Benvenuto su Lexambiente.it
Cerca
Argomenti
Home Account FAQ Argomenti Contenuti Invia Articolo Top 10
  Account    

Contenuti del sito
· Home
· Archivio generale
· Argomenti
· Cerca nel sito
· Downloads
· Forum
· Il tuo account
· Informazioni generali
· Invia un articolo
· Links
· Mappa del sito
· Messaggi Privati
· Scrivi a Lexambiente
· Segnala questo sito
· Top 10
· Visione semplificata

La materia del giorno

Ceag - Legambiente
[ Ceag - Legambiente ]

·Ceag-Legambiente. Chi è Legambiente
·Ceag-Legambiente. Ecosistema Urbano 2008
·Ceag-Legambiente. Impianti cloro-soda
·Ceag-Legambiente. L’arte sotto il mare
·Ceag- Legambiente. Città: il clima è già cambiato
·Ceag-Legambiente. Ecosistema incendi 2007
·Ceag-Legambiente. Dossier Italia a tavola 2007
·Ceag-Legambiente. Dossier Mare Monstrum 2007
·CEAG Legambiente.Fiumi e legalità 2007

Elenco Categorie
· Tutte le Categorie
· C.E.A.G. Legambiente
· Corte Costituzionale
· Corte dei Conti
· Dottrina
· Giur.Amm. C. Stato
· Giur.Amm. T.a.r.
· Giurisp. Civ. Cass.
· Giurisp. Civ. Merito
· Giurisp. Comunitaria
· Giurisp. Pen. Merito
· Giurisp.C.e.d.u.
· Giurisp.Penale Cass.
· Legisl. Nazionale
· Legislaz.Comunitaria
· Stampa quotidiana

NEWSLETTER

La Newsletter di Lexambiente
Notizie sugli aggiornamenti del sito
QUI

Testo Unico Ambientale

Decreto Legislativo 152-2006
"Testo Unico Ambientale"
Aggiornato al gennaio 2008
Consultazione on line

Richiedi sentenze e leggi!

Se non hai trovato nella sezione "Cerca nel sito" un testo di legge o una sentenza scrivi a Lexambiente. Lo riceverai gratuitamente via posta elettronica. Quanto da te richiesto verrà poi inserito nell''archivio a disposizione di tutti gli utenti.

Leggi le istruzioni qui


Lexambiente mobile

Lexambiente.it su palmare e cellulare
Informazioni
qui

C.E.A.G. Legambiente


Vai nello spazio dei Centri di Azione Giuridica di Legambiente
clicca QUI


On line ora

Ciao Anonymous!

Nickname
Password
Codice di Sicurezza: Codice di Sicurezza

Digita il codice di sicurezza:

Registrati Gratis
Password Persa?
Iscrizione:
Ultimo: danie21
Nuovi oggi: 4
Nuovi ieri: 0
In attesa: 7
Complessivo: 6056

Persone Online:
Visitatori: 354
Iscritti: 9
Invisíbili: 0
Totale: 363

Online ora:
01: Exibir o perfil de God Enviar uma Mensagem Para God God
02: Exibir o perfil de vincenzo Enviar uma Mensagem Para vincenzo vincenzo
03: Exibir o perfil de dolofi Enviar uma Mensagem Para dolofi dolofi
04: Exibir o perfil de Ronchi Enviar uma Mensagem Para Ronchi Ronchi
05: Exibir o perfil de marcor Enviar uma Mensagem Para marcor marcor
06: Exibir o perfil de GB Enviar uma Mensagem Para GB GB
07: Exibir o perfil de lele Enviar uma Mensagem Para lele lele
08: Exibir o perfil de giusi Enviar uma Mensagem Para giusi giusi
09: Exibir o perfil de danie21 Enviar uma Mensagem Para danie21 danie21

STATISTICHE UTENTI
Ultimi iscritti    danie21   giacomosinigaglia   blu328   marinamerenda   martid




pagine viste da
Maggio 2003

Files Totali: 19
Categorie: 2
Downloads: 80966




 1: Valutazione dei nuovi orientamenti europei in materia di normativa sui rifiuti
[Hits: 133]
 2: Codex Alimentarius - Testi base di igiene alimentare
[Hits: 206]
 3: Elettrosmog
[Hits: 142]
 4: D.Lv. 152-2006 (Testo Unico Ambientale)
[Hits: 1397]
 5: Decreti attuativi TU Ambientale
[Hits: 5799]


