GIP Tribunale S. MAria C.V. decr. 12033 del 13 novembre 2007
Rifiuti. Discarica (sequestro)
Decreto di sequestro di discarica autorizzata dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania fondata su violazioni degli artt. 256, 258 e 260 t.u. ambientale. Oltre a rilevare irregolarità gestionali, il provvedimento opera una sorta di disapplicazone dell'autorizzazione commissariale.
N. 15618/05 R.G.N.R.
N.
12033/05 R.G. GIP
TRIBUNALE DI SANTA
MARIA CAPUA VETERE
Ufficio del
Giudice per le Indagini Preliminari
DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
art.
321 c.p.p.
Il
Giudice dr. Raffaele Piccirillo,
sulla
richiesta depositata dal P.M. in data 17 settembre 2007, con integrazioni
depositate il 24 ottobre 2007, diretta al sequestro preventivo della discarica
situata ‘Lo Uttaro’;
rilevato che le
contestazioni cautelari concernono:
a) attività di gestione non autorizzata della
discarica in oggetto, integrante violazione dell’art. 256 co. 3, 4 e 5 D.
Lgs.,vo 152/06;
b) attività organizzata per le gestione abusiva
delle ‘ingenti quantità di rifiuti pericolosi’ provenienti dal centro di
trasferenza del cd. Parco Saurino e abbancati presso la discarica in località
‘Lo Uttaro’;
c) la falsità ideologica per induzione
contenuta nell’ordinanza del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti in
Campania n. 3 del 12 gennaio 2007,
in relazione all’occupazione temporanea della p.lla 42
del fl. 59;
d) la frode nell’esecuzione dei lavori di
realizzazione e adeguamento della discarica ‘Lo Uttaro’;
e) il ‘disastro ambientale’ dell’area ‘Lo
Uttaro’ che si assume illecitamente utilizzata quale discarica e della relativa
falda acquifera: disastro che è contestato in relazione sia all’epoca
antecedente l’ordinanza commissariale che ne ha disposto l’impiego, che in
relazione ad epoca successiva;
f) falsità ideologica dei formulari di
identificazione dei rifiuti provenienti dal C.D.R. di Santa Maria Capua Vetere
e dal sito di trasferenza del Parco Saurino, conferiti alla discarica in
oggetto;
g) falsità ideologica della relazione
sottoscritta in data 6 luglio 2007 da L. A., presidente del consorzio ACSA CE/3
responsabile della gestione della discarica, nella parte in cui omette di dar
conto dei risultati delle analisi eseguite dal laboratorio incaricato (Chelab)
in ordine alla presenza nelle acque di falda monitorate di sostanze pericolose;
h) falsità ideologica di analogo contenuto
commessa, in ordine ai rifiuti abbancati presso il sito di trasferenza di Parco
Saurino dai funzionari ARPAC D. P. F. e M. V.;
i) omissione d’atti d’ufficio addebitata a L.
A. per non aver sospeso l’attività della discarica, pur essendo a conoscenza
del conferimento di rifiuti pericolosi che non avrebbero potuto esservi
allocati;
j)
omissione
d’atti d’ufficio addebitata ad imprecisato ‘funzionario’ della struttura
commissariale per non aver disposto la chiusura dell’impianto, nonostante
l’esito delle analisi Chelab sopra menzionate;
k) falso ideologico per induzione addebitato a
funzionari della struttura commissariale e dell’Amministrazione Provinciale di
Caserta per avere redatto una relazione
tecnica che induceva il Prefetto di Caserta ad attestare falsamente, in una
nota del 28.10.06, che il sito in oggetto (una ex cava di tufo estesa mq.
15mila e profonda ml. 26) era libero da rifiuti.
OSSERVA
1. la
gestione abusiva dell’impianto di smaltimento situato in
localita’ lo uttaro ex cava mastropietro
I risultati
investigativi compendiati nelle informative del Comando Carabinieri per la
Tutela dell’Ambiente – Reparto Operativo del 3 e del 9 settembre 2007 e i
relativi allegati supportano adeguatamente le contestazioni cautelari formulate
dal P.M. ai capi A) e F) della sua
richiesta.
Quindici
rapporti di prova stilati dal laboratorio della Chelab s.r.l. (società
incaricata dal Consorzio ACSA CE3 per il monitoraggio dei rifiuti conferiti in
discarica e per l’analisi delle acque di falda) in relazione a campioni
prelevati tra l’8 maggio 2007 e il 16 maggio 2007 da automezzi, specificamente
individuati, provenienti dal C.D.R. gestito dalla FISIA Italimpianti di Santa
Maria Capua Vetere inequivocabilmente classificano i rifiuti campionati come ‘rifiuti
speciali pericolosi per la classe di maggiore pericolosità H14’ e
stabiliscono che la concentrazione di carbonio organico disciolto risulta
sensibilmente maggiore dei parametri contenuti nella tabella 6 del D.M. 3
agosto 2005: si tratta dunque di rifiuti che non sarebbero accettabili neppure
in discariche per rifiuti pericolosi, senza essere stati previamente trattati
in impianto idoneo.
Il codice
appropriato per detti rifiuti sarebbe, secondo le deduzioni del N.O.E., il
191211* relativo a ‘rifiuti derivanti
dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose‘ (vedi l’informativa
del 3 settembre 2007 e l’allegato 19).
La codificazione
192111* è esplicitata dallo stesso laboratorio Chelab nei tre rapporti di prova
stilati in data 23.5.07 e acquisiti dai CC. Con verbale del 18.7.07 (allegato
17 dell’inf.va in data 3.9.07).
Numerosi altri
rapporti di prova si riferiscono a campioni prelevati dal fondo della discarica
e da altri automezzi controllati tra il 15 maggio e il 29 giugno 2007.
L’analisi di
detti campioni ha prodotto risultati assimilabili, per quanto concerne le concentrazioni
eccessive di idrocarburi e carbonio organico disciolto, a quelli contenuti nei
rapporti del 23.5.07 ma questa volta il laboratorio Chelab ha omesso la
segnalazione esplicita della pericolosità del rifiuto conferito e abbancato in
discarica.
