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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Ristrutturazione edilizia (ambito di applicazione)
Inserito il Martedì, 29 gennaio @ 15:30:00 CET da God

Urbanistica
Cass. Sez. III Sent. 47046 del 19 dicembre 2007 (Ud. 26 ott. 2007)
Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Soldano
Urbanistica. Ristrutturazione edilizia (ambito di applicazione)

1. Dal contenuto dell'art. 10, l comma – lett. c), del T.U. n. 380/2001 e dell’'art. 22, 3° comma - lett. a), dello stesso T.U. come modificato dal d.lgs. n. 301-2002 si deduce che: a) sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle, descritte dall'art. 10,primo comma - lett. c), che comportano invece una variazione del carico urbanistico); b) sono realizzabili in seguito a permesso di costruire ovvero (a scelta dell'interessato) previa mera denunzia di inizio attività interventi di ristrutturazione edilizia che comportino integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume. Le "modifiche del volume" possono consistere, però, in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti (tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria) poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell' edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra "ristrutturazione edilizia" e "nuova costruzione". L'art. 3, I comma, lett. d), del T.u. n. 380/2001, come modificato dal d.lgs. n. 301-2002, ha esteso, inoltre, la nozione di "ristrutturazione edilizia" ricomprendendovi pure gli interventi ricostruttivi "consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
2. In materia edilizia, la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’l'intervento.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/10/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 2596
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 5585/2007
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOLDANO Benedetto, nato a Tram (BA) il 30.7.1923;
avverso la sentenza 6.3.2006 della Corte di Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. Izzo Gioacchino, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 6.3.2006, in parziale riforma della sentenza 17.2.2005 del Tribunale di Grosseto - Sezione distaccata di Orbetello, ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di Soldano Benedetto in ordine ai reati di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico ed inclusa nel territorio di un parco naturale, un manufatto prefabbricato con veranda - acc. in Orbetello, loc. "Saline Varoli", il 17.5.2003);
- al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (per avere realizzato il manufatto anzidetto in assenza di autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo) e confermava la pena, già determinata - con le riconosciute circostanze attenuanti genetiche ed essendo stati unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. - in giorni otto di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda, nonché l'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi e la concessione dei doppi benefici di legge. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Soldano, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito che:
- nella specie sarebbe stato realizzato un intervento non di costruzione "ex nova", bensì di ristrutturazione edilizia, consistito nella ricostruzione di un manufatto, previa demolizione di altro preesistente, in assenza "di significative modifiche di volumetria e sagoma";
- illegittimamente sarebbe stata denegata la richiesta sospensione del procedimento, pur essendo stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. I giudici del merito hanno accertato, in punto di fatto - attraverso le risultanze testimoniali e documentali acquisite - la assoluta eterogeneità del manufatto prefabbricato di nuova installazione poggiarne su platea in muratura; avente dimensioni di mt. 12 x 3,10 e tetto a due spioventi con antistante veranda;
suddiviso in quattro vani ognuno dei quali fornito di finestra rispetto a quello preesistente e demolito (già oggetto di precedente denuncia per abusivismo edilizio), che consisteva sostanzialmente in "una semplice struttura parallelepipeda simile ad un container", tenuta sollevato dal suolo mediante sostegni angolari, di dimensioni ben più ridotte e munita di un'unica finestra.
Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002, assoggetta a permesso di costruire quegli interventi di ristrutturazione edilizia "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici", ovvero si connettano a mutamenti di destinazione d'uso, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A).
Il D.P.R. cit., art. 22, comma 3, lett. a), come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002, prevede, però, che - a scelta
dell'interessato - tali interventi possono essere realizzati anche in base a semplice denunzia di inizio attività. Se ne deduce che:
a) sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle, descritte dall'art. 10, comma 1, lett. c), che comportano invece una variazione del carico urbanistico).
b) sono realizzabili in seguito a permesso di costruire ovvero (a scelta dell'interessato) previa mera denunzia di inizio attività interventi di ristrutturazione edilizia che comportino integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume.
Le "modifiche del volume" previste dall'art. 10 possono consistere, però, in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti (tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria) poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra "ristrutturazione edilizia" e "nuova costruzione". Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d), come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002, ha esteso, inoltre, la nozione di "ristrutturazione edilizia" ricomprendendovi pure gli interventi ricostruttivi "consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".
Volumetria e sagoma, dunque, debbono rimanere identiche nei casi di ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione, mentre non si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione. Nella vicenda in esame, al contrario, il risultato finale dell'attività demolitoria-ricostruttiva non coincide, nella volumetria e nella sagoma, con il manufatto precedente, sicché l'intervento eseguito è stato esattamente qualificato come "nuova costruzione", assoggettata esclusivamente al permesso di costruire (vedi Cass., Sez. 3^ 18 marzo, 2004, Calzoni. Vedi pure, in tal senso, C. Stato: Sez. 5^, 29 maggio 2006, n. 3229; Sez. 4^, 22 maggio 2006, n. 3006; Sez. 2^, 1 marzo 2006, n. 2687/04).
1.1 Il ricorrente, inoltre, non ha dimostrato di avere esperito alcun procedimento di DIA correlato all'esecuzione dei lavori in oggetto e, nei casi previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 3 - in cui la DIA si pone come alternativa al permesso di costruire - l'assenza della denunzia di inizio dell'attività o la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata integrano il reato di cui al successivo art. 44, lett. b (vedi Cass.: Sez. 3^, 9 marzo 2006, n. 8303; Sez. 3^, 26 gennaio 2004, n. 2579, Tollon; Sez. 5^, 26 aprile 2005, Giordano). Tale principio è stato espressamente dichiarato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, attraverso l'introduzione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1 bis, secondo il quale "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa".
Va affermato, conseguentemente, che - in materia edilizia - la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento. 2. I giudici del merito - con determinazione legittima - hanno ritenuto di non dovere sospendere il procedimento ai sensi della L. n. 47 del 1985, artt. 44 e 38, poiché si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, trattandosi di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici: ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a, citato art. 32.
Nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici la norma anzidetta ammette, infatti, la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo vedi, tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso, Cass., Sez. 3^:
12.1.2007, n. 6431; Sicignano ed altra; 5.4.2005, n. 12577, Ricci;
1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro; 24.9.2004, a 37865, Musio. All'inapplicabilità della sanatoria si connette l'inapplicabilità della correlata sospensione del procedimento penale (con le ovvie conseguenze anche riguardo alla prescrizione del reato) e ciò indipendentemente dal fatto che il giudice abbia disposto o negato detta sospensione, dovendosi nel primo caso ritenere la sospensione inesistente per assenza del suo fondamentale presupposto (vedi Cass., Sez. Unite, 16.12.1999, n. 22, ric. Sadini ed altro). 3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2007


 
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