CEDU - Sez. II SENTENZA 24.5.2007
PAUDICIO contro ITALIA
(Req. n. 77606/01)
Abusivismo edilizio e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
(traduzione a cura dell'Avv. Antonella MASCIA)
la versione in lingua francese
qui
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA PAUDICIO c. ITALIA
(Ricorso no 77606/01)
SENTENZA
STRASBURGO
24 MAGGIO
2007
Questa sentenza diventerà definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della
Convenzione. Potrà subire delle revisioni di forma.
Nella causa Paudicio c. Italia,
La Corte europea
dei Diritti dell’Uomo (seconda sezione), riunita in camera composta da :
Sig.ra F. Tulkens, présidente,
Sig.ri I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
V.
Zagrebelsky,
Sig.ra A.
Mularoni,
Sig. D.
Popović, giudici,
e Sig.ra F. Elens-Passos,
vicecancelliere di sezione,
Dopo aver
deliberato in camera di consiglio il 5 luglio 2005 e il 3 maggio 2007,
emette la sentenza
adottata nell’ultima data:
PROCEDURA
1. Con ricorso (no 77606/01) promosso
contro la Repubblica italiana, il signor
Camillo Paudicio ( “il ricorrente”), cittadino italiano, ha adito la Corte il
30 ottobre 2001 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei
Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il ricorrente è rappresentato dal
sig. M. Esposito, avvocato a Napoli.
Il governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente,
signor I.M. Braguglia, dal suo co-agente signor F. Crisafulli e dal suo vice
co-agente, signor N. Lettieri.
3. Il ricorrente si lamentava in particolare
della violazione del suo diritto al rispetto dei propri beni e di accesso ad un
tribunale.
4. Con decisione del 5 luglio 2005, la camera
ha dichiarato il ricorso parzialmente ricevibile.
5. Il
ricorrente e il Governo hanno depositato osservazioni scritte supplementari
(articolo 59§ 1 del regolamento).
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
6. Il ricorrente è nato nel 1962 e risiede a Napoli.
7. Il
ricorrente ha ereditato da sua madre un immobile situato in Agerola.
8. Nel 1992, per
ragioni eccezionali d’urgenza, il sindaco di Agerola rilasciò ai vicini del ricorrente
(qui di seguito A. e B,) un permesso per costruire una stalla per il ricovero
dei loro bovini. Tale permesso prevedeva che la stalla venisse demolita entro
ventiquattro mesi, nel rispetto del divieto assoluto di costruire esistente per
quel terreno secondo il piano regolatore in vigore.
9. A. e B. costruirono
una stalla che superava la volumetria di costruzione autorizza
dall’amministrazione.
1. La procedura
penale
10. A una data non
precisata, venne aperta una procedura penale a carico di A e B, per abuso
edilizio.
11. Il 24 aprile
1992, il procuratore di Napoli ordinò il sequestro preventivo dell’immobile.
12. Il 3 giugno
1993, la madre del ricorrente si costituì parte civile nel procedimento penale
a carico di A. e B.
13. Con sentenza
dell’11 gennaio 1995, il giudice dell’udienza preliminare assolse A. e B. perché
il fatto non costituiva reato.
14. Il 30 gennaio
1995, il procuratore della repubblica di Napoli propose appello presso la Corte
d’Appello di Napoli contro tale sentenza.
15. Con sentenza
del 4 giugno 1996, la Corte d’Appello di Napoli condannò B. (A. era nel
frattempo deceduto) a venti giorni di reclusione e al pagamento di un’ammenda
di 20.000.000 di lire per violazione delle norme urbanistiche. Ordinò inoltre
al sindaco di procedere alla demolizione della costruzione abusiva ai sensi
dell’articolo 7 della legge n° 47 del 1985 con le spese di demolizione a carico
di B. Infine, riconobbe alla madre del ricorrente il diritto al risarcimento
dei danni da quantificarsi in sede civile.
16. Ad una data non precisata B. ricorse
in cassazione.
17. IL 14 maggio
1999, la Corte di cassazione respinse il ricorso di B.
18. Il 12 giugno
1999, l’ufficio esecuzione delle sentenze della procura di Napoli trasmise la
sentenza al sindaco di Agerola affinché procedesse alla demolizione della
costruzione.
2. La procedura in sanatoria
19. Nel frattempo,
il 27 febbraio 1995, B. aveva presentato al comune di Agerola una domanda in
sanatoria della costruzione.
