Cass. Civ. Sez. III Sent. 21282 del 10 ottobre 2007
Presidente: Varrone M. Estensore: Massera M.
Regione Abruzzo (Avv. Gen. Stato ed altri) contro Di Marco (Appicciafuoco ed altri)
CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE - - Fauna selvatica - Compiti delle Regioni secondo la legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Funzioni di programmazione e pianificazione - Conseguente obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose - Danni alla proprietà privata da parte della fauna selvatica - Domanda di risarcimento - Legittimazione passiva della Regione - Sussistenza - Evento dannoso verificatosi all'interno di un'area protetta - Legittimazione passiva dell'Ente parco - Esclusione.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157 ha attribuito alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo, per cui compete ad esse l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose. Ne consegue che va proposta nei confronti della Regione la domanda di risarcimento del danno, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, provocato alla proprietà privata dalla fauna selvatica. Non osta all'applicazione di tale principio l'art. 15 della legge n. 394 del 1991, in quanto la norma, significativamente intitolata "Acquisti, espropriazioni ed indennizzi", disciplina una materia diversa da quella del risarcimento dei danni cagionati alla proprietà privata dalla fauna selvatica (fattispecie relativa a danni ad un'autovettura causati da un cinghiale all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso).
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