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Giur.Amm. T.a.r.: Rumore. Orario di apertura di pubblici esercizi e tutela della quiete pubblica
Inserito il Lunedì, 07 gennaio @ 15:00:00 CET da God

Rumore
TAR Veneto Sez. III sent.3708 del 20 novembre 2007
Rumore. Orario di apertura di pubblici esercizi e tutela della quiete pubblica

E' legittima l’ordinanza a firma del sindaco nella parte in cui essa dispone l’orario massimo per la chiusura di pubblici esercizi fondato su una chiara e motivata esigenza di compatibilità dell’orario di chiusura con la tutela della quiete pubblica, quando questa si traduce, per effetto della dilatazione dell’attività dell’esercizio pubblico e dell’abitudine praticamente incoercibile dell’utenza a trasferire all’esterno dei locali, senza percezione alcuna della distinzione tra le ore del giorno e della notte - intesa ormai come spazio che si prolunga senza soluzione di continuità sino all’alba - la rumorosità indotta notoriamente da questa tipologia di esercizi pubblici, in un elemento di insostenibile conflitto con il diritto al riposo notturno dei cittadini su cui quel fenomeno si riflette.


Ric. n.1594/2007 Sent.n. 3708/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente,relatore
Marco Buricelli Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1594/2007, proposto da Artist’s Coffee s.r.l. e Soft s.n.c., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Leopoldo Fortunati e Attilio De Martin, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;
CONTRO
il Comune di Legnaro (PD), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Angelo Di Lorenzo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;
per l'annullamento dell’ordinanza a firma del sindaco del Comune di Legnaro n. 31, del 28 luglio 2007, nella parte in cui essa dispone che l’orario massimo per la chiusura dei P.E. gestite dalle società ricorrenti, debba coincidere con le ore 24.00 nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, con decorrenza dal 16 agosto 2007;
della deliberazione del C.C. di Legnaro del 16 giugno 2007 n. 24.
Visto il ricorso, notificato l’11 agosto 2007 e depositato presso la Segreteria il 13 agosto 2007, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnaro;
visti i motivi aggiunti notificati il 2 ottobre 2007 e depositati il 4 ottobre 2007;
visti gli atti tutti di causa;
udit all’udienza camerale del 24 ottobre 2007 (relatore il Presidente Angelo De Zotti), l’avv. Giovanni Attilio De Martin per i ricorrenti e l’avv.to Maria Chiara De Martin in sostituzione di Fortunati per i ricorrenti, e l’avv.to Di Lorenzo per il Comune di Legnaro;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:
che si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per vizio di notifica poiché tali motivi sono comunque infondati;
che è infondato, nell’ordine, ed in fatto, il primo motivo di ricorso poiché l’omessa acquisizione del parere dell’A.P.T. non è imputabile all’amministrazione che ha convocato l’azienda ma a quest’ultima , che non ha partecipato all’audizione, come risulta dalla delibera del C.C. n. 24 del 13 giugno 2007;
che è parimenti infondata la censura di disparità di trattamento dedotta nei confronti dell’ordinanza sindacale impugnata, ma in realtà riferibile alla delibera consiliare che ha fissato i criteri contestati dalla ricorrente, atteso che il diverso trattamento nella fissazione dell’orario di chiusura riguarda esercizi che non appartengono alla stessa categoria commerciale (categoria A e B) e che hanno quindi una diversa tipologia di utenza e dunque non devono (ma possono) essere assoggettati alle stesse restrizioni di orario in funzione delle diverse esigenze o delle diverse situazioni che caratterizzano, in senso negativo, la protrazione dell’orario di apertura;
che peraltro tale necessaria omologazione nella specie non si pone poiché solo per i primi (esercizi di tipo B) l’amministrazione ha riscontrato una chiara e motivata esigenza di compatibilità dell’orario di chiusura con la tutela della quiete pubblica, quando questa si traduce, per effetto della dilatazione dell’attività dell’esercizio pubblico e dell’abitudine praticamente incoercibile dell’utenza a trasferire all’esterno dei locali, senza percezione alcuna della distinzione tra le ore del giorno e della notte - intesa ormai come spazio che si prolunga senza soluzione di continuità sino all’alba - la rumorosità indotta notoriamente da questa tipologia di esercizi pubblici, in un elemento di insostenibile conflitto con il diritto al riposo notturno dei cittadini su cui quel fenomeno si riflette;
che parimenti infondato è il terzo motivo (ed il motivo aggiunto che ne costituisce più ampia esplicitazione) poiché, come sopra chiarito è ben possibile che l’amministrazione in presenza di situazioni, comuni ad una stessa tipologia di esercizi pubblici, come quella evidenziata nella motivazione del provvedimento, adotti ai sensi dell’art. 4 della l.r. 40/94, nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, criteri riduttivi (nella specie, peraltro, la riduzione di solo un’ora per tre giorni la settimana) dell’orario di chiusura, per assicurare, “all’esterno come all’ interno dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica”, come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo (come nel caso) un’attività di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi (cfr. TAR Veneto sez. 3^ 22 maggio 2007 n. 1582;
che pertanto il ricorso è infondato e va respinto;
che le spese di causa seguono la soccombenza e sono determinate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione costituita, liquidandole in € 2000,00 (duemila/00), oltre ad i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 24 ottobre 2007.
Il Presidente - Estensore

Il Segretario


SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione






 
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