I metodi
analitici e le classificazioni risultanti dai rapporti di prova Chelab sono
stati verificati dall’ausiliario di p.g. dr. Iacucci che, nell’elaborato del
31.7.07 (allegato 20 dell’informativa del 3 settembre 2007):
-
ha senz’altro
convalidato i sistemi di campionamento e i procedimenti di analisi praticati
dalla Chelab (le metodiche IRSA-CNR, UNI, UNI EN, EPA) che ha accuratamente
descritto nelle pagg. 4-7 dell’elaborato;
-
ha
condiviso le caratterizzazioni dei rifiuti prelevati dalla discarica e di quelli
trasportati presso la discarica,
soffermandosi in particolare sulle concentrazioni del carbonio organico
disciolto e delle sostanze chimicamente attive che si presentano
invariabilmente eccedenti i limiti stabiliti al punto 3b) dell’art. 6 e punto
1e) dell’articolo 8 del D.M. 3 agosto 2005; che appaiono cioè incompatibili sia
con il conferimento in discariche per rifiuti non pericolosi, che con il
conferimento in discariche per rifiuti pericolosi.
I dati appena
riportati vanno letti in relazione all’oggetto dell’attività autorizzata con
l’Ordinanza del Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti nella Regione
Campania n. 103/2007 che abilita il consorzio ACSA CE3 all’esercizio del sito
di smaltimento finale dei rifiuti provenienti dagli impianti del sistema
regionale di smaltimento RSU in località Lo Uttaro – cava Mastropietro’.
L’ordinanza
inequivocabilmente assegna all’impianto in questione la classificazione
categoriale di cui all’art. 4 co. 1 lett. b) del D. Lgs.vo 36/03: ‘discarica
per rifiuti non pericolosi’.
La delimitazione
del rifiuto trattabile è resa evidente anche da una serie di passaggi
procedurali richiamati nella stessa ordinanza commissariale, primo fra tutti
l’ordinanza commissariale n. 3 del 12.1.07 che approva un progetto preliminare
di realizzazione dell’impianto denominato ‘adeguamento del sito in località
Lo Uttaro cava Mastropietro per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi’.
Il capitolo 3.
del Piano di Gestione Operativa della discarica esplicita che ‘nell’ambito
della cava Mastropietro in prossimità della località Lo Uttaro nel comune di
Caserta è stato previsto il conferimento esclusivamente di rifiuti non
pericolosi provenienti dal sistema provinciale di gestione dei rifiuti urbani,
cioè materiali conformi a quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 1
dell’O.P.C.M. n. 3481 del 29.12.2005’ ed espressamente richiama i codici:
-
190501 ‘parte
di rifiuti urbani e simili non compostata’
-
191212
frazione secca, scarti (sovvalli di processo), altri rifiuti (compresi
materiali misti) prodotti da trattamenti meccanici
In una relazione
prodotta dal responsabile del Consorzio ACSA CE 3 preposto alla gestione della
discarica si legge che i valori irregolari del carbonio organico disciolto non
implicherebbero alcuna violazione dell’autorizzazione né giustificherebbero la
qualificazione del rifiuto come pericoloso. A conforto della sue affermazioni
l’ing. Limatola richiama l’art. 7 del D.M. 3 agosto 2005 (v. la relazione
contenuta nell’allegato 21 bis dell’inf.va in data 3 settembre 2007).
La norma
richiamata elenca ‘sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi’ e
ammette deroghe rispetto ai parametri di accettabilità dettati dall’art. 6,
annoverando ‘a titolo esemplificativo e non esaustivo’ proprio i parametri
riferiti al D.O.C. (carbonio organico disciolto) e al T.O.C. (carbonio organico
totale).
Sennonché tanto
la creazione delle sottocategorie di discarica, quanto la deroga ai parametri
di ammissibilità sono affidate dalla norma ad atti autorizzativi che le
autorità territorialmente dovranno adottare secondo i principi stabiliti dalla
legge n. 36/03 e ‘tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della
valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e
dell’idoneità del sito…’.
Non si tratta
dunque di deroghe decidibili in executivis dal gestore dell’impianto, ma
di provvedimenti autorizzatori specifici che l’autorità competente non risulta
aver adottato per la discarica in argomento.
La stessa
relazione peritale stragiudiziale allegata dal Consorzio ACSA CE 3 nella
controversia civilistica instaurata ai sensi dell’art. 700 c.p.c. innanzi al
Tribunale di Napoli da LANDOLFI Nicola e altri segnala la necessità delle
autorizzazioni derogatorie (vedi l’allegato 4 delle integrazioni trasmesse dal
P.M. in data 23.10.07.
Nella relazione
a firma del controllore indipendente dott. F. D. P. (capitolo D 5) si
argomenta la derogabilità dei valori D.O.C., T.O.C. e T.D.S. rispetto alle
previsioni del D.M. 3.8.05 e la riconducibilità dei valori accertati ad una
delle sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi previste
dall’art. 7 cit. ma non afferma (né potrebbe farlo) che dette deroghe possano
prescindere da appositi provvedimenti e da apposita istruttoria.
E’ pertanto
indubbio che il conferimento sistematico di rifiuti pericolosi accertato
dai rapporti di prova sopra citati integri allo stato la violazione permanente
dei limiti dell’atto autorizzativo e dunque la fattispecie incriminatrice di
sui all’art. 256 co. 3 del D. Lgs.vo 152/06.
In tal senso
dev’essere precisata la contestazione contenuta nel capo a) della richiesta del
p.m., dal momento che la gestione di rifiuti di tipologia diversa da quella
autorizzata rappresenta – per giurisprudenza costante – condotta del tutto
assimilabile a quella della realizzazione/gestione di una discarica non
autorizzata, condotta più gravemente punita rispetto alla mera violazione di
prescrizioni sanzionata nel comma 4 (vedi sul punto Cass., III, 1° aprile 2005
n. 12349, Renna).
Trattandosi poi
della gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, ricorre nel caso in esame
l’aggravante di cui al secondo periodo del co. 3° citato.