20. Dagli atti di
tale procedura risulta che il sindaco di Agerola, con nota del 27 febbraio
1997, informò la Corte di Cassazione, davanti alla quale era pendente il
procedimento penale, che la domanda in sanatoria non aveva alcuna possibilità
di essere accolta in considerazione della legislazione vigente in materia.
21. Risulta
dal fascicolo che la procedura in sanatoria è tutt’ora pendente.
22. Il 23 gennaio
2000, la madre del ricorrente morì.
23. La demolizione
della costruzione non ha mai avuto luogo.
II. IL DIRITTO
INTERNO PERTINENTE
A. Sulla
costituzione di parte civile
24. Gli articoli
pertinenti del codice di procedura penale (il « CPP ») dispongono :
Articolo 79
« 1. La costituzione di
parte civile può avvenire per l`udienza preliminare (…) »
Articolo 90
« La persona offesa dal
reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente
riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare
memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di
prova. »
Articolo 101
« La persona offesa dal
reato, per l`esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può
nominare un difensore (...) »
B. Sulla demolizione
25. L’articolo 7
della legge n° 47 del 28 febbraio 1985, nelle parti pertinenti, dispone :
“ 2. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di
interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero
con variazioni essenziali, (…), ingiunge al proprietario e al responsabile
dell’abuso (…) la demolizione (…)
3. Se il responsabile
dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi
(…), il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti
prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle
abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune (…)
5. L'opera acquisita è
demolita (…) a spese dei responsabili dell'abuso (…)
9. Per le opere abusive di
cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna (…) ordina la
demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.”
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 1
DEL PROTOCOLLO N° 1
26. Il
ricorrente si lamenta dei danni derivati dall’impossibilità di ottenere la
demolizione della costruzione realizzata dai vicini. Invoca articolo 1 del
Protocollo n° 1, che testualmente si riporta:
« Ogni persona fisica o
giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato
della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti
non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da
essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme
all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri
contributi o delle ammende. »
A. Sull’eccezione
preliminare del Governo
27. Il Governo
eccepisce nuovamente il non esperimento delle vie di ricorso interne sotto due
aspetti, già sollevati in seguito alla comunicazione della presente causa.
28. In primo luogo,
espone che il ricorrente non ha proposto un’azione civile e, in secondo luogo,
osserva che la procedura in sanatoria proposta da B. è ancora pendente.
29. La Corte nota che
i due aspetti di tale eccezione sono stati rigettati nella decisione di
ricevibilità del 5 luglio 2005 e che il Governo si basa su argomentazioni che
non sono di natura tale da rimettere in causa tale decisione. Pertanto,
l’eccezione non verrà accolta.
B. Nel
merito
1. Tesi delle parti
a) Il
Governo
30. In via principale, il Governo osserva che l’ordine di demolizione
emesso dal giudice penale risponde ad un’esigenza di interesse pubblico e
non privato, ossia quello del
ricorrente.
31.
Si tratta in effetti di una misura di tipo amministrativo, che persegue lo
scopo di interesse generale di ristabilire la situazione di fatto tutelata
dalla normativa urbanistica.
32.
Perciò la non esecuzione dell’ordine di demolizione non costituirebbe, in
quanto tale, violazione di un diritto individuale di carattere civile in capo
al ricorrente e non potrebbe dunque essere considerato come un’ingerenza nel
diritto di questi al rispetto dei beni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo
n° 1.
33.
Ne consegue che la presente causa è diversa rispetto alla causa Antonetto c. Italia (no
15918/89, 20 luglio 2000), dove il giudice amministrativo si era pronunciato al
fine di salvaguardare l’interesse del privato.
34. In
via sussidiaria, il Governo sostiene che la procedura in sanatoria promossa da
B. è attualmente pendente. Ora, nelle cause ove si era proceduto all’esecuzione
di un ordine di demolizione contro cui l’interessato aveva proposto un
incidente di esecuzione, la Corte di Cassazione ha affermato la necessità di
sospendere l’esecuzione dell’ordine di demolizione qualora la richiesta di
regolarizzazione sia stata presentata nelle forme e nei termini stabiliti,
accompagnata dal pagamento delle somme richieste. Il Governo riconosce che la
presente causa è diversa rispetto a quelle prese in esame dalla Corte di
Cassazione, ma considera tuttavia che tale giurisprudenza dovrebbe orientare
l’azione dell’autorità giudiziaria e di quella amministrativa.