 1: Urbanistica
[Hits: 10150]
 2: Condono edilizio
[Hits: 8813]
 3: Il T.U. sull'urbanistica e le normative di tutela ambientale
[Hits: 8584]
 4: Danno ambientale
[Hits: 8141]
 5: Reati ambientali e principio di offensività
[Hits: 6502]

Usually I order tramadol online in the BrandPillStore.com. It is best place to buy tramadol no prescription. Yaah, I'm very happy to offer you this site.

Giurisp. Comunitaria: Acque. Distretto idrografico
Inserito il Martedì, 18 dicembre @ 23:48:54 CET da God

Acque
Corte di Giustizia Sez. VIII sent. 18 dicembre 2007
Commissione c. Repubblica Italiana

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/60/CE – Artt. 5, n. 1, e 15, n. 2 – Politica comunitaria in materia di acque – Distretto idrografico – Relazione di sintesi e analisi – Comunicazione – Insussistenza»



SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

18 dicembre 2007 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/60/CE – Artt. 5, n. 1, e 15, n. 2 – Politica comunitaria in materia di acque – Distretto idrografico – Relazione di sintesi e analisi – Comunicazione – Insussistenza»

Nella causa C‑85/07,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 15 febbraio 2007,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dal sig. G. Arestis, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. T. von Danwitz (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il ricorso in esame la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, relativamente al distretto idrografico pilota del Serchio e a parte dei distretti idrografici delle Alpi orientali, dell’Appennino settentrionale, centrale e meridionale, non avendo presentato la relazione sintetica delle analisi richieste a norma dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), come previsto ai sensi dell’art. 15, n. 2, della medesima direttiva, e non avendo effettuato le analisi e l’esame di cui all’art. 5, n. 1, della stessa direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dei detti articoli.

2 L’art. 5, n. 1, della direttiva, intitolato «Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell’impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell’utilizzo idrico», così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio, siano effettuati, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III, e completati entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva:

– un’analisi delle caratteristiche del distretto,

– un esame dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, e

– un’analisi economica dell’utilizzo idrico».

3 Ai sensi dell’art. 15, n. 2, della direttiva, intitolato «Relazioni»:

«Gli Stati membri presentano, entro tre mesi dal loro completamento, relazioni sintetiche:

– delle analisi richieste a norma dell’articolo 5, e

– dei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 8,

effettuati per le finalità previste dai piani di gestione dei bacini idrografici».

4 La direttiva è entrata in vigore il 22 dicembre 2000. Di conseguenza, le analisi e l’esame di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva avrebbero dovuto essere completati entro il 22 dicembre 2004. Inoltre, la relazione sintetica delle analisi avrebbe dovuto essere presentata alla Commissione entro il 22 marzo 2005, ai sensi dell’art. 15, n. 2, della medesima direttiva.

5 Non avendo la Repubblica italiana presentato, in data 22 marzo 2005, la relazione sintetica di dette analisi e non avendo fornito informazioni sul completamento delle analisi e dell’esame in questione, la Commissione ha considerato che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 5, n. 1, e 15, n. 2, della direttiva.

6 Pertanto, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento ex art. 226 CE.

7 Dopo aver inviato alla Repubblica italiana una lettera di diffida datata 18 ottobre 2005, la Commissione ha emesso un parere motivato il 4 luglio 2006, invitando detto Stato ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere entro due mesi a decorrere dal suo ricevimento.

8 Rispondendo al parere motivato, la Repubblica italiana, il 19 luglio 2006, ha comunicato una nota 28 giugno 2006 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e ha inviato, in particolare, due relazioni di cui una, ai sensi dell’art. 5 della direttiva, riguardava i bacini idrografici nazionali, i bacini pilota del Tevere e del Cecina e le Regioni di Sicilia e di Sardegna.