2. la contaminazione della
falda acquifera
Al
profilo d’illiceità appena illustrato se ne aggiungono altri, anch’essi
significativi ai sensi della fattispecie contravvenzionale citata.
L’art. 8 co. 1
lett. g) del D. Lgs.vo n. 36/03 stabilisce che la procedura per
l’autorizzazione della gestione di una discarica sia corredata, tra l’altro, da
un piano di gestione operativa nel quale devono essere individuati i criteri e
le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di
chiusura della stessa.
La lettera i)
della stessa disposizione contempla poi un piano di sorveglianza e controllo,
nel quale siano indicate ‘tutte le misure necessarie per prevenire i rischi
d’incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le
conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare
riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque da inquinamento
provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di
prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all’ambiente’
L’art. 9 traduce
l’esistenza e i contenuti dei piani di gestione operativa e di sorveglianza e
controllo tra le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione delle
discariche; mentre l’art. 10 del D. Lgs.vo cit. annovera l’approvazione
esplicita dei piani indicati e le prescrizioni per le operazioni di
collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo tra i
contenuti essenziali dell’atto autorizzativo.
In buona
sostanza il sistema delle norme di settore traduce in contenuti prescrittivi
dell’atto autorizzativo, le previsioni del sistema di gestione e sorveglianza
contenuto nei piani approvati dall’autorità competente.
Venendo al caso
in esame, le prescrizioni formali inerenti la procedura autorizzativa e la
predisposizione dei piani hanno trovato puntuale attuazione.
Il
piano di sorveglianza e controllo dell’ACSA CE 3 recita, al capitolo 10.3, che
‘in caso di raggiungimento dei livelli di guardia dei parametri monitorati e
imposti su ciascuna delle matrici ambientali individuate, i conferimenti
all’invaso devono essere immediatamente interrotti prevedendo innanzitutto la
ripetizione delle analisi per verificare la reale contaminazione. Essi
rimarranno interrotti fino all’intervenuta individuazione delle cause della
contaminazione e alla tempestiva eliminazione della stessa, riportando i
livelli al di sotto di quelli di guardia; in tal caso le attività di conferimento
del rifiuto non pericoloso proveniente dal sistema provinciale di gestione dei
rifiuti urbani potranno essere riprese solo dopo che le condizioni innanzi
indicate siano state verificate per almeno tre giorni consecutivi’ (v.
allegato 4 dell’inf.va in data 3.9.07).
Nel
caso in esame indici significativi di contaminazione da fluoruri, ferro,
manganese, e/o composti alifatici
clorurati e alogenati cancerogeni (in particolare 1,2 dicloretano, 1,2
dicloropropano, 1,4 diclorobenzene, arsenico) sono stati rilevati dal
laboratorio in sei rapporti di prova su otto.
In
detti rapporti il laboratorio ha esplicitamente formulato un giudizio di non
conformità dei campioni di acque di falda rispetto alle disposizioni previste
dalla tabella 2 allegato 5, parte quarta del D. Lgs.vo n. 152/06 (vedi i
rapporti di prova nell’allegato 19 dell’informativa in data 3.9.07).
Detto
giudizio avrebbe imposto, secondo le chiare previsioni del piano di
sorveglianza e controllo, un intervento che il consulente della P.G. qualifica
come ‘messa in sicurezza d’urgenza al fine di individuare e isolare le fonti
di contaminazione ed evitare la loro ulteriore diffusione nelle acque
sotterranee’.
Le
concentrazioni anomale di idrocarburi vanno lette e interpretate secondo le
chiare indicazioni fornite dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione
Europea e della Direzione Generale per
la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, direttive ispirate al principio di precauzione dettato dall’art.
301 co. 1 del D. Lgs.vo n. 152/06 che richiama l’art. 174 par. 2 del trattato
C.E. per il quale ‘in caso di pericoli anche potenziali per la salute umana
e per l’ambiente deve essere assicurato un alto livello di protezione’.
Dal principio
indicato le due Direzioni Generali ricavano la conclusione per la quale
concentrazioni idrocarburiche uguali o superiori al limite dello 0,1 %
implicano di per sé la pericolosità del rifiuto (vedi gli allegati 13 e 16
dell’inf.va citata).
Il richiamo vale
a confutare una argomento ricorrente
nelle deduzioni difensive dell’ACSA CE 3: quello secondo il quale le
elevate concentrazioni di idrocarburi non implicherebbero la pericolosità del
rifiuto quando non sia accertata l’origine petrolifera delle sostanze e possa
invece affermarsi che esse ineriscono ‘la componente strutturale del
materiale plastico e cartaceo’ (vedi la relazione di perizia
extragiudiziale a firma D. P. allegata all’incarto del procedimento cautelare
ex art. 700 c.p.c.).
Deve in
conclusione affermarsi che anche, in relazione alla contaminazione delle acque
di falda, è stato omesso l’intervento richiesto dal piano di sorveglianza ed è
stato di fatto gestito un rifiuto non ammesso per la categoria di discarica
autorizzata.
3. falsità ideologica dei formulari d’identificazione
relativi ai rifiuti trasportasti dall’impianto gestito dalla FISIA ITALIMPIANTI
in Santa Maria Capua Vetere. esclusione del fumus per i formulari (mai
acquisiti) relativi ai rifiuti provenienti dal sito di parco saurino gestito
dal consorzio ce 4
Discende
dalle considerazioni appena svolte in relazione alla composizione effettiva e
alla codificazione appropriata dei rifiuti trasportati e sversati nella
discarica Lo Uttaro la prova indiziaria della falsità ideologica
dei formulari d’identificazione del rifiuto che accompagnavano i trasporti
dall’impianto ex- CDR di Santa Maria Capua Vetere, nel corso dei quali furono
prelevati i campioni poi analizzati dal
laboratorio Chelab con gli esiti che si sono detti.
I formulari in questione sono allegati ai verbali
di prelievo dei campioni e ai rapporti di prova nel citato allegato 19
dell’informativa del 3.9.07.
