terreni non
contaminati, impone che la determinazione della contaminazione avvenga
in maniera preventiva, non già a destinazione; per altro verso,
stabilisce modalità che garantiscono un riutilizzo effettivo, dunque
certo e non solo eventuale, dei residui.
Neppure
le previsioni relative alle materie prime secondarie per attività
siderurgiche e metallurgiche si porrebbero in contrasto con la evocata
direttiva comunitaria sui rifiuti, posto che «a partire dalla
trasformazione dei rottami ferrosi in prodotti siderurgici, essi non
possono più essere distinti da altri prodotti siderurgici scaturiti da
materie prime primarie, salvo naturalmente il caso in cui vengano
abbandonati» (Corte di giustizia, sentenza 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli).
Considerato in diritto
1.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 3, lettera b),
20 e 24, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano
26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo),
in riferimento all'art. 9, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera w), numero 1, 5, comma 1, lettera b), e 7, comma 1, lettera b), della
medesima legge, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.
2. - Il primo gruppo di questioni riguarda gli artt. 19, comma 3, lettera b),
20 e 24, commi 1 e 2, della legge n. 4 del 2006, i quali, secondo la
prospettazione del ricorrente, eccederebbero i limiti della competenza
concorrente in materia di "igiene e sanità", attribuita alla Provincia
dall'art. 9, numero 10, dello statuto di autonomia, ponendosi in
contrasto con i «principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica»
fissati, rispettivamente, negli artt. 193, comma 4, 212 e 208 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2.1. - In particolare, l'art. 19, comma 3, lettera b),
della legge provinciale è impugnato in quanto, stabilendo, «senza
distinguere tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi», che le
disposizioni di cui al comma 1 - secondo cui durante il trasporto
effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un
formulario di identificazione - «non si applicano ai trasporti di
rifiuti speciali che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri
al giorno, effettuati dal produttore dei rifi
uti speciali stessi», avrebbe esteso illegittimamente ai rifiuti
pericolosi l'esenzione dal generale obbligo relativo al formulario di
identificazione introdotta dall'art. 193, comma 4, del d. lgs. n. 152
del 2006.
Le
ulteriori censure formulate nella memoria depositata in prossimità
dell'udienza pubblica in relazione al citato art. 19, comma 3, lettera b),
non possono essere prese in considerazione, in quanto siffatta memoria
è destinata esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni svolte
nell'atto introduttivo, non essendo possibile con essa dedurne di nuove
(sentenza n. 430 del 2007).
2.2.
- L'art. 20 della legge provinciale - da intendersi impugnato nel solo
comma 2, il comma 1 limitandosi a ribadire che «Per lo svolgimento
della attività di raccolta e trasporto di rifiuti, [...] è prevista
l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito
denominato albo nazionale, ai sensi dell'articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152» - prevede, con riguardo all'obbligo
e alle modalità di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali,
che la Giunta
provinciale può «emanare ai sensi dell'articolo 32 norme in deroga,
onde consentire l'iscrizione con procedure semplificate per determinate
attività ossia l'esenzione dall'obbligo di iscrizione». Per questo, il
predetto art. 20 della legge provinciale violerebbe l'art. 212 del d.
lgs. n. 152 del 2006, in
base al quale l'iscrizione all'Albo, salvo i casi di esonero elencati
nella stessa norma, è requisito per lo svolgimento delle attività di
raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di
raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di
bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione
dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di
impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di
gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.
2.3.
- Infine, l'art. 24 della legge provinciale - stabilendo, al comma 1,
che «Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto,
l'interessato presenta all'Agenzia provinciale la domanda di collaudo
ed autorizzazione dell'impianto. Con la presentazione della richiesta
di autorizzazione l'impianto si intende provvisoriamente autorizzato a
partire dalla data dell'attivazione indicata nella richiesta stessa» e,
al comma 2, che «Entro 90 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto
l'Agenzia provinciale accerta la regolarità dell'impianto e rilascia
l'autorizzazione [.]» -violerebbe l'art. 208 del d. lgs. n. 152 del
2006, il quale disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero rifiuti senza configurare alcuna forma di
autorizzaz
ione tacita provvisoria.