9 Dopo l’esame della documentazione inviata, la Commissione ha considerato che la situazione non era ancora soddisfacente e ha deciso di adire la Corte.

10 Nel suo controricorso il governo italiano comunica che il recepimento tardivo della direttiva, avvenuto con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Supplemento ordinario alla GURI n. 96 del 14 aprile 2006), non ha consentito né di adottare, a livello regionale, i provvedimenti necessari per l’attuazione della direttiva, né di rispettare le scadenze in essa previste.

11 Inoltre, il governo italiano afferma che la contestazione nel ricorso riguarda soltanto la mancanza di informazioni su vari bacini regionali, la maggior parte dei quali è di scarsa rilevanza per portata e dimensioni, fatto salvo il bacino sperimentale del fiume Serchio, e che la relazione relativa ai bacini idrogeografici nazionali conteneva quasi la totalità dei dati richiesti. Secondo il governo italiano, le attività finora svolte costituirebbero, di conseguenza, la prima fase di un processo più ampio.

12 Da tale presa di posizione risulta che la Repubblica italiana non contesta l’inadempimento addebitatogli.

13 Pertanto, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, data alla quale deve essere valutata l’esistenza di un inadempimento (v., in tal senso, sentenze 14 settembre 2004, causa C‑168/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑8227, punto 24, e 27 ottobre 2005, causa C‑23/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑9535, punto 9), la relazione sintetica richiesta in forza dell’art. 15, n. 2, della direttiva non era stata presentata e le analisi nonché l’esame di cui all’art. 5, n. 1, di detta direttiva non erano stati effettuati per quanto riguarda il distretto idrografico pilota del Serchio e una parte dei distretti idrografici delle Alpi orientali, dell’Appennino settentrionale, centrale e meridionale.

14 Occorre aggiungere che, anche se la Repubblica italiana ha effettivamente comunicato alla Commissione quasi tutti i dati richiesti relativi ai bacini idrografici nazionali, come essa sostiene, tale affermazione non può essere intesa nel senso che detto Stato membro contesta l’obbligo di informazione di cui agli artt. 5 e 15 della direttiva sui vari bacini idrografici regionali e la mancanza di tali informazioni. Inoltre, il fatto che la maggior parte dei vari bacini regionali sia di scarsa importanza, tenuto conto della loro portata e delle dimensioni dei bacini, è irrilevante quanto all’esistenza dell’inadempimento addebitato.

15 In tale circostanze, il ricorso proposto dalla Commissione deve essere dichiarato fondato.

16 Di conseguenza, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, per quanto riguarda il distretto idrografico pilota del Serchio e una parte dei distretti idrografici delle Alpi orientali, dell’Appennino settentrionale, centrale e meridionale, non avendo presentato la relazione sintetica delle analisi richieste a norma dell’art. 5 della direttiva, come previsto ai sensi dell’art.15, n. 2, di quest’ultima, e non avendo effettuato le analisi e l’esame di cui all’art. 5, n. 1, della stessa direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 15, n. 2, della medesima direttiva.

Sulle spese

17 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:

1) Per quanto riguarda il distretto idrografico pilota del Serchio e una parte dei distretti idrografici delle Alpi orientali, dell’Appennino settentrionale, centrale e meridionale, non avendo presentato la relazione sintetica delle analisi richieste a norma dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come previsto ai sensi dell’art. 15, n. 2, della medesima direttiva, e non avendo effettuato le analisi e l’esame di cui all’art. 5, n. 1, della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 15, n. 2, della detta direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme

 
Links Correlati
· Ancora su Acque
· News da God


Articolo più letto relativo a Acque:
Acque. D.Lv. 152 del 1999


Votazione Articolo
Media Punteggio: 0
Voti: 0

Per favore dedicaci qualche secondo e vota per questo articolo:

Eccellente
Molto Buono
Buono
Normale
Cattivo


Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile


Questo sito è stato realizzato da Luca RAMACCI

Tutto il materiale pubblicato è utilizzabile a condizione che sia citata la fonte: www.lexambiente.it
Engine PHP-Nuke - Powered by WL-Nuke
Generazione pagina: 0.25 Secondi