Trattandosi di false attestazioni e codificazioni
di rifiuti pericolosi, la violazione è sanzionata come delitto secondo il
combinato disposto degli artt. 258 co. 4 D. Lgs.vo 152/06 e 483 c.p. (capo F
della richiesta del P.M.).
La violazione non può dirsi invece provata, neppure
al livello indiziario (sufficiente in questa sede), per quanto riguarda i
rifiuti provenienti dal Parco Saurino di Santa Maria La Fossa (capo G).
Vero è che anche alcuni campioni di detti rifiuti,
sottoposti alle analisi del laboratorio Chelab, risultano contenere
concentrazioni anomale di COD e idrocarburi, anche se in questi casi il
laboratorio omise di specificare la pericolosità dei rifiuti come invece aveva
fatto nei rapporti di prova sopra indicati (vedi l’allegato 22 dell’inf.va
3.9.07).
Questi rilievi valgono senz’altro ad arricchire la
prova indiziaria dell’illecita gestione della discarica ‘Lo Uttaro’, ma non possono
supportare l’addebito di cui all’art. 258
D. Lhs.vo 152/06 – 483 c.p. per la semplice ragione che non sono stati
né individuati né acquisiti i F.I.R. dei quali si contesta la falsità.
Manca in buona sostanza il corpo
del
delitto di falsità ideologica in attestazione contestato al capo G) della
richiesta del p.m.
4.
l’inadeguatezza strutturale dell’ex cava mastropietro nella quale è stata
autorizzata dal commissario di governo la realizzazione della
discarica in oggetto
Una più radicale censura d’inidoneità dell’area in
oggetto ad essere destinata a discarica si desume dagli accertamenti svolti in
relazione alla storia della sua pregressa utilizzazione.
Appaiono particolarmente pregnanti sul punto alcune
acquisizioni documentali e le informazioni fornite da ORRICO Bruno in data 4
maggio 2007 e 23 giugno 2007.
L’ORRICO sottoscrisse in data 8 marzo 2001 e 30
giugno 2003, nella veste di Responsabile della Struttura tecnica operante in
provincia di Caserta per il Prefetto Delegato alla gestione dell’emergenza
rifiuti in Campania, due relazioni indicative dell’assoluta inidoneità
dell’area ad essere destinata a discarica di rifiuti.
Il tecnico era stato chiamato a valutare la
possibilità di utilizzare per la soluzione dell’emergenza, nelle more della
realizzazione di impianti pubblici, discariche private già esistenti ‘mediante
il loro ampliamento in volume e/o in superficie’
Nella relazione del 30 giugno 2003 lo stesso
tecnico rappresentava notevoli discrasie tra i dati esposti a supporto della
richiesta di autorizzazione in ordine a superfici e profondità degli invasi,
particelle interessate dall’intervento, dimensioni degli interventi di
impermeabilizzazione, analisi geologica.
Le discrasie emergevano sia dal confronto tra i
vari elaborati progettuali che dal rapporto tra questi e gli atti stilati nel
corso dell’istruttoria e nelle fasi di controllo della gestione della discarica
e inducevano il tecnico della struttura commissariale a censurare il parere
positivo a suo tempo espresso dalla Commissione Tecnico Consultiva: ‘le
discrasie e la non veridicità dei dati sono così evidenti che ancora oggi rende
di difficile comprensione il parere positivo espresso dalla commissione
consultiva’.
Il dr. Orrico ricostruiva la situazione
ambientale dell’area interessata dalla discarica Mstropietro evidenziando come già
la capacità assentita dall’autorizzazione regionale (500mila tonnellate)
eccedeva la reale capacità recettiva dell’impianto progettato, capacità che
ammontava a 345mila tonnellate,
ipotizzando una compattazione ottimale !
La capacità assentita risultava in ogni caso
esaurita dopo tre anni di gestione della discarica.
Ciononostante si erano consentiti sversamenti per
1milione900mila metri cubi, parti a 4,5 volte il volume assentito
originariamente.
Detti incrementi non avevano potuto realizzarsi –
argomentava il dr. Orrico – se non attraverso una serie di violazioni di
parametri essenziali per una gestione compatibile con la sicurezza ambientale.
Gli invasi erano stati sfruttati a pareti verticali
e cavati fino alla profondità di 31 – 32 metri: un livello che, oltre ad essere
superiore al doppio di quello assentito nell’atto autorizzatorio regionale (15 metri), superava la
quota di escursione della falda che risultava posizionata a 28-29 metri secondo le stesse
relazioni geologiche redatte per conto dell’Amministrazione Provinciale dai
dott.ri Ragazzino e Ricci negli anni 1984 e 1988.
Si era inoltre realizzato, attraverso una complessa
dinamica di riaccatastamenti, lo sfruttamento di una particella (la ex particella
147 divenuta poi p.lla 42), mai assentita dalle autorità competenti.
La relazione si concludeva con la sottolineatura
del rischio di contaminazione della falda idrica: ‘sulla base dei dati
idrogeologici disponibili, si può affermare che nell’area in esame si individua
una circolazione idrica sotterranea attiva caratterizzata dalla presenza di
falda idrica, relativamente profonda, circolante preferenzialmente nei depositi
piroclastici – alluvionali a granulometria più grossolana, la cui utilizzazione
è adibita a diversi scopi, tra cui quello irriguo, con possibili collegamenti e
interazioni con la catena alimentare’ (vedi la relazione nell’allegato 9 del verbale
delle informazioni rese da MESSINA Giuseppe in data 20.2.07).
Il dr. Orrico illustrava perspicuamente al P.M. il
senso delle due relazioni tecniche acquisite agli atti e la loro proiezione
sulla situazione attuale della discarica in località Lo Uttaro, nelle due
occasioni dichiarative sopra richiamate.