3.
- Con un secondo gruppo di questioni viene prospettata la violazione
dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, ad opera degli artt. 3,
comma 1, lettera w), numero 1, e 5, comma 1, lettera b), nonché dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 4 del 2006.
L'art. 3, comma 1, lettera w),
numero 1, qualifica come materia prima secondaria per attività
siderurgiche e metallurgiche i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti
da operazioni di recupero e rispondenti a determinate specifiche
nazionali ed internazionali; l'art. 5, comma 1, lettera b),
stabilisce che ai materiali, alle sostanze e agli oggetti che, senza
necessità di operazioni di trasformazione, già presentano le
caratteristiche delle materie prime secondarie non si applica la
normativa sui rifiuti, a condizione che il detentore non se ne disfi,
non abbia l'intenzione o non abbia l'obbligo di disfarsene.
La
disciplina posta dalle due norme contrasterebbe con la normativa
comunitaria in tema di rifiuti e, in particolare, con la direttiva
2006/12/CE del 5 aprile 2006 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti),
la quale non prevede alcuna esclusione dal suo àmbito di applicazione
per i rottami derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da
cicli produttivi o di consumo e riutilizzabili nell'industria
siderurgica o metallurgica.
Anche l'art. 7, comma 1, lettera b),
della legge provinciale n. 4 del 2006, escludendo dall'applicazione
della legge medesima le terre e le rocce da scavo ed i residui della
lavorazione della pietra non contaminati, destinati all'effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, sarebbe in
contrasto con la direttiva 2006/12/CE e con la nozione di rifiuto in
essa contenuta.
4. - Successivamente alla proposizione del ricorso, tre delle norme censurate - artt. 7, comma 1, lettera b), 19, comma 3, lettera b),
20, comma 2, della legge provinciale n. 4 del 2006 - sono state
modificate, rispettivamente, dai commi 1, 2 e 3 dall'art. 9 della legge
provinciale 18 ottobre 2006, n. 11 (Modifiche di leggi provinciali in
vari settori). In forza del principio di effettività della tutela delle
parti nei giudizi in via di azione, si impone il trasferimento delle
questioni alle nuove norme, che lasciano sostanzialmente immutato il
contenuto precettivo di quelle oggetto di censura (sentenze n. 162 del
2007, n. 449 del 2006).
5. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera w), numero 1, e 5, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 4 del 2006 è inammissibile.
Il
ricorrente, infatti, non ha sufficientemente motivato la censura,
omettendo, in particolare, di specificare le ragioni per le quali le
due norme - la prima riguardante i «rottami ferrosi e non ferrosi
derivanti da operazioni di recupero [...]», la seconda concernente «i
materiali, le sostanze e gli oggetti che, senza necessità di operazioni
di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie
prime secondarie» - siano «da esaminare in coordinamento tra loro».
6.
- Le eccezioni d'inammissibilità sollevate con riferimento alle
ulteriori questioni non sono fondate, in quanto nel ricorso i parametri
del giudizio sono identificati in modo sufficientemente chiaro e le
censure, seppur succintamente, sono argomentate in riferimento a
ciascuno di essi.
Inoltre, sussiste l'interesse del ricorrente all'impugnazione dell'art. 7, comma 1, lettera b),
della citata legge provinciale, concernente l'esenzione dal regime dei
rifiuti di terre e rocce da scavo, nonché di residui della lavorazione
della pietra non contaminati, poiché, indipendentemente dalla
sostituzione del testo dell'art. 186 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) ad opera dell'art. 2, comma 23, del
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale), il parametro addotto inerisce non già
alla violazione della competenza statale, ma all'inosservanza dei
vincoli derivanti dall'ordinamento co
munitario, i quali si impongono anche alle Province autonome.
7. - Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 3, lettera b), 20, comma 2, e 24, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 4 del 2006 sono fondate entro i termini di seguito precisati.
L'imputazione
delle norme impugnate alla competenza legislativa concorrente della
Provincia in materia di "igiene e sanità" di cui all'art. 9, numero 10,
dello statuto speciale, da esercitarsi nei limiti complessivamente
indicati dagli artt. 4 e 5 dello stesso statuto, è corretta.