35. Ma anche
supponendo che la non esecuzione dell’ordine di demolizione abbia costituito un
ingerenza nel diritto del ricorrente ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n°
1, tale sacrificio sarebbe inferiore a quello che colpirebbe lo stesso diritto
di B., nel caso in cui un tale ordine venisse eseguito dal momento che la procedura
di regolarizzazione è a tutt’oggi pendente e la situazione è ancora
suscettibile di essere sanata.
b) Il ricorrente
36. Il ricorrente
fa presente che il suo ricorso è simile alla causa Antonetto c. Italia (precitata), tenuto conto che, nel caso di specie,
il Comune non ha proceduto alla demolizione della costruzione abusiva in
esecuzione della sentenza penale definitiva.
37. Sostiene che
l’inerzia del Comune costituisce una violazione diretta del suo diritto al
rispetto dei beni e si lamenta della riduzione del valore di mercato della
propria abitazione, causata dalla presenza in prossimità della costruzione
abusiva.
38. Quanto alla
procedura di sanatoria promossa da B., il ricorrente fa presente che questa non
potrà concludersi con l’accoglimento della richiesta, tenuto conto in
particolare della nota del 27 febbraio 1997 del sindaco di Agevola e della
legislazione in vigore in materia.
2. Valutazione
della Corte
a) La norma
applicabile
39. Nel caso di specie, la Corte osserva
che il rifiuto delle autorità comunali di conformarsi alla sentenza penale
definitiva ha avuto come conseguenza il mantenimento in stato della costruzione
realizzata abusivamente da B. Tenuto conto della prossimità di questa
costruzione con l’abitazione del ricorrente, le autorità italiane sono
responsabili di ingerenza nel diritto di proprietà del ricorrente; l’ingerenza
in questione non consiste né in una espropriazione né in una regolamentazione
nell’uso dei beni, ma è rilevante per il carattere generale della prima frase
del primo capoverso dell’articolo 1.
b) Sull’osservazione
dell’articolo 1 del Protocollo n° 1
40. La Corte
ricorda che l’articolo 1 del Protocollo n° 1 esige che un’ingerenza
dell’autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia
legale : la seconda frase del primo capoverso di questo articolo autorizza
la privazione della proprietà « alle condizioni previste dalla
legge » ; il secondo capoverso riconosce agli Stati il diritto di
regolamentare l’uso dei beni in applicazione delle « leggi ».
41. Inoltre, la
preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una società
democratica, riguarda gli articoli della Convenzione nel loro insieme (vedasi,
tra altre, Belvedere
Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96,
§ 63, CEDH 2000‑VI ; Amuur c.
Francia, sentenza del 25 giugno 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, pp. 850-851, § 50) e
implica il dovere dello Stato o di un’autorità pubblica di rispettare una
decisione o una sentenza emessa nei loro confronti (vedasi, mutatis mutandis, Hornsby c. Grecia, sentenza del 19 marzo 1997, Recueil 1997‑II, p. 511, § 41). La stessa constatazione vale per gli atti degli organi
amministrativi aventi un carattere definitivo ed esecutorio.
42. Ne
consegue che la necessità di ricercare se un giusto equilibrio è stato
mantenuto tra esigenze di interesse pubblico generale e dettami di salvaguardia
dei diritti fondamentali dell’individuo (vedasi Sporrong e Lönnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982,
série A no 52, p. 26, § 69) non
può farsi sentire quando si sia verificato che l’ingerenza giudiziaria ha
rispettato il principio di legalità e non era arbitraria (vedasi Iatridis c. Grecia [GC], no
31107/96, § 58, CEDH 1999‑II).
43. Nel
caso di specie, la Corte ritiene opportuno ricordare alcuni fatti che appaiono
essenziali. Innanzitutto, la Corte rileva che dopo la sentenza della Corte di
Cassazione, l’autorità giudiziaria penale ha definitivamente ordinato la
demolizione della costruzione abusiva, stando il fatto che questa era stata
realizzata in violazione delle norme urbanistiche. In seguito, il 12 giugno
1999, l’ufficio esecuzione delle sentenze della Procura di Napoli ha chiesto al comune di Agevola di procedere
alla demolizione della costruzione. Le autorità comunali avevano dunque il
dovere di procedere, ma sono rimaste inerti.
44. In più, la
Corte deve constatare che l’autorità giudiziaria penale ha riconosciuto
definitivamente che il ricorrente ha subito un danno materiale a seguito della
costruzione illegittima e ha conseguentemente riconosciuto a questi il diritto
al risarcimento dei danni, mentre l’eventuale procedura civile era necessaria
al solo fine della quantificazione.