‘Attualmente per quanto a mia conoscenza
l’area lo Uttaro non può essere utilizzata quale discarica e l’eventuale
autorizzazione degli organi competenti tiene conto di presupposti di fatto non
veritieri…non è possibile procedere ad ulteriori sversamenti perché l’invaso
di cui alla p.lla 147 è contiguo alla discarica privata e quindi ha ricevuto e
prodotto percolato. La Provincia di Caserta non ha mai controllato i
prelievi di percolato in detto sito che quindi è da ritenere non idoneo
all’uso. Ciò affermo perché, mancando la prova del prelievo regolare del
percolato, questo o è stato smaltito illegalmente oppure verosimilmente è
rimasto lì. Inoltre, rispetto alle 500mila tonnellate di rifiuti autorizzati,
sul posto sono state sversate oltre 1milione100mila tonnellate sino al 1993,
epoca in cui chiudemmo il sito privato. Secondo le mie conoscenze
scientifiche non è possibile che il sito riceva ulteriori rifiuti, la sua
capacità ricettiva è esaurita in quanto, non solo si è andati oltre al
quantitativo autorizzato, ma non sono stati rispettati nemmeno i requisiti
indicati in progetto relativi al quantitativo autorizzato. In particolare non
sono state rispettate le norme per la salvaguardia delle falde acquifere perché
lo scavo è giunto sino a trenta metri in una zona in cui - mi riferisco
espressamente a quella di Lo Uttaro, risulta da studi ufficiali del prof. Bruno
Piero Celico, professore di idrogeologia dell’Università di Napoli - che le
falde possono collocarsi sino a 27 metri di profondità rispetto al piano di
campagna. Inoltre vi è il dubbio che il percolato sia penetrato nel
sottosuolo, come risulta da indagini geoelettriche commissionate dal Prefetto
di Napoli, commissario governativo dell’epoca. Va tenuto conto che la
discarica storica precedente al D.P.R. 915/82 fu realizzata senza alcuna impermeabilizzazione.
Inoltre sicuramente non vi è impermeabilizzazione in altri invasi. Pertanto
nel tempo si è creato un unico sito di sversamento, realizzato in più fasi,
pari ad una superficie in pianta di 78mila mq. Questo significa che in
detta area, se anche alcune zone sono state impermeabilizzate, vi sono zone che
non lo sono e stante la circolazione del percolato che non viene rimosso
certamente questo inquina il sottosuolo…inoltre se non si rimuove il
percolato, la discarica è instabile e in sostanza è come se i rifiuti
collocati nella parte alta galleggiassero sul percolato che si accumula sul
fondo. Ciò posso affermare in quanto i diaframmi di separazione tra le
varie aree sono caduti e quindi non vi è più alcuna barriera fra i vari siti’ (verbale del 4
maggio 2007 in
allegato 5-5bis – 6 dell’informativa in data 3.9.07).
4 bis. lo
sfruttamento di un’area mai autorizzata dalle
autorità regionali operato dal gestore privato F. M. a
partire dall’anno 1992 attraverso una fraudolenta trasformazione della
particella catastale 42 fl. 59. il delitto di falso ideologico per induzione
contestato dal p.m. al capo c) della richiesta cautelare.
Gli accertamenti catastali sintetizzati nell’informativa del N.O.E. CC.
Caserta in data 18 aprile 2007 riscontrano perfettamente gli assunti del dr.
Orrico circa l’abusivo sfruttamento da parte del gestore privato della
discarica di un’area mai assentita dalle autorità competenti e illustrano il
gioco di riaccatastamenti attraverso il quale fu possibile l’estensione surrettizia
dell’area della discarica Mastropietro.
Avvalendosi della consulenza del geometra Petrucci, i Carabinieri
accertarono che la richiesta di incremento della p.lla 42 del fl. 59 comportò
un significativo e surrettizio incremento ex post della portata
dell’autorizzazione regionale n. 1366/89 (volturata da ROSSI Giuseppina a
MASTROPIETRO Francesco con delibera n.
1607 dell’1.3.90).
Ed invero la particella 42 contemplata dall’autorizzazione regionale
ineriva un’area estesa h. 0075,90. Dopo l’accorpamento richiesto e ottenuto dal
MASTROPIETRO il 6.11.92, la stessa particella assorbiva le ex p.lle 41, 72, 296
sì da contemplare un’area pari ad h. 2.87,04 che veniva anch’essa destinata a
discarica nonostante non fosse stata mai stata sottoposta ai controlli delle
autorità regionali né autorizzata dalle stesse.
Gli accertamenti suddetti cristalizzano anche un altro aspetto
rilevante ai fini che ci occupano.
Con il contributo dell’ingegner Fisciano, funzionario tecnico del
Commissariato per l’emergenza rifiuti in Campania e sulla scorta del piano
particellare allegato al progetto di adeguamento del sito, i Carabinieri
verificarono che l’area interessata dall’impianto autorizzato recentemente
dalla struttura commissariale coincideva almeno parzialmente con quella che già
aveva formato oggetto della gestione abusiva e delle contaminazioni prodotte
dalla gestione Mastropietro (vedi l’informativa del N.O.E. CC. Caserta in data
18 aprile 2007 con i relativi allegati).
‘le are soggette ad occupazione temporanea…coincidevano con
quelle riportate sulla planimetria acquisita al catasto, precisamente l’invaso
di discarica ricade nella attuale particella 5060 foglio 59 (ex particella 147
e parte della 42, quest’ultima rientrante nella vecchia autorizzazione circa la
gestione della discarica dimessa Ecologica Meridionale’…la via di accesso,
l’impianto di pesa e la vasca in c.a. utilizzata per l’alloggiamento e il
contenimento delle cisterne per la raccolta del percolato sono state realizzate
sull’area della vecchia discarica dimessa…anche la rampa di accesso all’invaso
è stata realizzata sull’ex p.lla 42’.
Quanto si è finora illustrato non vale a supportare la contestazione
formulata dal P.M. nel capo C) della sua richiesta cautelare.
La contestazione è censurabile innanzitutto in punto di diritto.
Vi si deduce infatti una falsità ideologica inerente non già un momento
descrittivo del provvedimento pubblico, ma il suo momento dispositivo (‘il
Commissario delegato…attestava nell’ordinanza n. 3 del 12.1.2007 che
l’occupazione temporanea riguardava anche la particella 42 fl. 59 di Caserta,
particella in realtà inesistente in data successiva all’anno 2001’).