La
legge provinciale, ai sensi dell'art. 1, per quanto qui rileva,
«disciplina la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento, compreso il controllo di queste operazioni».
Come
dedotto dal ricorrente, la disciplina dei rifiuti si colloca, per
consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell'àmbito della "tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione. Lo statuto speciale conferma questa competenza esclusiva
dello Stato, ma riserva alla competenza della Provincia alcuni segmenti
della tutela ambientale.
La
competenza statale nella materia ambientale, infatti, si intreccia con
altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato
allo Stato il potere di fissare standard di tutela
uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza
delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con
quelli propriamente ambientali (ex multis, sentenza n. 407 del 2002).
Pertanto,
anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via
primaria alla tutela dell'ambiente, possono venire in rilievo interessi
sottostanti ad altre materie, per cui la «competenza statale non
esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire
[...], così nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela
della salute», ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela
apprestati dallo Stato (sentenza n. 62 del 2005; altresì, sentenze n.
380 del 2007, n. 12 del 2007, n. 247 del 2006).
La
legge provinciale n. 4 del 2006 esplicita le sue «finalità» nell'art.
2, inserito nel titolo relativo alla gestione dei rifiuti,
comprendendovi anche l'esigenza della protezione della salute dell'uomo
(«i rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la
salute dell'uomo»). Essa, come la precedente legge della Provincia di
Bolzano 6 settembre 1973, n. 61 (Norme per la tutela del suolo da
inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto, e
smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi) - «specificamente rivolta
alla disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti»,
abrogata dall'art. 46 della legge n. 4 del 2006, e adottata, secondo
questa Corte, nell'esercizio «di potestà legislativa esclusiva in
materia di tutela del paesaggio e di u
rbanistica, nonché di potestà legislativa concorrente in materia di
igiene e sanità» (sentenza n. 312 del 2003) - ha ad oggetto la cura di
una molteplicità di interessi pubblici, in alcuni casi afferenti alla
conservazione ed alla fruizione del territorio (si pensi alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti).
La
competenza legislativa esclusiva in materia di "tutela del paesaggio" e
"urbanistica" e la competenza legislativa concorrente in materia di
"igiene e sanità" possono costituire un valido fondamento
dell'intervento provinciale, ma tali competenze devono essere
esercitate nel rispetto dei limiti generali di cui all'art. 4 dello
statuto speciale, richiamati dall'art. 5 ed evocati dal ricorrente,
limiti che nella specie non risultano osservati.
Anche
di recente si è ribadito che «la disciplina ambientale, che scaturisce
dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato», quella in
materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", cui, come
precisato, pacificamente è riconducibile il settore dei rifiuti, «viene
a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le
Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui
queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il
livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (sentenza n. 378
del 2007).
8. - In applicazione degli enunciati principi, deve rilevarsi che l'art. 19, comma 3, lettera b),
della legge provinciale, stabilendo che «Le disposizioni di cui al
comma 1 non si applicano ai trasporti di rifiuti speciali che non
eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri
al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti speciali stessi», ha
introdotto una esenzione per i rifiuti pericolosi dall'obbligo del
formulario d'identificazione in contrasto con l'art. 193 del d. lgs. n.
152 del 2006, destinato in ogni caso a prevalere (sentenza n. 378 del
2007), secondo cui «Le dis
posizioni di cui al comma 1 non si applicano [...] ai trasporti di
rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in
modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta
chilogrammi o di trenta litri» (comma 4).
Il
legislatore statale, invero, ha istituito un regime più rigoroso di
controlli sul trasporto dei rifiuti pericolosi, in ragione della loro
specificità (artt. 178, comma 1, e 184 del d. lgs. n. 152 del 2006) e
in attuazione degli obblighi assunti in àmbito comunitario, in base ai
quali «per quanto riguarda i rifiuti pericolosi i controlli concernenti
la raccolta ed il trasporto [...] riguardano l'origine e la
destinazione dei rifiuti» (art. 5, comma 2, della direttiva 91/689/CEE
del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi), poiché «una
corretta gestione dei rifiuti pericolosi richiede norme supplementari e
più severe che tengano conto della natura di questi rifiuti» (quarto considerando della direttiva citata).