45. Infine, quanto
alla procedura in sanatoria proposta da B. presso il Comune di Agerola, la
Corte rileva che sono trascorsi più di dodici anni senza che le autorità
comunali si siano pronunciate al riguardo e tuttavia, con nota del 27 febbraio
1997, il comune di Agevola ha affermato che la richiesta di sanatoria non aveva
alcuna possibilità di essere accolta tenuto conto della legislazione in vigore
in materia.
46. Dai
fatti di causa risulta che il rifiuto o l’omissione dell’amministrazione
comunale di procedere alla demolizione della costruzione abusiva non aveva
alcun fondamento legale in diritto interno. Una tale conclusione dispensa la
Corte dal ricercare se sia stato mantenuto un giusto equilibrio tra le esigenze
di interesse generale della comunità e gli imperativi per la salvaguardia dei
diritti individuali ( vedasi, Antonetto c. Italia, precitato e Fotopoulou
c. Grecia, no 66725/01, 18 novembre 2004).
47. Pertanto, vi è
stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1.
II. SULLA
VIOLAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
48. Invocando il
diritto ad una protezione giudiziaria effettiva, il ricorrente si lamenta
dell’impossibilità di ottenere l’esecuzione di una sentenza penale definitiva che
dispone la demolizione dell’immobile abusivo. Si riporta all’articolo 6 § 1
della Convenzione, che, nelle sue parti pertinenti, dispone:
« Ogni persona ha diritto a che la sua
causa sia esaminata (…) da un tribunale (…) il quale sia chiamato a
pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere
civile(…) »
A. Tesi delle parti
49. Il Governo
sostiene che nessuna giurisdizione nazionale ha riconosciuto al ricorrente il
diritto alla demolizione dell’immobile abusivo. La costituzione di parte civile
nel procedimento penale sarebbe in effetti stata ammessa allo scopo di ottenere
il risarcimento dei danni e non per ottenere l’ordine di demolizione.
50. Dato che non
esiste un diritto individuale del ricorrente ad ottenere la demolizione, il
Governo conclude che l’articolo 6 § 1 della Convenzione non è stato violato nel
caso di specie.
51. In ogni caso,
il Governo sostiene che l’ordine di demolizione non costituisca un misura la
cui esecuzione è un dovere inevitabile per i destinatari, dato che
l’amministrazione può, a certe condizioni previste dalla legge, soprassedere
all’esecuzione ed anche ignorarla.
52. Il
ricorrente si oppone alla tesi del Governo, facendo valere che a seguito della
procedura penale, è titolare del diritto individuale alla demolizione
dell’immobile di cui è causa.
B. Valutazione della Corte
53. La Corte
ricorda che, secondo la propria giurisprudenza, il diritto ad un tribunale sarebbe
illusorio se l’ordine giuridico interno di uno Stato permettesse che una
decisione giudiziaria definitiva ed obbligatoria resti inoperante a detrimento
di una parte. L’esecuzione una decisione o sentenza, di qualsiasi giurisdizione
sia, deve dunque essere considerata come parte integrante del “processo” ai
sensi dell’articolo 6 (vedasi, tra le altre, Immobiliare
Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63 in fine, CEDH 1999-V e Hornsby c. Grèce precitata, § 40).
54. Nel caso di
specie, la Corte ritiene che l’allegazione del ricorrente sollevata nei termini
del diritto di accesso a un tribunale si confonda con quella di cui
all’articolo 1 del Protocollo n° 1, dato che il ricorrente si lamenta a tal
titolo dei danni derivanti dall’impossibilità di ottenere la demolizione della
costruzione realizzata dai vicini.
55. Tenendo
presente la conclusione di cui al paragrafo 47 qui sopra, la Corte ritiene che
non sia necessario di esaminarla separatamente sotto l’aspetto dell’articolo 6
§ 1 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE
DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
56. Secondo l’articolo
41 della Convenzione,
« Se la Corte dichiara che vi è
stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto
interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di
rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso,
un’equa soddisfazione alla parte lesa. »
A. Danno materiale
57. Il
ricorrente chiede la demolizione della costruzione abusiva. Inoltre chiede il
pagamento di un indennizzo di 231.010 EUR, oltre interessi e rivalutazione
monetaria, sulla base di una perizia tecnica effettuata.
58. Il Governo sostiene
che il ricorrente non abbia diritto ad alcuna somma, dato che la non esecuzione
dell’ordine di demolizione non costituirebbe violazione di un diritto
individuale di carattere civile dello stesso. In ogni caso, il Governo sostiene
che il ricorrente non ha provato la sua pretesa.
