Cass. Sez. III n.18029 del 11 maggio 2007 (Up 27 mar. 2007)
Pres. Onorato Est. Marini Ric. Del Carratore ed altri
Rifiuti. Responsabilità
Se è vero che la presenza di un preposto alle attività di cantiere o produttive non è elemento che escluda in radice il concorso o la cooperazione del rappresentante della società negli illeciti che si realizzano nel corso delle attività produttive tale responsabilità deve essere fondata su elementi specifici che impongano di superare la natura assorbente della responsabilità dell'incaricato legittimamente preposto alla direzione e al controllo di quelle attività (fattispecie in tema di rifiuti indicati erroneamente come terre e rocce di scavo).
Svolgimento
del
processo
Al
termine di giudizio instaurato
a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Tribunale di
Livorno,
in composizione monocratica. con sentenza del 21 gennaio 2005 ha
condannato i
ricorrenti alla pena di Euro 1.712,35 ciascuno, in quanto ritenuti
responsabili, i Sigg. Ruberti e Coli, rispettivamente quale legale
rappresentante e responsabile di cantiere della soc.coop. “La Rinascita”,
ed il Sig.
Del Carratore, quale titolare della ditta di scavi e movimento terra
incaricata
dell’esecuzione dei lavori, del reato previsto
dall’art. 51, comma 2 del
decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, per avere il Sig. Del Carratore trasportato rifiuti
speciali non
pericolosi in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione, ed
i Sigg.
Ruberti e Coli abbandonato rifiuti speciali non pericolosi derivanti da
lavori
di scasso del manto stradale.
In
particolare, il Tribunale ha
ritenuto che le attività di scavo del manto di strada
asfaltata comportino
opera di demolizione, così che i materiali di risulta, e
cioè asfalto e
altri detriti, vanno
qualificati come rifiuti speciali ai sensi dell’art. 7, comma
3, lett. 8) del
decreto legislativo n. 22 del
1997.
Avverso
tale sentenza ha proposto
appello il Sig. Del Carratore, lamentando “inosservanza o
erronea applicazione
della legge penale”, e ciò sotto un duplice
profilo:
a)
erronea qualificazione come
“rifiuto speciale non pericoloso” dei materiali
trasportati, posto che essi
consistevano esclusivamente in terra e roccia;
b)
omessa considerazione della
circostanza che i materiali erano strati trasportati presso un deposito
temporaneo in vista delle successive attività di
smaltimento, che avrebbe
dovuto curare la soc. “La Rinascita”.
I
Sigg. Coli e Ruberti hanno
proposto impugnazione avverso sia avverso la sentenza, sia avverso
l’ordinanza
con cui il giudice di prime cure ha respinto l’eccezione di
nullità del decreto
di citazione
a
giudizio in relazione alla formulazione
del capo di imputazione
a)
Quanto all’ordinanza
omessa in data 21 gennaio 2005, il giudice di
prime cure avrebbe respinto erroneamente l’eccezione di
nullità del decreto di
citazione nella parte in cui attribuiva ai Sigg. Coli e Ruberti ruoli
non
ricoperti nell’ambito della società cooperativa, a
sua volta indicata con
denominazione inesistente, e cioè “La Rinascente”.
Proprio l’erroneità di tali
indicazioni aveva costituito, secondo l’atto di impugnazione,
la ragione
dell’opposizione al decreto penale di condanna emanato nei
confronti dei due
ricorrenti in data 8 ottobre 2003. I ricorrenti chiedono pertanto che,
sussistendo un vizio insanabile del capo di imputazione, venga
dichiarata la
nullità dell’ordinanza impugnata.
b)
Quanto alla sentenza
impugnata, essa avrebbe erroneamente qualificato come
“rifiuti” il materiale
oggetto della contestazione. Alla luce della legge n. 93 del 2001 e
della legge
n. 443 del medesimo anno, le terre da scavo non sono soggette ad alcuna
restrizione se non vengono superati i limiti previsti per le sostanze
inquinanti. In mancanza di qualsiasi accertamento sul punto, il
Tribunale
avrebbe dovuto escludere la sussistenza del reato
c)
I ricorrenti sottolineano
altresì che erroneamente il Tribunale ha omesso di
considerare che i materiali
oggetto di contestazione avrebbero dovuto essere riutilizzati nella
fase
successiva di riempimento dello scavo, e dunque all’interno
del ciclo
produttivo complessivo. Si tratta di circostanza che avrebbe dovuto
imporre al
Tribunale di escludere la qualificazione del materiale tra i
“rifiuti”.
