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II Edizione 2008
Completamente riveduta e aggiornata 
con il "correttivo" D.Lv. 4-2008 

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Danno Ambientale
[ Danno Ambientale ]

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Dottrina: ESENZIONE PARZIALE DALLA NORMA ADR: note e considerazioni
Inserito il 02/09/07 da God

Sostanze Pericolose fbonfatti ha scritto "ESENZIONE PARZIALE DALLA NORMA ADR: note e considerazioni
A cura del Dott. Filippo BONFATTI

A cura del Dott. Filippo BONFATTI
(Ecoricerche S.r.l.)

Da qualche anno la crescente sensibilizzazione alla normativa ADR delle aziende italiane che spediscono, trasportano o ricevono merci pericolose (materie prime e rifiuti) ha portato ad maggiore utilizzo dei regimi di esenzione per quantità limitata e parziale, consentiti dalla norma stessa, nella speranza di poter semplificare le procedure stesse di inoltro.
Se l’esenzione per quantità limitata consente però di essere praticamente esclusi dalla norma ADR, a patto di rispettare l’apposizione di una etichetta specifica e di imballare le merci pericolose al di sotto di determinate quantità per imballaggio esterno e interno (sottosezione 1.1.3.4), l’esenzione parziale consente invece di avere maggiore raggio di azione in termini di quantità trasportabili riducendo però solo parzialmente gli obblighi ADR e non cancellandoli completamente.
In pratica, grazie a tale regime si può trasportare una merce ADR nelle quantità e modalità previste dalla sottosezione 1.1.3.6 dell’accordo senza l’obbligo di utilizzare autisti abilitati e mezzi attrezzati al completo con equipaggiamento e pannelli ADR.
In realtà l’adozione di tali esenzioni non si dimostra sempre così vantaggiosa come si potrebbe pensare, anche perchè la sempre maggiore professionalizzazione delle aziende di trasporto ha consentito di avere comunque sul mercato numerosissimi autisti abilitati al trasporto ADR (dotati dell’idoneo certificato di formazione professionale) e di mezzi omologati (laddove ne sussiste la necessità, tipicamente trasporti in autocisterna o container-tank) che dunque non dovrebbero incidere di molto sui costi del servizio.
A maggior ragione, anzi, proprio l’adozione dell’esenzione parziale obbliga lo speditore a porre una speciale dicitura sul documento di trasporto ADR (sia esso ddt o formulario di identificazione del rifiuto), in assenza della quale il trasporto può essere contestato per mancanza del corretto corredo/abilitazione ADR.
Tale speciale dicitura in omaggio alla sottosezione 5.4.1.1.10.1, “Quantità non superiori ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6”, non deve essere mai dimenticata quando si spedisce una merce ADR in esenzione parziale.
Questa voce non sostituisce, bensì integra le informazioni ADR previste alla sezione 5.4.1.
In altre parole nella fattispecie specifica di un trasporto in esenzione parziale di acido cloridrico, lo speditore, responsabile delle informazioni contenute sul documento di trasporto, dovrà riportare l’intera dicitura “UN.1789 acido cloridrico, 8, III – quantità non superiori ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6”. Ovviamente per il principio della “control chain”, il trasportatore affidatario del servizio dovrà egli stesso controllare la correttezza della dicitura in funzione delle modalità di conferimento.
In particolare le quantità massime trasportabili in esenzione parziale dall’ADR, rigorosamente in colli (e non alla rinfusa o in cisterna) sono riportate alla sottosezione 1.1.3.6.3 (tabella).
Tali quantità sono riferite sempre e solo alla singola unità di trasporto.
Si presti attenzione ancora una volta alla solo apparente semplificazione introdotta dall’esenzione parziale, in quanto la tabella summenzionata riporta un limite quantitativo specifico per ogni merce pericolosa; nel caso di trasporto misto, non basta che ogni merce sia sotto il suo limite quantitativo, ma si dovrà operare una sommatoria delle quantità relative moltiplicata per il coefficiente di rischio stabilito per ognuna di esse e solo se tale sommatoria è inferiore al valore parametrico di 1.000, l’esenzione parziale sarà ammessa.
A fronte della valutazione a monte della possibilità di usufruirne, una volta adottata tale esenzione è possibile non solo utilizzare mezzi non dotati di pannelli e autisti non abilitati ADR (privi cioè del CFP), ma anche di ridurre l’equipaggiamento del mezzo al solo estintore da 2 kg di polvere ABC (o altro materiale estinguente di medesima capacità) e ad una lampada tascabile per ogni membro dell’equipaggio, si dispensa altresì lo speditore dall’obbligo di fornire al conducente le istruzioni di sicurezza al trasporto (tr-em cards) prescritte alla sezione 5.4.3. dell’accordo.
Altri vantaggi dell’esenzione parziale sono legati alla “security”, alle omologazioni particolari di veicoli e alle disposizioni generali della parte 7 della norma che non sono più d’obbligo.
A fronte di queste facilitazioni, però, rimangono obbligatori, oltre alla già summenzionata classificazione ADR della merce, la compilazione completa del documento di trasporto in ogni sua parte (speditore, trasportatore, destinatario, denominazione ufficiale del carico completa del contenuto in caso di rubriche n.a.s., numero e descrizione de colli, quantità trasportata di ogni singola merce) e soprattutto l’utilizzo di imballaggi omologati UN (sezione 6.1) e la corretta etichettatatura (sottosezione 5.2.2.2).
Si ricorda infine che quella parziale è solo una delle possibili esenzioni; le aziende dunque devono sempre valutare correttamente il carico e il suo inoltro, conoscendo i limiti parziali, totali e soprattutto valutando tutte quelle disposizioni speciali che possono semplificare una spedizione di merce pericolosa.
La valutazione dovrà avvenire sempre con il supporto della figura del consulente ADR (D.Lgs. n.40/2000) che la Comunità Europea ha individuato già nel 1996 (Dir. 96/35/CE) come garante della sensibilizzazione e del corretto flusso di informazioni sulla sicurezza dei trasporti nei confronti del capo dell’impresa.

Filippo Bonfatti



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