59. La Corte
ritiene che, tenendo conto del caso di specie e prescindendo dal seguito che
sarà riservato alla questione della demolizione, un risarcimento danni
costituirebbe una riparazione adeguata al pregiudizio subito dal ricorrente.
Riguardo a ciò, la Corte rileva che la giurisdizione penale ha definitivamente
stabilito che il ricorrente ha subito un danno materiale a causa della
costruzione illegittima realizzata dai vicini (paragrafo 15 qui sopra).
Tuttavia dato che, conformemente alla decisione del giudice penale, il
ricorrente può iniziare un’azione civile per ottenere il risarcimento dei
danni, la Corte ritiene che non si debba accordare alcuna somma a titolo di
danno materiale.
B. Danno morale
60. Il ricorrente
chiede in via principale la somma di 50.000 EURO e in via subordinata la somma
di 21.346,88 EURO.
61. Il Governo va
valere nuovamente le argomentazioni di cui sopra (paragrafo 58).
62. La Corte ritiene
che il ricorrente deve aver subito un danno morale – in particolare per la
frustrazione provocata dal rifiuto od omissione dell’amministrazione di
procedere alla demolizione della costruzione abusiva nonostante la decisione
definitiva dell’autorità giurisdizionale penale – che non è compensato
sufficientemente dalla constatazione di violazione (vedasi, tra le altre, Antonetto c. Italia, precitata, Dactylidi c. Grecia, no 52903/99, § 58, 27
marzo 2003 e Fotopoulou c. Grecia, precitata). Statuendo in equità, la Corte riconosce al
ricorrente 5.000 EURO a questo titolo.
C. Competenze e spese
63. Il ricorrente
richiede il corresponsione di 81.500 EURO per competenze e spese per la procedura
davanti alla Corte.
64. Il Governo
sostiene che questa somma sia esorbitante e che il ricorrente non abbia fornito
alcuna prova a fondamento della propria pretesa.
65. La Corte
ricorda la propria giurisprudenza secondo cui la concessione delle competenze e
spese ai sensi dell’articolo 41 presuppone che queste siano quantificate nella
loro realtà, necessità e secondo il carattere ragionevole delle loro tasse.
Inoltre, le competenze di giustizia sono rimborsabili qualora siano riferibili
alla violazione constatata (vedasi, per esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], no
33202/96, § 27, 28 maggio 2002 ; Sahin
c. Germania [GC], no
30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
66. La
Corte ha appena concluso che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo
n° 1, accogliendo la tesi del ricorrente. Se la Corte non dubita sulla
necessità di riconoscere le competenze richieste ne che le stesse siano state
effettivamente sostenute a questo titolo, tuttavia ritiene eccessivi gli
onorari rivendicati per la procedura a Strasburgo. Considera pertanto che esse si
debbano rimborsare che in parte. Tenuto conto delle circostanze di specie, la
Corte riconosce al ricorrente 3.000 EURO in totale, oltre alle somme dovute su
tale importo a titolo di imposta.
D. Interessi di
mora
67. La
Corte giudica appropriato basare i tassi di interesse moratori sui tassi di
interesse della Banca centrale europea maggiorati di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA
CORTE, ALL’UNANIMITA’,
1. Rigetta l'eccezione preliminare del
Governo ;
2. Dichiara che c’è stata violazione dell’articolo 1 del
Protocollo n° 1 ;
3. Dichiara di non dover esaminare
separatamente l’allegazione di cui all’articolo 6 § 1 della
Convenzione ;
4. Dichiara
a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre
mesi dal giorno in cui la sentenza diverrà definitiva conformemente
all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme :
i. 5
000 EUR (cinquemila euro) per danno morale ;
ii. 3 000 EUR (tremila euro) per
competenze e spese ;
iii. ogni ulteriore somma che può essere
dovuta a titolo di imposta su tali importi ;
b) che a partire
dal detto termine sino al versamento, tali importi saranno maggiorati di un
interesse semplice ad un tasso pari a quello per le agevolazioni sul prestito
marginale della Banca centrale europea applicabile in questo periodo, aumentato
di tre punti percentuali;
5. Rigetta la
richiesta di equa soddisfazione per il surplus.
Redatta in francese, poi
comunicata per iscritto il 24 maggio 2007 ai sensi dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del
regolamento.
Françoise Elens-Passos Françoise
Tulkens
Vice Cancelliere Presidente