d)
I ricorrenti lamentano, poi,
che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le circostanze
probatorie, da
cui risulterebbe che le attività di trasporto e accumulo del
materiale furono
effettuate in totale autonomia decisionale dal Sig. Del Carratore.
e)
Il solo Sig. Ruberti lamenta
che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare che il
legale
rappresentante di una società non può essere
chiamato a rispondere di
violazioni come quelle contestate qualora, come nel caso di specie,
egli abbia
espressamente delegato la responsabilità per le
attività di cantiere ad altro
soggetto qualificato.
Motivi della decisione
1.
Va preliminarmente considerata
la non fondatezza del ricorso nella parte in cui lamenta la mancata
constatazione da parte dei giudici di merito del vizio comportante la
nullità
del decreto di citazione. La difesa ha sostenuto, ancora in corso di
discussione, che il vizio del decreto di citazione a giudizio,
consistente nella
erronea denominazione della società cooperativa e nello
scambio circa le
qualifiche societarie dei Sigg. Ruberti e Coli, aveva comportato per i
ricorrenti la impossibilità di comprendere i fatti posti a
fondamento della
contestazione e una violazione essenziale del diritto di difesa.
Tale
prospettazione non può
essere accolta. La circostanza che il capo di imputazione contenesse i
descritti errori era a conoscenza degli allora imputati, che la
rilevarono in
sede di opposizione al decreto penale di condanna, così
dimostrando di avere
perfettamente compreso il contenuto dei fatti oggetto della imputazione
e i
profili di illiceità a ciascuno contestati. Tali errori,
riprodotti del decreto
di citazione a giudizio, furono quindi corretti a seguito di istanza
del
pubblico ministero e la correzione avvenne in corso di udienza alla
presenza
degli imputati, che prestarono acquiescenza. Mancano, quindi, i
presupposti
delle dedotta nullità.
2.
La Corte ritiene che neppure
il motivo di ricorso che concerne la natura dei materiali trasportati e
depositati sia fondato. E’ pacifico che i materiali oggetto
di scavo e, quindi,
trasportati e depositati in luogo esterno al cantiere, consistevano non
solo di
terra e inerti, ma anche di asfalto proveniente dalla demolizione di
manto
stradale. L’attività posta in essere dai
ricorrenti non può essere considerata
mera attività di “scavo”, che, secondo
il significato e le finalità della legge
21 dicembre 2001, n. 443, deve incidere su terreni e avere come oggetto
terra e
rocce.
In
questo senso si è più volte
pronunciata la Corte di cassazione, con decisioni che vengono condivise
e qui
richiamate. Si vedano, tra le altre, Sezione Terza Penale, 16
gennaio-26
febbraio 2004, n. 8424, Fiato (rv 227951) e 15 gennaio-26 febbraio
2002, n.7430,
Dessena (rv 221382); quest’ultima, in particolare, esamina
l’evoluzione della
disciplina normativa e le ragioni per le quali solo i materiali
consistenti in
terra e rocce possono (il rinvio è al comma diciassettesimo
dell’articolo unico
della citata legge n. 443 del 2001) essere esclusi dal concetto di
“rifiuti
speciali” e sottratti alla sanzioni previste dal decreto
legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
Tale
conclusione deve oggi essere
confermata anche alla luce dei principi affermati recentemente dalla
sentenza
della Terza Sezione Penale, 10 maggio-23 giugno 2006, Berrugi e altri
(rv
234482), che analizza la disciplina applicabile ai materiali
consistenti in
“terra e rocce da scavo”.
Merita,
infine, osservare che
questa Corte condivide i principi affermati, con analitica motivazione,
dalla
sentenza della Terza Sezione Penale, 28 giugno-13 novembre 2006, n.
37401,
Pietracola e altro (rv 235074), la quale ha escluso che i materiali
provenienti
da lavori stradali trovino nella disciplina introdotta dal decreto
legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (artt. 181-184) una normativa più
favorevole rispetto a
quella oggetto della contestazione mossa ai ricorrenti.
Così
qualificati come “rifiuti” i
materiali estratti, trasportati e depositati in area esterna al
cantiere, non
merita accoglimento la prospettazione della difesa secondo cui si
verserebbe in
ipotesi di mero deposito temporaneo. Sul punto, infatti, questa Corte
condivide
le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata sulla base
della
ricostruzione dei fatti e delle modalità della ripetuta
condotta illecita. Tali
modalità hanno condotto il giudice di prime cure ad
escludere che i
responsabili della cooperativa potessero essere all’oscuro
dei termini
effettivi del deposito dei materiali e della effettiva natura di
questi. La
decisione del Tribunale in punto di fatto è sorretta, da una
motivazione
coerente rispetto al materiale probatorio e immune da vizi logici,
così che non
può essere censurata dal
giudice di
legittimità; in tal senso si esprime
l’orientamento ormai costante di
questa Corte, a partire dalla sentenza
delle Sezioni Unite Penali,
n. 2120, del 23 novembre 1995-23
febbraio 1996, Fachini
(rv 203767), orientamento che dopo le
modifiche conosciute dalla lettera e) dell’art. 606 c.p.p. ha
trovato ulteriori
specificazioni nelle ampie motivazioni
della sentenza della Seconda Sezione Penale, 5 maggio-7 giungo
2006, n. 19584, Capri ed altra (rv 233773,
rv
233774, rv 233775) e della sentenza
della Sesta Sezione Penale,
24
marzo-20 aprile 2006, n. 14054, Strazzanti
(rv 233454).
3. Deve essere, invece,
accolto il motivo di ricorso che riguarda la posizione del Sig. Ruberti. Sostiene il ricorrente
di essere stato
erroneamente ritenuto
responsabile dei fatti a lui
contestati nella qualità di
legale rappresentante della società cooperativa “La Rinascita”,
considerato
che vi era stata da parte sua una espressa
delega al Sig.Coli quale responsabile di
cantiere.
Che il Sig.Colli operasse come capo cantiere è circostanza riconosciuta dal
giudice di prime cure in conformità
con la contestazione di reato
mossa ai ricorrenti. La
sentenza
impugnata appare, invece, del tutto priva
di motivazione circa le
ragioni che hanno indotto il
giudice a ritenere sussistente una responsabilità,
anche solo a titolo di violazione del dovere di vigilanza,
del legale rappresentante della
cooperativa “La Rinascita”.
Se è vero che la presenza di un preposto alle attività
di cantiere o produttive non è
elemento che escluda
in radice il
concorso o la cooperazione
del rappresentante della società negli illeciti che si realizzano nel corso delle attività produttive, è però
giurisprudenza costante di questa Corte
(si vedano, tra le tante, Sezione Terza, 4
ottobre-10 novembre 2006, n.
37307,
Del Gaudio, rv 235077;
Sezione Terza,
6 marzo-28 aprile 2003, n. 19642,
Rossetto, rv 224848) che tale
responsabilità deve essere fondata su elementi
specifici che impongano di superare la
natura assorbente della
responsabilità dell’incaricato legittimamente
preposto alla direzione e al controllo di
quelle attività.
Nel caso in esame la
motivazione della sentenza impugnata, dopo avere accertato che il cantiere vedeva la presenza del solo Sig. Coli e che fu costui
a giungere rapidamente sul luogo in occasione dei controlli, fonda la responsabilità del
Sig. Ruberti
esclusivamente sulla constatazione che “la qualità
del Ruberti di legale
rappresentante della ditta La Rinascita è emersa
pacificamente...”. L’assoluta
lacunosità di tale motivazione
appare evidente, e la sentenza deve essere sul punto annullata mancando
del
tutto la prova della
responsabilità del
ricorrente.