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Dottrina: Sostanze pericolose: note sul regolamento REACH
Inserito il 25/11/07 da God

Sostanze Pericolose fbonfatti ha scritto "Sostanze pericolose: note sul regolamento REACH
A cura del Dott. Filippo Bonfatti
Ecoricerche S.r.l. – Sassuolo (MO)



Il 1 giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento 1907/2006/CE, il cd. REACh, acronimo di Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals.
La normativa stabilisce che tutte le sostanze importate da nazioni extra UE o prodotte all’interno della UE in quantità superiore ad 1 ton/anno, debbano essere registrate presso l’Agenzia Europea di Helsinki.
La registrazione avverrà attraverso una modulistica specifica integrata da apposito dossier analitico sulla pericolosità della sostanza e sugli scenari di rischio associati al suo utilizzo diretto o in preparati. Con questo nuovo Regolamento, dunque, la Comunità Europea si prefigge di censire le sostanze utilizzate all’interno del proprio territorio al fine di tutelare la salute umana e dell’ambiente.
L’emanazione del Regolamento dopo anni di iter burocratico è stata dettata dalla inadeguatezza delle informazioni sui rischi di determinate sostanze chimiche (quelle commercializzate prima del 1981 e inventariate nell’EINECS, per intenderci).
La nuova normativa riguarda direttamente o indirettamente molte tipologie di aziende interessate all’utilizzo di sostanze chimiche o alla formulazione di prodotti e materiali contenenti tali sostanze, conseguentemente non solo l’industria chimica ne viene coinvolta, ma anche da altre piccole e medie industrie che importano, utilizzano, formulano, trasformano le sostanze primarie. Vengono escluse dal campo di applicazione del Regolamento le sostanze radioattive, le sostanze e i preparati chimici in deposito temporaneo doganale, in deposito franco in transito doganale, gli intermedi di produzione non isolati ed infine il trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia, via mare o via aerea in quanto già disciplinate da accordi specifici.
Esistono anche specifiche esclusioni parziali, ad esempio per i polimeri o per le specie chimiche ottenute in processi di ricerca e sviluppo. Sono dunque coinvolte in varie misure di complessità, le aziende che fabbricano e mettono in commercio sostanze chimiche o articoli che le contengono (fabbricanti), le aziende che importano da paesi extra UE sostanze (importatori), gli utilizzatori a valle, i distributori, compreso il rivenditore al dettaglio ed infine il consumatore finale.
Il Regolamento REACh distingue le sostanze chimiche in due famiglie: “phase-in” e “non phase-in”. Le prime, le sostanze cioè “phase-in”, contrassegnate da un numero EINECS/ELINCS o NPL potranno essere preregistrate tra il 1/06/2008 e il 1/12/2008 per poter beneficiare di un periodo transitorio di 10 anni per la registrazione, con scadenze diverse in funzione delle quantità importate/prodotte e delle caratteristiche di pericolosità. La preregistrazione è gratuita e non vincolante ai fini della successiva registrazione.
Le sostanze “non phase-in” e quelle “phase-in” non preregistrate non potranno invece essere prodotte, né importate, né commercializzate, né utilizzate senza preventiva registrazione rispettivamente dal 1 giugno 2008 e dal 1 gennaio 2009. Molte sostanze chimiche di base potrebbero dunque non essere più disponibili da parte di qualche fornitore o uscire addirittura dal mercato europeo.
Per ora, tuttavia, solo alcune disposizioni del REACh sono applicabili, in particolare ricordiamo che il Ministero della Salute ha specificato che in occasione della prima revisione delle schede di sicurezza dovranno essere invertiti i punti delle sezioni 2 (composizione e informazione sugli ingredienti) e 3 (identificazione dei pericoli) e dovrà essere aggiunta l’e-mail della persona responsabile della redazione della scheda stessa. Nel caso in cui una sostanze presenti pericoli di persistenza, bioaccumulazione e tossicità, ovvero sia considerata PBT o vPvB (molto perisistente e molto bioacculabile) dovrà essere già redatta una nuova scheda di sicurezza che indichi tali caratteristiche.
Se questa nuova normativa è destinata a rivoluzionare il mercato e il modus operandi delle società che importano o producono sostanze pericolose, le aziende che operano sui preparati o formulati, derivanti dalla miscelazione di sostanze pericolose tra loro o con sostanze non pericolose dovranno altresì adeguarsi alla neonata normativa “GHS”, ovvero il Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals che, entro il 2008, sarà il sistema globale armonizzato per la classificazione e l’etichettatura dei prodotti chimici.
Se il REACh è una norma Europea, il GHS è stato sviluppato direttamente dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di unificare su scala mondiale la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche adottando criteri e simboli di pericolo mutuati da quelli delle Raccomandazioni ONU (cd. Orange Book) e che stanno alla base del trasporto intermodale e internazionale delle merci pericolose, già adottate in Europa dagli anni ’60. Il GHS avrà inoltre il compito non solo di armonizzare l’etichettatura e la classificazione dei preparati pericolosi ad esempio, compariranno le “avvertenze” e scompariranno i simboli neri su sfondo arancione, che lasceranno spazio a pittogrammi a forma di diamante simili a quelli previsti dall’ADR).
Possiamo quindi concludere ricordando che nei prossimi anni le aziende dovranno attrezzarsi alla cosiddetta “catena dell’informazione” dove ciascun elemento della catena dovrà fornire informazioni sull’uso al predecessore fino al fornitore primo che effettuerà la registrazione della sostanze chimica; inoltre chi di quella sostanza fa uso per preparare dei miscelati da commercializzare pur non essendo soggetto a registrazione dello stesso, dovrà attenersi alle regole stabilite dal GHS in materia di nuova classificazione ed etichettatura.


Filippo Bonfatti


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