In questa parte la contestazione è palesemente errata giacché non può
essere censurata di falsità ideologica una proposizione, come quella riportata
che, disponendo l’occupazione temporanea di un’area, si atteggia chiaramente come manifestazione
dispositiva dell’autorità !
Laddove poi il p.m. afferma che il provvedimento di occupazione
temporanea – nel riferirsi alla particella 42 fl. 59 – ‘faceva
risultare che detta particella era stata nel passato autorizzata nella sua
estensione massima’ e così ‘consentiva di estendere fittiziamente l’area
di discarica oltre i limiti effettivamente autorizzati nel passato’ dice qualcosa che potrebbe astrattamente
configurare il delitto di falsità ideologica (si tratterebbe infatti di un’immutatio
veri che incide su un presupposto cognitivo del provvedimento adottato) ma
che non è adeguatamente riscontrato dagli atti.
Dall’attenta lettura dell’ordinanza n. 3/07 del Commissario Governativo
non risulta infatti che la scelta dell’area da occupare sia stata condizionata
dal fatto che essa fosse stata per il passato interamente (o parzialmente)
autorizzata per lo smaltimento di rifiuti.
La premessa narrativa dell’ordinanza non richiama affatto
questo presupposto che neppure può ritenersi implicito, dal momento che l’art.
5 della legge 6 dicembre 2006 n. 290 (‘Conversione in legge con
modificazioni del decreto legge 9 ottobre 2006 n. 263, recante misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania’) assegna al Commissario di
Governo il potere di utilizzare e mettere in sicurezza sia ‘le
discariche già autorizzate o realizzate dal Commissario delegato - Prefetto di
Napoli’ , sia ‘le ulteriori discariche che il commissario
delegato può individuare per l’attuazione degli obiettivi fissati nel presente
decreto’.
Non può dunque affermarsi che la pregressa autorizzazione dell’area
rappresenti un presupposto indefettibile della scelta del sito da parte del
commissario.
Ne discende che non può inferirsi dalla scelta operata (senza alcuna
esplicitazione del presupposto costituito dalla pregressa autorizzazione) una
falsità ideologica implicita del provvedimento commissariale.
5. la frode in pubbliche
forniture indiziata a carico dei soggetti incaricati delle opere di adeguamento del sito. riprova ulteriore
dell’inadeguatezza del sito per la gestione dello
smaltimento in condizioni di sicurezza ambientale
Una prova tangibile della fondatezza e dell’attualità delle
osservazioni tecniche del dr. Orrico si ricava dalle conversazioni intercettate
dall’A.G. di Forlì nell’ambito del procedimento n. 1341/07 r.g.n.r., trasmesso
per competenza al P.M. sede in data 6.6.07.
Le conversazioni rilevanti intercorrono tra:
-
G. G., titolare della discarica Sogliano Ambiente
s.r.l. di Forlì e rappresentante del Consorzio ravennate delle cooperative di
produzione e lavoro aggiudicatario dei lavori di adeguamento del sito di
discarica autorizzato dal Commissario per l’emergenza (vedi sul punto
l’ordinanza n. 75 del 16.3.2007);
-
D’I. G., rappresentante della COCEREST s.p.a.,
subappaltatrice degli stessi lavori.
Le conversazioni risultano pienamente utilizzabili alla stregua dei
motivati decreti autorizzativi emessi dal GIP di Forlì, allegati al fascicolo
trasmesso dall’A.G. romagnola, per indagini relative alla violazione dell’art.
260 D. Lgs.,vo 152/06.
Dagli stralci di conversazioni riportati nell’informativa del 3.9.07
emerge che le opere di adeguamento non implicano la reale messa in sicurezza
dell’area e consistono piuttosto nella realizzazione di coperture e
impermeabilizzazioni inidonee alla reale risoluzione degli inconvenienti
ambientali sedimentatisi nel corso degli anni.
Nella conversazione n. 30 del 15.3.07 D’I. si lamenta delle pretese
della struttura commissariale inerenti un maggiore spessore dello strato di
argilla: ‘mi sono incazzato con loro…nel dire…senti noi un metro e 85 di
argilla l’abbiamo messo, l’abbiamo provato…scavando…quindi voi che dite? …Ci
volete fare altre lavorazioni…io preferisco lasciare il lavoro e andare
via…perché fallisco…voi che dite? Poi se queste lavorazioni voi ce le
riconoscete…noi siamo pronti anche a fare dei sacrifici coi nostri mezzi con il
nostro personale’.
Rispondendo al collaboratore G. evidenzia i problemi strutturali del
sito che si pretende di adeguare per la destinazione a discarica: ‘il
problema è che non c’è la compattazione…non c’è la compattazione e quindi non
hai messo a regola d’arte…in opera il materiale…non abbiamo messo a regola
d’arte…in opera il materiale…questo è il problema…’.
D’I. replica: ‘ma si sono resi conto che non è stato
possibile nei giorni…che abbiamo lavorato, avere un prodotto a perfetta regola
d’arte…’.
Dalla conversazione n. 112 del 17.3.2007 affiora il tema delle giacenze
pregresse che impedisce l’esecuzione di un adeguamento capace realmente di
contenere o controllare il rischio per le matrici ambientali:
D’I.: ‘allora Giovanni, sabato scorso ho chiamato
Michele…ho detto Michele allargatevi un poco…mettiamogli un trenta centimetri
di argilla sopra e quella lì compattiamolo…lo sai che cosa hanno fatto?
Hanno scavato! Allora la merda si è allargata (…) io quando tu hai detto
questo poi ci ho pensato su, ho detto ‘noi se andiamo a scavare dopo per
compattarla, quella roba diventa un casino, invece se ci andiamo sopra e
portiamo il fondo finito anche con la ghiaia…quelli non se ne accorgono’.
Le conversazioni appena riportate cospirano con i risultati analitici
sopra riportati nell’ escludere che le opere di impermeabilizzazione descritte
negli atti progettuali approvati dalla struttura commissariale, in una serie di
reports
di controllo del consorzio ACSA CE3, nella
relazione di perizia stragiudiziale redatta dall’ing. D. P. (allegata
all’integrazione atti del 24.10.07) abbiano garantito l’effettiva sicurezza
ambientale dell’impianto.