Il
formulario d'identificazione, strumento indicato dall'art. 5, comma 3,
della citata direttiva 91/689/CEE, in mancanza del quale la legge
statale, ove i rifiuti siano pericolosi, commina sanzioni penali (art.
258, comma 4, del d. lgs. n. 152 del 2006), consente di controllare
costantemente il trasporto dei rifiuti, onde evitare che questi siano
avviati per destinazioni ignote. La relativa disciplina statale,
proponendosi come standard di tutela uniforme in
materia ambientale, si impone nell'intero territorio nazionale e non
ammette deroghe quali quelle previste dall'art. 19, comma 3, lettera b), della legge provinciale in esame.
9. - L'art. 20, comma 2, della legge provinciale n. 4 del 2006 concerne l'Albo nazionale gestori ambientali,
struttura unitaria posta a presidio dell'affidabilità delle singole
imprese aspiranti ad esercitare attività nel settore dei rifiuti, che,
come tale, presuppone una uniformità di disciplina sul territorio
nazionale.
Secondo
l'art. 212, comma 5, del d. lgs. n. 152 del 2006, nel testo modificato
dall'art. 2, comma 30, del d. lgs. n. 4 del 2008, «L'iscrizione
all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e
trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti
amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione
dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di
recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di
smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'art. 208,
comma 15».
L'iscrizione
all'Albo è posta dal legislatore statale in correlazione con l'esigenza
di dare attuazione a direttive comunitarie (art. 12 della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 2006/12/CE del 5 aprile 2006,
relativa ai rifiuti, e, prima, art. 12 della direttiva del Consiglio
75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti; Corte di giustizia,
sentenza 9 giugno 2005, in causa C-270/03, Commissione c. Repubblica italiana).
L'impugnato art. 20, comma 2, nel disporre che «La Giunta
provinciale può, con riguardo all'obbligo e alle modalità d'iscrizione
nell'Albo nazionale, emanare ai sensi dell'articolo 32 norme in deroga,
onde consentire l'iscrizione con procedure semplificate per determinate
attività oppure l'esenzione dall'obbligo di iscrizione», ammette
deroghe alla disciplina contenuta nell'art. 212 del citato decreto
delegato, mentre l'adozione di norme e condizioni per l'esonero
dall'iscrizione ovvero per l'applicazione in proposito di procedure
semplificate attiene necessariamente alla competenza statale,
nell'osservanza della pertinente normativa comunitaria.
10.
- Anche l'art. 24, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 4 del 2006
interviene in senso riduttivo sulla disciplina uniforme stabilita dal
legislatore statale nella materia ambientale, in ordine
all'autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti, disciplina, cui, secondo precedenti affermazioni di questa
Corte, «la legislazione regionale deve attenersi, proprio in
considerazione dei valori della salute e dell'ambiente che si intendono
tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale» (sentenza
n. 173 del 1998; si vedano, altresì, le sentenze n. 194 del 1993, n.
307 del 1992).
Le
norme impugnate, invero, consentono la messa in esercizio di un
impianto di smaltimento o recupero di rifiuti prima che la sua
regolarità sia valutata, in contrasto con l'opposto principio espresso
dall'art. 208 del d. lgs. n. 152 del 2006, il quale, pure nel testo
modificato dall'art. 2, comma 29-ter, del d. lgs. n. 4
del 2008, disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti senza
prevedere alcuna forma di autorizzazione tacita, neppure provvisoria, e
ciò in ottemperanza alle prescrizioni delle pertinenti direttive
comunitarie, configurando queste ultime un sistema di autorizzazioni
previe (artt. da 9 a 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Cons
iglio 2006/12/CE del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti e, prima, artt. da 9 a
11 della direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975,
relativa ai rifiuti; art. 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio
relativa ai rifiuti pericolosi; Corte di giustizia, sentenza 14 giugno 2001, in causa C-230/00, Commissione c. Belgio).
11. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 4 del 2006 è fondata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.
Invero, alla luce dei principi espressi nella materia dalla Corte di giustizia - da ultimo ribaditi nella sentenza 18 dicembre 2007, in relazione all'esclusione
delle terre e delle rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo
per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati dall'ambito di
applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti, ad opera
dell'art. 10 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo
ambientale) e dell'art. 1, commi 17 e 19, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in m
ateria di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (Corte di giustizia, sentenza 18 dicembre 2007, in
causa C‑194/05, Commissione c. Repubblica italiana) - deve ritenersi
che la norma denunciata si ponga in contrasto con la direttiva
2006/12/CE.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a),
della direttiva 2006/12/CE si intende per rifiuto «qualsiasi sostanza
od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di
cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi».
Le
«terre e rocce» di cui al capitolo 17, sezione 17 05, del catalogo
europeo dei rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE del 3 maggio
2000 (Decisione della Commissione che sostituisce la decisione 94/3/CE
che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1,
lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio
relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che
istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai
rifiuti), vanno qualificate come «rifiuti», ai sensi della direttiva
sopra citata, se il detentore se ne disfa ovvero ha l'intenzione o
l'obbligo di disfarsene.
Tenuto
conto dell'obbligo di interpretare in modo ampio la nozione di rifiuto,
la possibilità di considerare un bene, un materiale o una materia prima
derivante da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è
principalmente destinato a produrlo, un sottoprodotto di cui il
detentore non intende disfarsi, deve essere limitata alle situazioni in
cui il riutilizzo non è semplicemente eventuale, bensì certo, non
richiede una trasformazione preliminare e interviene nel corso del
processo di produzione o di utilizzazione (Corte di giustizia, sentenza
11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli; sentenza 11 settembre 2003,
causa C-114/01, Avesta Polarit Chrome; sentenza 18 aprile 2002, causa
C‑9/00, Palin Granit Oy).
Al riguardo la Corte
di giustizia ha precisato che la modalità di utilizzo di una sostanza
non è determinante per qualificare o meno quest'ultima come rifiuto,
poiché la relativa nozione non esclude le sostanze e gli oggetti
suscettibili di riutilizzazione economica. Il sistema di sorveglianza e
di gestione istituito dalla direttiva sui rifiuti intende, infatti,
riferirsi a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si
disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a
titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo
(Corte di giustizia, sentenza 18 dicembre 2007, in
causa C‑194/05, Commissione c. Repubblica italiana; sentenza 18 aprile
2002, causa C‑9/00, Palin Granit Oy; sentenza 25 giugno 1997, cause
riunite C‑304/94, C‑330/94, C‑342/94 e C‑224/95, Tombesi).
La
norma provinciale fa sorgere la presunzione che, nelle situazioni da
esse previste, le terre e rocce da scavo costituiscano sottoprodotti
che presentano per il loro detentore, data la sua volontà di
riutilizzarli, un vantaggio o un valore economico anziché un onere di
cui egli cercherebbe di disfarsi.
Se
tale ipotesi in determinati casi può corrispondere alla realtà, non può
esistere alcuna presunzione generale in base alla quale un detentore di
terre e rocce da scavo tragga dal loro riutilizzo un vantaggio maggiore
rispetto a quello derivante dal mero fatto di potersene disfare (Corte
di giustizia, sentenza 18 dicembre 2007, in causa C‑194/05, Commissione c. Repubblica italiana).
L'art. 7, comma 1, lettera b),
della legge provinciale, dunque, sottraendo alla nozione di rifiuto
taluni residui che invece, in base a quanto esposto, corrispondono alla
definizione sancita dall'art. 1, lettera a), della
direttiva 2006/12/CE, si pone in contrasto con la direttiva medesima,
la quale funge da norma interposta atta ad integrare il parametro per
la valutazione di conformità della normativa regionale all'ordinamento
comunitario, in base all'art. 117, primo comma, della Costituzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera w), numero 1, e 5, comma 1, lettera b),
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4
(La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo), promossa, in
riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in
epigrafe;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera b), 19, comma 3, lettera b),
20, comma 2, e 24, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del
suolo).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA