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Giurisp. Civ. Cass.: Rifiuti. Attività di sbancamento, movimentazione terra e riutilizzo di materiali
Inserito il Domenica, 09 dicembre @ 18:20:40 CET da God

Rifiuti
Cass. Civ. Sez. I Sent. 17002 del 2 agosto 2007
Presidente: Adamo M. Estensore: Piccininni C.
F.lli Arosio Ditta (Cherchi ed altri) contro Prov. Milano (Fiori ed altri)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Nozione di "rifiuto" - Attività di sbancamento, movimentazione terra e riutilizzo di materiali inerti provenienti da costruzioni .

Ai fini della configurazione delle violazioni amministrative in materia di rifiuti (nella specie "ex" art. 12, comma 1, 15, comma 3, e 11, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997), l'attività di sbancamento, movimentazione terra e riutilizzo di materiali inerti provenienti da costruzioni rientra tra quelle da cui origina la produzione di un rifiuto, alla luce del chiaro disposto degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 22 del 1997. Nè rileva, in senso contrario, il disposto dell'art. 14 della legge n. 138 del 2002, che ha fornito l'interpretazione autentica del sopra richiamato art. 6, poiché tale norma conferisce rilievo, ai fini della qualificazione come rifiuti dei materiali inclusi nell'elenco di cui all'allegato A del d.lgs. n. 22, all'attività successivamente svolta sul materiale, nel senso che, per escludere la detta qualificazione, occorre un dato oggettivo in contrasto con la classificazione del materiale, ovverosia l'accertamento di una successiva utilizzazione - e quindi non soltanto l'astratta destinazione ad una successiva utilizzazione.




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.lli Arosio s.n.c. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Garigliano 11 presso l'avv. Eugenio Cherchi, che l'avv. DI SALVO Carmela Rosaria la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Provincia di Milano in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in Roma, via Boncompagni 71, presso l'avv. Giuliano Pompa, che con l'avv. FIORI Luciano la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso notificato;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1668/00 del 9.10.2000;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.6.2007 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Udito l'avv. Pompa per il resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.10.2000 il Tribunale di Monza rigettava l'opposizione proposta dalla F.lli Arosio s.n.c. avverso l'ordinanza con la quale la Provincia di Milano aveva ingiunto il pagamento di L. 10.025.000, in relazione a tre violazioni del D.Lgs. n. 22 del 1997, in materia di rifiuti (rispettivamente omessa tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ex art. 12, comma 1, mancata compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati ex art. 15, comma 3, omessa presentazione del M.U.D. di cui all'art. 11, comma 3,), opposizione incentrata su due ordini di contestazioni, e cioè: a) qualificazione della materia trattata come "materie prime secondarie", anziché come rifiuti; b) esonero di essa ricorrente dall'osservanza dei precetti di cui alle disposizioni indicate, in quanto piccolo imprenditore artigiano con meno di tre dipendenti. In particolare il tribunale ravvisava nella fattispecie oggetto di esame "tutti gli elementi costitutivi della definizione oggettiva e soggettiva di rifiuto secondo il cd. decreto Ronchi" per il fatto che l'attività svolta sarebbe stata quella di sbancamento, movimentazione terra e riutilizzo di materiale inerte proveniente da demolizioni, materiale espressamente contemplato nel citato D.Lgs., art. 7, comma 3, lett. b), oltre che nell'allegato "A" al testo normativo, e che per di più non sarebbe stato prodotto dalla società opponente ma solo da essa gestito.
Tale ultima circostanza, infine, avrebbe reso improprio il riferimento alla qualità di piccolo imprenditore artigiano produttore di rifiuti non pericolosi, che determinerebbe l'inapplicabilità al caso in esame della disciplina sulla gestione dei rifiuti, perché nella specie si tratterebbe di "gestione di rifiuti speciali in vista del loro recupero come sottofondo stradale".
Avverso la detta decisione la società F.lli Arosio proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo articolato in più profili, cui resisteva con contoricorso la Provincia di Milano. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza del 28.6.2007.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso la F.lli Arosio s.n.c. ha censurato la sentenza impugnata sotto i profili della violazione di legge (D.Lgs. n. 22 del 1997, e direttive 91/156 e 91/689 CEE) e del vizio di motivazione in quanto il tribunale avrebbe errato: a) nell'individuare il concetto di rifiuto,- b) nell' individuare il concetto di "rifiuti pericolosi"; c) nel considerare le qualità soggettive di esso opponente.
In particolare la richiamata tabella A non riporterebbe alcuna tipica catalogazione dei rifiuti; il Giudice avrebbe omesso di considerare e distinguere le fasi dell'attività dell'impresa, sicché non sarebbe possibile individuare il momento iniziale della gestione dello smaltimento rispetto a quello finale dell'attività principale;
analoga omissione sarebbe riscontrabile nel mancato esonero dalla disciplina sanzionatoria, con riferimento alla qualità di piccolo imprenditore con meno di tre dipendenti rivestita da essa ricorrente;
la società non sarebbe produttrice di rifiuti, ma accantonerebbe temporaneamente residui non pericolosi per periodi mai superiori all'anno.
È infondata la censura (sub a e b) secondo la quale nella specie non sarebbe applicabile il D.Lgs. n. 22 del 1997, in quanto il materiale trattato dalla ricorrente non potrebbe essere catalogato come rifiuto (la F.lli Arosio ha anche sostenuto che non si tratterebbe comunque di rifiuti pericolosi, ma il rilievo è ultroneo, atteso che il tribunale non ha reso affermazioni contrastanti con tale assunto). Ed infatti il Giudice del merito ha accertato che l'attività dell'opponente consisteva nello "sbancamento, movimentazione terra e riutilizzo di materiali inerti provenienti da costruzioni" (e sul punto non vi è contestazione), attività che certamente rientra nell'ambito della disciplina dettata con il citato decreto legislativo, alla luce del chiaro disposto del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 6 e 7.
Nè rileva in senso contrario la L. n. 138 del 2002, che ha fornito l'interpretazione autentica del sopra richiamato art. 6, poiché tale norma conferisce rilievo, ai fini della qualificazione come rifiuti dei materiali inclusi nell'elenco di cui all'allegato A del D.Lgs. n. 22, all'attività successivamente svolta sul materiale, nel senso che, per escludere la detta qualificazione occorre un dato oggettivo in contrasto con la classificazione del materiale, ovverosia l'accertamento di una successiva utilizzazione - e quindi non soltanto l'astratta destinazione ad una successiva utilizzazione - (C. 06/19643, C. 06/18556, C. 05/7962), ipotesi nella specie non verificatasi. Analogamente infondata è poi l'ulteriore censura prospettata sub c).
Al riguardo va infatti osservato che, secondo la ricorrente (assunto già preso in esame e disatteso dal Giudice del merito), per effetto del disposto del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11, "la Ditta Arosio fruisce dell'esenzione dell'applicazione normativa in quanto ditta artigiana con un solo dipendente".
Il detto rilievo è tuttavia privo di pregio per un duplice ordine di considerazioni.
Innanzitutto per il tenore letterale della norma ("Sono esonerati da tale obbligo.. e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 c.c., che non hanno più di tre dipendenti") , da cui si desume che l'esenzione vale solo per il piccolo imprenditore artigiano produttore di rifiuti non pericolosi, e non anche per il gestore di rifiuti speciali; inoltre per il fatto che, dovendosi intendere per imprenditore artigiano colui che svolge attività professionale con prevalenza del lavoro personale - anche manuale - nel processo produttivo (L. n. 443 del 1985, art. 2), l'esenzione in questione può essere fisiologicamente rivolta esclusivamente nei confronti del produttore di rifiuti, e non anche, quindi, con riferimento all'attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti contemplati dal citato art. 11, medesimo comma 3, e riscontrata nella specie.
In conclusione il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2007



 
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