6. la relazione del Prefetto
di Caserta al Commissario Straordinario di Governo datata 28 ottobre 2006. capo
n) della richeista del p.m.
Confrontata con le illustrate risultanze dell’indagine, pare quanto
meno lacunosa la relazione indirizzata al Commissario Straordinario di Governo
dal Prefetto di Caserta dr. S. in data 28.10.06 (prot. 18883/15.5./E.R./Gab.) .
In quella relazione il Prefetto di Caserta riportava i risultati di uno
studio condotto da funzionari dell’Amministrazione Provinciale e della
struttura commissariale secondo il quale l’ex cava tufacea gestita in località
Lo Uttaro dalla Società Ecologica Meridionale s.r.l. si presentava libera da
rifiuti, munita di impermeabilizzazione su tutto l’invaso, dotata di una
capacità ricettiva di 400mila mc., immediatamente utilizzabile per lo
smaltimento della frazione organica di rifiuti solidi urbani (relazione
allegata alla memoria depositata dall’avv. Adinolfi in data 10.4.07 a fl. 62
del fascicolo principale).
Ciò non autorizza l’addebito di falso ideologico per induzione
formulato dal P.M. con riferimento all’attività del gruppo di lavoro (composto
dai dott.ri D.B., P., PI., T.) che svolse l’attività istruttoria propedeutica
alla redazione dell’elaborato sottoscritto dal Prefetto S.
Non sono stati acquisiti gli atti in cui si sostanziò detta
istruttoria, né è stato sentito il prefetto che sottoscrisse la relazione.
Non è dato dunque stabilire quali verifiche furono poste a fondamento
della scheda tecnica relativa all’ex cava Mastropietro, né se la rilevata immutatio
veri debba ascriversi al dolo di qualcuno dei funzionari indagati ovvero ad
errori o confusioni determinate dalla complessa storia amministrativa e
gestionale del sito.
Lo stesso avv. Adinolfi, nella memoria del 10.4.07 (fl. 62), censura
l’inesattezza della relazione prefettizia propedeutica alla scelta dell’ex cava
Mastropietro come sito di smaltimento sulla base di considerazioni inerenti la
mancata raccolta del percolato accumulatosi nel corso della gestione
privatistica della discarica e dell’interramento o dell’occultamento dei
rifiuti sversati nel corso degli anni precedenti: dati questi di evidenza non
immediata che poterono incolpevolmente sfuggire ai componenti del gruppo di
lavoro nell’ipotesi in cui il loro compito di accertamento non abbia implicato
carotaggi e accertamenti tecnici approfonditi.
Non essendo stata fornita notizia alcuna né sui limiti dell’accertamento
delegato al gruppo né sul contenuto degli atti con i quali detto accertamento
fu eseguito, deve presumersi allo stato la buona fede o, al più, la
superficialità degli accertatori.
7. la discarica in località
lo uttaro come centro di un’attività organizzata per la gestione abusiva d’ingenti
quantitativi di rifiuti. capo b) della richeista del p.m.
Il coacervo dei dati indiziari inerenti la pregressa abusiva gestione
del sito, i residui contaminanti della pregressa e dell’attuale gestione,
l’inadeguatezza delle opere di impermeabilizzazione eseguite e collaudate in
epoca recente cospirano nel fondare un giudizio (almeno indiziario) di
illiceità dell’impianto.
La gestione commissariale non è infatti esentata dai compiti
istituzionali di salvaguardia delle matrici ambientali e della salute pubblica
ordinariamente previsti dalla legge 36/03.
Una lettura anche sommaria della legge 6 dicembre 2006 evidenzia come
l’utilizzo dei siti di discarica individuati dalla struttura commissariale non
possa essere mai disgiunta dalla ‘messa in sicurezza dei medesimi’ e come la
scelta dei siti non possa prescindere da una valutazione affidabile ‘del
carico e degli impatti ambientali gravanti sulle aree su cui già insistono
discariche, siti di stoccaggio o altri impianti in evidente stato di
saturazione’, con il corollario del dovere commissariale, nel disporre l’apertura di
nuovi impianti, di valutare ‘prioritariamente la possibilità di
individuare siti ubicati in aree diverse’ rispetto a quelle che risultino
sature o contaminate (vedi l’articolo 5 della legge citata).
Non può dunque dubitarsi del fatto che la conclamata insicurezza
ambientale dell’impianto ne comporti la sostanziale e oggettiva illiceità anche
in epoca di gestione emergenziale.
E’ d’altro canto pacifico che il
requisito dell’abusività della gestione sia compatibile con
l’esistenza di titoli autorizzatori formali come quelli emessi dal Commissario
di Governo nel caso in esame.
La S. C., nelle poche
pronunce finora emesse sull’argomento, ha costantemente propugnato un’esegesi sostanziale
del requisito dell’abusività.
In una pronuncia emessa il 16.12.05 la Terza Sezione Penale,
nel procedere ad una ricognizione didascalica degli elementi costitutivi della
fattispecie astratta, comprende nella nozione di attività di gestione
abusiva quella clandestina (esercitata cioè in mancanza di titolo
autorizzatorio ovvero in presenza di un titolo scaduto o palesemente
illegittimo); ma anche quella ‘apparentemente legittima’ (Cass., III,
16.12.05 n. 4503/06, imp. Samarati, est. Postiglione).
Il
concetto è perspicuamente ripreso in altra più recente pronuncia con la quale
si annulla un provvedimento del Tribunale del Riesame di Palermo confermativo
del rigetto di richiesta cautelare del P.M., provvedimento che era stato emesso
sull’erroneo presupposto della non configurabilità dell’art. 53 bis D. Lgs.vo
n. 22/97 in presenza di un’attività di gestione del rifiuto (trattavasi in
particolare del trattamento del percolato in una discarica gestita da Azienda
Municipalizzata) autorizzata, ma svolta in violazione delle prescrizioni
indicate nel provvedimento autorizzatorio.
Il caso rientrava esclusivamente – secondo il
giudice dell’appello cautelare – nella portata della fattispecie
contravvenzionale prevista dall’art. 51 co. 4° D. Lgs.vo 22/97 (odierno art.
256 co. 4° del D. Lgs.vo n. 152/06).
Nell’annullare il provvedimento di merito, la S.C. osserva: ‘ Le
condotte sanzionate dall’art. 53 bis si riferiscono a qualsiasi gestione di
rifiuti e non sono limitate a quelle svolte al di fuori delle prescrizioni
della autorizzazione; pertanto la fattispecie di reato in esame comprende,
oltre all’attività clandestina o avente ad oggetto una tipologia di rifiuti non
rientranti nel titolo abilitativo, anche tutte quelle attività
che, per le concrete modalità in cui si esplicano, risultino totalmente
difformi dal contenuto della autorizzazione sì da non poter essere
giuridicamente riconducibili alla stessa. Consegue che il principio di diritto
enucleato dal tribunale, per il quale il delitto di cui all’art. 53 bis è
connotato dalla mancanza di autorizzazione, non é condivisibile. I Giudici
avrebbero dovuto analizzare, pur in presenza di un titolo abilitativo quali
fossero le difformità, in termini quantitativi e qualitativi, della gestione
dei rifiuti rispetto alle prescrizioni dell’autorizzazione e verificare se la
condotta dell’indagato fosse ontologicamente diversa da quella autorizzata’ (Cass., III, 7.2 –
7.4.06 n. 12433, imp. Costa, est. Squassoni).
Ricorrono nel caso in esame anche i requisiti organizzatori e
quantitativi del tipo criminoso descritto dall’art. 260 D. Lgs,.vo
152/06.
Dal report ACSA CE 3 datato
6.7.07 (allegato alla missiva del Comitato Emergenza Rifiuti in data 13.7.07)
si deduce che – nel periodo compreso tra il 22 aprile e il 3 luglio 2007 – sono
stati conferiti presso la discarica in oggetto 73mila728 tonnellate di rifiuti
provenienti dal solo impianto di trattamento gestito dalla FISIA Italimpianti
in Santa Maria Capua Vetere.
Alla data del 17 settembre 2007 il volume totale dei rifiuti trattati
dall’impianto in oggetto risulta pari a 164mila655 tonnellate, provenienti
dall’impianto di Santa Maria Capua Vetere, dal sito di trasferenza del Parco
Saurino di Santa Maria La Fossa, dall’impianto di trasferenza ubicato nella stessa
località Lo Uttaro (vedi la relazione stilata da Del Piano per l’ACSA CE 3 in data 8.10.07).
I numeri integrano senza dubbio il requisito dell’ingente quantità dei rifiuti
abusivamente trattati richiesto dalla fattispecie delittuosa.
La finalità di profitto perseguita dal consorzio ACSA CE 3 è
documentata dagli atti relativi al bilancio 2006. Nella relazione
sulla gestione di bilancio si legge che ‘dal mese di aprile 2007 la
discarica in località Lo Uttaro è operativa e la gestione e lo sfruttamento della
stessa sono stati affidati dal Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti
in Campania al Consorzio A.C.S.A. CE/3; pertanto le previsioni per il futuro
prossimo venturo sono comunque positive’.
Ulteriori profili di profitto si riferiscono alle imprese che curano il
trasporto dei rifiuti dagli impianti della FISIA di Santa Maria Capua Vetere,
dal Parco Saurino e dal sito di trasferenza in località Lo Uttaro.
Rispetto a tutti questi centri d’interesse può affermarsi, almeno a
livello del fumus sufficiente per l’emissione del
decreto di sequestro preventivo, la finalità di profitto dedotta nel dolo
specifico che si atteggia quale elemento costitutivo del delitto in esame.
7. il ‘disastro ambientale’. capi
e) – e bis).
In relazione alle contestazioni del P.M. relative alla violazione
dell’art. 434 c.p. (sub specie di ‘disastro
innominato’), questo Giudice ritiene di richiamare i dubbi sulla
costituzionalità della norma rispetto al principio costituzionale di
tassatività – precisione (art. 25 Cost.) che formano oggetto dell’ordinanza di
rimessione emessa dal sottoscritto in data 7.12.06 (pubblicata in G.U. n. 38
del 5 ottobre 2007), ordinanza pendente innanzi alla Corte Costituzionale.
La pronuncia della S.C. riprodotta dal P.M. nella richiesta cautelare
non supera quelle perplessità.
Non si ritiene di investire nuovamente la Corte Costituzionale
della questione per l’evidente irrilevanza della medesima ai fini della
presente decisione, dal momento che il provvedimento richiesto dal p.m. può
essere emesso sulla base di altri titoli di reato dei quali si ritiene
sussistente il fumus.
8. presupposti funzionali della
misura reale
Il sequestro dell’impianto indicato in oggetto s’impone innanzitutto
per prevenire la prosecuzione dei reati di gestione abusiva dell’attività di
smaltimento e le ulteriori conseguenze che gli illeciti penali ravvisati
proiettano in termini di esposizione a pericolo delle matrici ambientali e
della salute dei cittadini.
Questi profili funzionali trovano autorevole avallo nelle considerazioni
spese dal Tribunale di Napoli nell’ordinanza resa ai sensi degli artt. 669 bis
e 700 c.p.c. in data 19 luglio 2007.
Deve aggiungersi che le divisate violazioni dell’art. 256 D. Lgs.vo
152/06 comportano la confisca obbligatoria dell’area sulla quale sorge
l’impianto.
Ne discende che il sequestro preventivo trova ulteriore giustificazione
ai sensi dell’art. 321 co. 2 c.p.p.
P.Q.M.
Dispone il sequestro preventivo dell’impianto e dell’area di discarica
ubicata in Caserta località Lo Uttaro in relazione alle violazioni contestate
ai capi A), B), D), F) della richiesta presentata in data 17.9.07, integrata in
data 24.10.07.
Dispone che il presente decreto sia trasmesso, in duplice copia, al
p.m. per l’esecuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 13 novembre 2007
Il Giudice
Dr. Raffaele Piccirillo